Ordinanza cautelare 13 aprile 2017
Decreto presidenziale 18 febbraio 2019
Sentenza 12 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/04/2021, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/04/2021
N. 00922/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00598/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 598 del 2017, proposto dai
Comuni di Soncino, Sergnano, Vaiano Cremasco, Palazzo Pignano, Barbata, Calcio, Camisano, Campagnola Cremasca, Casale Cremasco-Vidolasco, Casaletto di Sopra, Cumignano Sul Naviglio, Fiesco, Fontanella, Offanengo, Pizzighettone, Pumenengo, Ricengo, Romanengo, Salvirola, Ticengo, Torre Pallavicina, Trigolo, Vailate, Madignano, Izano, Casaletto Ceredano, Monte Cremasco, Dovera, Ripalta Guerina, Credera Rubbiano, Ripalta Arpina, Cremosano, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, dall’Unione Lombarda Soresinese, in persona del rappresentante legale p.t. nonché dai Consorzi Roggia Colatore, Roggia Chigaluzza, Irrigazione dei Dossi, Roggia Livrera, Roggia Comuna di Soncino, Roggia Acqua Prati, Roggia Valerio, dall’Utenza Roggia Comuna Ramo Villacampagna e dall’Utenza Roggia Cariola–Valera-Valerolo, dall’A.Svi.Com NA, dalla Fed.A.Svi.Com OM, dall’Associazione Proprietari Fondi Rustici della Provincia di NA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Claudio Martino, con domicilio eletto presso l’Avv. Paola Marcone in Assago (MI), via Caduti n.11/C;
contro
- Regione OM, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Viviana Fidani, con domicilio eletto in Milano, piazza Città di OM, 1;
- Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Enrica Bocchi Magnoli, dall’Avv. Alessandro Calegari e dall’Avv. Carlo Luca Coppini, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Milano, via P. Cossa 2;
nei confronti
Comune di NA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Edoardo Boccalini, e dall’Avv. Enrico Cistriani, con domicilio eletto presso la segreteria del T.A.R.;
e con l'intervento di
SE CA in proprio ed n.q. di membro e portavoce del Comitato “BA”;
per l’annullamento, previa sospensione
1) della Deliberazione della Giunta Regionale della OM 29 dicembre 2016, n. X/6096 pubblicata sul B.U.R. – Serie Ordinaria n. 1 - il 5 gennaio 2017, con cui è stato approvato “ con stralcio ” il Piano di Classificazione degli Immobili del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, ai sensi dell’art.90 della l.r. 5 dicembre 2008 n. 31;
2) del Piano di Classificazione degli Immobili del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, adottato con deliberazione del C.A. del Consorzio del 19 ottobre 2016 n. 28, approvato dalla Giunta Regionale della OM;
3) della Deliberazione del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, n. 5/2017 del 19 gennaio 2017 con cui si è statuito di dare applicazione al Piano di Classifica;
4) di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione OM e del Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio e del Comune di NA;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2021 (svoltasi in modalità da remoto ex art. 25 del d.l. n. 137/2020) senza l’audizione dei difensori delle parti che non hanno chiesto di essere sentiti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso depositato il 21.03.2017, parte ricorrente – costituita da trentatré Comuni, un’Unione di Comuni, nove Consorzi e tre enti esponenziali insistenti nel perimetro del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (NA), costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale OM n. 7173 del 6 agosto 2012 – impugnava la sequenza procedimentale relativa al Piano di Classificazione degli Immobili (di seguito anche Piano), adottato con deliberazione consortile del 19 ottobre 2016 n. 28, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della OM 29 dicembre 2016, n. X/6096 pubblicata sul B.U.R. – Serie Ordinaria n. 1 - il 5 gennaio 2017 ed applicato con deliberazione consortile n. 5/2017 del 19 gennaio 2017.
Premettendo che il Piano era stato adottato con stralcio della posizione del territorio di NA (7,000 ha ca.), inserito, a seguito di osservazioni e contributi dei consorziati in fase di consultazione, articolava, a sostegno, tre ordini di motivi.
1.1. – Con un primo motivo, (“ Carenza di potere.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.; degli artt. 10, 11, 17 e 18 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933; degli artt. 79, 80, 86, 87, 88, 90 della legge regionale OM 5 dicembre 2008 n. 31; dell’art.10 della legge regionale OM 8 agosto 2016 n. 22.- Violazione e falsa applicazione dei principi e delle direttive contenuti nella d.g.r. n. X/3420 del 17 aprile 2015, nonché dei principi generali in materia di beneficio fondiario e di imposizione contributiva di bonifica.- Eccesso di potere per sviamento, travisamento, falsità dei presupposti ”), sosteneva che lo stralcio del territorio cremonese si sarebbe tradotto, in ultima analisi, nell’esonero totale dagli obblighi contributivi, in loro danno, di “ una zona che già da tempo avrebbe dovuto essere assoggettata a contribuzione ” in quanto “ a forte criticità idraulica ”, ed in cui vi sono “ numerosi corsi d’acqua di competenza del Consorzio Dugali, Naviglio, Adda Serio ”.
1.2. – Con un secondo motivo, (“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 17 e 18 del R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933; dell’art. 90 della legge regionale OM 5 dicembre 2008 n. 31.- Violazione e falsa applicazione dei principi e delle direttive contenuti nel-la d.g.r. n. X/3420 del 17 aprile 2015, nonché dei principi generali in materia di beneficio fondiario e di imposizione contributiva di bonifica.- Eccesso di potere ”), censurava l’operato dell’Amministrazione per essersi sottratta “ all’obbligo di redigere il Piano Comprensoriale di bonifica, strumento insostituibile per una corretta individuazione delle aree omogenee, delle opere di bonifica ivi esistenti, del beneficio e dei centri di costo ”; eccepiva, inoltre, il mancato approfondimento istruttorio delle reali caratteristiche del territorio, evidenziando una serie di specifiche e puntuali criticità. Il tutto, con evidenti ricadute (anche in questo caso, in loro pregiudizio) in tema di oneri contributivi, parametrati, per definizione, in funzione del grado di beneficio ricevuto.
1.3. – Con un terzo motivo (“ Illegittimità derivata (con riguardo alla Deliberazione del Consorzio di Bonifica n. 5/2017 del 19 gennaio 2017 ”), faceva quindi valere le medesime doglianze, a titolo di illegittimità derivata, con riguardo alla Deliberazione del Consorzio di Bonifica n. 5/2017 del 19 gennaio 2017, applicativa del Piano di Classificazione.
1.4. – In uno specifico paragrafo a ciò dedicato (“ Illegittimità costituzionale dell’art.10 comma 13 della legge regionale OM n. 22 dell’8 agosto 2016 per violazione degli articoli 3, 23 e 53 Cost. ”), sollevava, infine, questione di legittimità costituzionale dell’art.10 comma 13 della legge regionale OM n. 22 dell’8 agosto 2016, nella parte in cui avrebbe consentito l’approvazione del Piano di classificazione degli immobili senza previa individuazione “ delle opere e delle attività di bonifica partitamente riferibili a questo o a quel territorio ”, nell’ambito del diverso Piano Comprensoriale di Bonifica, come peraltro avvenuto nel caso di specie. (“ La Giunta Regionale può approvare i piani di classificazione degli immobili adottati entro il 31 dicembre 2016 sulla base dei criteri, degli indirizzi e delle modalità procedimentali di cui all'articolo 90, comma 1, della L.R. 31/2008, senza necessità di previa approvazione dei relativi Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale ”).
2. - Si costituivano la Regione OM (29.03.2017), il Comune di NA (06.04.2017) ed il Consorzio NA (08.04.2017) eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
2.1. - Con ordinanza n. 488 del 13 aprile 2017, l’istanza cautelare veniva respinta, previo rilievo di profili di inammissibilità della domanda relativi: a) al difetto dei presupposti per la proposizione del ricorso collettivo; b) all’assenza di dimostrazione, per i singoli ricorrenti “ di come la deliberazione incida in senso negativo sulla posizione di ciascuno di essi, in quanto contribuenti del Consorzio ” (carenza di interesse). Il Collegio, evidenziava, altresì, l’assenza di pregiudizio economico derivante dallo stralcio del territorio cremonese (“ Rilevato in ogni caso che sia la deliberazione impugnata sia la stessa Regione hanno escluso che la contribuenza relativa all’area stralciata gravi sui contribuenti del restante territorio, non potendo essere posta a carico, neppure in via provvisoria, degli immobili inclusi nell’area interessata dal piano approvato e non oggetto di stralcio ”).
2.2. - Il 14 febbraio 2019 interveniva ad VA il sig. CA, in proprio e n.q. di membro e portavoce del Comitato BA , il quale, premettendo la travagliata storia degli oneri consortili nel territorio di interesse, aderiva al ricorso principale, sviluppando ulteriori dodici motivi di censura, nei quali insisteva anche con successiva memoria (15.03.2019).
2.3. – In vista dell’udienza di merito il Consorzio di Bonifica depositava memorie (06.02.2021) e repliche (16.02.2021), eccependo l’inammissibilità dell’intervento ad VA ed insistendo nelle eccezioni e difese già spiegate.
2.4. – Depositavano memorie e repliche sia parte ricorrente (05.02- 16.02.2021), sia l’interventore ad VA (05.02- 16.02.2021).
2.5. - All’udienza del giorno 9 marzo 2021 (svoltasi in modalità da remoto ex art. 25 del d.l. n. 137/2020) senza l’audizione dei difensori delle parti che non avevano chiesto di essere sentiti, il ricorso era trattenuto in decisione.
3. – Oggetto dell’odierno contendere è la sequenza procedimentale che ha portato all’approvazione (D.G.R. 29 dicembre 2016, n. X/6096 pubblicata sul B.U.R. – Serie Ordinaria n. 1 - il 5 gennaio 2017) ed all’applicazione (deliberazione consortile n. 5/2017 del 19 gennaio 2017) del Piano di Classificazione degli immobili del Consorzio di Bonifica NA (deliberazione consortile del C.A. del 19 ottobre 2016 n. 28), nei termini in cui, stralciando la posizione del territorio cremonese (primo motivo) ed omettendo un’attenta e preliminare disamina delle caratteristiche del territorio (secondo motivo), avrebbe violato il principio di equa ripartizione degli oneri di bonifica.
3.1. – In adesione all’eccezione formulata dal Consorzio nella memoria e nelle repliche (06.02.2021 e 16.02.2021), va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità dell’intervento ad VA , depositato il 14 febbraio 2019 dal sig. CA, in proprio e n.q. di membro e rappresentate designato del Comitato BA , ente attivo sul territorio quale portavoce degli interessi dei cittadini interessati dagli oneri consortili.
3.1.1. - In proposito, occorre premettere che, in via generale, nel processo amministrativo, l’intervento ad VA , (artt. 28 e 50 c.p.a.) può essere svolto soltanto da colui il quale vanti una posizione di fatto, dipendente o collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale (cd. intervento adesivo-dipendente), escludendosi la possibilità di litisconsorzio successivo volontario con il cd. cointeressato (cd. intervento autonomo/principale), i.e. colui il quale vanti un interesse personale e diretto all’impugnazione del provvedimento oggetto di censura (cfr., ex plurimis , di recente, Cons. Stato Sez. IV, 30/06/2020, n. 4134, Cons. Stato Sez. II, 04/01/2021, n. 105).
Ora, nel caso di specie, gli intervenienti assumono la propria legittimazione a partecipare al giudizio, in ragione dell’allegata qualità – propria e dei 319 cittadini componenti il comitato - di contribuenti (attuali o potenziali) del Consorzio, per come meglio precisata nell’atto di intervento e nell’elenco ad esso allegato (cfr., par. “ legittimazione ” a p.13 ove si legge: “ Quanto al sig. SE CA, uti singulo, nessun dubbio può sussistere circa la sua legittimazione , […] in quanto destinatario della pretesa economica del NA ”; “ la lista nominativa allegata (All. A), comunque, evidenzia trattarsi di 319 cittadini, articolati in quattro categorie è […] individuate con le lettere: A – destinatari della richiesta consortile (197), A – coobbligati (25), A – cointeressati (1), B –possibili debitori (96) ”).
Ad avviso del Collegio, un siffatto status , nei termini concreti dianzi specificati, configura un autonomo interesse all’impugnazione, escludendo in radice la possibilità di un intervento ad VA , ipotesi, come visto, circoscritta alle situazioni solo indirettamente incise dall’ agere amministrativo in contestazione (e, per l’effetto, dall’esito del giudizio).
Peraltro – ed anche volendo ammettere, come ritenuto da giurisprudenza amministrativa più recente, l’ammissibilità di un intervento ad VA del cointeressato (cfr., in proposito, T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 09/05/2020, n. 841), difetterebbe, in questo caso, il requisito della tempestività, essendo stato l’intervento proposto a distanza di oltre due anni dall’adozione dei provvedimenti impugnati e dall’instaurazione del giudizio.
3.1.2. – Sotto altro, concorrente aspetto, l’atto di intervento in esame si presenta inammissibile per aver, con ben dodici nuovi motivi, ampliato l’originario thema DE , facoltà, come noto, preclusa all’interveniente (Cfr., ex plurimis , Cons. giust. amm. Sicilia, 14/01/2019, n. 23T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., (ud. 08/07/2020) 29-07-2020, n. 3397, idem 14/01/2019, n. 201 per cui: “ L’atto di intervento, come noto, non può ampliare il thema DE , né comportare la proposizione di ulteriori censure, rispetto a quelle ritualmente proposte ”).
3.1.3. – L’intervento ad VA del Sig. CA in proprio e n.q. di rappresentante del Comitato BA , - che, per quanto sopra detto, è sostanzialmente riconducibile ad un’impugnazione (collettiva) tardiva – è quindi inammissibile.
3.2. – Passando ora all’esame del ricorso principale, va preliminarmente scrutinata la questione di (possibile) inammissibilità del ricorso collettivo, sollevata dal Collegio nell’ordinanza n. 488 del 13 aprile 2017 ed eccepita, a più riprese, dal Consorzio NA (cfr., memoria dell’08.04.2017, del 06.02.2017 e replica del 16.02.2017).
3.2.1. - Come noto, nel processo amministrativo, il ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione; come tale, esso è soggetto, a pena di inammissibilità, a stringenti requisiti sia di segno negativo sia di segno positivo, rinvenibili: a) nell’ identità di posizioni sostanziali e processuali in rapporto a domande giudiziali fondate sulle stesse ragioni difensive; b) nell’assenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, fra le parti (Cfr., ex multis , Cons. Stato Sez. V Sent., 27/07/2017, n. 3725; Cons. Stato Sez. III, Sent., (ud. 24/10/2019) 07-11-2019, n. 7614, Cons. Stato Sez. IV Sent., 27/01/2015, n. 363, T.A.R. Campania Napoli Sez. V Sent., 12/03/2015, n. 1548).
Quanto al primo profilo (a), qui di interesse, ciò che rileva è, in concreto, la lesione, da parte del medesimo esercizio del potere, di più situazioni giuridiche soggettive, tale da sorreggere un identico interesse caducatorio, meritevole di tutela con un unico e contestuale strumento processuale. (“ ciò che consente a più soggetti di agire in giudizio per il tramite di un solo strumento di vocatio - assumendo collettivamente la qualità di parte attorea ovvero di parte ricorrente - è la identità di posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela: in questo senso, più titolari in comunione di un diritto reale potranno agire collettivamente in giudizio per la tutela del loro diritto da aggressioni e/o compromissioni ovvero per il risarcimento del danno eventualmente subito, così come più titolari di un medesimo diritto di credito con un solo atto processuale potranno richiedere la condanna del debitore all'adempimento della propria obbligazione ”; “ L’identità di posizione giuridica sostanziale, per la quale si richiede la tutela giurisdizionale (costituita, nel giudizio amministrativo di legittimità, dalla posizione di interesse legittimo), è data dalla identità del momento genetico, rappresentato dall'atto di esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644), di modo che tutti gli interessi legittimi che sorgono per effetto dell'esercizio del potere possono richiedere tutela attraverso lo stesso (ed unico) strumento processuale, ferma la necessaria presenza degli altri requisiti richiesti, il che - lo si ribadisce - comporta identità del provvedimento richiesto al giudice, identità degli atti lesivi impugnati e medesimi motivi di ricorso (dimostrando l'esistenza di atti non lesivi della sfera giuridica di tutti i ricorrenti ovvero di motivi di doglianza non comuni a tutti, la presenza di diversificazione della posizione giuridica sostanziale ”, cfr., Cons. Stato Sez. IV, Sent., (ud. 16/02/2017) 06-06-2017, n. 2700).
3.2.2. - Tanto premesso in via generale, con riferimento al caso in esame, si osserva quanto segue.
È pacifico nonché documentalmente riscontrato (cfr., doc. 10 dep. 08.04.2017 del Consorzio resistente “ ruolo ricorrenti e tabella riepilogativa ”) che, in applicazione degli atti impugnati, alcuni tra i numerosi soggetti che compongono parte ricorrente non sono chiamati a contribuzione (in particolare: l’Unione Lombarda Soresinese e del Comune di Ripalta Guerina; i nove Consorzi: Consorzio irrigazione dei dossi; Roggia Acqua prati; Roggia Chigaluna, Roggia Colatore; Roggia Comuna di Soncino, Roggia Livrera; Roggia Valerio; Coriolo- Valera- Valerolo; Roggia Comuna Ramo Villa Campagna; gli enti esponenziali: A.Svi.Com. OM, Associazione proprietari fondi rustici della Provincia di NA; Fed.A.Svi. Com. OM).
Ciò posto, ritiene il Collegio che, per tali soggetti, avuto riguardo ai motivi di ricorso - diretti a censurare, nella sostanza, le ricadute negative del modus procedendi dell’Amministrazione sul quantum di imposizione tributaria in capo ai singoli - difetti, all’evidenza, una lesione diretta, concreta ed attuale, idonea a sorreggere le proposte censure.
Completamente diversa si presenta invece la posizione dei restanti ricorrenti (contribuenti), che, in virtù degli atti impugnati, sono invece destinatari, in varia misura, della pretesa tributaria e che, direttamente incisi (nella quasi totalità dei casi, a rialzo), dalle previsioni del Piano, sono evidentemente titolari di un interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c.
Tanto basta, ad avviso del Collegio, a determinare la non sovrapponibilità (sostanziale e processuale), delle differenti situazioni giuridiche azionate, con evidenti ricadute in termini di inammissibilità del ricorso collettivo per difetto dei presupposti, i.e. dell’ “ identità della posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio, intendendosi per identità non già la astratta appartenenza della posizione in concreto considerata ad una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto la riconducibilità di tutte le posizioni (in particolare, di interesse legittimo) alla medesima tipologia posta dall'atto di esercizio del medesimo potere amministrativo ” (cfr., Cons. Stato n. 2700, cit.).
Tale valutazione non è smentita da quanto dedotto da parte ricorrente nelle memorie depositate in vista dell’udienza di merito (05.02- 16.02.2021), ove si individua la legittimazione ad agire dei non contribuenti ora nella loro qualifica di enti esponenziali delle comunità locali e, genericamente, di rappresentanti dei proprietari degli immobili ricompresi nel comprensorio, ora nella legittimazione, riconosciuta dalla legge, a partecipare al procedimento di adozione del Piano di Classificazione degli immobili (I Comuni e l’Unione di Comuni) ovvero nella “ finalità di assistenza e promozione della attività commerciali e agricole nel Comprensorio, dunque esponenziali di soggetti tenuti al pagamento del contributo di bonifica, come tali interessati alla approvazione del Piano di Riparto della Contribuenza ” (A.Svi.Com. OM, Associazione proprietari fondi rustici della Provincia di NA; Fed.A.Svi. Com. OM). In disparte la frammentarietà e genericità di tali allegazioni, le situazioni appena descritte, veicolando, in linea di massima, lesioni di interessi esponenziali, si presentano, per ciò stesso, nettamente difformi rispetto a quella di chi sia titolare di immobili incisi dagli oneri (reali) di bonifica recati dal Piano, sì da confermare l’eterogeneità delle situazioni azionate.
Quanto alle obiezioni da ultimo sollevate in proposito da parte ricorrente (05.02- 16.02.2021), si osserva, inoltre, che non possono rilevare, in senso ostativo ad una pronuncia di inammissibilità:
- l’irrilevanza della carenza di legittimazione attiva e di interesse in capo ad alcuni dei ricorrenti che “ non potrebbe evidentemente pregiudicare la posizione degli altri e dunque portare ad una pronuncia di inammissibilità/improcedibilità del ricorso, posto che quand’anche uno soltanto tra i ricorrenti avesse (ma invero sono sicuramente ben più di uno) legittimazione e quindi titolo alla proposizione del ricorso, nonché interesse all’impugnazione, ciò renderebbe il ricorso ammissibile e procedibile e, quindi, richiederebbe la disamina del medesimo nel merito da parte di codesto Ecc.mo TAR ”. In disparte la considerazione per cui tale argomentazione riguarda profili diversi (legittimazione a ricorrere ed interesse ad agire), rispetto all’esistenza dei presupposti per la proposizione del ricorso collettivo, va rilevato che, l’assenza di motivi comuni e la presenza di motivi riferibili, come nel caso di specie, all’interesse di soltanto alcuni dei ricorrenti, comporta, di per sé, l’inammissibilità del ricorso collettivo, non potendo il giudice operare una cernita dei ricorrenti cui accordare tutela (Cons. Stato n. 2700, cit. );
- la sussistenza dell’interesse comune alla “giusta misura della contribuzione”, astrattamente idoneo a sorreggere l’impugnativa, trattandosi di affermazione in conflitto con il tenore specifico delle domande azionate e comunque generica, insufficiente, ex se , a configurare un interesse diretto, concreto ed attuale a ricorrere.
3.2.3. Alla luce delle (assorbenti) considerazioni sin qui esposte, in accoglimento delle eccezioni sollevate in merito dal Consorzio ed a conferma dei rilievi di cui all’ordinanza n. 488 del 13 aprile 2017, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per carenza dei presupposti a fondamento dell’impugnazione collettiva.
3.3. – Conclusivamente, dichiarata l’inammissibilità dell’intervento ad VA del Sig. CA in proprio e n.q. di rappresentante del comitato BA , va altresì dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
3.4. – Le spese di lite in parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in parte si compensano stanti il tenore della pronuncia e la peculiarità della vicenda trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la OM (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara inammissibili l’intervento ad adiuvamdum ed il ricorso, nei termini di cui in motivazione.
- condanna parte ricorrente e gli intervenienti ad VA alla rifusione delle spese di lite nei confronti del resistente Consorzio di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00) ciascuno, oltre accessori come per legge;
- compensa le spese di lite tra le altre parti del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza per mezzo della piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, secondo periodo, con l’intervento dei magistrati:
Ugo Di Benedetto, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
Valeria Nicoletta Flammini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Ugo Di Benedetto |
IL SEGRETARIO