Decreto cautelare 12 luglio 2021
Ordinanza cautelare 4 agosto 2021
Decreto presidenziale 6 febbraio 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 11/09/2025, n. 16173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16173 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07046/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7046 del 2021, proposto da
EV TI, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Piraino, Chiara Petrucci, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto Comprensivo Statale “Ettore Sacconi” -Tarquinia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto prot. n. 3345/c07 del 15.04.2021 dell’Istituto Comprensivo Statale “Ettore Sacconi”, nella parte in cui decreta l'esclusione della docente dalle graduatorie d'istituto delle supplenze di cui all''O. M 60/2020 per le classi di concorso EEEE, per mancanza del titolo di accesso;
- di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d''ora ci si riserva di impugnare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’ Istituto Comprensivo Statale Ettore Sacconi - Tarquinia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 luglio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalle GPS di I fascia e dalle graduatorie d’istituto di II fascia per la scuola primaria, in quanto fondate sull’assunto dell’assenza di un titolo di abilitazione valido, nella specie un diploma linguistico sperimentale “Brocca” conseguito nel 2002 presso un liceo, dopo un percorso formativo avviato nell’anno scolastico 1997/1998 presso un istituto magistrale.
2. In particolare, la ricorrente riferisce di aver frequentato un corso quinquennale di studi a indirizzo linguistico autorizzato nell’ambito della sperimentazione ministeriale nota come “Brocca”, avviato presso l’Istituto Magistrale “Santa Rosa da Viterbo”, istituto successivamente oggetto di riorganizzazione scolastica e confluito in un liceo.
3. Il suddetto diploma, rilasciato nell’a.s. 2001/2002, ha consentito alla ricorrente l’inserimento nelle GPS per il biennio 2020/2022 e l’attribuzione di incarichi di supplenza per l’insegnamento nella scuola primaria.
4. L’Amministrazione scolastica ha successivamente disposto, in autotutela, la cancellazione della ricorrente dalle GPS e graduatorie d’istituto, assumendo che il diploma posseduto non potesse essere considerato abilitante all’insegnamento nella scuola primaria, richiamando in particolare le disposizioni dell’O.M. 60/2020 e la precedente disciplina recata dal D.M. 374/2017.
5. La ricorrente contesta la legittimità sostanziale e procedimentale del provvedimento impugnato, deducendo:
- la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela;
- il difetto di istruttoria e motivazione;
- la violazione del principio del legittimo affidamento, avendo già prestato servizio in forza di un precedente inserimento pienamente legittimo;
- e, in particolare, l’erronea qualificazione del titolo di studio, il quale – secondo una consolidata giurisprudenza – deve ritenersi abilitante.
6. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria di stile depositando la documentazione rilevante.
7. All’udienza del 4 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
9. Il Collegio ritiene dirimente, nel presente giudizio, la corretta qualificazione del diploma linguistico sperimentale conseguito dalla ricorrente entro l’anno scolastico 2001/2002 nell’ambito dei corsi Brocca avviati presso istituti magistrali. Il nodo giuridico centrale risiede nella valutazione del valore abilitante di tale titolo di studio, rispetto all’accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e alla II fascia delle graduatorie di istituto per la scuola primaria.
10. Sotto questo profilo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito, in modo sempre più netto, che il titolo in questione – pur appartenente a un percorso ad indirizzo linguistico – non può essere escluso automaticamente dal novero dei titoli abilitanti, a condizione che:
- sia stato conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
- il relativo corso sia stato avviato entro l’a.s. 1997/1998;
- sia stato rilasciato da un istituto magistrale, anche se riorganizzato successivamente.
11. In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7058 del 2019, ha offerto una ricostruzione completa e sistematica del quadro normativo e giurisprudenziale applicabile a fattispecie esattamente sovrapponibili a quella qui in esame. In quel caso, docenti in possesso del medesimo diploma linguistico avevano impugnato il D.M. 374/2017 nella parte in cui escludeva tali titoli dall’accesso alla II fascia delle graduatorie d’istituto. Dopo una prima pronuncia sfavorevole da parte del TAR, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullando la previsione escludente del Ministero e riconoscendo il valore abilitante del titolo.
12. Il Consiglio di Stato ha motivato tale decisione sulla base di tre riferimenti normativi fondamentali:
-l’art. 2 del D.M. 10 marzo 1997, che riconosce valore legale e abilitante ai diplomi sperimentali magistrali, ove conseguiti entro l’a.s. 2001/2002;
-l’art. 15, co. 7, del d.P.R. 323/1998, secondo cui i titoli conseguiti a conclusione dei corsi dell’istituto magistrale avviati entro l’a.s. 1997/1998 conservano “in via permanente” valore abilitante all’insegnamento nella scuola elementare;
- l’art. 279 del D.lgs. 297/1994, che attribuisce piena validità agli studi compiuti nell’ambito delle sperimentazioni approvate dal Ministero, “secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto che autorizza la sperimentazione”.
13. Per quanto di interesse in questa sede, è stato, dunque, rilevato che la sperimentazione “Brocca” ad indirizzo linguistico è stata formalmente autorizzata e condotta presso istituti magistrali (come nel caso della ricorrente) e non può essere trattata come un titolo estraneo all’ambito magistrale.
14. Come affermato dal Consiglio di Stato nella citata sentenza, le sperimentazioni linguistiche e pedagogiche erano contemporaneamente attive presso i medesimi istituti, erano strutturate su percorsi quinquennali e consentivano l’accesso a tutte le facoltà universitarie, proprio perché inserite nel processo di riforma dell’istruzione elementare e coerenti con il nuovo ordinamento che includeva l’insegnamento delle lingue straniere.
15. In altri termini, la motivazione del D.M. 374/2017 (art. 2, co. 1, n. 8 e 9), che fonda l’esclusione dei titoli linguistici sulla pretesa assenza di “materie caratterizzanti” (pedagogia, psicologia, ecc.), è stata giudicata irragionevole. La mancanza di alcune discipline non può, da sola, giustificare la perdita del valore abilitante di un titolo che – per legge – era e resta abilitante. Come osservato dal Consiglio di Stato, ciò comporterebbe una disparità di trattamento irrazionale rispetto ai titolari di diploma magistrale ordinario, con identica collocazione temporale e medesime finalità formative.
16. Inoltre, il medesimo Consiglio di Stato ha più volte ribadito (sentt. n. 1381/2021, n. 4850/2016, n. 7550/2009) che la sperimentazione linguistica presso istituti magistrali rientra pienamente nell’alveo delle abilitazioni valide, anche in funzione della mutata fisionomia della scuola primaria, che prevede ormai stabilmente l’insegnamento della lingua straniera.
17. Anche questo Tribunale, con la recente sentenza n. 12173/2024, ha recepito integralmente l’orientamento espresso dal giudice d’appello, sottolineando che il valore abilitante del diploma linguistico va riconosciuto ai fini dell’inserimento nella II fascia delle graduatorie, poiché le esclusioni contenute nei decreti ministeriali sono in contrasto con la normativa primaria e non possono incidere su situazioni giuridiche già consolidate.
18. È dunque illegittimo il provvedimento con cui l’Amministrazione ha ritenuto il diploma posseduto dalla ricorrente non abilitante e ha disposto la sua cancellazione dalle GPS.
19. Oltre a essere sostanzialmente infondato, il provvedimento impugnato risulta procedimentalmente viziato, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (art. 7 L. 241/1990) e assenza di motivazione individualizzata.
20. Va, inoltre, valorizzato il principio del legittimo affidamento, poiché la ricorrente era già inserita in graduatoria e aveva svolto incarichi di supplenza, maturando legittime aspettative al mantenimento della propria posizione, anche in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale favorevole.
21. In conclusione, il ricorso merita accoglimento e va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente diritto della ricorrente al reintegro nelle GPS e nelle graduatorie d’istituto, riconoscendo al diploma linguistico sperimentale in suo possesso pieno valore abilitante ai sensi di legge.
22. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia, delle oggettive incertezze interpretative emerse nel tempo sul valore abilitante del titolo in questione e della successiva evoluzione giurisprudenziale favorevole alla ricorrente, che ha superato precedenti orientamenti più restrittivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO