Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/06/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1309/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1309/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONNO ETTORE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PONNO ETTORE Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
ragione dell'età della medesima (oggi di nove anni), di tenere conto preminentemente delle scelte della medesima nel rapportarsi con i genitori: il Sig. potrà vederla ed intrattenersi con la stessa ogni volta che vorrà, previa CP_1
comunicazione ed accordo telefonico con la Sig.ra nel rispetto delle esigenze scolastiche della figlia. Del Pt_1
pari, le parti concorderanno di volta in volta, tenuto conto delle preferenze delle figlie, i periodi continuativi, anche festivi, da trascorrere col padre, con comunicazioni scritte;
- 2) Solo in caso di mancato accordo, il predetto ricorrente potrà comunque vedere ed intrattenersi con la figlia per due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola con riaccompagnamento della minore presso la madre dopo cena entro le ore 21.00. Due week end lunghi alternati al mese, dal sabato pomeriggio alle 14.00 sino alla domenica sera entro le 21.00. Sette giorni anche non continuativi durante le vacanze natalizie, avendo cura di trascorrere i giorni di Natale e l'ultimo dell'anno alternati con la ricorrente;
tre giorni durante le vacanze di Pasqua e quindici, anche non continuativi, durante le vacanze estive. Per queste ultime, le parti si impegnano a comunicarsi per iscritto i rispettivi periodi di ferie estive entro la fine del mese di maggio;
- 3) Le medesime parti convengono che il Sig. in ragione del maggior apporto della ricorrente CP_1
all'accudimento domestico della figlia, verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1
della predetta minore, la somma mensile complessiva di euro 250,00 (duecentocinquanta//00) indicizzata Istat, ponendo quale mese di riferimento di decorrenza per detta indicizzazione quello della sentenza della presente procedura. Tale importo dovrà essere versato sul conto corrente con Iban [...] presso banca Intesa San Paolo, intestato alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese;
Pt_1
- 4) Del pari il ricorrente sarà tenuto al rimborso del 50% delle spese straordinarie necessarie alla minore, che le parti individuano in quelle determinate come da Protocollo in materia approvato in Modena il 25/09/2019 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Modena, dall' di Modena e dalla Controparte_2
Presidenza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, che di seguito si riporta per estratto e tra virgolette, a cui le parti dichiarano di aderire. Pertanto, il ricorrente Sig. si impegna a rimborsare alla CP_1
Sig.ra – ed all'occorrenza, viceversa – il 50% delle spese straordinarie sostenute in favore della figlia: Pt_1 - “A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario Nazionale;
- B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione”.
- In particolare, i genitori si impegnano sin da ora a pagare la propria quota pari al 50% delle spese necessarie al conseguimento della patente di guida della figlia;
- 5) La casa familiare sita in San Cesario sul Panaro (MO), in via Peppino Impastato n. 10/B int. 8, qualora non ancora venduta, resterà comunque assegnata alla Sig.ra la quale continuerà ad abitarvi Parte_1 unitamente alla figlia che ivi manterrà la sua residenza. In caso di vendita, la figlia minore Persona_2
resterà comunque collocata presso la madre con la quale continuerà a vivere e ad avere comune residenza;
- Le parti convengono, essendovi già trattative pendenti per la vendita del predetto immobile, che il Sig. avrà CP_1
la facoltà di continuare a risiedervi nel medio periodo e che se ne allontanerà, come la coniuge, non appena stipulato il rogito di compravendita. Il Sig. si impegna comunque a cercare anche prima per sé Controparte_1
altro alloggio, idoneo altresì per trattenersi anche con la figlia minore;
in caso di mancata vendita dell'immobile attuale casa familiare, si impegna comunque ad allontanarsene entro 4 mesi decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione, trasferendo altrove la propria residenza;
- 6) I coniugi ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento;
Per
- 7) Il cane di famiglia di razza di nome resterà con il Sig. a cui è intestato: le parti CP_3 CP_1
concordano che la Sig.ra potrà vedere ed intrattenersi con il predetto cane a richiesta, almeno una volta Pt_1
al mese;
- 8) Le spese legali del presente procedimento vengono compensate tra le parti.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 Controparte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
10/08/1987 e nato a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Cefalù (PA) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2012, atto n.46, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 18/06/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale