Articolo 10 della Legge 5 marzo 1991, n. 91
Articolo 9Articolo 11
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5 aprile 1991
Art. 10. 1. L' articolo 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - 1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:
a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;
b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani colturali aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari;
d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;
e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;
f) la rilevazione dei dati statistici;
g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;
h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
l) le attivita' connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;
m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati;
n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni".
Entrata in vigore il 5 aprile 1991
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