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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 16/12/2024, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 683/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'attore
Parte_1
l'avv. VALERI CRISTINA
per il convenuto Controparte_1
l'avv. TENAGLIA PIERLUIGI MARIA
lette le memorie conclusionali e le note delle parti decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento
Si comunichi
Ascoli Piceno, 15.12.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 683/2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...]Parte_1
Marco n. 200 (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Valeri C.F._1
Opponente
Contro
società a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Milano, Via Valtellina n. 12/15 (c.f. ), e per essa nella sua qualità di P.IVA_1
procuratrice e mandataria con sede in Milano, Via Valtellina n. 12/15 Controparte_2
(c.f. ), in persona del suo procuratore , rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_3 dall'Avv. Pierluigi Maria Tenaglia
Opposta
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 13.12.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato il signor proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2024 (R.G. n. 249/2024) emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 20.02.2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare alla la CP_1 somma di € 226.824,71, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale fideiussore pro quota
(per il 24,25%), di di cui la ricorrente, quale cessionaria del credito, era creditrice in forza CP_4
di contratto di mutuo fondiario del 13.09.2007 a rogito Notaio Persona_1
A fondamento dell'opposizione deduceva che il contratto di finanziamento ipotecario n. 2426681 è stato stipulato dalla in data 13.9.2007 e si concreta in un mutuo a tasso variabile i cui CP_4 pagina 2 di 7 interessi sono parametrati al tasso Euribor (art 2), ragion per cui, essendo stata accertata una manipolazione del tasso Euribor dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 da parte di alcune banche, devono ritenersi nulle anche tutte le clausole determinative degli interessi parametrati all'Euribor seppure applicati da banche che non hanno partecipato a detta manipolazione, con conseguente necessità di applicazione dei tassi sostitutivi ex art 117 TUB.
Eccepiva poi l'indeterminatezza del piano di ammortamento per la mancata indicazione e pattuizione del regime finanziario, eccezione a cui rinunciava sin dalla prima memoria ex art 171 ter cpc ribadendo tale rinuncia nelle note conclusionali depositate.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) nel merito del contratto di mutuo accertare e dichiarare che il contratto di mutuo n. 2426681 del 13 settembre 2007, ai rogiti del notaio (Rep. n. 36300 - Racc. 9624), mutuanti Banca Persona_1
Intesa Mediocredito Spa e Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, mutuataria di € Controparte_5
1.500.000,00 è parzialmente nullo per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. delle clausole che identificano la misura degli interessi e quindi il costo dell'operazione finanziaria anche per omesso accordo sulle modalità di calcolo degli interessi rata per rata, nonché per violazione dell'articolo 117 comma 4 del
Tub;
2) per l'effetto rideterminare il debito del mutuatario con il dovere di resa del capitale erogato corredato degli interessi sostitutivi ex art. 117 comma 7 del Tub in capitalizzazione semplice, detratto quanto versato dal mutuatario e/o percepito nell'esecuzione;
3) in subordine rideterminare la contabilità tra le parti accertando e dichiarando il dovere di resa del capitale erogato corredato degli interessi contrattuali calcolati in regime di capitalizzazione semplice, detratto quanto percepito dal creditore ad ogni titolo;
4) determinare il rimborso degli interessi versati in eccesso, con la possibilità di applicare il tasso sostitutivo ex art 117 TUB, inferiore a quello originariamente pattuito a seguito dell'accertata manipolazione del tasso Euribor;
5) per l'effetto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, revocare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà dell'odierno opponente ponendo a carico della società opposta le relative spese;
6) con vittoria di spese e competenze di lite. “
pagina 3 di 7 Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Nella terza memoria ex art 171 ter cpc l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, non avendo la stessa fornito la prova della titolarità del credito.
Il procedimento, rigettata l'istanza di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 13.12.2024, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e, a mezzo note di trattazione scritta, discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta per mancata prova della titolarità del credito, dovendosi al proposito evidenziare che detta eccezione non risulta tardivamente proposta, come pure sostenuto dall'opposta, atteso che la negazione da parte del convenuto (odierno opponente – convenuto in senso sostanziale) della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando, altresì ,che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza24 febbraio – 21 giugno 2016, n. 12729).
Orbene, la società a r.l. costituita ai sensi della Legge n. 130/1999, agisce affermando CP_1
di essere titolare del credito già vantato da Banca IMI S.p.A. e da nei confronti di Parte_2
(c.f. , in virtù di un contratto di cessione di rapporti Controparte_6 P.IVA_3 giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, concluso in data 25.11.2019, con cui Intesa San Paolo le cedeva i crediti derivanti da finanziamenti sorti tra il periodo 1.10.1955 e 30.9.2019 nonché tutti i diritti accessori e le garanzie che assistono detti crediti o comunque ad esso inerenti, cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 2019.
Assumeva l'opposta che il credito vantato nei confronti della era un Controparte_6
mutuo fondiario concesso in data 13.9.20027 in pool da Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno spa e
Banca Intesa Mediocredito spa, quote entrambe confluite in Intesa San Paolo a seguito di fusione per incorporazione dei suddetti istituti.
Depositava in atti l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che riporta espressamente che venivano ceduti <tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, accessori, indennizzi e quant'altro) dei CE (ivi inclusi contratti pagina 4 di 7 inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione, ma esclusi a scanso di equivoci, leasing e finanziamenti rotativi non ancora revocati) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 30 settembre 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai CE nei confronti del relativo debitore ceduto ("i Crediti")>> (cfr. G.U. parte seconda, foglio delle inserzioni n. 138 del 23/11/2019, pagg. 1-2: doc. 3 prodotto con il ricorso per d.i.), allegando che tra detti crediti rientrava , senza alcun dubbio, anche quello relativo al contratto di mutuo contratto dalla Controparte_4
e garantito, tra gli altri, dal Sig. atteso che trattasi di credito ipotecario non ancora Parte_1
revocato al momento della cessione, atteso che la missiva di revoca è stata inoltrata in data 05/07/2022
(cfr. doc. 8 d.i., contenuto nel fascicolo monitorio.)
Ciò premesso, va precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Orbene, ritiene il Tribunale, che dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non emergono elementi idonei a confermare, senza margini di incertezza, che il credito litigioso sia attratto nella categoria dei crediti trasferiti, dovendosi evidenziare che vengono individuati criteri, privi di sostanziale contenuto discretivo, che individuano categorie di rapporti dai contenuti troppo ampi e riferibili ad una pagina 5 di 7 molteplicità di operazioni negoziali, dovendosi poi evidenziare che privo di utilità è anche il criterio temporale che individua una forbice temporale eccessivamente ampia alla quale è potenzialmente riferibile una molteplicità indeterminata di rapporti conclusi nella storia negoziale della cedente.
Invero, dalla documentazione prodotta in uno con il ricorso monitorio (nell'ambito della quale non vi è il contratto di cessione e, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti oggetto della stessa eventualmente allegato al medesimo), non è possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui si discute nel presente giudizio, dovendosi evidenziare come dal tenore letterale dell'avviso si evince, peraltro, chiaramente che oggetto di cessione risultano essere solo ed esclusivamente quei crediti “risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai CE nei confronti del relativo debitore ceduto” (v. avviso in G.U.), lista che non risulta essere prodotta in atti.
Ne discende che l'estratto della Gazzetta ufficiale non possa attestare in maniera decisiva l'inclusione del credito per cui è causa nel blocco oggetto di cessione e, dunque, in ultima analisi, la stessa legittimazione attiva della società opposta.
L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni proposte dalle parti e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate e dell'assenza di istruttoria, seguono la soccombenza dell'opposta.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, d definitivamente pronunciando nel giudizio n. 683/24, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 7866.00 per compensi ed in euro 433.50 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
pagina 6 di 7 Ascoli Piceno, 15 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice,
Visto il provvedimento con il quale era stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; preso atto che depositavano le rispettive note scritte per l'attore
Parte_1
l'avv. VALERI CRISTINA
per il convenuto Controparte_1
l'avv. TENAGLIA PIERLUIGI MARIA
lette le memorie conclusionali e le note delle parti decide come da sentenza da considerarsi parte integrante del presente provvedimento
Si comunichi
Ascoli Piceno, 15.12.2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 683/2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...]Parte_1
Marco n. 200 (c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Valeri C.F._1
Opponente
Contro
società a responsabilità limitata, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Milano, Via Valtellina n. 12/15 (c.f. ), e per essa nella sua qualità di P.IVA_1
procuratrice e mandataria con sede in Milano, Via Valtellina n. 12/15 Controparte_2
(c.f. ), in persona del suo procuratore , rappresentata e difesa P.IVA_2 Controparte_3 dall'Avv. Pierluigi Maria Tenaglia
Opposta
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza del 13.12.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato il signor proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 96/2024 (R.G. n. 249/2024) emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 20.02.2024, con il quale gli è stato ingiunto di pagare alla la CP_1 somma di € 226.824,71, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, quale fideiussore pro quota
(per il 24,25%), di di cui la ricorrente, quale cessionaria del credito, era creditrice in forza CP_4
di contratto di mutuo fondiario del 13.09.2007 a rogito Notaio Persona_1
A fondamento dell'opposizione deduceva che il contratto di finanziamento ipotecario n. 2426681 è stato stipulato dalla in data 13.9.2007 e si concreta in un mutuo a tasso variabile i cui CP_4 pagina 2 di 7 interessi sono parametrati al tasso Euribor (art 2), ragion per cui, essendo stata accertata una manipolazione del tasso Euribor dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 da parte di alcune banche, devono ritenersi nulle anche tutte le clausole determinative degli interessi parametrati all'Euribor seppure applicati da banche che non hanno partecipato a detta manipolazione, con conseguente necessità di applicazione dei tassi sostitutivi ex art 117 TUB.
Eccepiva poi l'indeterminatezza del piano di ammortamento per la mancata indicazione e pattuizione del regime finanziario, eccezione a cui rinunciava sin dalla prima memoria ex art 171 ter cpc ribadendo tale rinuncia nelle note conclusionali depositate.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) nel merito del contratto di mutuo accertare e dichiarare che il contratto di mutuo n. 2426681 del 13 settembre 2007, ai rogiti del notaio (Rep. n. 36300 - Racc. 9624), mutuanti Banca Persona_1
Intesa Mediocredito Spa e Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, mutuataria di € Controparte_5
1.500.000,00 è parzialmente nullo per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. delle clausole che identificano la misura degli interessi e quindi il costo dell'operazione finanziaria anche per omesso accordo sulle modalità di calcolo degli interessi rata per rata, nonché per violazione dell'articolo 117 comma 4 del
Tub;
2) per l'effetto rideterminare il debito del mutuatario con il dovere di resa del capitale erogato corredato degli interessi sostitutivi ex art. 117 comma 7 del Tub in capitalizzazione semplice, detratto quanto versato dal mutuatario e/o percepito nell'esecuzione;
3) in subordine rideterminare la contabilità tra le parti accertando e dichiarando il dovere di resa del capitale erogato corredato degli interessi contrattuali calcolati in regime di capitalizzazione semplice, detratto quanto percepito dal creditore ad ogni titolo;
4) determinare il rimborso degli interessi versati in eccesso, con la possibilità di applicare il tasso sostitutivo ex art 117 TUB, inferiore a quello originariamente pattuito a seguito dell'accertata manipolazione del tasso Euribor;
5) per l'effetto, previa sospensione della provvisoria esecuzione, revocare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
per l'effetto ordinare la cancellazione delle ipoteche eventualmente iscritte sulle proprietà dell'odierno opponente ponendo a carico della società opposta le relative spese;
6) con vittoria di spese e competenze di lite. “
pagina 3 di 7 Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Nella terza memoria ex art 171 ter cpc l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, non avendo la stessa fornito la prova della titolarità del credito.
Il procedimento, rigettata l'istanza di revoca della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 13.12.2024, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e, a mezzo note di trattazione scritta, discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta per mancata prova della titolarità del credito, dovendosi al proposito evidenziare che detta eccezione non risulta tardivamente proposta, come pure sostenuto dall'opposta, atteso che la negazione da parte del convenuto (odierno opponente – convenuto in senso sostanziale) della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando, altresì ,che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza24 febbraio – 21 giugno 2016, n. 12729).
Orbene, la società a r.l. costituita ai sensi della Legge n. 130/1999, agisce affermando CP_1
di essere titolare del credito già vantato da Banca IMI S.p.A. e da nei confronti di Parte_2
(c.f. , in virtù di un contratto di cessione di rapporti Controparte_6 P.IVA_3 giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1, 4 e 7.1 della Legge sulla
Cartolarizzazione, concluso in data 25.11.2019, con cui Intesa San Paolo le cedeva i crediti derivanti da finanziamenti sorti tra il periodo 1.10.1955 e 30.9.2019 nonché tutti i diritti accessori e le garanzie che assistono detti crediti o comunque ad esso inerenti, cessione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 2019.
Assumeva l'opposta che il credito vantato nei confronti della era un Controparte_6
mutuo fondiario concesso in data 13.9.20027 in pool da Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno spa e
Banca Intesa Mediocredito spa, quote entrambe confluite in Intesa San Paolo a seguito di fusione per incorporazione dei suddetti istituti.
Depositava in atti l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che riporta espressamente che venivano ceduti <tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, accessori, indennizzi e quant'altro) dei CE (ivi inclusi contratti pagina 4 di 7 inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione, ma esclusi a scanso di equivoci, leasing e finanziamenti rotativi non ancora revocati) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1955 e il 30 settembre 2019, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dai CE nei confronti del relativo debitore ceduto ("i Crediti")>> (cfr. G.U. parte seconda, foglio delle inserzioni n. 138 del 23/11/2019, pagg. 1-2: doc. 3 prodotto con il ricorso per d.i.), allegando che tra detti crediti rientrava , senza alcun dubbio, anche quello relativo al contratto di mutuo contratto dalla Controparte_4
e garantito, tra gli altri, dal Sig. atteso che trattasi di credito ipotecario non ancora Parte_1
revocato al momento della cessione, atteso che la missiva di revoca è stata inoltrata in data 05/07/2022
(cfr. doc. 8 d.i., contenuto nel fascicolo monitorio.)
Ciò premesso, va precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Orbene, ritiene il Tribunale, che dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non emergono elementi idonei a confermare, senza margini di incertezza, che il credito litigioso sia attratto nella categoria dei crediti trasferiti, dovendosi evidenziare che vengono individuati criteri, privi di sostanziale contenuto discretivo, che individuano categorie di rapporti dai contenuti troppo ampi e riferibili ad una pagina 5 di 7 molteplicità di operazioni negoziali, dovendosi poi evidenziare che privo di utilità è anche il criterio temporale che individua una forbice temporale eccessivamente ampia alla quale è potenzialmente riferibile una molteplicità indeterminata di rapporti conclusi nella storia negoziale della cedente.
Invero, dalla documentazione prodotta in uno con il ricorso monitorio (nell'ambito della quale non vi è il contratto di cessione e, tanto meno, l'elenco specifico dei crediti oggetto della stessa eventualmente allegato al medesimo), non è possibile affermare con certezza che tra i crediti trasferiti rientrasse anche quello di cui si discute nel presente giudizio, dovendosi evidenziare come dal tenore letterale dell'avviso si evince, peraltro, chiaramente che oggetto di cessione risultano essere solo ed esclusivamente quei crediti “risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai CE nei confronti del relativo debitore ceduto” (v. avviso in G.U.), lista che non risulta essere prodotta in atti.
Ne discende che l'estratto della Gazzetta ufficiale non possa attestare in maniera decisiva l'inclusione del credito per cui è causa nel blocco oggetto di cessione e, dunque, in ultima analisi, la stessa legittimazione attiva della società opposta.
L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni proposte dalle parti e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi in considerazione della non particolare complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate e dell'assenza di istruttoria, seguono la soccombenza dell'opposta.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, d definitivamente pronunciando nel giudizio n. 683/24, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 7866.00 per compensi ed in euro 433.50 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge.
pagina 6 di 7 Ascoli Piceno, 15 dicembre 2024
Il Giudice dott. Annalisa Giusti
pagina 7 di 7