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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 214/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Emanuela Vitello Consigliere all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024 tenuta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello
TRA assistito e difeso dall'Avv. BOSCHETTI ANTONIO MARCELLO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso Controparte_1 dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 161/2023 in data 20 dicembre 2023 del
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vasto – in funzione del Giudice del
Lavoro ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di , avente ad Parte_1 CP_1 oggetto l'opposizione avverso l'avviso di addebito con il quale l'istituto previdenziale aveva richiesto il pagamento dei contributi per la gestione commercianti, per l'importo complessivo di euro 2.139,61 per il periodo 01/2020 — 12/2020, comprensivo di sanzioni ed interessi, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza, depositata il 20.12.2023, non notificata e comunicata a mezzo
Pec in data 03.01.2024, ha proposto appello l'opponente in primo grado, con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, chiedendo di “1)- Annullare e/o riformare la sentenza n. 161/2023 resa dal Tribunale di Vasto – in funzione del Giudice del lavoro - nel proc. n.
466/2022, depositata il 20.12.2023, non notificata e comunicata a mezzo pec dalla competente cancelleria in data 03.01.2024, per i motivi esposti nel presente atto;
2)-
Condannare, sempre e in ogni caso, parte appellata al pagamento delle spese di lite”.
Si è costituito in giudizio contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza tenuta in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione da parte del primo giudice dell'art. 2697 cc e dell'art 115 cpc oltre che dell'art 1 L.n. 1397/1960 in relazione all'ordinanza n. 1759 del 27.01.2021 della Corte di Cassazione e ai principi della giurisprudenza maggioritaria, per cui la qualità di socio e amministratore non legittimano l'iscrizione e il pagamento dei contributi alla gestione commercio, versando il i Pt_1 CP_ contributi alla gestione separata, in base al compenso percepito e non avendo l' dato prova dei requisiti di abitualita' e prevalenza del lavoro personale nell'attivita' aziendale ai fini del versamento dei contributi alla gestione commercio.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti in particolare dalle visure delle società, risulta che il socio ed amministratore unico della Società e della società e, Pt_1 Pt_2 CP_2 in tale veste, è iscritto e versa i contributi nella Gestione separata (cfr. doc. 7 – estratto contributivo gestione separata).
In tema di obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 recita testualmente: "Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di. cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non
è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Qualora l'attività commerciale sia svolta in forma societaria, l'iscrizione alla gestione commercianti riguarda i soci e gli amministratori che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
pag. 2/5 In particolare, l'art 1, comma 203 della legge 23.12.1996 n 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale.
Tuttavia, la giurisprudenza consolidata ha chiarito che “in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente – ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art 2 comma 26 della legge n 335 del 1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art 1 comma 203 della legge n 662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza – verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendosi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” (Cass. Civ., Sez Un. 12.02.2010, n
3240).
Pertanto, ai fini dell'iscrizione alla Gestione commercianti, occorre che, anche in caso di socio unico di srl e/o amministratore e/o socio di maggioranza, questi svolga attività abituale e prevalente all'interno della medesima società. I principi sopra riportati sono stati ribaditi anche più di recente dalla giurisprudenza (Cass Civ, Sez Lav. 31.10.2018 n 27968 e
21.1.2021 n 1759) per cui “l'attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall'amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata
(nei limiti del corrispettivo percepito); inoltre questo incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella gestione commercianti, e che, in ogni caso, tale iscrizione è esclusa per coloro che sono solo soci di capitale. Graverà sull' l'onere di CP_1 dimostrare la “partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” se vorrà iscrivere il socio-amministratore di Società a responsabilità limitata alla gestione commercianti, dovendosi escludere, grazie all'ordinanza in questione, la possibilità di una iscrizione d'ufficio per il solo fatto di ricoprire entrambe le posizioni di socio e amministratore, come invece finora avvenuto”.
Nel caso in esame l' non ha dato alcuna prova dell'abitualità e della prevalenza della CP_1 partecipazione personale al lavoro aziendale del per legittimare la pretesa contributiva Pt_1 portata nell'avviso impugnato.
pag. 3/5 In particolare l' ha dato atto che dagli archivi dell'ente risulta che il è socio delle CP_1 Pt_1 seguenti società c/o la CCIAA di Chieti-Pescara:
1) dal 28.08.2017 socio di maggioranza ed amministratore Controparte_3 unico;
attività svolta, commercio all'ingrosso di macchine utensili, articoli tecnici industriali, ferramenta, vernici, articoli antincendio, ecc. ecc. – codice ATECO 46.62; impresa attiva dal
03/12/93.
2) dal 28/02/2013 socio di maggioranza;
attività svolta, commer-cio all'ingrosso Parte_2 di macchine utensili, articoli tecnici industriali e ferramenta – codice ATECO 2007 -2022,
46.62; impresa attiva dal 01/09/1998.
Ha altresì evidenziato che il medesimo risulta iscritto nella Gestione autonomi – sezione commercianti dall'anno 1983, nella quale ha versato regolarmente i contributi, senza nessuna interruzione, dal 1983 al 2019 (come da estratto contributivo allegato), senza mai chiedere la cancellazione.
Sul punto occorre evidenziare che la costituzione del rapporto assicurativo e degli effetti giuridici che gli sono propri (da un lato obbligo di versamento dei contributi e dall'altro obbligo di erogazione delle prestazioni previdenziali) non è rimessa alla libera scelta del lavoratore, ma è imposta dalla situazione obiettiva, consistente nello svolgimento di una attività commerciale, mentre la iscrizione negli elenchi nominativi ha funzione accertativa dell'esercizio e della continuazione di tale attività. Da ciò deriva che, come l'iscrizione negli elenchi nominativi non preclude l'accertamento del mancato esercizio o dell'avvenuta cessazione dell'attività commerciale che vi dà titolo, così del pari la mancata iscrizione negli elenchi nominativi non sottraggono il soggetto che vi è tenuto all'obbligo di pagamento dei contributi, quando sia accertata la concreta esplicazione, da parte sua, di una attività lavorativa con le modalità sopra indicate.
Nella specie, risulta dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla Visura della
Camera di Commercio, in data 13 ottobre 2022, riguardante la persona di Parte_1 che lo stesso, alla predetta data era titolare di cariche sociali e rappresentante di una serie di società a responsabilità limitata. Risulta altresì, nella parte relativa alle informazioni storiche, che il predetto ha ricoperto cariche o è risultato titolare in imprese tutte cancellate dal Registro delle Imprese o cessate, in epoca antecedente al 2020.
Per quanto il risulti iscritto alla Gestione commercianti dal 1983, come titolare di Pt_1 impresa individuale, a fronte del dato, evidenziato dalle visure della camera di Commercio, di aver ricoperto nell'anno 2020 – quello relativo alla contribuzione oggetto dell'avviso di addebito – solo cariche in società a responsabilità limitata, tale circostanza non può ritenersi di per sé idonea a fondare una presunzione semplice di continuativo esercizio di un'attività commerciale da parte del medesimo, se non altro per il fatto che, non risultando attività commerciali svolte in forma individuale, in assenza di ulteriori riscontri, non può affermarsi che abbia proseguito nello svolgimento di attività commerciale per il tramite di società quali pag. 4/5 Comet srl, e TM TU HE srl, nelle quali ha rivestito Controparte_3 cariche sociali da prima del 2020, senza alcuna prova di partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda.
La sentenza pertanto deve essere riformata con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Annulla l'avviso di addebito opposto
- Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in € 1.278 per CP_1 il primo grado e 962 per il secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro e Previdenza
N. R.G. 214/2024
La Corte di Appello di L'Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati: dr. Fabrizio Riga Presidente dr. Anna Maria Tracanna Consigliere relatore dr. Emanuela Vitello Consigliere all'esito dell'udienza del 19 dicembre 2024 tenuta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello
TRA assistito e difeso dall'Avv. BOSCHETTI ANTONIO MARCELLO Parte_1
APPELLANTE E
, assistito e difeso Controparte_1 dall'Avv. DEL SORDO ROBERTA APPELLATO
avente ad oggetto : appello avverso la sentenza n. 161/2023 in data 20 dicembre 2023 del
Tribunale di Vasto in funzione di Giudice del lavoro
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vasto – in funzione del Giudice del
Lavoro ha rigettato il ricorso proposto da nei confronti di , avente ad Parte_1 CP_1 oggetto l'opposizione avverso l'avviso di addebito con il quale l'istituto previdenziale aveva richiesto il pagamento dei contributi per la gestione commercianti, per l'importo complessivo di euro 2.139,61 per il periodo 01/2020 — 12/2020, comprensivo di sanzioni ed interessi, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Avverso la suindicata sentenza, depositata il 20.12.2023, non notificata e comunicata a mezzo
Pec in data 03.01.2024, ha proposto appello l'opponente in primo grado, con ricorso depositato in data 7 maggio 2024, chiedendo di “1)- Annullare e/o riformare la sentenza n. 161/2023 resa dal Tribunale di Vasto – in funzione del Giudice del lavoro - nel proc. n.
466/2022, depositata il 20.12.2023, non notificata e comunicata a mezzo pec dalla competente cancelleria in data 03.01.2024, per i motivi esposti nel presente atto;
2)-
Condannare, sempre e in ogni caso, parte appellata al pagamento delle spese di lite”.
Si è costituito in giudizio contestando ogni motivo di gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'odierna udienza tenuta in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati in dispositivo.
Con l'unico motivo di gravame l'appellante ha lamentato la violazione da parte del primo giudice dell'art. 2697 cc e dell'art 115 cpc oltre che dell'art 1 L.n. 1397/1960 in relazione all'ordinanza n. 1759 del 27.01.2021 della Corte di Cassazione e ai principi della giurisprudenza maggioritaria, per cui la qualità di socio e amministratore non legittimano l'iscrizione e il pagamento dei contributi alla gestione commercio, versando il i Pt_1 CP_ contributi alla gestione separata, in base al compenso percepito e non avendo l' dato prova dei requisiti di abitualita' e prevalenza del lavoro personale nell'attivita' aziendale ai fini del versamento dei contributi alla gestione commercio.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti in particolare dalle visure delle società, risulta che il socio ed amministratore unico della Società e della società e, Pt_1 Pt_2 CP_2 in tale veste, è iscritto e versa i contributi nella Gestione separata (cfr. doc. 7 – estratto contributivo gestione separata).
In tema di obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, l'art. 1 comma 203 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 recita testualmente: "Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di. cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non
è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Qualora l'attività commerciale sia svolta in forma societaria, l'iscrizione alla gestione commercianti riguarda i soci e gli amministratori che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
pag. 2/5 In particolare, l'art 1, comma 203 della legge 23.12.1996 n 662 ha previsto l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale, rispondendo tale scelta all'esigenza di evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale.
Tuttavia, la giurisprudenza consolidata ha chiarito che “in controversia concernente la gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio di una società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico, per individuare l'attività prevalente – ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art 2 comma 26 della legge n 335 del 1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art 1 comma 203 della legge n 662 del 1996 – il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento “de quo” il giudice procederà al giudizio di prevalenza – verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di amministratore della società o al lavoro aziendale – non facendosi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti” (Cass. Civ., Sez Un. 12.02.2010, n
3240).
Pertanto, ai fini dell'iscrizione alla Gestione commercianti, occorre che, anche in caso di socio unico di srl e/o amministratore e/o socio di maggioranza, questi svolga attività abituale e prevalente all'interno della medesima società. I principi sopra riportati sono stati ribaditi anche più di recente dalla giurisprudenza (Cass Civ, Sez Lav. 31.10.2018 n 27968 e
21.1.2021 n 1759) per cui “l'attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall'amministratore di società di capitali, se retribuita, è soggetta a contribuzione separata
(nei limiti del corrispettivo percepito); inoltre questo incarico, da solo, non ha i requisiti necessari per poter essere inquadrato nella gestione commercianti, e che, in ogni caso, tale iscrizione è esclusa per coloro che sono solo soci di capitale. Graverà sull' l'onere di CP_1 dimostrare la “partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda” se vorrà iscrivere il socio-amministratore di Società a responsabilità limitata alla gestione commercianti, dovendosi escludere, grazie all'ordinanza in questione, la possibilità di una iscrizione d'ufficio per il solo fatto di ricoprire entrambe le posizioni di socio e amministratore, come invece finora avvenuto”.
Nel caso in esame l' non ha dato alcuna prova dell'abitualità e della prevalenza della CP_1 partecipazione personale al lavoro aziendale del per legittimare la pretesa contributiva Pt_1 portata nell'avviso impugnato.
pag. 3/5 In particolare l' ha dato atto che dagli archivi dell'ente risulta che il è socio delle CP_1 Pt_1 seguenti società c/o la CCIAA di Chieti-Pescara:
1) dal 28.08.2017 socio di maggioranza ed amministratore Controparte_3 unico;
attività svolta, commercio all'ingrosso di macchine utensili, articoli tecnici industriali, ferramenta, vernici, articoli antincendio, ecc. ecc. – codice ATECO 46.62; impresa attiva dal
03/12/93.
2) dal 28/02/2013 socio di maggioranza;
attività svolta, commer-cio all'ingrosso Parte_2 di macchine utensili, articoli tecnici industriali e ferramenta – codice ATECO 2007 -2022,
46.62; impresa attiva dal 01/09/1998.
Ha altresì evidenziato che il medesimo risulta iscritto nella Gestione autonomi – sezione commercianti dall'anno 1983, nella quale ha versato regolarmente i contributi, senza nessuna interruzione, dal 1983 al 2019 (come da estratto contributivo allegato), senza mai chiedere la cancellazione.
Sul punto occorre evidenziare che la costituzione del rapporto assicurativo e degli effetti giuridici che gli sono propri (da un lato obbligo di versamento dei contributi e dall'altro obbligo di erogazione delle prestazioni previdenziali) non è rimessa alla libera scelta del lavoratore, ma è imposta dalla situazione obiettiva, consistente nello svolgimento di una attività commerciale, mentre la iscrizione negli elenchi nominativi ha funzione accertativa dell'esercizio e della continuazione di tale attività. Da ciò deriva che, come l'iscrizione negli elenchi nominativi non preclude l'accertamento del mancato esercizio o dell'avvenuta cessazione dell'attività commerciale che vi dà titolo, così del pari la mancata iscrizione negli elenchi nominativi non sottraggono il soggetto che vi è tenuto all'obbligo di pagamento dei contributi, quando sia accertata la concreta esplicazione, da parte sua, di una attività lavorativa con le modalità sopra indicate.
Nella specie, risulta dalla documentazione versata in atti, in particolare dalla Visura della
Camera di Commercio, in data 13 ottobre 2022, riguardante la persona di Parte_1 che lo stesso, alla predetta data era titolare di cariche sociali e rappresentante di una serie di società a responsabilità limitata. Risulta altresì, nella parte relativa alle informazioni storiche, che il predetto ha ricoperto cariche o è risultato titolare in imprese tutte cancellate dal Registro delle Imprese o cessate, in epoca antecedente al 2020.
Per quanto il risulti iscritto alla Gestione commercianti dal 1983, come titolare di Pt_1 impresa individuale, a fronte del dato, evidenziato dalle visure della camera di Commercio, di aver ricoperto nell'anno 2020 – quello relativo alla contribuzione oggetto dell'avviso di addebito – solo cariche in società a responsabilità limitata, tale circostanza non può ritenersi di per sé idonea a fondare una presunzione semplice di continuativo esercizio di un'attività commerciale da parte del medesimo, se non altro per il fatto che, non risultando attività commerciali svolte in forma individuale, in assenza di ulteriori riscontri, non può affermarsi che abbia proseguito nello svolgimento di attività commerciale per il tramite di società quali pag. 4/5 Comet srl, e TM TU HE srl, nelle quali ha rivestito Controparte_3 cariche sociali da prima del 2020, senza alcuna prova di partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda.
La sentenza pertanto deve essere riformata con conseguente annullamento dell'avviso di addebito opposto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza impugnata,
- Annulla l'avviso di addebito opposto
- Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in € 1.278 per CP_1 il primo grado e 962 per il secondo grado, oltre spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
Anna Maria Tracanna Fabrizio Riga
pag. 5/5