Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1688/2015 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1688/2015 R.G.A.C., riservata in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 23 maggio 2024, vertente:
TRA cod. fisc. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Parte_2
Aschenez n. 128, presso lo studio dell'avv.to Sergio Giangreco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Olga Durante, Marica Inzillo e Vincenzo Catafio, giusta procura stesa a margine dell'atto di citazione in opposizione decreto ingiuntivo;
-Opponente - CONTRO
cod. fisc. , in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco, Palazzo CE.DIR., presso il Settore Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dalle avv.sse Lucia Falcomatà e Palma Spataro, in forza di procura speciale stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Opposto- 1
Udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita con note di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c.: Parte opponente, con note di trattazione scritta del 2.05.2024, precisava le conclusioni e chiedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.: parte opposta nulla depositava. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 280/2015 del 7 aprile 2015, ritualmente notificato, la evocava in lite, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, il per sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “previa revoca dell'ingiunzione: rigettare la domanda di pagamento proposta dal;
in via riconvenzionale condannare il Controparte_1 Controparte_1
a risarcire i danni subiti dalla liquidati nella somma che verrà
[...] Parte_1 accertata in corso di causa o sarà determinata in via equitativa dal giudice con interessi e rivalutazione monetaria dal 4.12.2008 fino al soddisfo;
ridurre il canone concessorio in misura al pregiudizio già subito dalla dichiarare che il credito fatto valere Parte_1 dal comune di Reggio Calabria si è estinto per compensazione con quello vantato d sospendere, a norma dell'art.295 c.p.c. il presente giudizio fino alla Parte_1 definizione della causa n. 175/14, pendente innanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria. Con vittoria di spese e competenze di lite”. A sostegno della opposizione esponeva: di aver partecipato alla gara indetta dal per la Controparte_1 realizzazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti pubblicitari, aggiudicandosi il lotto n.5, e di avere stipulato, in data 03.12.2008, il relativo contratto di appalto versando la somma di euro 112.095,63 a titolo di canone concessorio oltre a quella di euro 25.976,97 a titolo di imposta comunale sulla pubblicità ed euro 2.319,75 quale tassa di occupazione del suolo pubblico;
che, prima dell'assegnazione del lotto, era onere del comune rimuovere tutti i mezzi pubblicitari esistenti su suolo pubblico e privato, giusta quanto prescritto dall'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del Piano generale degli impegni pubblicitari, espressamente richiamate dall'art. 1 del bando e dall'art. 1 del capitolato d'oneri; che, tuttavia, successivamente alla stipula del contratto, nel lotto n.5, risultavano installati numerosi impianti pubblicitari appartenenti a terzi sprovvisti di autorizzazione comunale e, nonostante le numerose diffide alla rimozione degli impianti abusivi, il non aveva assunto alcun Controparte_1 provvedimento, così rendendosi inadempiente all'obbligo di rimozione derivante dall'art 30 delle norme tecniche di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e dal contratto di appalto mediante il coordinamento delle sue clausole con le norme tecniche di attuazione, il bando di gara ed il capitolato di oneri, nonché secondo il principio generale di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375
2 c.c.; che tale inadempimento le aveva cagionato ingenti danni e che, per tali motivi, aveva deciso di sospendere il pagamento del canone;
che, con citazione notificata il 16 aprile 2010, aveva convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale il comune convenuto chiedendo la rimozione degli impianti abusivi ed il risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di cui all'art. 30 delle norme tecniche;
che detta domanda, iscritta al n. 1648/2010 R.G., era stata rigettata dal Tribunale adito con sentenza n. 175/2014 avverso la quale era stato proposto gravame, tuttora pendente;
che il decreto ingiuntivo opposto di euro 240.554,84 era stato concesso sul presupposto del proprio inadempimento, sostenuto dal convenuto, CP_1 dell'obbligo di pagare il corrispettivo;
che non poteva ritenersi inadempiente, avendo semplicemente sospeso il pagamento per l'inadempimento della controparte;
che, in definitiva, l'inadempimento del comune legittimava l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; di proporre, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento dell'ente locale opposto ed eccezione riconvenzionale di compensazione di tale somma con quella, eventualmente riconosciuta, revocato il decreto ingiuntivo, al comune convenuto nonché domanda riconvenzionale di riduzione del canone concessorio;
che il danno, provato dalla relazione tecnica della dott.ssa e dalla deposizione resa dal Per_1 teste nel procedimento su menzionato, ammontava ad euro 624.000,00 e, Tes_1 comunque, poteva essere quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c.; che, in proporzione al pregiudizio subito, doveva essere anche proporzionalmente ridotto il canone concessorio per l'intero quinquennio;
di eccepire altresì la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c.; che occorreva in via preliminare sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. finchè non interveniva la pronuncia definitiva del giudizio pendente davanti alla Corte di Appello.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il il quale, Controparte_1 contestando l'avversa domanda, ne rilevava l'inammissibilità in considerazione dell'identità delle articolate difese ed eccezioni rispetto a quanto già fatto valere dall'attrice nel giudizio n. 1728/2013 R.G.A.C. definito con la sentenza gravata, per violazione del principio del ne bis in idem. Deduceva, quindi, che l'unico motivo di opposizione formulato dalla controparte si fondava sull'asserita violazione dell'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari che, secondo la tesi dell'opponente, avrebbe posto in capo all'ente convenuto un obbligo di rimozione degli impianti pubblicitari esistenti prima dell'assegnazione. Sennonchè nessun inadempimento contrattuale poteva ravvisarsi, atteso che, le norme sull'esecuzione del contratto e sulle modalità di svolgimento del servizio, ponevano un siffatto obbligo in capo alle ditte e non all'amministrazione appaltante, posto che gli impianti erano nella disponibilità delle imprese installanti cui poteva
3 essere rivolto l'obbligo della rimozione. Invero, il aveva agito secondo CP_1 legalità, correttezza e buona fede, adottando la determina dirigenziale n. 5 del 7 febbraio 2008 avente ad oggetto “Rimozione degli impianti pubblicitari” abusivi, in forza della quale erano stati rimossi ben 107 impianti abusivi nel solo anno 2008. Evidenziava, poi, l'infondatezza di tutte le ulteriori difese anche in considerazione di quanto motivato dal Tribunale a definizione del processo n. 1728/2013 R.G. Chiedeva, pertanto, al Giudice adito: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 280/2015 opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c dichiarare inammissibili le eccezioni formulate da parte attrice per violazione per principio del ne bis in idem;
nel merito: respingere le domande formulate da controparte perché infondate in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n° 280/2015 oggi opposto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannare la al pagamento della complessiva somma di € 240.554,84 oltre Parte_1 accessori così come risultante dagli allegati prodotti, o di quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'istruttoria; accertare e dichiarare l'infondatezza delle ragioni a sostegno dell'opposizione, condannando l'opponente al risarcimento dei danni in favore del , odierno convenuto, ex art Controparte_1
96 c.p.c. essendo la pretesa dell'opponente priva di qualsivoglia fondamento;
dichiarare inammissibile la domanda di risarcimento del danno richiesto perché infondata e non provata. (…) Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 7 gennaio 2016, il G.o.t. istruttore rigettava “la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà all'ingiunzione opposta” e concedeva i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c.
Con ordinanza del 19.10.2017, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 luglio 2017, il G.o.t. ammetteva la prova per testi richiesta da parte attrice- opponente nell'atto di citazione, ed ammetteva il convenuto-opposto alla CP_1 prova del contrario.
Espletate le prove testimoniali, all'udienza del 20.02.2020 il G.o.t. rinviava per la precisazione delle conclusioni e fissava, all'uopo, l'udienza del 4.06.2020. Dopo una serie di rinvii a causa dell'emergenza epidemiologica da Sars-Covid 19, con decreto del 22.03.21, la scrivente, subentrata nel ruolo istruttorio, rinviava la causa all'udienza del 14 aprile 2022 ore 9:00 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., assegnando termine per note difensive conclusionali entro il 10 febbraio 2022.
4 Depositate le note difensive conclusionali da parte attrice-opponente, all'udienza del 14 aprile 2022 questa Giudice così provvedeva: “premesso che parte opponente, con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 280/2015, (a) ha contestato la legittimità della pretesa creditoria fatta valere con il provvedimento monitorio dal
, per il pagamento dei canoni asseritamente dovuti per la Controparte_1 concessione del servizio di realizzazione, installazione, gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari posti su aree di proprietà comunale, oggetto di aggiudicazione all'esito della gara indetta dall'ente territoriale con bando del 2006, (b) ha dedotto la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni per l'asserito inadempimento dello stesso ente locale alle obbligazioni sullo stesso gravanti, segnatamente quello <<div>> in data 3 dicembre 2008, nonché <<al generale dovere di buona fede e diligente correttezza nell del contratto>>, (c) ha quindi formulato eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., (d) ha allegato che la mancata rimozione da parte del degli Controparte_1 impianti pubblicitari abusivi avrebbe determinato ingenti danni, formulando, in conseguenza, domanda riconvenzionale di risarcimento dei nocumenti subiti con eccezione di compensazione giudiziale ed istanza di riduzione del canone concessorio in misura corrispondente al pregiudizio patito dalla società, (e) ha chiesto la sospensione dell'odierno giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della causa n. 175/2014 R.G. pendente dinanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria;
rilevato che la richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. non è stata esaminata nel corso del processo, interamente celebrato davanti a diversa Giudice, e che la stessa è stata ribadita dall'opponente con le note difensive conclusionali depositate in data 10 febbraio 2022; rilevato che, con la costituzione in giudizio, il Comune opposto ha depositato la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Reggio Calabria in data 8 ottobre 2013 n. 1728/2013, con la quale il decidente reggino ha rigettato la domanda proposta dalla società che, Parte_1 instaurando la causa così definita, aveva chiesto a) che fosse ordinata all'ente territoriale la rimozione degli impianti pubblicitari appartenenti a terzi installati nel lotto 5, oggetto di aggiudicazione, b) il risarcimento del danno e c) la riduzione del canone concessorio in misura corrispondete al pregiudizio arrecato, deducendo che l'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del Piano Generale degli impianti pubblicitari, richiamato sia dal bando di gara che dal capitolato d'oneri, avesse previsto detto obbligo per il Comune concedente;
che è pacifica la pendenza del gravame davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria;
che parte opponente, con le note sopra menzionate, ha rappresentato che il Collegio del gravame ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni in data 21 aprile 2022;
5 rammentato che la Corte di Cassazione insegna che “La sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico (… )(Nella specie, la S.C. ha ritenuto la pregiudizialità soltanto logica tra il giudizio sull'inefficacia della cessione di "leasing" ed il riconoscimento di parte del risarcimento per il godimento del bene da restituire e l'opposizione a decreto ingiuntivo fondato sulla pronuncia di inefficacia del contratto, concernente altra parte delle somme dovute per la mancata restituzione del bene)” (così Cass. Civ. sent. 15 maggio 2019 n. 12999); che “La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ricorrere una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione della somma investita in pendenza del giudizio di nullità di contratto di investimento finanziario)” (così Cass. Civ. ord. 24 settembre 2013 n. 21794); considerato che, dall'atto di citazione del processo già definito in primo grado con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1728/2013 nonché dalla motivazione della stessa sentenza (entrambi versati all'incarto processuale) si evince a) che fatto costitutivo della domanda della società in quel giudizio è l'asserito inadempimento Parte_1 del che non avrebbe rimosso gli impianti pubblicitari Controparte_1 appartenenti a terzi installati nel lotto 5 assegnato alla obbligo cui era Parte_1 tenuto, secondo la predetta società, in base all'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano generale degli Impianti pubblicitari - espressamente richiamate dall'art. 1 del bando e dall'art. 1 del capitolato d'oneri, b) che è stato chiesto al Tribunale di ridurre il canone concessorio “in misura corrispondente al pregiudizio già subito dalla ed a Parte_1 quello che subirà fino al momento in cui l'amministrazione comunale provvederà alla rimozione degli impianti pubblicitari di terzi dal lotto n. 5, assegnato alla società medesima” nonché di condannare il a “risarcire i danni subiti Controparte_1 dalla liquidati nella somma che verrà accertata in corso di causa o sarà Parte_1 determinata in via equitativa dal giudice, con interessi e rivalutazione monetaria dal 4.12.2008 al soddisfo”;
6
ritenuto che
vi sia certamente identità del fatto materiale costitutivo dell'asserito inadempimento del e della correlata domanda di riduzione del Controparte_1 canone concessorio e di quella risarcitoria tra le due cause, sicchè è indubbia la configurabilità di un rapporto di pregiudizialità tra l'odierno giudizio (pregiudicato) e quello d'appello (pregiudicante) di cui al n. 175/2014 R.G. avverso la sentenza di primo grado n. 1728/2013; che detta pregiudizialità rileva ai fini della sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c.; che, infatti, non appare revocabile in dubbio che la decisione dell'odierno giudizio dipenda dell'esito della causa pendente davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, la cui pronuncia ha portata pregiudiziale in senza stretto ed è suscettibile di definire, in gran parte, il tema del dibattito della presente opposizione, rectius quello in ordine all'esistenza in capo all'ente locale dell'obbligo di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi installati nel lotto 5 ed all'asserita sussistenza o meno di un inadempimento del Reggio Calabria;
CP_1
Visto l'art. 295 c.p.c., dispone la sospensione del procedimento iscritto al n. 1688/2015 R.G.A.C. in attesa della definizione del procedimento n. 175/2014 R.G.N.R. pendente innanzi alla Corte di Appello di Reggio Calabria”.
Cessata la causa di sospensione del processo, parte opponente, depositando la sentenza di appello e l'attestazione del suo passaggio in giudicato, con ricorso depositato il 22 maggio 2023, proponeva ricorso per la prosecuzione del processo ex art. 297 c.p.c. Fissata, con decreto del 23.08.2023, l'udienza del 21.12.2023 per la prosecuzione del processo, questo veniva rimesso ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 23 maggio 2024, dato atto dell'avvenuto deposito delle note di trattazione scritta della sola società opponente, la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. – Con l'odierno atto di citazione, la società si è opposta al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 280/2015, emesso il 2 aprile 2015, depositato il 7 aprile 2015, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha ingiunto alla stessa il pagamento, in favore dell'ente territoriale convenuto, della somma di euro 240.554,84, oltre interessi legali dalla notifica del decreto al saldo effettivo, per mancato versamento al dei canoni concessori degli anni 2011, 2012, 2013 e residuo Parte_3 relativo all'anno 2010, dovuti sulla base del contratto di affidamento del “servizio di realizzazione, installazione, gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari posti su aree di proprietà comunale nel territorio del – lotto 5” Controparte_1 concluso il 3 dicembre 2008, rep. n. 34257, in esito alla gara indetta con bando del
7 settembre 2006 ed in virtù dell'aggiudicazione definitiva disposta con la Determinazione Dirigenziale n. 1183/08- Settore Attività Economiche e Produttive.
2.1 - Ha dedotto di non potere essere considerata inadempiente avendo
“legittimamente sospeso il pagamento del canone perché – nonostante le numerose diffide – il si è reso inadempiente alle obbligazioni che ad esso facevano carico ed in particolare: CP_1
a) all'obbligo di rimozione degli impianti pubblicitari, previsto dall'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari (espressamente richiamate dall'art. 1 del bando e del capitolato d'oneri, da cui trae origine il contratto d'appalto stipulato dalle parti); b) al generale dovere di buona fede e diligente correttezza nell'esecuzione del contratto”, eccependo, quindi, a fondamento dell'esperita opposizione l'inadempimento del comune opposto ex art. 1460 c.c. (si veda pag. 6 e ss. atto di citazione). Ha, infatti, rilevato che “l'interpretazione del contratto stipulato tra le parti il 3.12.2008, condotta secondo gli enunciati canoni ermeneutici (n.d.r. di buona fede e correttezza), conduce alla conclusione che da esso deriva l'obbligo del comune di rimuovere gli impianti pubblicitari esistenti sul lotto n. 5 assegnato alla (così pag. 13 Parte_1 della citazione), asserendo ulteriormente di avere “subito in maniera consistente la concorrenza di operatori abusivi nel lotto assegnatole (come si è detto, gli impianti abusivi sul lotto n. 5 erano in numero quasi pari a quelli della , con la conseguenza che Parte_1
è risultata notevolmente compromessa l'utilità che essa si riprometteva di trarre dall'operazione negoziale e che secondo una ragionevole previsione avrebbe ritratto. In particolare, per fronteggiare la concorrenza degli operatori nel lotto a lei assegnato la è stata costretta a ridurre i prezzi delle affissioni in misura tale che Parte_1
l'operazione contrattuale si è risolta in un notevole insuccesso, specie a fronte del cospicuo canone concessorio, ed ha cagionato alla ingenti danni. In siffatta situazione, Parte_1 connotata dal grave inadempimento da parte del dei principali obblighi che gli CP_1 facevano carico, all'evidenza ricorrono i presupposti della proposta eccezione di inadempimento e precisamente: a) quello della contemporaneità delle prestazioni, in quanto ha pagato nell'anno 2009 e per parte del 2010 il corrispettivo pattuito ed ha Parte_1 sospeso il pagamento degli anni successivi a fronte del persistente inadempimento del comune( che- tra l'altro – ha sistematicamente ignorato tutte le lamentele); b) quello della corrispettività delle prestazioni in quanto la prestazione comunale non adempiuta ed il pagamento del corrispettivo di oltre ad essere collegati da rapporto di Parte_1 sinallagmaticità, attengono entrambi ad obbligazioni fondamentali scaturenti dal contratto;
c) quello della buona fede di Pubbliemme, avendo la medesima più volte segnalato al comune i suoi ripetuti inadempimenti ed inutilmente sollecitato la ridefinizione delle condizioni economiche del contratto” (così pagg. 18 e 19 della citazione).
8 2.2 – Evidenziando la natura di “convenuto in senso sostanziale” ha dappoi proposto
“domanda riconvenzionale di risarcimento del danno conseguente all'inadempimento del comune ed eccezione riconvenzionale di compensazione di tale somma con quella che il giudice, dopo avere revocato il decreto opposto, dovesse riconoscere dovuta al comune nonché domanda riconvenzionale di riduzione del canone” (così pag. 21 e ss. citazione). Ed infine, rappresentando che “le domande di condanna del al risarcimento dei danni CP_1 derivanti dall'inadempimento agli obblighi sopra menzionati e di riduzione del canone sono state proposte nel giudizio attualmente pendente innanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria”, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (così pag. 25 citazione).
2.3 – In accoglimento di quest'ultima istanza, il giudizio veniva effettivamente sospeso con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 14 aprile 2022 sopra interamente riportata.
3. – Ciò detto, in allegato al ricorso per la prosecuzione del processo dopo la sospensione ex art. 297 c.p.c., l'attrice-opponente ha prodotto la sentenza n. 691/2022 emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria il 29 luglio 2022, pubblicata il 29 agosto 2022, nell'ambito del fascicolo pregiudicante n. 175/2014 R.G.A.C., nonché l'attestazione di Cancelleria, datata 2 marzo 2023, di suo passaggio in giudicato per mancata impugnazione per cassazione della stessa.
4. – In conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di gravame intervenuta tra le odierne parti e sul medesimo rapporto giuridico, non è più suscettibile di sindacato la domanda risarcitoria e quella di riduzione del canone concessorio spiegate in via riconvenzionale dalla e già oggetto Parte_1 della sentenza appellata. Risulta ormai giudicata ed irrevocabile altresì la questione dell'inadempimento del in relazione all'obbligo di Controparte_1 rimozione degli impianti pubblicitari previsto dall'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari, richiamato dall'articolo 1 del bando e del capitolato d'oneri, anch'essa oggetto del processo gravato.
4.1 - Ed infatti la Corte di Appello di Reggio Calabria, riformando, sul punto, la sentenza impugnata n. 1728/2013, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 8 ottobre 2013, pubblicata in data 11 ottobre 2013, nell'ambito del giudizio n. 1648/2010 R.G.A.C. intercorso tra gli odierni litiganti, nella pronuncia divenuta definitiva n. 691/2022 ha:
- considerato “fondata la censura alla sentenza di primo grado che ha ritenuto inapplicabile l'art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari,
9 adducendo la natura “transitoria” della suddetta clausola che non sarebbe entrata a far parte del contenuto contrattuale (così nella motivazione della sent n. 1728/2013)”, ritenendo che
“configura quindi inadempimento contrattuale del l'avere mantenuto impianti CP_1 abusivi all'atto della consegna della zona oggetto dell'appaltato (denominata in contratto
“lotto n 5”) ed anche dopo, nonostante la previsione dell'art. 30”, sostenendo viepiù che
“L'inadempimento si è protratto successivamente, in quanto l'ente territoriale avrebbe potuto mitigarlo e limitare gli effetti dannosi, intervenendo anche successivamente alla consegna della zona destinata” e che “l'inottemperanza ingiustificata dall'ente Comunale appaltante agli obblighi incombenti a termini di contratto, ne sanciscono l'inadempimento contrattuale e obbligano al risarcimento del danno, che va accertato, in riforma dell'impugnata sentenza” (così pagg. 5, 6 e 7 della sentenza prodotta);
- riconosciuto “potendosi ritenere provata l'incidenza dannosa degli impianti abusivi, documentati i parametri volti a determinare il guadagno ordinario e la riduzione per via dell'abusivismo, e condivisibile il criterio di calcolo della perdita… in favore della il risarcimento del danno nella misura così determinata, ovvero euro 158.400,00 Parte_1
+ IVA in totale, somma da rivalutare dalla data del 4.12.2008 all'effettivo soddisfo e da maggiorare degli interessi a tasso legale sulla somma via via annualmente rivalutata”, condannando il a corrispondere alla società Controparte_1 Parte_1 la suddetta somma “a titolo di risarcimento del danno” (così pag. 7, 8 e 9 della
[...] sentenza citata);
- rigettato “l'ulteriore domanda di “riduzione del canone di concessione”, in quanto il ridotto guadagno che nella prospettazione dell'appellante avrebbe reso iniquo il canne concessorio, è ristorato e reintegrato dall'accoglimento della domanda risarcitoria, come formula, di cui si è appena trattato”, rappresentando ulteriormente che “i parametri e il calcolo del canone attengono a tutt'altro piano di rapporti fra gli enti, e sono collegati ad imprescindibili verifiche istruttorie della pA anche nell'ipotesi in cui siano previste clausole di periodico aggiornamento dei prezzi (cfr. il principio, sia pur in caso diverso, Cass. Sez. 1
-, Ordinanza n. 41518 del 27/12/2021). Tali parametri non potrebbero in nessun caso essere incisi da riduzioni della aspettativa di guadagno dell'appaltatore”.
5. - Definitivamente acclarato (per il passaggio in giudicato della sentenza d'appello) l'inadempimento oggetto dell'eccezione ex art. 1460 c.c. deve accogliersi l'opposizione fondata sull'eccezione de qua. In sostanza, l'inadempimento del convenuto, il cui accertamento è passato in giudicato, ha giustificato il CP_1 mancato pagamento, da parte della dei canoni di concessione per Parte_1 gli anni 2011, 2012, 2013 e parte del 2010, che il ha Controparte_1 chiesto, attraverso il ricorso per ingiunzione di pagamento, nella pendenza del giudizio di appello.
10 6. – Ciò posto, però, la stessa società opponente, per come riportato nel superiore paragrafo 1°, non ha contestato la sussistenza in sé del credito opposto - mentre dell'entità ha chiesto la riduzione, ma il profilo, respinto dalla Corte di appello reggina, non è stato impugnato per cassazione -, di cui, come è noto, nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, va accertata la fondatezza (cfr. ex multis, Cass. Civ. ord. n. 14486/2019), ma, riconoscendo di fatto la posizione debitoria, sia pure per la differenza rispetto all'importo risarcitorio “del danno conseguente all'inadempimento del comune”, ha eccepito, in via riconvenzionale, la “compensazione di tale somma con quella che il giudice, dopo avere revocato il decreto opposto, dovesse riconoscere dovuta al comune” (così primi righi pag. 21 dell'atto di citazione in opposizione). Più precisamente, l'attrice ha eccepito la compensazione giudiziale ex art. 1243, comma 2, c.c. osservando che “la compensazione giudiziale è ammessa allorchè il credito opposto in compensazione sia- come nella specie – di facile e pronta liquidazione (è pervenuto quasi a definizione il giudizio per la sua liquidazione)” (così pag. 25 atto di citazione). Così ha implicitamente ammesso il fatto costitutivo del credito vantato dall'altra parte, pur opponendo, in parziale compensazione dello stesso, proprie ragioni creditorie, recte quelle di cui al giudizio di appello n. 175/2014 R.G.A.C.
6.1 – Ora, il controcredito della società opponente è stato accertato nell'ambito del giudizio d'appello richiamato e detto accertamento, si ribadisce, non impugnato per la sua cassazione, è divenuto definitivo. Ne deriva, in conseguenza, che va (a) dichiarato estinto il credito del per compensazione Controparte_1 giudiziale sino alla concorrenza della parte di avverso controcredito di euro 158.400,00 certo, liquido ed esigibile, (b) condannata la società a Parte_1 pagare, a titolo di canoni concessori degli anni 2011, 2012, 2013 e parte del 2010, al la somma di euro 82.154,84 oltre interessi nella misura Controparte_1 legale dalla domanda monitoria al soddisfo.
6.2 – Va infatti rammentato che, secondo la Corte di Cassazione “Il convenuto può eccepire in compensazione il credito, la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio, poiché, quando l'accertamento sia divenuto definitivo, esso può formare oggetto, se non di compensazione legale, di valutazione da parte del giudice ai fini della compensazione giudiziale, al fine di evitare che l'escusso sia irragionevolmente costretto ad adempiere l'intero debito, pur essendo stato riconosciuto altrove titolare di un controcredito nei confronti dell'escutente. (Principio applicato con riferimento ad un credito, accertato in separato procedimento, derivante dalla vendita di titoli in deposito, eccepito dalla banca nell'ambito di un giudizio instaurato dal cliente per il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi)” (cfr. Cass. Civ. ord. n. 11732 del 2 maggio 2024).
11 7. – Le ragioni della decisione, con il richiamo a quelle del giudizio pregiudicante, e, quindi, la soccombenza reciproca delle parti, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1688/2015 R.G.A.C. proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, nei confronti del in Controparte_1 persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione per le ragioni indicate in motivazione;
- e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 280/2015 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 2 aprile 2015, pubblicato il 7 aprile 2015;
- dato atto che, in virtù della sentenza n. 691/2022, emessa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 29 luglio 2022, pubblicata il 29 agosto 2022, passata in giudicato, il è stato condannato a corrispondere alla Controparte_1 società opponente “a titolo di risarcimento del danno la somma di euro 158.400,00 oltre IVA ( da calcolare ed aggiungere), somma da rivalutare dalla data del 4.12.2008 fino all'effettivo soddisfo e da maggiorare degli interessi a tasso legale sulla somma via via annualmente rivalutata”, compensa la pretesa creditoria ingiunta (euro 240.554,84 oltre gli interessi legali dalla data di notifica del decreto ingiuntivo sino al saldo effettivo) con il credito risarcitorio definitivamente riconosciuto dal giudice di appello;
- e, per l'effetto, condanna la società a pagare al Parte_1 Controparte_1
, la restante somma di euro 82.154,84 oltre interessi legali dalla data della
[...] domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria, 15 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosaria Leonello
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