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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
3) Avv. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N.527 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza del 28.5.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto al corso Umberto n. 116, presso lo studio dell'avv. Maria Fratini, dalla quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe
Basile e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell' in Taranto alla via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: decorrenza pensione di vecchiaia
All'udienza del 14.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1312/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese processuali compensate ex art. 152 disp.att.cpc, la domanda proposta da volta al riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità Parte_1
(anticipata di vecchiaia) con decorrenza ottobre 2017, giusta domanda amministrativa del
29.9.2017, riconosciuta, invece, dal febbraio 2018 a seguito di altra domanda amministrativa del 19.2.2018.
Riteneva il Tribunale che nella prima domanda amministrativa non emergeva in alcun modo che l'istante fosse da considerarsi lavoratore precoce per fruire di un più basso requisito contributivo per la pensione anticipata e, pertanto, essendo facoltativo per l'assicurato accedere alla pensione anticipata piuttosto che alla pensione di vecchiaia,
CP_ correttamente l' aveva respinto l'istanza per carenza del requisito amministrativo di legge (2227 contributi settimanali, mentre il ricorrente al momento ne aveva 2197).
Rilevava, inoltre, il Tribunale che, invece, nella seconda domanda amministrativa il ricorrente aveva chiaramente specificato di voler accedere alla pensione anticipata giovandosi della normativa in favore dei lavoratori c.d. precoci e, dunque, legittimamente
CP_ l' aveva accolto detta istanza con pari decorrenza.
Avverso tale decisione proponeva appello il chiedendone la riforma ed insistendo Parte_1
CP_ per la condanna dell' alla corresponsione dei ratei di pensione maturati con decorrenza ottobre 2017 ovvero altra data precedente a febbraio 2018.
CP_
Resisteva l' chiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado evidenziando che non esistono due fattispecie di domande ma una sola domanda di pensione anticipata di vecchiaia, comprendente quella di lavoratore precoce con riduzione di contributi, da egli
CP_ regolarmente presentata in data 29.9.2017 ed illegittimamente non accolta dall' in data
16.10.2017, motivata dal mancato raggiungimento di “almeno n. 2227 contributi
2 settimanali”. Sostiene, infatti, l'appellante che la legge 232/2017 introduce esclusivamente una riduzione di requisiti contributivi (41 anni) per i soggetti che abbiano iniziato a lavorare prima del 19° anno di età e che siano in stato di disoccupazione involontaria: condizioni da egli possedute al momento della presentazione della domanda e di cui l'Istituto era a conoscenza, detenendo tutte le informazioni previdenziali idonee per il conseguimento del trattamento pensionistico di lavoratore precoce.
La sentenza non merita le censure rivoltele dall'appellante.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, dalla domanda di “pensione di anzianità/anticipata –gestione Lavoratori Dipendenti iscritto nel Fondo FPLD”, inoltrata in data 29.9.2017, non emerge in alcun modo la specifica qualità del di lavoratore Parte_1
precoce, né vi è l'istanza di voler fruire del più basso requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata.
CP_ Pertanto, legittimamente, l' ha respinto tale domanda per carenza del requisito contributivo, necessitando almeno n.
2.227 contributi settimanali e possedendone il dall'1.8.1974 al 26.6.2017, soltanto 2.205, tali emergenti dalla “comunicazione Parte_1
CP_ certificativa del conto assicurativo”, rilasciata dall in data 6.3.2018, su richiesta dello stesso in data 21.2.2018. Parte_1
Soltanto con la successiva domanda amministrativa del 19.2.2018 il ha specificato Parte_1
la sua richiesta di “Pensione Anticipata-Lavoratori Precoci-Legge 232/2016”, preceduta dalla necessaria domanda del 16.2.2018 di “verifica del requisito per l'accesso alla
CP_ pensione anticipata-Lavoratori Precoci”, accolta dall' con suo provvedimento del
12.7.2018, con decorrenza dall'1.2.2018, in applicazione dell'art. 1 commi da 199 a 205
della citata legge e del d.p.c.m.23.5.2017 n. 87.
Non vi era, pertanto, alcun motivo per l per operare una retrodatazione di una CP_1
prestazione richiesta solo nel mese di febbraio 2018 e che era stata accolta con la decorrenza di legge.
3 Si deve anche evidenziare che la pensione per lavoratori precoci rientra tra le prestazioni previste dal legislatore come “facoltà” dell'assicurato, costituendo una prestazione economica inferiore a quella che l'assicurato avrebbe potuto ottenere al raggiungimento dell'età fissata per l'accesso al trattamento di vecchiaia;
più precisamente, trattandosi di prestazioni soggette a limitazione (nella specie incumulabilità con redditi derivanti da altre attività lavorative) è rimessa alla “facoltà” dell'interessato chiederne l'accesso.
Non si tratta, in pratica, di una prestazione “obbligatoria” e dovuta al raggiungimento dei requisiti (per es. pensione di anzianità ordinaria). Ne deriva che l'interessato può scegliere di non avvalersi di tale prestazione e/o scegliere il momento in cui usufruire della prestazione.
Il momento della presentazione della specifica domanda amministrativa esprime, dunque,
la volontà del richiedente di accedere al trattamento in quel momento e non può essere diversamente intesa.
In conclusione, del tutto coerente col quadro normativo risulta essere l'appellata sentenza,
che va integralmente confermata.
Nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) nulla per le spese ex art. 152 disp. att.cpc.
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro – composta dalle Signore:
1) Dott. Annamaria LASTELLA -Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO -Consigliere
3) Avv. Maria Filippa LEONE -Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di previdenza e assistenza in grado di appello iscritta al N.527 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, discussa e decisa all'udienza del 28.5.2025
T R A
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Taranto al corso Umberto n. 116, presso lo studio dell'avv. Maria Fratini, dalla quale è
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe
Basile e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell' in Taranto alla via Golfo di Taranto n. 7/D CP_1
- APPELLATO -
Oggetto: decorrenza pensione di vecchiaia
All'udienza del 14.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 1312/2020) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del
Lavoro, rigettava, con spese processuali compensate ex art. 152 disp.att.cpc, la domanda proposta da volta al riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità Parte_1
(anticipata di vecchiaia) con decorrenza ottobre 2017, giusta domanda amministrativa del
29.9.2017, riconosciuta, invece, dal febbraio 2018 a seguito di altra domanda amministrativa del 19.2.2018.
Riteneva il Tribunale che nella prima domanda amministrativa non emergeva in alcun modo che l'istante fosse da considerarsi lavoratore precoce per fruire di un più basso requisito contributivo per la pensione anticipata e, pertanto, essendo facoltativo per l'assicurato accedere alla pensione anticipata piuttosto che alla pensione di vecchiaia,
CP_ correttamente l' aveva respinto l'istanza per carenza del requisito amministrativo di legge (2227 contributi settimanali, mentre il ricorrente al momento ne aveva 2197).
Rilevava, inoltre, il Tribunale che, invece, nella seconda domanda amministrativa il ricorrente aveva chiaramente specificato di voler accedere alla pensione anticipata giovandosi della normativa in favore dei lavoratori c.d. precoci e, dunque, legittimamente
CP_ l' aveva accolto detta istanza con pari decorrenza.
Avverso tale decisione proponeva appello il chiedendone la riforma ed insistendo Parte_1
CP_ per la condanna dell' alla corresponsione dei ratei di pensione maturati con decorrenza ottobre 2017 ovvero altra data precedente a febbraio 2018.
CP_
Resisteva l' chiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza con conferma della sentenza impugnata.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado evidenziando che non esistono due fattispecie di domande ma una sola domanda di pensione anticipata di vecchiaia, comprendente quella di lavoratore precoce con riduzione di contributi, da egli
CP_ regolarmente presentata in data 29.9.2017 ed illegittimamente non accolta dall' in data
16.10.2017, motivata dal mancato raggiungimento di “almeno n. 2227 contributi
2 settimanali”. Sostiene, infatti, l'appellante che la legge 232/2017 introduce esclusivamente una riduzione di requisiti contributivi (41 anni) per i soggetti che abbiano iniziato a lavorare prima del 19° anno di età e che siano in stato di disoccupazione involontaria: condizioni da egli possedute al momento della presentazione della domanda e di cui l'Istituto era a conoscenza, detenendo tutte le informazioni previdenziali idonee per il conseguimento del trattamento pensionistico di lavoratore precoce.
La sentenza non merita le censure rivoltele dall'appellante.
Come correttamente rilevato dal primo giudice, dalla domanda di “pensione di anzianità/anticipata –gestione Lavoratori Dipendenti iscritto nel Fondo FPLD”, inoltrata in data 29.9.2017, non emerge in alcun modo la specifica qualità del di lavoratore Parte_1
precoce, né vi è l'istanza di voler fruire del più basso requisito contributivo per accedere alla pensione anticipata.
CP_ Pertanto, legittimamente, l' ha respinto tale domanda per carenza del requisito contributivo, necessitando almeno n.
2.227 contributi settimanali e possedendone il dall'1.8.1974 al 26.6.2017, soltanto 2.205, tali emergenti dalla “comunicazione Parte_1
CP_ certificativa del conto assicurativo”, rilasciata dall in data 6.3.2018, su richiesta dello stesso in data 21.2.2018. Parte_1
Soltanto con la successiva domanda amministrativa del 19.2.2018 il ha specificato Parte_1
la sua richiesta di “Pensione Anticipata-Lavoratori Precoci-Legge 232/2016”, preceduta dalla necessaria domanda del 16.2.2018 di “verifica del requisito per l'accesso alla
CP_ pensione anticipata-Lavoratori Precoci”, accolta dall' con suo provvedimento del
12.7.2018, con decorrenza dall'1.2.2018, in applicazione dell'art. 1 commi da 199 a 205
della citata legge e del d.p.c.m.23.5.2017 n. 87.
Non vi era, pertanto, alcun motivo per l per operare una retrodatazione di una CP_1
prestazione richiesta solo nel mese di febbraio 2018 e che era stata accolta con la decorrenza di legge.
3 Si deve anche evidenziare che la pensione per lavoratori precoci rientra tra le prestazioni previste dal legislatore come “facoltà” dell'assicurato, costituendo una prestazione economica inferiore a quella che l'assicurato avrebbe potuto ottenere al raggiungimento dell'età fissata per l'accesso al trattamento di vecchiaia;
più precisamente, trattandosi di prestazioni soggette a limitazione (nella specie incumulabilità con redditi derivanti da altre attività lavorative) è rimessa alla “facoltà” dell'interessato chiederne l'accesso.
Non si tratta, in pratica, di una prestazione “obbligatoria” e dovuta al raggiungimento dei requisiti (per es. pensione di anzianità ordinaria). Ne deriva che l'interessato può scegliere di non avvalersi di tale prestazione e/o scegliere il momento in cui usufruire della prestazione.
Il momento della presentazione della specifica domanda amministrativa esprime, dunque,
la volontà del richiedente di accedere al trattamento in quel momento e non può essere diversamente intesa.
In conclusione, del tutto coerente col quadro normativo risulta essere l'appellata sentenza,
che va integralmente confermata.
Nulla per le spese, ex art. 152 disp. att. c.p.c., nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la impugnata sentenza;
2) nulla per le spese ex art. 152 disp. att.cpc.
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere Ausiliare Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Annamaria LASTELLA
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