Articolo 5 della Legge 5 marzo 1991, n. 91
Articolo 4Articolo 6
Versione
5 aprile 1991
Art. 5. 1. Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251 , e' sostituito dai seguenti:
"Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
b) godere dei diritti civili;
c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;
d) essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale;
f) precisare il proprio stato giuridico professionale.
Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo".
Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell' art. 5 della legge n. 251/1986 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 5. - Per poter esercitare l'attivita' di agrotecnico e' necessario essere iscritti all'albo.
Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunita' europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocita' con l'Italia;
b) godere dei diritti civili;
c) essere in possesso del diploma di agrotecnico;
d) essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale;
f) precisare il proprio stato giuridico professionale.
Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo".
Entrata in vigore il 5 aprile 1991
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