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14 marzo 1993
14 marzo 1993
Art. 8-sexies. (( 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato:
a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976;
b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonche' qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;
c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;
d) esemplare riprodotto in cattivita': prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione e' sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione e' asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattivita'" si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;
e) esemplare nato in cattivita': esemplare, cosi' come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione e' sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione e' asessuale. Il termine "esemplare nato in cattivita'" si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;
f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;
g) esemplare di specie selvatica: esemplare, cosi' come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattivita' limitata alla prima generazione ))
a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874 , pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 24 febbraio 1976;
b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonche' qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse specie;
c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;
d) esemplare riprodotto in cattivita': prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione e' sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione e' asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattivita'" si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;
e) esemplare nato in cattivita': esemplare, cosi' come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione e' sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione e' asessuale. Il termine "esemplare nato in cattivita'" si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;
f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;
g) esemplare di specie selvatica: esemplare, cosi' come definito nel presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattivita' limitata alla prima generazione ))
Commentari • 7
- 1. Importazione di oggetti ad uso personale e documentazione CITIESMancusi Amilcare · https://www.diritto.it/ · 18 luglio 2017 · 6.0859847
[…] Pertanto, costituisce solo illecito amministrativo l'importazione di oggetti ad uso personale domestico derivati da esemplari di specie protette, senza la presentazione della prescritta documentazione CITIES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, nonché la commercializzazione, l'offerta o esposizioni in vendita degli oggetti medesimi non previamente denunciati ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta ex artt. 5 e 5 bis della legge 150 del 1992, non essendo pertinente il richiamo del P.M. all'art. 8 sexies lett c) della legge 150 del 1992. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/11/2024, n. 1340Provvedimento: […] Il Parte_1 - dopo avere richiamato la normativa di riferimento, costituita dall'art. 5 bis legge n. 150/1992, il quale al comma 4 disciplina la denuncia di detenzione degli esemplari ivi indicati, e dall'art. 8 sexies comma 1 legge n. 150/1992 nella parte in cui riporta il significato di “esemplare” e di “ oggetto ad uso personale o domestico” - ha criticato la sentenza impugnata, sostenendo che erroneamente il Tribunale ha escluso che Controparte_1 […] contenuta nell'art. 8 sexies legge n. 150/1992; ha, tuttavia, […] dovendo a tale espressione attribuirsi, ai sensi dell'art. 8 sexies della legge n. 150/1992 , il significato di “prodotto derivato ottenuto daLeggi di più...
- art. 5 bis legge n. 150/1992·
- Regolamento CEE n. 338/1997·
- certificazione CITES·
- obbligo di denuncia·
- oggetto ad uso personale o domestico·
- nullità ordinanza ingiunzione·
- spese processuali·
- giurisdizione amministrativa·
- opposizione a sanzioni amministrative