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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/09/2024, n. 1004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1004 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, nella persona del Giudice on. dott. Antonio Casdia, all'esito della dell'udienza del 25/09/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1521/2016 R.G., promossa da
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/05/1949, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Salvatore Mancuso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sant'Agata di Militello via Respighi n.2;
-opponente-
CONTRO
C.F. , con sede in Venezia - Mestre (VE), Via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Marco Pesenti, e, domiciliata come in atti;
-opposta-
E in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_2
Milano, via Cappuccio n. 13, C.F. e P.IVA n. , rappresentata e difesa, per P.IVA_2
procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Falleti del Foro di Roma, e, domiciliata come in atti;
-chiamata in causa- avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 31 agosto 2016 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2016 – R.G. n. 649/2016, emesso dal
Tribunale di Patti il 27 aprile 2016, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 26.796,30 - oltre interessi e spese – Controparte_1
emesso in forza del contratto di finanziamento n. 5606739 stipulato dal primo con
Santander Consumer Bank s.p.a.
Eccepiva il difetto dei presupposti di cui agli articoli 633 e seguenti c.p.c. e l'illegittima applicazione degli interessi di mora, l'obbligo di pagamento in capo alla compagnia di assicurazione, la nullità del contratto di finanziamento per illegittima applicazione di interessi usurari e la nullità delle clausole vessatorie per violazione dell'art. 1341 c.c..
Nella resistenza di – costituitasi con comparsa dell'11 gennaio 2017 – e Controparte_1
del terzo chiamato – costituitosi con comparsa del 17 maggio 2017 e, Controparte_2
a seguito di rinnovazione dell'atto di chiamata, con comparsa del 19 febbraio 2020 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva – veniva concesso termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
La causa istruita documentalmente, all'esito della dell'udienza del 25/09/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda, proposta con il procedimento monitorio, ed opposta con il presente giudizio, va dichiarata improcedibile. È pacifico che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass., S.U., n. 19596/2020).
Con note di trattazione scritta del 13 marzo 2024 la dichiarava che Controparte_2
“alla odierna scrivente non risulta pervenuta alcuna convocazione in mediazione, né allo stato risulta depositata nel fascicolo telematico documentazione a ciò relativa”;
Parimenti con note di trattazione scritta del 18 marzo 2024 Parte_1
affermava di non aver ricevuto alcuna convocazione.
Nel verbale del procedimento di mediazione depositato da parte opposta con note del
18 marzo 2024 si legge: “Il mediatore dà atto che la domanda di mediazione e la convocazione per il presente incontro (unitamente al link di collegamento telematico) sono stati regolarmente comunicati alla parte invitata in mediazione mediante invio con
PEC al legale presso il quale la stessa ha eletto domicilio ed è difesa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui alla presente procedura di mediazione, ricevuta in data 27/06/2023. Il mediatore precisa, inoltre, che la domanda di mediazione e la convocazione per l'incontro odierno sono stati comunicati alla parte chiamata personalmente mediante invio con raccomandata con a.r. ricevuta in data 10/07/2023”.
Tuttavia, al verbale di mediazione non risulta allegata alcuna prova della convocazione.
Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “se è pur vero che il mediatore ha dichiarato la regolare trasmissione dell'invito anche per l'incontro, tale dichiarazione non appare sufficiente (in difetto di allegazione della convocazione stessa al verbale di mediazione) a consentire di ritenere ingiustificata la mancata partecipazione della parte invitata. Invero, il verbale dell'incontro di mediazione redatto dal mediatore costituisce una scrittura privata e come tale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. L'allegazione al verbale di mediazione della prova della regolare convocazione per il primo incontro della parte rimasta assente (ovvero la produzione in giudizio di tale prova acquisita presso l'organismo a cura della parte appellante) avrebbe consentito di verificare quanto dichiarato dal mediatore e di delibare circa la condotta della parte invitata per l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma sopra richiamata (...)” (Corte di Appello di Napoli, sent. n. 2547/2022).
In altre parole – in difetto di allegazione al verbale di mediazione della prova della regolare convocazione per il primo incontro della parte rimasta assente – la sola dichiarazione del mediatore non consente di verificare se la comunicazione alle parti è stata esattamente compiuta.
Risulta inoltre che al procedimento di mediazione ha presenziato un sostituto processuale del difensore, ma a tal fine non è stata conferita né prodotta alcuna procura speciale pur essendo noto che “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia)” e che “se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”
(Cass., n. 8473/2019).
Per le motivazioni sopra spiegate, va dichiarata l'improcedibilità della domanda, e, pertanto l'opposizione va accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
141/2016 – R.G. n. 649/2016, emesso dal Tribunale di Patti il 27 aprile 2016.
Le spese di lite tra e vanno compensate, in CP_1 Parte_1
considerazione del fatto che l'opposta spiegava la propria domanda in data 31 agosto
2016 quando cioè non era stato definitivamente chiarito dal Supremo Collegio su quale parte gravasse l'onere di introdurre il procedimento di mediazione.
Quanto alle spese sostenute dal terzo chiamato si osserva quanto segue. A supporto del proprio difetto di legittimazione passiva ha prodotto Controparte_2
la documentazione contrattuale da cui si evince che essa era stata incaricata di svolgere esclusivamente l'attività di raccolta della documentazione e trasmissione delle comunicazioni relative alla gestione del sinistro (v. all. 2 alla comparsa di costituzione, condizioni Generali di Polizza, art. 5.2); gestione curata direttamente da
[...]
, regolarmente iscritta, con il numero B000141525 nel registro Controparte_3
unico degli intermediari assicurativi IVASS redatto ai sensi del d. lgs. n. 209/2005 e del
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
Chiarita la natura di semplice intermediario assicurativo (e non di Compagnia
Assicurativa) del terzo chiamato, emerge che quest'ultimo non ha alcun potere né obbligo di eseguire le obbligazioni contrattuali e, in particolare, di pagare alcun indennizzo (v. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione del terzo).
Siccome “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (v., per tutte, Cass., n.
6144/2024), l'evidente estraneità al merito della lite del terzo chiamato comporta la condanna del chiamante alla rifusione delle relative spese.
Conseguentemente, va dunque condannato a pagare a Parte_1 CP_2
le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi previsti
[...]
dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000,00 considerata la semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni affrontate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 1521/2016 R.G. così decide:
1) Dichiara improcedibile la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
141/2016 emesso da questo Tribunale il 27 aprile 2016;
2) Compensa integralmente le spese tra e;
Parte_1 CP_1
3) Condanna a rifondere a e spese di lite, Parte_1 Controparte_2
liquidate in € 1.700,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Patti, 25/09/2024
Il Giudice on. Antonino Casdia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Il Tribunale di Patti, nella persona del Giudice on. dott. Antonio Casdia, all'esito della dell'udienza del 25/09/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1521/2016 R.G., promossa da
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/05/1949, ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Salvatore Mancuso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Sant'Agata di Militello via Respighi n.2;
-opponente-
CONTRO
C.F. , con sede in Venezia - Mestre (VE), Via Controparte_1 P.IVA_1
Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Marco Pesenti, e, domiciliata come in atti;
-opposta-
E in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_2
Milano, via Cappuccio n. 13, C.F. e P.IVA n. , rappresentata e difesa, per P.IVA_2
procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Falleti del Foro di Roma, e, domiciliata come in atti;
-chiamata in causa- avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.
Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 31 agosto 2016 proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2016 – R.G. n. 649/2016, emesso dal
Tribunale di Patti il 27 aprile 2016, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di della somma di euro 26.796,30 - oltre interessi e spese – Controparte_1
emesso in forza del contratto di finanziamento n. 5606739 stipulato dal primo con
Santander Consumer Bank s.p.a.
Eccepiva il difetto dei presupposti di cui agli articoli 633 e seguenti c.p.c. e l'illegittima applicazione degli interessi di mora, l'obbligo di pagamento in capo alla compagnia di assicurazione, la nullità del contratto di finanziamento per illegittima applicazione di interessi usurari e la nullità delle clausole vessatorie per violazione dell'art. 1341 c.c..
Nella resistenza di – costituitasi con comparsa dell'11 gennaio 2017 – e Controparte_1
del terzo chiamato – costituitosi con comparsa del 17 maggio 2017 e, Controparte_2
a seguito di rinnovazione dell'atto di chiamata, con comparsa del 19 febbraio 2020 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva – veniva concesso termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria.
La causa istruita documentalmente, all'esito della dell'udienza del 25/09/2024, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda, proposta con il procedimento monitorio, ed opposta con il presente giudizio, va dichiarata improcedibile. È pacifico che “Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (Cass., S.U., n. 19596/2020).
Con note di trattazione scritta del 13 marzo 2024 la dichiarava che Controparte_2
“alla odierna scrivente non risulta pervenuta alcuna convocazione in mediazione, né allo stato risulta depositata nel fascicolo telematico documentazione a ciò relativa”;
Parimenti con note di trattazione scritta del 18 marzo 2024 Parte_1
affermava di non aver ricevuto alcuna convocazione.
Nel verbale del procedimento di mediazione depositato da parte opposta con note del
18 marzo 2024 si legge: “Il mediatore dà atto che la domanda di mediazione e la convocazione per il presente incontro (unitamente al link di collegamento telematico) sono stati regolarmente comunicati alla parte invitata in mediazione mediante invio con
PEC al legale presso il quale la stessa ha eletto domicilio ed è difesa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui alla presente procedura di mediazione, ricevuta in data 27/06/2023. Il mediatore precisa, inoltre, che la domanda di mediazione e la convocazione per l'incontro odierno sono stati comunicati alla parte chiamata personalmente mediante invio con raccomandata con a.r. ricevuta in data 10/07/2023”.
Tuttavia, al verbale di mediazione non risulta allegata alcuna prova della convocazione.
Come condivisibilmente evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “se è pur vero che il mediatore ha dichiarato la regolare trasmissione dell'invito anche per l'incontro, tale dichiarazione non appare sufficiente (in difetto di allegazione della convocazione stessa al verbale di mediazione) a consentire di ritenere ingiustificata la mancata partecipazione della parte invitata. Invero, il verbale dell'incontro di mediazione redatto dal mediatore costituisce una scrittura privata e come tale fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. L'allegazione al verbale di mediazione della prova della regolare convocazione per il primo incontro della parte rimasta assente (ovvero la produzione in giudizio di tale prova acquisita presso l'organismo a cura della parte appellante) avrebbe consentito di verificare quanto dichiarato dal mediatore e di delibare circa la condotta della parte invitata per l'applicazione delle sanzioni previste dalla norma sopra richiamata (...)” (Corte di Appello di Napoli, sent. n. 2547/2022).
In altre parole – in difetto di allegazione al verbale di mediazione della prova della regolare convocazione per il primo incontro della parte rimasta assente – la sola dichiarazione del mediatore non consente di verificare se la comunicazione alle parti è stata esattamente compiuta.
Risulta inoltre che al procedimento di mediazione ha presenziato un sostituto processuale del difensore, ma a tal fine non è stata conferita né prodotta alcuna procura speciale pur essendo noto che “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia)” e che “se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”
(Cass., n. 8473/2019).
Per le motivazioni sopra spiegate, va dichiarata l'improcedibilità della domanda, e, pertanto l'opposizione va accolta, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo n.
141/2016 – R.G. n. 649/2016, emesso dal Tribunale di Patti il 27 aprile 2016.
Le spese di lite tra e vanno compensate, in CP_1 Parte_1
considerazione del fatto che l'opposta spiegava la propria domanda in data 31 agosto
2016 quando cioè non era stato definitivamente chiarito dal Supremo Collegio su quale parte gravasse l'onere di introdurre il procedimento di mediazione.
Quanto alle spese sostenute dal terzo chiamato si osserva quanto segue. A supporto del proprio difetto di legittimazione passiva ha prodotto Controparte_2
la documentazione contrattuale da cui si evince che essa era stata incaricata di svolgere esclusivamente l'attività di raccolta della documentazione e trasmissione delle comunicazioni relative alla gestione del sinistro (v. all. 2 alla comparsa di costituzione, condizioni Generali di Polizza, art. 5.2); gestione curata direttamente da
[...]
, regolarmente iscritta, con il numero B000141525 nel registro Controparte_3
unico degli intermediari assicurativi IVASS redatto ai sensi del d. lgs. n. 209/2005 e del
Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006.
Chiarita la natura di semplice intermediario assicurativo (e non di Compagnia
Assicurativa) del terzo chiamato, emerge che quest'ultimo non ha alcun potere né obbligo di eseguire le obbligazioni contrattuali e, in particolare, di pagare alcun indennizzo (v. doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione del terzo).
Siccome “In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato” (v., per tutte, Cass., n.
6144/2024), l'evidente estraneità al merito della lite del terzo chiamato comporta la condanna del chiamante alla rifusione delle relative spese.
Conseguentemente, va dunque condannato a pagare a Parte_1 CP_2
le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri minimi previsti
[...]
dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 52.000,00 considerata la semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni affrontate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 1521/2016 R.G. così decide:
1) Dichiara improcedibile la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
141/2016 emesso da questo Tribunale il 27 aprile 2016;
2) Compensa integralmente le spese tra e;
Parte_1 CP_1
3) Condanna a rifondere a e spese di lite, Parte_1 Controparte_2
liquidate in € 1.700,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Patti, 25/09/2024
Il Giudice on. Antonino Casdia