Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/05/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 853/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del Dott. Antonio Caradonna, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale nella causa civile iscritta al n. 853 dell'anno
2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili;
TRA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Ludovico Raspini, C.F. , presso il C.F._2
cui studio elettivamente domicilia in Frattamaggiore (Na) al Viale Giacomo
Leopardi n. 15;
- ATTORE
E
Controparte_1
C.F. in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e P.IVA_1
difeso dagli avv.ti Nicola Brindisi, C.F. , e Rosa C.F._3
Campanile, C.F. , presso il cui studio elettivamente C.F._4
domicilia in al viale A. Manzoni n. 20; Controparte_1
- CONVENUTO
E
, C.F. , rappresentata e Controparte_2 C.F._5
difesa dall'avv. Domenico Di Micco, C.F. , presso il C.F._6
Aversa n. 3;
- CONVENUTA
E
P. IVA , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Sica, C.F.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in C.F._7
Salerno alla P.zza Caduti Civili di Guerra n. 1;
- CHIAMATA IN GARANZIA
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo
Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella
Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio il Controparte_4
esponendo in fatto: che con contratto stipulato con
[...] CP_2
Pag. 2 a 15 e in data 01.08.2001, conduceva in locazione un CP_2 CP_5
appartamento posto al terzo piano - scala A - interno 15 del fabbricato sito in alla;
tale contratto aveva scadenza Controparte_1 Controparte_4
il 31.07.2021, e prevedeva un canone mensile di € 246,00; il giorno
07.01.2019 sua figlia minore, (di anni 13), mentre si Persona_1
trovava nel vano bagno del predetto appartamento, riportava gravi lesioni causate dal crollo improvviso di gran parte del soffitto, con conseguente caduta di grosse pietre e calcinacci;
che a seguito di tale evento, dopo aver provveduto immediatamente ad informare verbalmente sia il proprietario- locatore dell'appartamento che l'amministratore dello stabile, senza alcun riscontro, vista l'urgenza, incaricava un tecnico di sua fiducia per effettuare un sopralluogo volto a verificare l'agibilità e l'abitabilità dell'immobile locato;
che, giusta perizia asseverata del 23.02.2019 effettuata dall'Arch.
, risultava che l'immobile oggetto della locazione versava in Controparte_6
uno stato di manutenzione generale insufficiente anche dal punto di vista statico e non poteva escludersi il verificarsi di altri crolli dei soffitti degli altri vani dell'appartamento, atteso che il menzionato soffitto era interessato anche da infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio di copertura, mai eliminate;
che, precisamente, si appurava che il suddetto solaio di copertura dell'appartamento in questione era diffusamente interessato da un progressivo deterioramento ed ossidazione dei ferri nei travetti portanti, con il relativo distacco delle vecchie pignatte in laterizio e con conseguente rigonfiamento ed esplosione degli stessi;
che, pertanto, l'immobile locato all'istante era inagibile per l'assenza delle condizioni minime di abitabilità e di sicurezza;
che, nonostante ciò, il conduttore continuava a pagare regolarmente i canoni mensili come pattuiti;
tuttavia, vista l'urgenza e la situazione di grave pericolo, oltre che il disinteresse delle proprietarie/locatrici alla riduzione in pristino dell'immobile al fine di
Pag. 3 a 15 permetterne l'utilizzo per il quale era stato locato, in data 20.12.2019 diffidava la parte locatrice ad eliminare la situazione di pericolo esistente all'interno dell'appartamento concesso in locazione, rappresentato dalla possibilità di ulteriori crolli dei soffitti delle altre stanze, a mettere in sicurezza la struttura al fine di garantire il pacifico godimento agli occupanti dell'immobile locato, a comunicare all'amministratore dello stabile la presenza delle infiltrazioni d'acqua, mai eliminate, provenienti dal solaio di copertura;
decorso il termine previsto per legge concesso con la diffida ad adempiere, nessun intervento veniva effettuato né da parte della locatrice, né dal Condominio e la situazione di pericolo non veniva eliminata, anzi, si andava ad aggravarsi;
che, pertanto, il conduttore si vedeva costretto a lasciare l'immobile molto prima (30.04.2019) della scadenza prevista dal contratto (31.07.2021) e fittare un altro appartamento, posto al secondo piano del fabbricato sito in alla Via Generale Tellini n. Controparte_1
20, con contratto di locazione stipulato in data 08.05.2019, valido dal
01.05.2019 al 30.04.2023, ad un canone mensile di € 430,00, con indubbio aggravio di spese;
per la consegna delle chiavi dell'immobile dismesso alla locatrice, l'istante si avvaleva della procedura prevista dall'articolo 1216 cod. civ., con l'assistenza dell'Ufficiale Giudiziario, stante l'impossibilità di procedere alla materiale riconsegna dell'immobile in via bonaria;
che, per abbandonare la vecchia abitazione di e passare nella nuova CP_4
abitazione locata, sosteneva ulteriori spese, tra cui smontaggio, montaggio, trasporto, distacco, allacci ecc., oltre la consistenze differenza tra il canone previsto dal 1° contratto di locazione (€ 246,00 mensili) e quello del 2° contratto di locazione (€ 430,00 mensili + 860,00 di deposito cauzionale), per una differenza totale di € 4.968,00; che a nulla valevano i tentativi rivolti anche in via bonaria al Condominio ed alla , in proprio ed Controparte_2
anche quale erede di (deceduta in data 25.09.2008) per CP_5
Pag. 4 a 15 ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del loro disinteresse ad intervenire per eliminare la situazione di pericolo esistente all'interno dell'appartamento concesso in locazione, rappresentato dalla possibilità di ulteriori crolli dei soffitti delle altre stanze, a mettere in sicurezza la struttura al fine di garantirne il pacifico godimento agli occupanti e ad eliminare le infiltrazioni d'acqua provenienti dal solaio di copertura.
Chiedeva, pertanto, condannarsi convenuti, in solido tra loro o solo l'una o solo l'altro in virtù del diverso titolo per il quale sono chiamati in giudizio, ciascuno “in toto” o “pro quota”, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 7.440,00, ed in ogni caso nel limite di Euro
26.000,00, oltre al maggior danno da inadempimento a carico della locatrice, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo.
Si costituiva in giudizio il eccependo l'improcedibilità Controparte_2
della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, l'infondatezza, in fatto ed in diritto della domanda.
In particolare, assumeva che nel mese di gennaio 2019 veniva a conoscenza che, nell'immobile di sua proprietà, condotto in locazione dal Parte_1
, si sarebbe verificato un copioso fenomeno infiltrativo provenienti
[...]
dal tetto/lastrico superiore, di proprietà comune e che tale fenomeno infiltrativo avrebbe provocato seri ed ingenti danni all'immobile determinando il distacco di gran parte dell'intonaco e del solaio;
che, per tale ragione, con nota del 11/01/2019, diffidava l'amministratore del a provvedere, quale custode della cosa Controparte_4
comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., all'individuazione dell'origine e delle cause delle infiltrazioni, ed all'eliminazione delle stesse, nonché a ripristinare lo stato dei luoghi;
contestualmente, provvedeva a mettere in sicurezza l'immobile, eliminando ogni eventuale ed ulteriore pericolo di
Pag. 5 a 15 crollo;
persistendo l'inerzia dell'amministratore di condominio, ed al fine di evitare l'ulteriore aggravamento, provvedeva a propria cura e spesa, salvo regresso, a mettere in sicurezza anche il tetto comune, sostenendo ingenti spese per la sua impermeabilizzazione mediante posizione di guaina e risolvendo definitivamente la problematica infiltrativa;
contemporaneamente offriva al la possibilità di collocarsi temporaneamente in altra Pt_1
abitazione di sua proprietà al fine di procedere al ripristino del buono stato locativo;
inopinatamente, il rifiutava la proposta, Parte_1
viceversa pretendendo un ingente contributo per il rilascio dell'immobile e ritenendo le chiavi dell'immobile sino al mese di gennaio 2020; nel mese di maggio 2019, il tentava di riconsegnare l'immobile Parte_1
mediante procedura ex art. 1216 c.c., la quale, risultata, tuttavia, infruttuosa, stante l'assenza della locatrice in quanto ricoverata in Milano per un'operazione chirurgica programmata ed il rifiuto del procuratore di riconsegnare l'immobile al proprio figlio, , ivi Controparte_7
presente; che l'immobile veniva riconsegnato solo nel mese di gennaio 2020,
e tale indebita ed illegittima ritenzione dell'immobile arrecava un grave danno alla , nella misura in cui le impediva di poter provvedere alla CP_2
ristrutturazione della res locata, in modo da poterla rimettere a rendita.
Formulava, altresì, domanda riconvenzionale “trasversale” di manleva nei confronti del quale custode del tetto di proprietà comune, dal CP_1
quale pervenivano le infiltrazioni che danneggiava l'immobile di sua proprietà, ance al fine di essere tenuta indenne di ogni e qualsivoglia somma che emergesse dovuta all'attore.
Si costituiva in giudizio il convenuto l'infondatezza, in fatto ed CP_1
in diritto della domanda.
Pag. 6 a 15 Invero, assumeva che alcuna responsabilità potesse essere allo stesso addebitata in quanto da ascriversi esclusivamente alla condotta negligente dell'attore e della convenuta . Controparte_2
Infatti, da un lato il sig. era da ritenersi responsabile per non aver Pt_1
denunziato prontamente al locatore che il bene locato presentasse dei vizi, essendo poco credibile l'assunto secondo cui i medesimi si siano evidenziati alla data del 7.1.2019, poiché il crollo del solaio verificava a causa del rigonfiamento dei ferri nei travetti portanti;
dall'altro vi è la responsabilità della proprietaria, la quale in virtù della denunzia dell'accaduto, anche se tardiva, e dell'urgenza e necessità dei lavori a farsi, ben poteva eseguirli a sue spese e successivamente chiederne, eventualmente, il rimborso al
Condominio e non contribuire con il suo comportamento ad un aggravio dei danni.
Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la Controparte_3
al fine di essere, dalla stessa, garantito e manlevato, giusta polizza
[...]
n.764413700.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva, infine, in giudizio la
[...]
eccependo la propria carenza di legittimazione, stante CP_3
l'inoperatività della polizza in virtù del Cod. 837 delle Clausole Speciali secondo cui “la responsabilità per i danni prodotti da spargimento di acqua
è compresa soltanto se il danno è conseguente a rotture accidentali degli impianti fissi”; in subordine eccepiva la carenza di responsabilità del avendo lo stesso sempre provveduto alla corretta manutenzione CP_1
e custodia delle parti comuni, attribuendo, viceversa, la responsabilità in capo al ed alla convenuta;
da ultimo, nella denegata ipotesi Pt_1 CP_2
di accoglimento della domanda attorea e di accertamento della validità chiedeva limitarsi il risarcimento entro il massimale di polizza ed al netto della franchigia prevista.
Pag. 7 a 15 Depositate le memorie ex art. 183 VI co c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, non ammessa la CTU tecnica, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 13.3.2025, resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche, ridotti alla metà.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, sollevata dalla convenuta poiché la domanda azionata dal CP_2 Parte_1
va qualificata come richiesta di risarcimento danni formulata ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. e, pertanto, nelle controversie che abbiano per oggetto il risarcimento dei danni subiti da uno dei condomini, derivanti dal bene comune, l'esperimento della mediazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta per le ragioni di seguito precisate.
Al caso di specie è pacificamente applicabile la disciplina di cui all'art. 2051
c.c., relativa alla responsabilità da cose in custodia.
Si tratta di un'ipotesi di responsabilità cosiddetta aggravata, in forza della quale sussiste una presunzione di responsabilità in capo al custode, fondata sul particolare ed effettivo governo di controllo che lo stesso può esercitare sulla cosa, tale da consentirgli il potere di eliminare le situazioni di pericolo che insorgano e di escludere il contatto dei terzi con la cosa (Cfr. Cass. Civ.
Sez. II, 25018/2020). In forza di tale dominio qualificato sulla res, il custode
è tenuto a adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi di danni a terzi, con uno sforzo adeguato alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze concrete.
Pag. 8 a 15 La configurazione della fattispecie importa dunque un'inversione dell'onus probandi, anche in forza del principio di vicinanza della prova (Cass. civ. sez. III, 8811/2020), di talché grava sul custode la dimostrazione della ricorrenza di un caso fortuito, inteso quale evento non evitabile né superabile con l'adozione delle menzionate misure diligenti, interruttivo del nesso causale tra evento e danno (Cass. civ. sez. VI, 18856/2017; Cass. civ. sez.
III, 12166/2021).
Con riguardo alla fattispecie in esame va precisato che il singolo condomino può agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni verificatesi nella sua proprietà esclusiva, per il malfunzionamento di un impianto comune, ovvero per i difetti di una parte comune, con azione ex art. 2051 c.c. posto che la custodia e la manutenzione delle parti comuni spetta al . CP_1
L'evento infiltrativo che ha afflitto l'appartamento de quo non è oggetto di contestazione in quanto lo stesso ha prodotto in atti il verbale CP_1
dell'assemblea condominiale del 17.1.2019, nel quale espressamente veniva richiamata la comunicazione inviata, in data 10.10.2018, ai Vigili del Fuoco di Napoli ed al Comando di VV.UU. di con la quale veniva CP_1
denunciato il rischio di distacco dell'intonaco dalla facciata del fabbricato;
nel medesimo verbale, altresì, si dava atto delle copiose infiltrazioni dal lastrico solare, le quali avevano provocato il distacco dell'intonaco all'interno dell'appartamento di proprietà della . CP_2
Ancora, il fatto storico, così come prospettato in citazione, risulta pienamente confermato e provato, oltre che dalla documentazione depositata in atti (cfr. rilievi fotografici e consulenza di parte) anche dall'istruzione probatoria svolta.
Difatti i testi escussi, e , hanno reso Tes_1 Testimone_2
rispettivamente le seguenti dichiarazioni: “…ZZ è un mio Pt_1
Pag. 9 a 15 collega di lavoro dal 2017; ha abitato in nell'appartamento CP_1
in fitto per circa 20 anni e posso dire di aver frequentato l'abitazione dal
2017 al 2019, complessivamente sono stato nell'appartamento circa tre volte;
l'ultima volta che sono stato in quell'immobile è stata a fine gennaio
2019 in pomeriggio alle ore 15,30-16,00; andai a trovarlo perché avevo saputo dall'attore del crollo del soffitto del bagno;
in quell'occasione ho visto una serie di impalcature che reggevano il soffitto dell'intera casa;
so che pagava circa 250,00 euro al mese;
non conosco le proprietarie;
consigliai all'attore di lasciare l'immobile perché era pericoloso;
ho visto la figlia che portava un collare al collo;
e l'attore mi Per_1 Per_1
dissero che mentre la prima era in bagno sentì uno scricchiolio dal soffitto e dopo pochi secondi le crollò il soffitto addosso;
l'attore mi disse di essersi messo in contatto con il proprietario e con l'amministratore del Condominio qualche giorno dopo si mise in contatto con un tecnico per CP_8
verificare l'agibilità dell'immobile; tale circostanza mi è stata riferita dall'attore; non ho letto la perizia e non so cosa abbia rilevato;
ho notato che sotto il soffitto del bagno le travette erano bagnate, inoltre si intravedevano i mattoni e io solaio;
so che lasciò l'immobile a inizio maggio
2019 e ha continuato a pagare i canoni fino a quando ha lasciato
l'immobile; ciò mi è stato riferito dall'attore; …so che fu fatto un primo intervento per sostenere il soffitto dell'appartamento; ci fu la proposta del proprietario di alloggiare a casa del papà del per il periodo Pt_1
necessario ad eseguire i lavori, ma lui rifiutò tale proposta in quanto i mobili ed il vestiario non sapeva dove metterli durante il tempo necessario ad eseguire i lavori;
…riconosco i suddetti pali e i luoghi di causa dalle foto allegate al fascicolo di parte attrice;
posso dire che era difficile anche camminare in casa a causa della presenza dei pali;
…posso dire che il
lasciò l'immobile nel maggio 2019 e si trasferì in altro immobile Pt_1
Pag. 10 a 15 pagando un canone maggiore circa il doppio di quello che pagava prima;
so che ha avuto problemi a consegnare le chiavi alla proprietaria e si è dovuto avvalere dell'ufficiale giudiziario;
tale circostanza mi è stata riferita dal
; …fece a sue spese il trasloco;
il non lasciò subito Pt_1 Pt_1
l'immobile perché era alla ricerca di altro immobile e anche perché cercava di capire meglio la situazione ossia se essa era risolvibile;
quando mi sono recato sul posto, circa 15 giorni dopo il crollo, non ho notato la presenza di acqua che cadeva dal soffitto né calcinacci;
prima del crollo, un anno prima circa, ho notato nel bagno nell'angolo al di sopra della finestra delle macchie più scure, grigie” e “conosco da circa 10 anni è Parte_1
un mio amico;
una volta al mese circa andavo a trovarlo a casa che si trovava in in sono a conoscenza dei fatti in CP_1 CP_1
quanto fu l'attore a riferirmeli e dopo circa due giorni mi sono recato sul posto e ho visto la figlia con il collare;
ho notato che nel bagno Per_1
c'erano dei pali per reggere il solaio e anche nelle altre camere avevano cominciato ad installare le impalcature;
è vero, fui io a consigliargli di incaricare un tecnico di fiducia, anche perché i lavori che la proprietaria dell'appartamento aveva promesso di fare, a dire dell'attore, andavano a rilento;
so che il tecnico è stato incaricato ed ha redatto anche una perizia;
posso dire che ho parlato personalmente con il tecnico il quale mi riferiva che l'appartamento aveva problemi statici e che consigliava di lasciare la casa;
anch'io consigliai al di lasciare la casa anche per il trauma Pt_1
che aveva subito la figlia che si era vista cadere addosso il solaio;
il tecnico mi riferii che il problema era di natura infiltrativa e che non erano stati fatti lavori al solaio di impermeabilizzazione;
posso dire che il tecnico disse che
l'appartamento non era agibile e anche pericoloso per i pali che avevano installato;
l'attore mi ha riferito di aver continuato a pagare il canone fino al mese di maggio dell'anno 2019; …il mi ha riferito che la Pt_1
Pag. 11 a 15 proprietaria gli offrì di andare dal padre in attesa che si facessero i lavori e che i vestiti e le cose potevano essere conservati in un deposito che però era
a Frattamaggiore;
lui rifiutò perché la casa del padre e della madre era piccola circa 50 mt quadrati e loro erano in quattro;
…frequentavo la casa dell'attore e prima dell'evento ho visto delle macchie sulle pareti in soggiorno che era la stanza dove venivo accolto;
non ho notato nulla nel bagno;
l'attore sperava che i lavori potessero essere fatti in tempi brevi per questo non lasciò subito l'immobile; il mi riferii che la proprietaria Pt_1
gli offri la somma di euro 3.000,00 per lasciare l'immobile, ma lui mi disse che per trasferirsi in altro appartamento avrebbe dovuto sostenere, per il trasloco ecc., circa euro 7.000,00”.
Dei danni lamentati, conseguenti alle infiltrazioni verificatesi, è tenuto a rispondere il quale titolare e custode della pluviale CP_1
condominiale e come tale preposto alla vigilanza e manutenzione della medesima, ai sensi dell'art. 2051 cc.
Secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., come già osservato, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella
Pag. 12 a 15 produzione del danno (cfr. Cass. Sez. 3, n. 28811 del 2008 e n. 8229 del
07/04/2010).
Nel caso di specie sussiste, certamente, il sopramenzionato nesso di causalità, atteso che i danni lamentati dall'attore all'immobile condotto in locazione, di proprietà della , sono stati provocati dalle infiltrazioni CP_2
provenienti dal solaio di copertura dell'appartamento in questione, il quale era diffusamente interessato da un progressivo deterioramento ed ossidazione dei ferri nei travetti portanti, con il relativo distacco delle vecchie pignatte in laterizio e con conseguente rigonfiamento ed esplosione degli stessi, mentre non è dato riscontrare la sussistenza di un'ipotesi di caso fortuito tale da giustificare l'esonero della responsabilità del convenuto viceversa alcuna responsabilità è riscontrabile in capo all'altra CP_1
convenuta, nonché proprietaria dell'immobile locato all'attore, sig.ra
[...]
CP_2
Per quanto attiene alla quantificazione economica del danno parte attrice ha allegato in atti il 1° contratto di locazione (nel quale era previsto un canone mensile di Euro 246,00 - pagato fino ad aprile 2019 anziché fino al
31.07.21), il 2° contratto di locazione (nel quale era previsto un canone mensile di Euro 430,00 ed Euro 860,00 di deposito cauzionale), per una differenza, nel pagamento dei canoni, pari ad Euro 4.968,00.
Il Tribunale ritiene di liquidare l'importo dovuto alla parte attrice per tutti i danni subiti in complessivi Euro 5.828,00, unicamente per le differenze pagate relativamente ai canoni di locazione (euro 4.968,00), e per il deposito cauzionale versato (euro 860,00), con esclusione delle spese sostenute per il trasporto del mobilio, per lo smontaggio dei condizionatori e quelle per la perizia di parte, determinate senza alcun parametro di riferimento in relazione alla quantità, qualità e costo dei beni.
Pag. 13 a 15 Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento in favore CP_1
della parte attrice della somma di Euro 5.828,00, oltre interessi legali dalla data dell'evento fino al soddisfo e rivalutazione.
A questo punto va esaminata la domanda di manleva proposta dal nei confronti della CP_1 Controparte_3
Essa va rigettata.
Posto che è documentalmente provata l'esistenza della polizza n. 764413700 stipulata con la che assicurava il condominio in quel Controparte_3
periodo, va, tuttavia, osservato che la causa dell'evento lamentato da parte attrice non rientra tra quelle previste e garantite dalla suddetta polizza.
Ebbene, il Cod. 837 delle Clausole Speciali della polizza stipulata dal convenuto recita testualmente: “la responsabilità per i danni CP_1
prodotti da spargimento di acqua è compresa soltanto se il danno è conseguente a rotture accidentali degli impianti fissi”.
Lo stesso consulente di parte attrice asseriva nella propria relazione, in merito alle cause del sinistro: “…L'immobile oggetto della locazione versava in uno stato di manutenzione generale insufficiente”.
Ebbene, di certo non può discorrersi di danno accidentale, in quanto l'immobile versava da tempo in stato di manutenzione generale carente.
Pertanto, ne discende che i danni lamentati dal , conseguenti alle Pt_1
infiltrazioni di acqua piovana e provenienti dal lastrico solare, sono specificatamente esclusi dalla Polizza e la domanda di manleva formulata dal nei confronti della Compagnia non è accoglibile. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza del nei confronti di CP_1
parte attrice e della compagnia chiamata in garanzia, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo
Pag. 14 a 15 tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia, determinato in virtù del decisum e non già del disputatum — cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte attrice vittoriosa;
viceversa, sussistono elementi per dichiarare compensate le spese di lite nei confronti dell'altra convenuta, . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 5.828,00, oltre interessi legali dalla
[...]
domanda al soddisfo;
B) Condanna il , al pagamento delle spese Controparte_1
processuali in favore dell'Erario, che si liquidano in Euro 264,00 per spese vive ed Euro 2.540,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15
% su compenso, oltre iva e cpa;
C) Condanna il , al pagamento delle spese Parte_2
processuali in favore della che si liquidano in Euro Controparte_3
2.540,00 per compenso, oltre rimb. forf. spese generali del 15 % su compenso, oltre iva e cpa;
D) Compensa le spese di lite nei confronti dell'altra convenuta,
[...]
CP_2
Così deciso in Aversa, 30.5.2025
Il Giudice Onorario
Dott. Antonio Caradonna
Pag. 15 a 15