"Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
b) godere dei diritti civili;
c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;
d) essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale;
f) precisare il proprio stato giuridico professionale.
Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo".
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 5 della legge n. 251/1986 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5. - Per poter esercitare l'attivita' di agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo.
Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
b) godere dei diritti civili;
c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;
d) essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale;
f) precisare il proprio stato giuridico professionale.
Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo".