Art. 32. 1. Al comma 2 dell'art. 94 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per la presentazione delle relative certificazioni.".
Nota all'art. 32:
- Il testo dell'art. 94 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 94 (Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato). - 1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'art. 92, comma 3, e' fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente, nonche' per la presentazione delle relative certificazioni".
Nota all'art. 32:
- Il testo dell'art. 94 del citato D.Lgs. n. 77/1995 , come modificato dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 94 (Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato). - 1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
2. Con il decreto di cui all'art. 92, comma 3, e' fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente, nonche' per la presentazione delle relative certificazioni".