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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/07/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6251/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma
Cartabia) in sostituzione dell'udienza dell'1/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6251/2022 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariangela De Santis
E
in persona del l.r. pro-tempore Resistente CP_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan, Elisa
PA
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a corrispondere a la somma di € 4.193,84, a titolo Parte_1 di retribuzione -e/o integrazione della retribuzione- per i periodi in cui il ricorrente è stato assente per malattia dal 21.10.2021 al 5.03.2022 -per pagina 1 di 12 complessivi 98 giorni-, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
2. Rigetta le altre domande.
3. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 6.12.2022, ritualmente notificato, Parte_2 conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la società chiedendo Controparte_2 al giudice adito di accertare e dichiarare il proprio diritto, dalla data di assunzione alle dipendenze della convenuta (20.07.2020) fino alla cessazione del rapporto di lavoro
(31.03.2022), ad essere inquadrato nel 5° Livello del CCNL Trasporto Merci Logistica e, per l'effetto, ottenere la condanna della al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive maturate nel periodo di cui innanzi, incluse le incidenze sul TFR. Chiede, inoltre, di accettare e dichiarare l'illegittimità delle clausole peggiorative applicate dalla società datrice di lavoro nel corso del rapporto (art. 12 Regolamento aziendale)
e, conseguentemente, sostituirle con le previsioni del CCNL Trasporto Merci e
Logistica (art. 77) nonché, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della retribuzione al 100% spettante per i periodi in cui ha fruito della malattia, nonché alla ulteriore somma di € 8.241,57 a titolo di differenze retributive connesse a superiore livello di inquadramento e retribuzione malattia, oltre le incidenze sul TFR.
Riferisce in particolare:
Di essere stato assunto dalla società con contratto di lavoro a Controparte_2 tempo pieno e determinato dal 20.07.2020 al 30.09.2020 (prorogato al
31.03.2022) con le mansioni di addetto all'allestimento ordini e merci presso il magazzino LE LI di Colleferro venendo inquadrato nel Livello 6J del
CCNL di Categoria fino al 30.06.2021 e nel Livello 6 da luglio 2021 in poi;
Che al contratto di lavoro veniva allegato il Regolamento aziendale contenente clausole sostitutive del predetto CCNL -in particolare un inquadramento contrattuale difforme da quello previsto dalle declaratorie del contratto collettivo, nonché si negava il diritto al riconoscimento della quota parte della retribuzione a carico dell'azienda durante la malattia-;
Di avere svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, in modo pieno e continuativo, le mansioni superiori specificamente indicate nel paragrafo 7 della premessa in fatto del ricorso (che qui si intendono integralmente riportate);
pagina 2 di 12 Che, nel mese di ottobre 2020, anche in ragione delle mansioni espletate, gli veniva diagnosticata una lombalgia acuta e discopatia per la quale dal
21.10.2021 al 5.03.2022 usufruiva di più periodi di malattia -pari a complessivi
98 giorni- durante i quali la società datrice di lavoro, in virtù della clausola peggiorativa prevista dal Regolamento aziendale, non gli corrispondeva la quota della retribuzione a suo carico, per cui percepiva unicamente la quota a carico dell' CP_3
Dal 17.01.2022, quale conseguenza della sua nomina a RSA, veniva demansionato vanendo addetto allo scarico manuale dei colli.
Allega documentazione.
La società si costituisce in giudizio, in persona del l.r.p.t., ed eccepisce, in Controparte_2 via preliminare, la genericità del ricorso non avendo il ricorrente dedotto in modo preciso le circostanze in virtù delle quali rivendica il diritto al superiore inquadramento contrattuale. Nel merito premette che l'attività di logistica svolta presso il magazzino di Colleferro per conto della committente LE LI si svolge in tre fasi: a) scarico delle merci in arrivo, stoccaggio presso il settore stock, picking e preparazione delle merci in uscita (prelievo e raggruppamento delle merci dal magazzino per gli ordini dei clienti); b) smistamento manuale delle merci presso il settore jollatura;
c) preparazione degli ordini presso il reparto POF. Sostiene, quindi, che il ricorrente è sempre stato addetto ad attività di tipo manuale (scarico delle merci e smistamento delle merci presso il reparto jollatura) per cui è stato correttamente inquadrato nel Livello 6J per i primi 12 mesi e quindi nel Livello 6 per i successivi. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova per testi (capitolo 7 del ricorso e capitoli 2,5,6 della memoria di costituzione) e con la documentazione prodotta dai procuratori delle parti. All'esito del deposito di note autorizzate ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd
Correttivo alla riforma Cartabia), il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, e prima di entrare nel merito della controversia in esame, giova rammentare che l'art. 2103 c.c., dopo la novella del 2015, dispone che: “Il lavoratore
pagina 3 di 12 deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni
è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi … Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”. Il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive. Ne consegue, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro,
pagina 4 di 12 indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. In altri termini “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni
(attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può,
a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cass. n. 8025/2003). Infine, nel caso di assegnazione di mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza sia stata qualitativa e/o quantitativa “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per
l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass. 2969/2021).
La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
pagina 5 di 12 A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I
Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 -
Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
Nel caso di specie l'eccezione di genericità del ricorso appare infondata considerato che, come accennato, il procuratore del ricorrente indica in modo specifico e puntuale le mansioni che il avrebbe svolto nel corso del rapporto di lavoro, in Parte_1 modo pieno e continuativo, e per le quali rivendica il diritto ad essere inquadrato, per tutta la durata del rapporto, nel superiore 5° Livello del CCNL Trasporto Merci
Logistica.
Va, dunque, accertata la fondatezza delle allegazioni attoree.
Al riguardo i testimoni esaminati nel corso del giudizio hanno dichiarato quanto segue:
teste di parte ricorrente, indifferente: “Io ho lavorato per la resistente Testimone_1 dal 6 o 9 settembre 2020 fino al 30 novembre dello stesso anno e poi ho ripreso ai primi di marzo 2021 e fino al 30.5.2021. io come tutti venivo spostato nei vari reparti tra questi anche quello dei container e anche quello della jollatura, ossia nel reparto in cui arrivavo dei pacchi che noi dovevamo solo distribuire nei vari negozi, li mettevamo sulle pedane, poi gli addetti ad un altro reparto li caricavano. Quando io sono arrivato il ricorrente era il responsabile, lo so perché faceva il controllo con il pc aziendale, aveva le password, controllava se tutta la merce era entrata e era stata smistata bene, controllava quindi il nostro lavoro, eravamo al tempo 4 o 5 o 6 a seconda della giornata, il ricorrente faceva il lavoro come noi ordinario ma poi come caporeparto ci coordinava, stabilendo ad esempio le pause, con il responsabile del magazzino gestiva il reparto ad esempio per eventuali sostituzioni. Ad es quando è nata mia figlia fu il ricorrente che mi fece andare via qualche minuto prima. Per ogni problematica io mi
pagina 6 di 12 rivolgevo a lui e non solo io ma tutti, il ricorrente si rapportava poi al responsabile di magazzino, suo superiore. Era lui a decidere ad es se farci entrare un'ora piu' tardi, sempre coordinandosi con il responsabile di magazzino, ma non ricordo Tes_2 il cognome. Nel secondo periodo il ricorrente era il vice responsabile della POF, per cui non abbiamo piu' lavorato insieme, tranne qualche giorno per necessità di magazzino.
Adr: il ricorrente utilizzava come noi il cd. picker, pistola per leggere i codici, ognuno aveva un codice di accesso. Adr: né io né gli altri abbiamo mai avuto accesso al pc, anche perché la password di accesso era riservata ai responsabili”.
teste della società resistente, indifferente: “lavoro per la resistente Testimone_3 dal maggio 2023, come site manager, gestisco il deposito, sono il Direttore del deposito, ma ero presente sul sito dal febbraio 2020, in quanto alle dipendenze di che era l'operatore logistico, dello stesso gruppo, sempre con lo stesso ruolo, quindi avevo modo di vedere il ricorrente quotidianamente anche in questo periodo. Il ricorrente non aveva altre mansioni rispetto a quelle di attività operative, al pari di tutti gli altri addetti al reparto jollatura, che erano 5 o 6, erano coordinati direttamente e senza alcuna intermediazione del ricorrente, dal responsabile operativo che era che ad esempio coordinava tutti gli addetti, Testimone_4 non solo quelli della jollatura ma tutto il deposito, essendo una fase di start up, iniziale, anche a livello organizzativo era tutto da costruire per cui a livello operativo faceva tutto il Il pc presente in reparto jollatura era utilizzato, con password Tes_4 riservate che avevano solo e gli addetti dell'amministrazione, solo per un Tes_4 controllo dell'avanzamento del lavoro e anche un controllo ad esempio della correttezza dello smistamento. Io passavo tutti i giorni per il reparto jollatura e non ho mai visto il ricorrente, ma solo il al pc di cui ho detto. In ogni caso lo stato di Tes_4 avanzamento del lavoro era controllato da tutti gli operatori, a rotazione, il Tes_4 apriva con le proprie credenziali il programma e poi lo stesso veniva lasciato aperto in modo tale che tutti i 6 addetti potessero, a rotazione, controllo, comunque Tes_4 sempre presente in quell'area e quindi normalmente c'era lui. Come già detto il ricorrente non svolgeva alcuna attività di coordinamento, era addetto allo smistamento manuale dei colli, vi era colli con destinazioni differenti per cui occorreva differenziarli a seconda della destinazione e per far questo si utilizzava il picker, questa attività era svolta nel reparto jollatura, adr: il ricorrente ha fatto scarico merce e saltuariamente ha fatto anche attività di prelievo”.
teste di parte ricorrente, indifferente: “ho lavorato dal 26.4.2021 al Testimone_5
31.10.2022, inizialmente come addetto allo scarico merce dei colli, poi nel reparto POF
e addetto ad una lavorazione chiamata ventilazione, io e il ricorrente nel reparto jollatura, io sono andato lì molto raramente, forse una o due volte in totale, quando
pagina 7 di 12 sono andato non ho visto esattamente cosa facesse il ricorrente. Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme nel reparto POF in cui il ricorrente, che ho trovato già sul posto di lavoro, era vice responsabile, il responsabile era tale Il Persona_1 ricorrente era addetto alle lavorazioni come tutti noi, mi avevano detto che era vice come eventuale punto di riferimento ma io qualche attività specifica da vice non gliela ho mai vista fare. Io non mi sono mai rivolto a lui per qualcosa, andavo direttamente a chiedere al responsabile . Il picker si utilizzava piu' o meno in tutti i reparti”. Per_1
teste di parte resistente, indifferente: “sono alle Testimone_6 dipendenze della resistente dal 3.6.2020 e sono responsabile operativo fin dall'inizio, io mi occupo di coordinare tutti i reparti all'interno del deposito, i reparti sono 5, ho due postazioni: una in ufficio, distaccata dal deposito e l'altra in mezzo al deposito, un pc appoggiato su una scrivania al centro del deposito, piu' frequentemente sto alla postazione in mezzo al deposito. Solo io e l'amministrazione abbiamo le credenziali di accesso a questo pc, che serve per seguire l'andamento dell'attività, quindi controllare anche la correttezza dello smistamento e per seguire le varie lavorazioni, io apro il programma quando arrivo, poi il programma rimane aperto per cui all'occorrenza, quando non ci sono all'interno della giornata, se ad es mi devo spostare in altro reparto, gli operatori, tra cui il ricorrente, posso accedervi per fare i controlli che ho detto. Adr: Il ricorrente non era assolutamente un intermediario tra me e gli altri operatori perché per qualsiasi esigenza si rivolgevano a me. Non mi risulta che abbia mai avuto la facoltà di concedere permessi. Il responsabile del reparto POF sono io,
è solo un mio referente, mi sostituisce quando mi devo allontanare. Le Persona_1 attività del ricorrente sono prettamente manuali. Il picker lo utilizzano un po' in tutti i reparti e tutti, è una pistola per leggere i codici a barre. Adr: il ricorrente ha girato parecchi reparti, gli ho visto fare un po' di tutto, sparava i colli e li movimentava, ha lavorato in POF con analoghe mansioni”.
teste di parte ricorrente, indifferente: “Ho lavorato alle Testimone_7 dipendenze della per due anni a decorrere dal giugno del 2020 come CP_1 preparatore della merce presso la sede di Colleferro e nello stesso periodo vi ha lavorato anche il ricorrente. Il ricorrente era responsabile del reparto jiollatura ossia si occupava di smistare la merce da consegnare ai negozi a insegna LE LI e della relativa fatturazione. Per svolgere la predetta attività utilizzava un lettore ottico dei codici a barra dei prodotti denominato picker e una sorta di computerino portatile che registrava le letture. Lavorava coadiuvato da un paio di operai almeno così ricordo.
Per utilizzare il picher l'operatore doveva inserire il proprio codice identificativo nel computerino portatile. Ogni operatore aveva il proprio codice. Per quanto mi consta i dipendenti della società se necessario ruotavano tra i vari reparti ma il ricorrente era
pagina 8 di 12 prevalentemente addetto al reparto jollatura”.
Così riassunte le emergenze istruttorie della prova orale ritiene il giudicante che il ricorrente non abbia fatto fronte con il dovuto rigore all'onere probatorio di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Ed infatti, nel ricorso si deduce che il lavoratore sarebbe stato addetto allo scarico container a mano e smistamento colli presso il reparto jollatura;
avrebbe svolto il ruolo di responsabile della jollatura (dalla metà del mese di agosto 2020 a dicembre
2020) occupandosi anche della verifica, con utilizzo del PC aziendale, della corretta registrazione dei colli smistati sul sistema, oltre che della distribuzione del lavoro tra gli operatori addetti al reparto e dell'organizzazione delle pause tra i dipendenti del reparto;
avrebbe svolto le mansioni di addetto al prelievo colli presso il reparto picking (da gennaio a febbraio 2021 e da ottobre 2021 a gennaio 2022); avrebbe svolto le mansioni di vice responsabile del reparto POF (da marzo a giugno 2021), dove si occupava della preparazione degli ordini clienti tramite utilizzo del picker, imballaggio e trasporto presso la baie di carico.
Purtuttavia le predette circostanze di fatto, oltre ad essere state negate dai testimoni di parte resistente e , non hanno trovato piena conferma dalle Tes_4 Tes_3 dichiarazioni rese dai testi del ricorrente posto che il teste che peraltro è stato Tes_5 in grado di riferire solo per il periodo dal 26.04.2021 al 31.10.2022, ha indicato nella persona di il responsabile del reparto POF;
il teste ha indicato il Persona_1 Tes_1 ricorrente come il caporeparto della jollatura, ossia il referente di 5/6 operai che vi erano addetti, purtuttavia ha potuto riferire solo per 4 mesi relativi all'anno 2020, mentre invece per i 3 mesi relativi all'anno 2021, con riferimento ai quali lo ha indicato come vice responsabile del reparto POF, ha precisato di non avere lavorato nello stesso reparto del Quest'ultima circostanza è stata confermata Parte_1 anche dal teste che tuttavia lavorava presso il diverso reparto picking. Tes_7
Inoltre, non è stato provato l'utilizzo da parte del ricorrente presso il magazzino di
Colleferro, per tutto il periodo in contestazione, degli strumenti meccanici/elettrici di lavoro indicati nel paragrafo del 7 ricorso (ovvero da agosto 2020 il picker e il transpallet elettrico con uomo a bordo, e da gennaio 2021 del commissionatore) non reputandosi sufficiente a tal fine il documento 5 allegato al ricorso (foto picker e codice), peraltro specificamente contestato/disconosciuto dalla società resistente, che ne eccepisce l'assenza di riscontri oggettivi sulla effettiva provenienza e collocazione temporale del documento, con conseguente inidoneità a rappresentare in modo attendibile né il magazzino in questione, né l'effettivo utilizzo da parte del ricorrente dello strumento in tutto il periodo oggetto di causa. A ciò si aggiunga che le mansioni pagina 9 di 12 di addetto alla guida di un carrello meccanico/elettrico con conducente a bordo richiedono il possesso di una abilitazione conseguita a seguito di uno specifico corso di addestramento, circostanza neppure dedotta in ricorso.
Ne consegue, a tutto voler concedere, che potrebbero essere riconosciute al le mansioni superiori dedotte in ricorso solo con riferimento al periodo Parte_1
1.08.2020 – 31.12.2020, purtuttavia, a parere del giudicante, il ricorrente non solo non ha provato il possesso delle relative adeguate conoscenze professionali ma, soprattutto, non ha fornito nessun elemento di prova con riferimento al grado di responsabilità e al livello di autonomia propri della qualifica rivendicata.
Ed infatti, secondo quanto previsto dalle declaratorie professionali previste dal CCNL
Traposto Merci Logistica, appartengono al 5° Livello “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità ed autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”.
Con riferimento alla domanda di pagamento della quota di retribuzione a carico del datore di lavoro nei periodi di malattia, la società resistente sostiene che il
Regolamento aziendale (art. 1) è stato adottato in base alle disposizioni contrattuali previste dalla sezione III per le cooperative che consente delle deroghe legittime ad alcuni istituti contrattuali se approvate all'esito di accordo sindacale (D.P.R. n.
602/1970 come modificato dal D. Lgs. 6 novembre 2001 n. 423, e comunque alle leggi vigenti in materia e alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi”).
Sostiene, inoltre, che, anche a ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 77 del
CCNL, l'accordo di rinnovo del 3 dicembre 2017, ha disposto che: “Al fine di disincentivare il fenomeno dell'assenteismo per le assenze dovute a malattia che iniziano il giorno successivo a giornate lavorative, il trattamento economico complessivo della malattia di cui agli artt. 63, comma 12 e 77 comma 8 riguardante i primi tre giorni sarà disciplinato come di seguito:
- per il quarto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 75%;
- per il quinto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 50%;
- per il sesto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 25%;
- dal settimo evento l'azienda non sarà tenuta ad alcuna integrazione”.
pagina 10 di 12 A parere del giudicante non è condivisibile la legittimità della deroga sia in quanto la società resistente non è una cooperativa bensì una società di capitali, sia in quanto non vi è prova che il Regolamento aziendale sia stato approvato in virtù di un accordo sindacale. Diversamente, deve tenersi conto della modifica alla norma pattizia apportata nel 2017, per cui, considerato che la società non contesta di non avere corrisposto al dipendente la quota di retribuzione a proprio carico durante i 98 giorni complessivi di assenza per malattia, ne consegue che il ricorrente è creditore della minor somma di € 4.193,84 a titolo di retribuzione e/o integrazione della retribuzione maturata nei medesimi periodi.
Conclusivamente la società in persona del l.r.p.t., va condannata a Controparte_2 corrispondere a la somma di cui innanzi con la precisazione che, Parte_1 alla stregua dell'indirizzo ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, la liquidazione delle differenze retributive va operata detratto dal lordo dovuto il netto percepito. Ed infatti i Supremi
Giudici affermano che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del
7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del lavoratore spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti innanzi precisati.
pagina 11 di 12 La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter
c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd Correttivo alla riforma
Cartabia) in sostituzione dell'udienza dell'1/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6251/2022 R.G.A.L. del Tribunale di
Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Mariangela De Santis
E
in persona del l.r. pro-tempore Resistente CP_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Spolverato, Francesca Marchesan, Elisa
PA
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Condanna la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a corrispondere a la somma di € 4.193,84, a titolo Parte_1 di retribuzione -e/o integrazione della retribuzione- per i periodi in cui il ricorrente è stato assente per malattia dal 21.10.2021 al 5.03.2022 -per pagina 1 di 12 complessivi 98 giorni-, oltre interessi legali sul capitale via via rivalutato dal dì della maturazione al saldo.
2. Rigetta le altre domande.
3. Compensa le spese processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 6.12.2022, ritualmente notificato, Parte_2 conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri la società chiedendo Controparte_2 al giudice adito di accertare e dichiarare il proprio diritto, dalla data di assunzione alle dipendenze della convenuta (20.07.2020) fino alla cessazione del rapporto di lavoro
(31.03.2022), ad essere inquadrato nel 5° Livello del CCNL Trasporto Merci Logistica e, per l'effetto, ottenere la condanna della al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive maturate nel periodo di cui innanzi, incluse le incidenze sul TFR. Chiede, inoltre, di accettare e dichiarare l'illegittimità delle clausole peggiorative applicate dalla società datrice di lavoro nel corso del rapporto (art. 12 Regolamento aziendale)
e, conseguentemente, sostituirle con le previsioni del CCNL Trasporto Merci e
Logistica (art. 77) nonché, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento della retribuzione al 100% spettante per i periodi in cui ha fruito della malattia, nonché alla ulteriore somma di € 8.241,57 a titolo di differenze retributive connesse a superiore livello di inquadramento e retribuzione malattia, oltre le incidenze sul TFR.
Riferisce in particolare:
Di essere stato assunto dalla società con contratto di lavoro a Controparte_2 tempo pieno e determinato dal 20.07.2020 al 30.09.2020 (prorogato al
31.03.2022) con le mansioni di addetto all'allestimento ordini e merci presso il magazzino LE LI di Colleferro venendo inquadrato nel Livello 6J del
CCNL di Categoria fino al 30.06.2021 e nel Livello 6 da luglio 2021 in poi;
Che al contratto di lavoro veniva allegato il Regolamento aziendale contenente clausole sostitutive del predetto CCNL -in particolare un inquadramento contrattuale difforme da quello previsto dalle declaratorie del contratto collettivo, nonché si negava il diritto al riconoscimento della quota parte della retribuzione a carico dell'azienda durante la malattia-;
Di avere svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, in modo pieno e continuativo, le mansioni superiori specificamente indicate nel paragrafo 7 della premessa in fatto del ricorso (che qui si intendono integralmente riportate);
pagina 2 di 12 Che, nel mese di ottobre 2020, anche in ragione delle mansioni espletate, gli veniva diagnosticata una lombalgia acuta e discopatia per la quale dal
21.10.2021 al 5.03.2022 usufruiva di più periodi di malattia -pari a complessivi
98 giorni- durante i quali la società datrice di lavoro, in virtù della clausola peggiorativa prevista dal Regolamento aziendale, non gli corrispondeva la quota della retribuzione a suo carico, per cui percepiva unicamente la quota a carico dell' CP_3
Dal 17.01.2022, quale conseguenza della sua nomina a RSA, veniva demansionato vanendo addetto allo scarico manuale dei colli.
Allega documentazione.
La società si costituisce in giudizio, in persona del l.r.p.t., ed eccepisce, in Controparte_2 via preliminare, la genericità del ricorso non avendo il ricorrente dedotto in modo preciso le circostanze in virtù delle quali rivendica il diritto al superiore inquadramento contrattuale. Nel merito premette che l'attività di logistica svolta presso il magazzino di Colleferro per conto della committente LE LI si svolge in tre fasi: a) scarico delle merci in arrivo, stoccaggio presso il settore stock, picking e preparazione delle merci in uscita (prelievo e raggruppamento delle merci dal magazzino per gli ordini dei clienti); b) smistamento manuale delle merci presso il settore jollatura;
c) preparazione degli ordini presso il reparto POF. Sostiene, quindi, che il ricorrente è sempre stato addetto ad attività di tipo manuale (scarico delle merci e smistamento delle merci presso il reparto jollatura) per cui è stato correttamente inquadrato nel Livello 6J per i primi 12 mesi e quindi nel Livello 6 per i successivi. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto.
Allega documentazione.
La causa veniva istruita con la prova per testi (capitolo 7 del ricorso e capitoli 2,5,6 della memoria di costituzione) e con la documentazione prodotta dai procuratori delle parti. All'esito del deposito di note autorizzate ai sensi dell'art. 429 c.p.c. e di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c. (nella versione antecedente al D.lgs. 164/2024 cd
Correttivo alla riforma Cartabia), il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, e prima di entrare nel merito della controversia in esame, giova rammentare che l'art. 2103 c.c., dopo la novella del 2015, dispone che: “Il lavoratore
pagina 3 di 12 deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni
è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. Nel caso di assegnazione di mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi … Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo”. Il lavoratore che abbia svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza per un periodo di oltre sei mesi, qualora l'esercizio delle suddette mansioni sia stato effettivo, pieno e continuativo, ha diritto alla promozione automatica e alla corresponsione delle conseguenti differenze retributive. Ne consegue, che il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha l'onere di allegare e provare, secondo il normale criterio di riparto previsto dall'art. 2697 c.c., i fatti costitutivi della pretesa azionata, e cioè l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate con il datore di lavoro,
pagina 4 di 12 indicando “esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”. In altri termini “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni
(attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può,
a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda” (Cass. n. 8025/2003). Infine, nel caso di assegnazione di mansioni promiscue, il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori (e del diritto all'inquadramento superiore) è subordinato all'accertamento che tali mansioni superiori siano state svolte in modo prevalente rispetto a quelle corrispondenti al livello di inquadramento formalmente riconosciuto dal datore di lavoro, e che tale prevalenza sia stata qualitativa e/o quantitativa “In caso di mansioni promiscue, ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per
l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore, la prevalenza - a questo fine - non va determinata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa delle mansioni svolte, bensì tenendo conto, in base alla reciproca analisi qualitativa, della mansione maggiormente significativa sul piano professionale, purché non espletata in via sporadica od occasionale” (Cass. 2969/2021).
La giurisprudenza della S.C., in conformità con il dettato normativo, ritiene, quindi, che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice del merito, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione, deve seguire un iter logico articolato in tre fasi successive:
a) Accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) Individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) Raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare, quindi, la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni effettivamente svolte.
pagina 5 di 12 A ciò deve aggiungersi, secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza della Cassazione, un'ulteriore verifica volta ad accertare se l'assegnazione del lavoratore a mansioni superiori abbia comportato anche l'assunzione della relativa responsabilità e l'autonomia propria della qualifica rivendicata, sempre che la superiore qualifica implichi l'assunzione di differenti, e maggiori, responsabilità. I
Supremi Giudici, infatti, hanno affermato che: “ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento” (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 -
Cass. Civ. n. 7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004, Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
Nel caso di specie l'eccezione di genericità del ricorso appare infondata considerato che, come accennato, il procuratore del ricorrente indica in modo specifico e puntuale le mansioni che il avrebbe svolto nel corso del rapporto di lavoro, in Parte_1 modo pieno e continuativo, e per le quali rivendica il diritto ad essere inquadrato, per tutta la durata del rapporto, nel superiore 5° Livello del CCNL Trasporto Merci
Logistica.
Va, dunque, accertata la fondatezza delle allegazioni attoree.
Al riguardo i testimoni esaminati nel corso del giudizio hanno dichiarato quanto segue:
teste di parte ricorrente, indifferente: “Io ho lavorato per la resistente Testimone_1 dal 6 o 9 settembre 2020 fino al 30 novembre dello stesso anno e poi ho ripreso ai primi di marzo 2021 e fino al 30.5.2021. io come tutti venivo spostato nei vari reparti tra questi anche quello dei container e anche quello della jollatura, ossia nel reparto in cui arrivavo dei pacchi che noi dovevamo solo distribuire nei vari negozi, li mettevamo sulle pedane, poi gli addetti ad un altro reparto li caricavano. Quando io sono arrivato il ricorrente era il responsabile, lo so perché faceva il controllo con il pc aziendale, aveva le password, controllava se tutta la merce era entrata e era stata smistata bene, controllava quindi il nostro lavoro, eravamo al tempo 4 o 5 o 6 a seconda della giornata, il ricorrente faceva il lavoro come noi ordinario ma poi come caporeparto ci coordinava, stabilendo ad esempio le pause, con il responsabile del magazzino gestiva il reparto ad esempio per eventuali sostituzioni. Ad es quando è nata mia figlia fu il ricorrente che mi fece andare via qualche minuto prima. Per ogni problematica io mi
pagina 6 di 12 rivolgevo a lui e non solo io ma tutti, il ricorrente si rapportava poi al responsabile di magazzino, suo superiore. Era lui a decidere ad es se farci entrare un'ora piu' tardi, sempre coordinandosi con il responsabile di magazzino, ma non ricordo Tes_2 il cognome. Nel secondo periodo il ricorrente era il vice responsabile della POF, per cui non abbiamo piu' lavorato insieme, tranne qualche giorno per necessità di magazzino.
Adr: il ricorrente utilizzava come noi il cd. picker, pistola per leggere i codici, ognuno aveva un codice di accesso. Adr: né io né gli altri abbiamo mai avuto accesso al pc, anche perché la password di accesso era riservata ai responsabili”.
teste della società resistente, indifferente: “lavoro per la resistente Testimone_3 dal maggio 2023, come site manager, gestisco il deposito, sono il Direttore del deposito, ma ero presente sul sito dal febbraio 2020, in quanto alle dipendenze di che era l'operatore logistico, dello stesso gruppo, sempre con lo stesso ruolo, quindi avevo modo di vedere il ricorrente quotidianamente anche in questo periodo. Il ricorrente non aveva altre mansioni rispetto a quelle di attività operative, al pari di tutti gli altri addetti al reparto jollatura, che erano 5 o 6, erano coordinati direttamente e senza alcuna intermediazione del ricorrente, dal responsabile operativo che era che ad esempio coordinava tutti gli addetti, Testimone_4 non solo quelli della jollatura ma tutto il deposito, essendo una fase di start up, iniziale, anche a livello organizzativo era tutto da costruire per cui a livello operativo faceva tutto il Il pc presente in reparto jollatura era utilizzato, con password Tes_4 riservate che avevano solo e gli addetti dell'amministrazione, solo per un Tes_4 controllo dell'avanzamento del lavoro e anche un controllo ad esempio della correttezza dello smistamento. Io passavo tutti i giorni per il reparto jollatura e non ho mai visto il ricorrente, ma solo il al pc di cui ho detto. In ogni caso lo stato di Tes_4 avanzamento del lavoro era controllato da tutti gli operatori, a rotazione, il Tes_4 apriva con le proprie credenziali il programma e poi lo stesso veniva lasciato aperto in modo tale che tutti i 6 addetti potessero, a rotazione, controllo, comunque Tes_4 sempre presente in quell'area e quindi normalmente c'era lui. Come già detto il ricorrente non svolgeva alcuna attività di coordinamento, era addetto allo smistamento manuale dei colli, vi era colli con destinazioni differenti per cui occorreva differenziarli a seconda della destinazione e per far questo si utilizzava il picker, questa attività era svolta nel reparto jollatura, adr: il ricorrente ha fatto scarico merce e saltuariamente ha fatto anche attività di prelievo”.
teste di parte ricorrente, indifferente: “ho lavorato dal 26.4.2021 al Testimone_5
31.10.2022, inizialmente come addetto allo scarico merce dei colli, poi nel reparto POF
e addetto ad una lavorazione chiamata ventilazione, io e il ricorrente nel reparto jollatura, io sono andato lì molto raramente, forse una o due volte in totale, quando
pagina 7 di 12 sono andato non ho visto esattamente cosa facesse il ricorrente. Io e il ricorrente abbiamo lavorato insieme nel reparto POF in cui il ricorrente, che ho trovato già sul posto di lavoro, era vice responsabile, il responsabile era tale Il Persona_1 ricorrente era addetto alle lavorazioni come tutti noi, mi avevano detto che era vice come eventuale punto di riferimento ma io qualche attività specifica da vice non gliela ho mai vista fare. Io non mi sono mai rivolto a lui per qualcosa, andavo direttamente a chiedere al responsabile . Il picker si utilizzava piu' o meno in tutti i reparti”. Per_1
teste di parte resistente, indifferente: “sono alle Testimone_6 dipendenze della resistente dal 3.6.2020 e sono responsabile operativo fin dall'inizio, io mi occupo di coordinare tutti i reparti all'interno del deposito, i reparti sono 5, ho due postazioni: una in ufficio, distaccata dal deposito e l'altra in mezzo al deposito, un pc appoggiato su una scrivania al centro del deposito, piu' frequentemente sto alla postazione in mezzo al deposito. Solo io e l'amministrazione abbiamo le credenziali di accesso a questo pc, che serve per seguire l'andamento dell'attività, quindi controllare anche la correttezza dello smistamento e per seguire le varie lavorazioni, io apro il programma quando arrivo, poi il programma rimane aperto per cui all'occorrenza, quando non ci sono all'interno della giornata, se ad es mi devo spostare in altro reparto, gli operatori, tra cui il ricorrente, posso accedervi per fare i controlli che ho detto. Adr: Il ricorrente non era assolutamente un intermediario tra me e gli altri operatori perché per qualsiasi esigenza si rivolgevano a me. Non mi risulta che abbia mai avuto la facoltà di concedere permessi. Il responsabile del reparto POF sono io,
è solo un mio referente, mi sostituisce quando mi devo allontanare. Le Persona_1 attività del ricorrente sono prettamente manuali. Il picker lo utilizzano un po' in tutti i reparti e tutti, è una pistola per leggere i codici a barre. Adr: il ricorrente ha girato parecchi reparti, gli ho visto fare un po' di tutto, sparava i colli e li movimentava, ha lavorato in POF con analoghe mansioni”.
teste di parte ricorrente, indifferente: “Ho lavorato alle Testimone_7 dipendenze della per due anni a decorrere dal giugno del 2020 come CP_1 preparatore della merce presso la sede di Colleferro e nello stesso periodo vi ha lavorato anche il ricorrente. Il ricorrente era responsabile del reparto jiollatura ossia si occupava di smistare la merce da consegnare ai negozi a insegna LE LI e della relativa fatturazione. Per svolgere la predetta attività utilizzava un lettore ottico dei codici a barra dei prodotti denominato picker e una sorta di computerino portatile che registrava le letture. Lavorava coadiuvato da un paio di operai almeno così ricordo.
Per utilizzare il picher l'operatore doveva inserire il proprio codice identificativo nel computerino portatile. Ogni operatore aveva il proprio codice. Per quanto mi consta i dipendenti della società se necessario ruotavano tra i vari reparti ma il ricorrente era
pagina 8 di 12 prevalentemente addetto al reparto jollatura”.
Così riassunte le emergenze istruttorie della prova orale ritiene il giudicante che il ricorrente non abbia fatto fronte con il dovuto rigore all'onere probatorio di cui era gravato ai sensi dell'art. 2697 c.c..
Ed infatti, nel ricorso si deduce che il lavoratore sarebbe stato addetto allo scarico container a mano e smistamento colli presso il reparto jollatura;
avrebbe svolto il ruolo di responsabile della jollatura (dalla metà del mese di agosto 2020 a dicembre
2020) occupandosi anche della verifica, con utilizzo del PC aziendale, della corretta registrazione dei colli smistati sul sistema, oltre che della distribuzione del lavoro tra gli operatori addetti al reparto e dell'organizzazione delle pause tra i dipendenti del reparto;
avrebbe svolto le mansioni di addetto al prelievo colli presso il reparto picking (da gennaio a febbraio 2021 e da ottobre 2021 a gennaio 2022); avrebbe svolto le mansioni di vice responsabile del reparto POF (da marzo a giugno 2021), dove si occupava della preparazione degli ordini clienti tramite utilizzo del picker, imballaggio e trasporto presso la baie di carico.
Purtuttavia le predette circostanze di fatto, oltre ad essere state negate dai testimoni di parte resistente e , non hanno trovato piena conferma dalle Tes_4 Tes_3 dichiarazioni rese dai testi del ricorrente posto che il teste che peraltro è stato Tes_5 in grado di riferire solo per il periodo dal 26.04.2021 al 31.10.2022, ha indicato nella persona di il responsabile del reparto POF;
il teste ha indicato il Persona_1 Tes_1 ricorrente come il caporeparto della jollatura, ossia il referente di 5/6 operai che vi erano addetti, purtuttavia ha potuto riferire solo per 4 mesi relativi all'anno 2020, mentre invece per i 3 mesi relativi all'anno 2021, con riferimento ai quali lo ha indicato come vice responsabile del reparto POF, ha precisato di non avere lavorato nello stesso reparto del Quest'ultima circostanza è stata confermata Parte_1 anche dal teste che tuttavia lavorava presso il diverso reparto picking. Tes_7
Inoltre, non è stato provato l'utilizzo da parte del ricorrente presso il magazzino di
Colleferro, per tutto il periodo in contestazione, degli strumenti meccanici/elettrici di lavoro indicati nel paragrafo del 7 ricorso (ovvero da agosto 2020 il picker e il transpallet elettrico con uomo a bordo, e da gennaio 2021 del commissionatore) non reputandosi sufficiente a tal fine il documento 5 allegato al ricorso (foto picker e codice), peraltro specificamente contestato/disconosciuto dalla società resistente, che ne eccepisce l'assenza di riscontri oggettivi sulla effettiva provenienza e collocazione temporale del documento, con conseguente inidoneità a rappresentare in modo attendibile né il magazzino in questione, né l'effettivo utilizzo da parte del ricorrente dello strumento in tutto il periodo oggetto di causa. A ciò si aggiunga che le mansioni pagina 9 di 12 di addetto alla guida di un carrello meccanico/elettrico con conducente a bordo richiedono il possesso di una abilitazione conseguita a seguito di uno specifico corso di addestramento, circostanza neppure dedotta in ricorso.
Ne consegue, a tutto voler concedere, che potrebbero essere riconosciute al le mansioni superiori dedotte in ricorso solo con riferimento al periodo Parte_1
1.08.2020 – 31.12.2020, purtuttavia, a parere del giudicante, il ricorrente non solo non ha provato il possesso delle relative adeguate conoscenze professionali ma, soprattutto, non ha fornito nessun elemento di prova con riferimento al grado di responsabilità e al livello di autonomia propri della qualifica rivendicata.
Ed infatti, secondo quanto previsto dalle declaratorie professionali previste dal CCNL
Traposto Merci Logistica, appartengono al 5° Livello “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità ed autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro”.
Con riferimento alla domanda di pagamento della quota di retribuzione a carico del datore di lavoro nei periodi di malattia, la società resistente sostiene che il
Regolamento aziendale (art. 1) è stato adottato in base alle disposizioni contrattuali previste dalla sezione III per le cooperative che consente delle deroghe legittime ad alcuni istituti contrattuali se approvate all'esito di accordo sindacale (D.P.R. n.
602/1970 come modificato dal D. Lgs. 6 novembre 2001 n. 423, e comunque alle leggi vigenti in materia e alle condizioni stabilite dagli istituti di previdenza ed assicurativi”).
Sostiene, inoltre, che, anche a ritenere applicabile la disposizione di cui all'art. 77 del
CCNL, l'accordo di rinnovo del 3 dicembre 2017, ha disposto che: “Al fine di disincentivare il fenomeno dell'assenteismo per le assenze dovute a malattia che iniziano il giorno successivo a giornate lavorative, il trattamento economico complessivo della malattia di cui agli artt. 63, comma 12 e 77 comma 8 riguardante i primi tre giorni sarà disciplinato come di seguito:
- per il quarto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 75%;
- per il quinto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 50%;
- per il sesto evento di malattia che inizia il giorno successivo a giornate non lavorative, l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 25%;
- dal settimo evento l'azienda non sarà tenuta ad alcuna integrazione”.
pagina 10 di 12 A parere del giudicante non è condivisibile la legittimità della deroga sia in quanto la società resistente non è una cooperativa bensì una società di capitali, sia in quanto non vi è prova che il Regolamento aziendale sia stato approvato in virtù di un accordo sindacale. Diversamente, deve tenersi conto della modifica alla norma pattizia apportata nel 2017, per cui, considerato che la società non contesta di non avere corrisposto al dipendente la quota di retribuzione a proprio carico durante i 98 giorni complessivi di assenza per malattia, ne consegue che il ricorrente è creditore della minor somma di € 4.193,84 a titolo di retribuzione e/o integrazione della retribuzione maturata nei medesimi periodi.
Conclusivamente la società in persona del l.r.p.t., va condannata a Controparte_2 corrispondere a la somma di cui innanzi con la precisazione che, Parte_1 alla stregua dell'indirizzo ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, la liquidazione delle differenze retributive va operata detratto dal lordo dovuto il netto percepito. Ed infatti i Supremi
Giudici affermano che “l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del
7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 12566 del 29 maggio 2014). Sui crediti del lavoratore spettano, inoltre, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalle singole maturazioni al saldo (Corte Cost., 2 novembre 2000, n. 459 e Cass., Sez. Un., 29 gennaio 2001, 38).
Per tutti i motivi esposti il ricorso è solo in parte fondato e merita accoglimento nei limiti innanzi precisati.
pagina 11 di 12 La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c..
Velletri, 2 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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