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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1029 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
E , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GARRONE Parte_1 Parte_2
MARIANNA, giusta delega in atti
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Tanto si evince Parte_1 Parte_2
dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
.
[...]
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per matrimonio Parte_1 Parte_2
contratto in data 17.06.2017 in Torino (TO), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del
Comune di Torino al numero 2, parte II, serie A, Uff. 2, anno 2017, alle condizioni di seguito esposte:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_2 Parte_1
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio tra di loro contratto in data 17 giugno 2017; matrimonio trascritto nel relativo Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017, con i seguenti riferimenti: atto n. 11,
parte II, serie B, Ufficio 1 (rectius, Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Torino al numero
2, parte II, serie A, Uff. 2, anno 2017);
3) dichiarare compensate le spese legali;
4) OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
A) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il figlio minore resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo, assumendo congiuntamente le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'educazione, all'istruzione e alle scelte di residenza del minore, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione potranno essere prese unilateralmente dal genitore con cui si troverà in quel momento. Per_1
In tal senso i genitori si impegnano a: - informarsi reciprocamente su tutte le questioni di rilievo riguardanti in particolare Per_1
quelle relative a salute, educazione e istruzione;
- comunicare in buona fede tramite messaggi, con obbligo di risposta (se la situazione lo richiede)
entro 24 ore per le questioni urgenti e 48 ore per le questioni ordinarie;
- consentire comunicazioni telefoniche o videochiamate con quando lo stesso sarà presso Per_1
l'altro genitore, in orari prestabiliti e comunque non oltre le 20:30;
- condividere i recapiti delle strutture scolastiche, mediche e sportive frequentate da Per_1
In caso di emergenze mediche o altre situazioni urgenti:
- il genitore presente dovrà informare immediatamente l'altro genitore;
- entrambi i genitori dovranno essere messi a conoscenza di eventuali ricoveri o interventi medici;
- in caso di emergenza durante le vacanze, il genitore presente dovrà tenere costantemente informato l'altro, che potrà raggiungere in qualunque momento, sugli sviluppi della situazione;
Per_1
- i recapiti di emergenza di entrambi i genitori dovranno essere sempre aggiornati e condivisi.
B) COLLOCAMENTO E TEMPI DI PERMANENZA
Il minore avrà il suo collocamento prevalente presso la madre, la quale trasferirà la propria residenza, unitamente al figlio, in altro domicilio.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo un calendario flessibile e concordato tra le parti, nel rispetto delle esigenze del minore e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. Tale
elasticità negli incontri è finalizzata a garantire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo del minore con entrambi i genitori.
In particolare, salvo diversi accordi tra le parti:
- il padre potrà e dovrà vedere e tenere con sé il figlio infrasettimanalmente per almeno due giorni a settimana con un pernottamento, previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici del minore;
- il padre potrà e dovrà trascorrere con il figlio fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita della scuola alla domenica sera;
- durante le vacanze estive per tre settimane, anche non consecutive, che verranno concordate tendenzialmente entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le feste tradizionali, quali Natale, Capodanno e Pasqua, nonché per i compleanni di secondo il criterio dell'alternanza annuale con la madre. Rispetto alle festività natalizie, i Per_2
genitori stabiliscono che il 25 dicembre verrà passato con un genitore il 26 dicembre con l'altro genitore, nonché dal 27 dicembre al 1° gennaio con un genitore e dal 1° gennaio al 6 gennaio con l'altro genitore. Rispetto alle festività pasquali, i genitori concordano che la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta verranno alternati annualmente tra i genitori secondo il seguente criterio: la domenica di Pasqua con un genitore (dalle ore 9:00 alle 21:00) e il lunedì di Pasquetta con l'altro
(dalle ore 9:00 alle 21:00).
C) MANTENIMENTO DEL FIGLIO MINORE
Il padre si impegna a corrispondere alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento mensile per il figlio pari ad € 500,00 (cinquecento/00), da versarsi mediante bonifico bancario. L'assegno di mantenimento sarà automaticamente rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In particolare, in relazione alle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, i genitori dichiarano che si atterranno all'orientamento espresso in merito dal Tribunale di Savona nella riunione del 13.01.2024 e al relativo verbale, nel quale sono specificate quali spese sono considerate ordinarie e quali sono considerate spese straordinarie e, tra dette ultime spese, quali richiedono il preventivo accordo tra i genitori e quali no;
nonché le modalità di comunicazione e corresponsione di dette spese.
I ricorrenti sono inoltre concordi nello stabilire che l'assegno unico universale per i figli sarà
percepito integralmente dalla signora e rimarrà nella piena disponibilità di quest'ultima Parte_1
per il mantenimento del figlio.
D) CASA CONIUGALE La casa coniugale, sita in Savona alla Via Andrea Doberti n. 2 sarà lasciata dalla moglie e dal figlio minore, i quali trasferiranno altrove la propria residenza.
E) MANTENIMENTO TRA CONIUGI E REGIME PATRIMONIALE
Non è previsto alcun assegno di mantenimento tra i coniugi, essendo entrambi economicamente autosufficienti. I coniugi, preso atto dello scioglimento della comunione legale, dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale pregresso e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo, ragione o causa, anche in relazione a donazioni, anche indirette,
liberalità ed attribuzioni patrimoniali di qualunque natura effettuate in costanza di matrimonio,
rinunciando espressamente ad ogni diritto o azione in merito.
5) prendere atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
- i coniugi stabiliscono fin da ora che il motociclo di proprietà esclusiva del signor rimarrà a Pt_2
Pt_ quest'ultimo; mentre le autovetture e il motociclo di proprietà esclusiva della signora rimarranno a quest'ultima.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 11.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo