Articolo 33 della Legge 23 dicembre 1956, n. 1417
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13 gennaio 1957
Art. 33. Inquadramento del personale nelle nuove carriere

Il personale appartenente ai vari gradi dei soppressi ruoli dei gruppi A, B, C, ed ausiliario e' inquadrato, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nelle qualifiche indicate nei quadri di equiparazione annessi alla presente legge.
L'inquadramento nelle branche "Coltivazioni tabacchi", "Manifatture tabacchi" e "Sali e chinino" avviene in relazione alla branca di servizio cui gli stessi impiegati appartengono.
Per gli impiegati appartenenti alla branca dei servizi promiscui del soppresso ruolo del personale tecnico, gruppo A, ed al soppresso ruolo del personale tecnico dei periti, gruppo B. l'assegnazione alle singole branche nelle quali si suddivide il ruolo del personale tecnico della carriera direttiva e quello del personale tecnico della carriera di concetto, e' deliberata dal Consiglio d'amministrazione.
Gli impiegati che nel soppresso ruolo del personale tecnico, gruppo A, rivestono qualifica di ispettore superiore o di direttore, sono inquadrati rispettivamente nella qualifica di ispettore superiore tecnico o di direttore di stabilimento di 2ª classe nella carriera direttiva tecnica di cui all'annessa tabella. O. Nell'inquadramento anzidetto, gli ispettori superiori tecnici precedono in ruolo i direttori di stabilimento di 2ª classe, qualunque sia l'anzianita' maturata nel grado di provenienza.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1957