Articolo 2 della Legge 5 marzo 1991, n. 91
Articolo 1Articolo 3
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5 aprile 1991
Art. 2. 1. L' articolo 2 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici e' costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente personalita' giuridica di diritto pubblico. Se il numero degli agrotecnici esercenti la professione in una provincia e' inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.
2. Sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea degli iscritti nonche' il collegio dei revisori dei conti, quando ne ricorrano le condizioni.
3. Ogni collegio con piu' di cinquanta iscritti ha un collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea e formato da tre membri effettivi ed uno supplente che, nel corso della sua prima riunione, elegge al proprio interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici, provvede alla costituzione di nuovi collegi nominando un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.
5. Quando in un collegio venga a mancare il numero minimo di iscritti di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia puo' disporre la fusione con un altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici".
Entrata in vigore il 5 aprile 1991
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