TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 3065/2016, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3065/2016
TRA
difeso dall'avv. FUSCA ANNA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv. Valeria Grandizio ed CP_1
Ettore Triolo, Morrone Mariafrancesca
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato 7.12.2016 il ricorrente proponeva opposizione avverso le cartelle esattoriali sottese intimazione di pagamento N. 139 2016 90023963 06/000 ed ogni atto prodromico e successivo per tutte le motivazioni addotte nel presente libello. Annullare le cartelle esattoriale con il numero identificativo
13920020001573015000 anno di riferimento 1999 e 2000; cartella esattoriale n.
13920050001320442000 anno di riferimento 2003-, cartella esattoriale n.
13920090011145719000 anno di riferimento 2007; cartella esattoriale n.
13920090010176600000 anno di riferimento 2008; cartella esattoriale n.
13920100010849213000 anno di riferimento 2009 - avviso di addebito n.
1 4320120001082344000 anno di riferimento 2010; per un totale euro 4.580,36 inclusi oneri, accessori, interessi e diritti di notifica sottese all'intimazione di pagamento.
2. Affermava di nulla dover pagare per effetto della mancata notifica della cartella esattoriale, per decorso della prescrizione quinquennale, per illegittima iscrizione di ipoteca.
3. Si costituivano l' contestando le deduzioni della opponente e chiedendo il CP_1
rigetto della opposizione.
4. L si costituiva ed eccepiva la rituale notifica della cartella Controparte_2
esattoriale in oggetto nonché la decadenza dal termine per le eccezioni di carattere formale alle cartelle esattoriali. Produceva documenti.
5. L'udienza di discussione – calendarizzata per il 19.2.2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente deduce di opporsi all'iscrizione di ipoteca con riferimento al credito contributivo contenuto nelle cartelle esattoriali numero identificativo
13920020001573015000 anno di riferimento 1999 e 2000; cartella esattoriale n.
13920050001320442000 anno di riferimento 2003-, cartella esattoriale n.
13920090011145719000 anno di riferimento 2007; cartella esattoriale n.
13920090010176600000 anno di riferimento 2008; cartella esattoriale n.
13920100010849213000 anno di riferimento 2009 - avviso di addebito n.
4320120001082344000 anno di riferimento 2010;
2. L' ha depositato copia degli avvisi di Controparte_3
ricevimento della raccomandata concernente le cartelle esattoriali avanti indicate.
3. Dalla documentazione depositata si evince che tutti gli atti tranne l'avviso di addebito sono state notificati a persona diversa del destinatario.
4. Sono stati (tempestivamente, ossia alla prima udienza utile,) contestati vizi formali relativi alla notifica della cartella esattoriale quali la mancata notifica dell'intimazione di pagamento.
5. La giurisprudenza di legittimità ha con la Sentenza n.2878 del 3/2/2017, intervenendo in tema notifica dell'accertamento ha statuito che la notifica dell'avviso di accertamento è nulla qualora effettuata dal messo notificatore presso il domicilio del
2 contribuente se effettuata a mani di soggetto diverso dal destinatario e non viene inviata la prescritta raccomandata informativa. Per i giudici di legittimità il primo comma lettera b-bis) dell'articolo 60 del DPR 600/1973, norma speciale prevalente rispetto alle diverse indicazioni contenute nell'art. 139 c.p.c., ogniqualvolta il consegnatario dell'atto o dell'avviso non sia il destinatario, l'agente notificatore deve inviare l'apposita raccomandata informativa al destinatario dell'atto, a prescindere dalla qualifica del consegnatario. Si rammenta che la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 è stata introdotta dall'articolo 34 del D.L. n 233 del 2006 per la tutela della privacy, ed ancora ormai in maniera pacifica ritenuto che l'avviso di ricevimento costituisce strumento di verifica della consegna dell'atto da notificare e che in mancanza del detto avviso vi è incertezza circa l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario (vedi ex multis Cass. 02/10/2009 n.21132).
6. A ciò si aggiunge un ulteriore ormai pacifico orientamento della più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale va prestata senz'altro adesione, secondo cui:
L'onere di provare in contenzioso la regolarità della notifica di una cartella esattoriale è sempre di , anche se sono passati più di cinque anni. L'agente CP_2
della riscossione può esibire soltanto la relata di notifica (in caso di utilizzo del messo) o l'avviso di ricevimento (in caso di utilizzo della raccomandata a/r). Sono quindi esclusi altri strumenti alternativi, quali per esempio la schermata del tracking online del servizio postale o altre attestazioni equipollenti. (Corte di Cassazione, sez.
Tributaria Civile, sentenza 24 febbraio – 8 aprile 2016, n. 6887) con l'Ordinanza n.
6121 del 1° marzo 2023 la Corte ha stabilito che, quando la notifica di una cartella esattoriale viene effettuata dal messo notificatore a una persona diversa dal destinatario, è obbligatorio inviare una raccomandata informativa al destinatario stesso. L'assenza di tale comunicazione rende la notifica nulla.
7. Nel caso in esame, la notifica degli atti impugnati, effettuata nelle mani di alcuni familiari e dunque a persona diversa del destinatario, risulta priva della prova dell'invio della raccomandata informativa. Pertanto, si deve ritenere che il procedimento di notificazione non si sia regolarmente perfezionato.
8. L'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 stabiliscono che, se il destinatario non viene trovato, la notifica può avvenire a un familiare convivente,
a una persona addetta alla casa o all'azienda, ma deve essere seguita dall'invio di una raccomandata informativa al destinatario stesso, vige il principio della conoscibilità dell'atto: se questa raccomandata non viene inviata, il destinatario potrebbe non essere
3 mai messo a conoscenza della notifica, rendendola giuridicamente nulla;
la notifica ha lo scopo di garantire che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell'atto. Se viene consegnata ad altra persona, ma il destinatario non ne viene informato formalmente, viene violato detto principio.
9. Per quanto riguarda l'avviso di addebito n. 4320120001082344000 anno di riferimento 2010, risulta notificato in data 14.10.2010 a mani del destinatario.
10. Tuttavia tra la notifica dell'avviso, 14.10.2010 e la data della notifica dell'intimazione di pagamento, 25.11.2016 è decorso il termine quinquennale della prescrizione del credito.
11. I n punto di diritto si osserva che l'art.3 della L.335/95 ha modificato la disciplina della prescrizione.
12. Il comma 9 statuisce che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
13. dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito con modificazioni della legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
14. cinque per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”
15. Il comma 10 prevede che i nuovi termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge
(17/08/1995) ad eccezione dei casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
16. Nel caso in esame, le somme dovute per gli oneri previdenziali e somme aggiuntive relativi all'anno contestato 2009, sono soggette a una prescrizione quinquennale. Considerata l'assenza di atti interruttivi da parte dell' tra la data di CP_1 notifica della cartella di pagamento a cura dell' (14.12.2010) e la data di notifica CP_1
Contr della intimazione di pagamento a cura dell' (25.11.2016), il credito contributivo risulta estinto per prescrizione.
4 17. Sul punto è necessario dare conto delle argomentazioni giuridiche in forza delle quali si ritiene che il termine di prescrizione, “Se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 20, d.lgs. n. 472/1997, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario (cfr. Cass. SS.UU. n. 25790/2009 e Cass. n. 17669/13, Cass. n. 5837/11 e n.
6077/10)”. Secondo quanto sancito dai Giudici della Suprema Corte che aderiscono a questo orientamento: “L'ingiunzione fiscale ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, (…) con conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione (cfr. Cass. n. 12263/2007 e n.
11380/2012)”. Più di recente, le Sez. Un., con sentenza n. 25790 del 10/12/2009 hanno ribadito che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta "actio iudicati", mentre se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall'art. 20 del dlgs.
18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario.
18. D'altro canto il principio di differenziazione tra l'accertamento conseguente ad una sentenza passata in giudicato rispetto a quello derivante dalla omessa impugnazione del provvedimento amministrativo impositivo è ribadito costantemente dalla Giurisprudenza di legittimità in tema di termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo. Secondo la Suprema Corte il credito del contribuente accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. Ciò in quanto il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Ne deriva che la riscossione del credito erariale accertato dalla sentenza non soggiace al termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del
D.P.R. n.602 del 1973, giacché tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto
5 amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio. La riscossione delle somme conseguenti al passaggio in giudicato delle sentenze che hanno definito il giudizio non è, dunque, soggetta a decadenza alcuna, ma unicamente alla prescrizione. (ex multis Cass. n.21623/2011). Questo indirizzo interpretativo invero altro non fa (a fronte della disposizione normativa sopra richiamata che impone i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo degli accertamenti "divenuti definitivi" senza alcuna differenziazione di sorte) che evidenziare le differenze ontologiche tra un accertamento divenuto definitivo per omessa impugnazione, rispetto ad un accertamento divenuto definitivo a seguito di un processo concluso con sentenza passata in giudicato. A ciò si aggiunge la recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Uniti n. 23397/2016 del 17/11/2016 che ha definitivamente stabilito “ la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la CP_1
cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010);2) è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello
Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
6 Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
19. Orbene tornando al caso in esame, si ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale e di conseguenza il credito è prescritto, atteso che tra la notifica degli atti interruttivi del credito e la notifica delle intimazioni di pagamento preavviso di iscrizione ipotecaria è decorso più di un quinquennio. Contr
20. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. n. 147 del
13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n.
247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (
23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del 10.6.2021
P.Q.M.
Il giudice, gop dott.ssa Susanna Cirianni così decide;
- Dichiara prescritti i crediti riportati negli atti impugnati;
Contr
- Condanna l' . al pagamento dei compensi professionali liquidati in complessivi €
1.500,00 dovuti per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Così deciso, 19.3.2025
Il giudice
Il g.o.p. Susanna Cirianni
7