Ordinanza cautelare 25 giugno 2021
Sentenza 26 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/04/2022, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00667/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00652/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 652 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SA L’Autore, rappresentato e difeso dall’avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Responsabile del Settore 4 Polizia Locale del Comune di Veglie, non costituito in giudizio;
Comune di Veglie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuela Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza dirigenziale 16/02/2021 n. 6, con la quale il Responsabile del Settore 4 Polizia Locale ha dato corso agli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Veglie 08/02/2021 n. 9, avente ad oggetto “Atto di indirizzo al Responsabile della Polizia Locale. Revisione delibera Commissariale n. 34 del 7/9/2020”;
- della stessa deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Veglie n. 9/2021 e di tutti gli atti, le direttive e gli studi presupposti, non noti alla ricorrente, ma richiesti con istanza di accesso agli atti del 23/3/2021, ed in particolare: lo studio di viabilità prot. n. 804 del 20/01/2021; la relazione prot. n. 627 del 15/01/2021, la direttiva assessorile prot. n. 933 del 21/01/2021; lo studio di viabilità prot. n. 1139 del 25/01/2021; la direttiva assessorile prot. n. 1669 del 02/02/2021; lo studio di viabilità prot. n. 1752 del 03/02/2021; lo studio di viabilità prot. n. 2559 del 15/02/2021; la nota dell’UTC 16/2/2021 prot. n. 2626;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/5/2021:
- dell’ordinanza dirigenziale 16/02/2021 n. 6 con la quale il Responsabile del Settore 4 Polizia Locale ha dato corso agli indirizzi di cui alla deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Veglie 08/02/2021 n. 9, avente ad oggetto “Atto di indirizzo al Responsabile della Polizia Locale. Revisione delibera Commissariale n. 34 del 7/9/2020”;
- della stessa deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Veglie n. 9/2021 e di tutti gli atti, le direttive e gli studi presupposti, non noti alla ricorrente, ma richiesti con istanza di accesso agli atti del 23/3/2021, ed in particolare: lo studio di viabilità prot. n. 804 del 20/01/2021; la relazione prot. n. 627 del 15/01/2021, la direttiva assessorile prot. n. 933 del 21/01/2021; lo studio di viabilità prot. n. 1139 del 25/01/2021; la direttiva assessorile prot. n. 1669 del 02/02/2021; lo studio di viabilità prot. n. 1752 del 03/02/2021; lo studio di viabilità prot. n. 2559 del 15/02/2021; la nota dell'U.T.C. 16/2/2021 prot. n. 2626, poi ostesi in data 30/04/2021 e quindi attinti per quanto di interesse;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, e tra questi l’ordinanza dirigenziale 23/3/2021 n. 8, avente ad oggetto “Provvedimenti in materia di viabilità- Attuazione deliberazione GC n. 9 del 08/02/2021 Modifiche Viarie Tratto di Piazza Umberto I- Prolungamento Di Via Verrienti sino all'Intersezione con via Roma, direzione di marcia verso quest'ultima”, con la quale il Responsabile della Settore 4 Polizia Locale è ulteriormente intervenuto sulla disciplina del traffico veicolare del centro cittadino ed ove occorra dei presupposti studi e direttive ivi citati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Veglie;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra SA L’Autore risiede nel Comune di Veglie alla via AN RI n. 25. Detta via è una strada del centro città posta a ridosso del nocciolo urbano dell’antica Veglie, che è circondata da un anello circolare (via S. Biagio, via Santa Maria, via Vescovo Verrienti, via Carducci, via Manzoni); essa è disposta su una radiale Ovest-Est che sfocia sulla viabilità ad anello citata, in corrispondenza di Piazza XXIV Maggio.
Trattasi di strada avente le caratteristiche della strada locale, larga in alcuni tratti solo tre metri, priva in gran parte di marciapiedi e con un andamento e manto stradale tali da favorire, nelle giornate di pioggia, allagamenti e pozzanghere proprio in prossimità dell’ingresso dell’appartamento in proprietà della ricorrente che, come tutte le abitazioni prospicienti in detta via, ha affaccio diretto a piano stradale.
Dopo anni di azioni ed esposti e dell’interessamento del Prefetto di Lecce, il Commissario Straordinario, con la deliberazione CS 07/09/2020 n. 34, ha dettato indirizzi in merito alla “ Istituzione di Zona a Traffico Limitato nelle piazze centrali del paese ”, espressamente motivandola con il richiamo alla “ precedente direttiva prot. n. 0011354 del 20/08/2020, con la quale si invita la Polizia Locale a valutare possibili soluzioni in relazione alle problematiche rappresentate sulla Via AN RI (es.: passaggio di scuola bus; correlata riduzione dei flussi veicolari nella piazza centrale del paese ecc.) nonché con la quale si invita il servizio ambiente a definire gli accertamenti in corso relativi alle questioni ambientali in materia di smog ed inquinamento atmosferico ”.
La delib. CS n. 34/2020 prevedeva la istituzione di una zona ZTL che comunque non includeva via AN RI.
Con successiva direttiva assessorile prot. n. 14875 del 06/11/2020 è stato quindi disposto che “ nelle more dell’attuazione della citata deliberazione CS n. 34 del 07/9/2020 … venga realizzata la inversione del senso di marcia di Via GA (Tratto da Via Roma a Via Mameli) in direzione di Via Mameli e l’inversione del senso unico di Via AN RI (tratto da Piazza XXIV Maggio a Via Mameli) in direzione Piazza XXIV Maggio come previsto dalla Relazione di PM prot. gen n. 11544 del 26/08/20 ”.
A tale direttiva assessorile è stato dato adempimento con la successiva ordinanza dirigenziale 06/11/2020 n. 31, avente ad oggetto “ Istituzione senso unico su tratto di Via GA e tratto di Via AN RI ”, con la quale si è stabilito:
-la istituzione del senso di marcia veicolare di via GA (tratto da via Roma a via Mameli) in direzione via Mameli;
- la istituzione del senso unico di via AN RI (tratto da Piazza XXIV Maggio a Via Mameli) in direzione Piazza XXIV Maggio.
La ricorrente allega che le disposizioni hanno avuto effetti risolutivi in termini di sicurezza, vivibilità e salubrità della vita della ricorrente, che tuttavia sono durati soltanto per un breve periodo.
Vero è infatti che a distanza di soli tre mesi, con ordinanza dirigenziale 16/02/2021 n. 6 il Responsabile del Settore 4 Polizia Locale ha radicalmente modificato il precedente assetto del traffico veicolare prevedendo, tra l’altro, l’istituzione del senso unico del tratto di via Roma che va da Piazza Umberto I sino alla intersezione con via GA, direzione di marcia via Leverano, nonché l’interdizione veicolare del tratto di Piazza Umberto I – Prolungamento di via Verrienti dalla fontana monumentale sino alla intersezione con via Roma fino alla nuova data di comunicazione di fine lavori di sistemazione del basolato da parte dell’UTC.
Ciò ha fatto il Responsabile dando adempimento alla delib. GM 08/02/2021 n. 9, con cui l’Amministrazione comunale ha dettato un nuovo “ Atto di indirizzo al Responsabile della Polizia Locale. Revisione delibera Commissariale n. 34 del 7/9/2020 ”, rimodulandone le previsioni, ma pur sempre prevedendo l’istituzione di una zona ZTL tale da non ricomprendere al suo interno via AN RI.
Con la nuova ordinanza è stato quindi radicalmente modificato il traffico sulla via Roma, prevedendo, tra le altre, un’inversione del senso di marcia della predetta via, da cui deriva la confluenza sulla via AN RI del traffico veicolare in ingresso proveniente dalle principali arterie sud/ovest cittadine nelle quali, peraltro, si immettono i flussi provenienti dai comuni limitrofi con obbligo di transito dalla predetta via AN RI per chi voglia raggiungere la via Carducci.
Con istanza/diffida inviata via pec il 23/3/2021 la sig.ra L’Autore, richiamando la nota del Prefetto di Lecce, ha quindi formalmente invitato l’Amministrazione comunale ad esercitare i poteri di autotutela, e conseguentemente a disporre una nuova organizzazione del traffico veicolare del centro abitato in maniera tale da risolvere definitivamente le denunciate e già rilevate criticità di via AN RI e rendere tale via compatibile con le sue caratteristiche funzionali/dimensionali, limitando ulteriormente l’impatto del traffico veicolare e del transito di mezzi pesanti attraverso una sua conversione in “ Zona a Traffico Limitato ”. Con la predetta istanza la sig.ra L’Autore ha altresì chiesto accesso a tutti gli atti, direttive e studi richiamati nella deliberazione della giunta e nella ordinanza del Responsabile.
La ricorrente reputa che il complessivo assetto della viabilità del centro storico comunale, riveniente dagli atti da ultimo adottati dal Comune di Veglie, incida gravemente sui propri diritti ed interessi in quanto residente alla via AN RI, illegittimamente riproducendo ed anzi aggravando lo status quo ante delib. CS n. 34/2020 e ordinanza dirigenziale 06/11/2020 n. 31, riversando sulla stessa un carico veicolare (derivante anche dall’attraversamento di mezzi di trasporto pesanti), che per quantità e tipologia da un lato è incompatibile con la sua caratteristica tecnica e funzionale di strada locale ex art. 2 Codice della Strada (tipologia F), dall’altro è gravemente pregiudizievole dello stato di sicurezza della mobilità ciclopedonale.
La ricorrente ha censurato gli anzidetti provvedimenti, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi: Violazione artt. 2 e 7 codice della strada (D.lgs. n. 285/1992) D.M. 05/11/2001 n. 6792. Eccesso di potere per erroneità del presupposto contraddittorietà ed assoluto difetto istruttorio. Violazione art. 97 Cost.
Successivamente, la ricorrente ha proposto istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., per l’annullamento del diniego tacito formatosi sulla richiesta di accesso agli atti indirizzata al Comune di Veglie, formulata con istanza-diffida del 23/03/2021.
In data 3 maggio 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Veglie, per resistere al ricorso, perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto.
In data successiva alla emanazione dell’ordinanza dirigenziale impugnata è stata poi resa una successiva ordinanza n. 8 del 23/03/2021 che regolamenta la medesima area di riferimento, all’esito dell’avvenuta manutenzione dei basoli, denominata “ Provvedimenti in materia di viabilità – Attuazione deliberazione GC n. 9 del 08/02/2021- Modifiche Viarie Tratto di Piazza Umberto I – Prolungamento di Via Verrienti sino all’intersezione di con Via Roma ”, ove si dispone “ l’istituzione del senso unico di marcia veicolare del Tratto di Piazza Umberto I – prolungamento di Via Verrienti sino all’intersezione con Via Roma, direzione di marcia verso quest’ultima, direzione di marcia verso quest’ultima ”, indicando la corrispondente segnaletica da attuare e “ la riserva di adozione di ulteriori provvedimenti in esito ad eventuali successive formali segnalazioni a questo ufficio di Polizia Locale da parte del responsabile UTC Ing. Manca in esito al mentovato monitoraggio dello stato di consistenza dei basoli delle Piazze in costanza della riapertura dello scorrimento del traffico veicolare ”.
In data 21 maggio 2021 la ricorrente ha notificato ricorso per motivi aggiunti avverso l’ordinanza dirigenziale 23/03/2021 n. 8, avente ad oggetto “ Provvedimenti in materia di viabilità- Attuazione deliberazione GC n. 9 del 08/02/2021 Modifiche Viarie Tratto di Piazza Umberto I- Prolungamento Di Via Verrienti sino all’Intersezione con via Roma, direzione di marcia verso quest’ultima ”, conosciuta all’esito dell’istanza 23/03/2021, evasa dall’Amministrazione comunale di Veglie in data 30/04/2021, dopo la notifica e il deposito della istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., di cui lamenta l’illegittimità per i seguenti motivi: Violazione artt. 2 e 7 Codice della Strada (D.lgs. n. 285/1992) D.M. 05/11/2001 n. 6792. Eccesso di potere per erroneità del presupposto contraddittorietà ed assoluto difetto istruttorio. Violazione art. 97 Cost.
Le parti costituite hanno ulteriormente svolto e ribadito le rispettive difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Innanzi tutto, il Collegio rileva che l’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sul punto si osserva che il Comandante della Polizia Municipale ha trasmesso tutta la documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza di accesso prot. n. 4443 del 24/03/2021, con nota pec del 30/04/2021 all’indirizzo pec del difensore dell’odierna ricorrente.
Pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’istanza incidentale ex art. 116, comma 2, c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità e irricevibilità articolate dall’Amministrazione resistente con riferimento al ricorso introduttivo e al ricorso per motivi aggiunti.
In primo luogo l’Amministrazione deduce l’inammissibilità del ricorso principale per effetto della carenza di interesse della ricorrente, poiché la regolamentazione viaria derivante dall’adozione dell’ordinanza impugnata n. 6 del 16/02/2021 è inidonea ad incidere sull’interesse della ricorrente, in quanto il provvedimento assumerebbe valenza di tassello progettuale sperimentale per la creazione della ZTL nella zona del centro storico di antico impianto e, pertanto, sarebbe privo di autonoma lesività della posizione vantata dalla ricorrente.
Tuttavia, in senso contrario giova evidenziare che l’efficacia temporale indefinita, ma pur sempre attuale, degli atti impugnati attesta viepiù l’idoneità a ledere la posizione giuridica soggettiva vantata dalla ricorrente. L’eccezione è da ritenersi, pertanto, infondata, aderendo al consolidato orientamento della giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 17/09/2013, n. 4635; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 25/02/2015, n. 1245) per cui le determinazioni comunali concernenti la disciplina della circolazione stradale e il sistema complessivo della viabilità hanno portata generale e sono quindi idonee a ledere gli interessi dei soggetti che abitualmente circolano (o risiedono) all’interno del perimetro cittadino, i quali sono di conseguenza legittimati ad impugnare il provvedimento comunale che ha introdotto un nuovo dispositivo di viabilità nelle aree comunali da essi abitualmente frequentate.
In secondo luogo, l’Amministrazione resistente deduce l’inammissibilità per tardività del motivo aggiunto, in quanto la motivazione del provvedimento gravato sarebbe stata facilmente evincibile in base al preambolo motivazionale dell’ordinanza n. 6 del 16/02/2021 già al momento della proposizione del ricorso principale.
Peraltro, il ricorso per motivi aggiunti è ammissibile e tempestivo perché fondato su Studi di viabilità e Direttive che al momento della proposizione del ricorso non erano conosciuti integralmente e non erano conoscibili dalla ricorrente se non mediante accesso, richiesto ex art. 22 e ss L. n. 241/1990 con istanza 23/03/2021. I motivi aggiunti, poi, sono ammissibili e tempestivi quanto alla estensione della originaria impugnazione alla ordinanza dirigenziale n. 8 del 23/03/2021 (peraltro successiva alla citata ordinanza n. 6), in quanto notificati il 21/05/2021 e quindi entro il prescritto termine di decadenza.
Il ricorso, pertanto, deve essere deciso nel merito.
Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini appresso indicati.
Giova precisare che l’affermazione della ricorrente per cui, con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 del 07/09/2020 e successiva ordinanza dirigenziale n. 31 del 06/11/2020, via AN RI è stata prevista quale strada a senso unico, dal nucleo storico verso la periferia, è pacificamente errata, in quanto il senso unico è stato previsto dalla periferia verso il centro storico. Si tratta comunque di errore che non può essere enfatizzato, poiché la ricorrente in definitiva non lamenta l’inversione del senso unico (disposta a far data dall’ordinanza n. 31 del 06/11/2020, fino ad oggi, dalla periferia verso il centro storico), quanto piuttosto l’aggravamento dello status quo ante stabilito dalla delibera CS 07/09/2020 n. 34 e dall’ordinanza dirigenziale 06/11/2020 n. 31, mercé l’attribuzione a detta via della funzione di pressoché unica arteria di penetrazione dalla periferia al centro storico cittadino, sulla quale si riversa un carico veicolare (derivante anche dall’attraversamento di mezzi di trasporto pesanti), che per quantità e tipologia da un lato è incompatibile con la sua caratteristica tecnica e funzionale di Strada locale ex art. 2 Codice della Strada (tipologia F), dall’altro è gravemente pregiudizievole dello stato di sicurezza della mobilità ciclopedonale.
Via AN RI è assimilabile ad una strada locale urbana, come definita dall’art. 2 del Codice della Strada, anche se non perfettamente corrispondente agli elementi dimensionali minimi fissati dalla Tab. 5.2.1 di cui al D.M. 05/11/2001, pur tuttavia rivolto alle strade di nuova costruzione (corsie larghe non meno di 2.75 m, una banchina a destra di almeno 0.50 m, ed essere dotata di marciapiede con larghezza minima pari a 1.50 m.). Via AN RI ha un’ampiezza minima di 3 metri e massima di 3,70 metri, come si evince dalla “ relazione di consulenza tecnica specialistica ” redatta dal Prof. Gattuso e dall’Arch. Sforza in data 16/04/2021, ma risulta in gran parte sprovvista di marciapiede. La relazione di consulenza tecnica specialistica dianzi menzionata approda alla conclusione che “ per strade non rispondenti a tali prescrizioni normative occorre assumere dunque adeguati provvedimenti di limitazione del transito; di certo occorre evitare traffici di attraversamento e particolarmente quelli di mezzi ingombranti, di mezzi pubblici, di mezzi pericolosi ”. Quindi, “ stando la natura di collo di bottiglia è sconsigliato, secondo esperienze di buona prassi trasportistica, non indirizzare traffici da altre arterie vicine su via AN RI, semmai porre in essere misure volte a dirottare i flussi su arterie alternative e di migliori caratteristiche ”. Inoltre, con le “ note tecniche integrative alla relazione del 16.04.2021 ” i consulenti della ricorrente sostengono che, a seguito delle due ordinanze n. 6 del 16/02/2021 e n. 8 del 23/03/2021, risulta stravolto l’assetto della circolazione nell’area attorno alle due Piazze Umberto I e XXIV Maggio, di talché via AN RI perde il ruolo di strada di servizio locale, ad uso pressoché esclusivo della residenza, che aveva prima, ed assume, di fatto una funzione di strada di penetrazione obbligata verso il centro, aperta ai traffici di attraversamento sulle direttrici Sud-Nord, Est-Nord e Ovest-Nord. La riorganizzazione di Piazza XXIV Maggio e Piazza Umberto I, correlata al senso unico di via Roma nel primo tratto, determina che i tutti flussi di traffico provenienti da Est, da Sud e da Ovest con destinazione Centro città devono confluire necessariamente su via AN RI, gravando questa strada locale di traffici di attraversamento leggeri e pesanti. In definitiva, i consulenti della parte ricorrente, al fine di giungere ad una soluzione soddisfacente delle problematiche di traffico di cui sopra, hanno proposto di tornare alla regolamentazione preesistente alla Delibera GC n. 9 dell’8/02/2021 e alle ordinanze n. 6 del 16/02/2021 e n. 8 del 23/03/2021, e di ripristinare l’assetto della circolazione previsto con l’ordinanza n. 31 del 06/11/2020, essendo venuta meno la motivazione che aveva indotto le modifiche di circolazione, ovvero il cedimento della pavimentazione in basoli in Piazza Umberto, ormai ripristinata.
Inoltre, la citata relazione di consulenza tecnica specialistica evidenzia che “ Nell’ultimo tratto via AN RI (con direzione di marcia a senso unico), di lunghezza pari a 100 metri, si affacciano abitazioni, uffici (per esempio, la sede del CAF-UIL), autorimesse e due vicoli per un numero complessivo di n°59 aperture laterali. In pratica un’apertura laterale, in media, ogni 3,7 metri su lato destro (21 accessi agli immobili e 6 autorimesse) e ogni 3,1 metri su lato sinistro (30 accessi agli immobili e 2 autorimesse). E’ evidente il gravissimo rischio sulla sicurezza dei pedoni che, dalle aperture laterali, si immettono su tale via senza poter avvalersi di marciapiedi (quasi totalmente assenti, se non per piccoli tratti in cui si presentano di dimensioni irrisorie rispetto a quelle regolamentari); non meno grave appare il rischio per i veicoli uscenti dalle autorimesse o dai varchi e vicoli laterali alla strada. A ciò si aggiunge la totale mancanza di sicurezza dei pedoni e dei ciclisti provenienti da altre vie e in transito lungo via AN RI ”.
Tali circostanze (il passaggio obbligato per via AN RI sulle direttrici Sud-Nord, Est-Nord e Ovest-Nord; le ridotte dimensioni di tale via; il venir meno dello status quo ante delineato con la deliberazione del Commissario straordinario n. 34 del 07/09/2020; il pericolo per interessi primari quale l’incolumità fisica dei pedoni), opportunamente evidenziate dalla relazione di consulenza tecnica specialistica del 16/04/2021 e dalle note tecniche integrative alla relazione del 16/04/2021, sono state del tutto pretermesse nell’istruttoria condotta dal Comune, né ve ne è traccia nella motivazione dei provvedimenti gravati.
L’Amministrazione resistente, infatti, si è limitata a evidenziare, sia nei provvedimenti gravati sia negli scritti difensivi versati in atti, che le modifiche viarie poste dall’Ente Comunale si collocano tutte nel più ampio programma politico-amministrativo di istituzione di un’area a traffico limitato nella zona del centro storico di antico impianto – anche a causa dell’accertata pericolosità derivante dall’instabilità dei basoli delle piazze Umberto I e XXIV Maggio – per la quale vi è necessità di procedere alla riorganizzazione dell’assetto viario dell’area di riferimento nel suo complesso. Più volte è evidenziata dal Comune la “ necessità sopravvenuta e contingente di limitare il transito veicolare nelle Piazze XXIV Maggio e Umberto I a salvaguardia delle fondamenta del basolato ”, con ripercussioni inevitabili sul traffico veicolare in transito lungo via AN RI.
Pertanto, pur considerando che i provvedimenti in materia di disciplina della viabilità pubblica, con riferimento al profilo della loro sindacabilità in sede giurisdizionale, incontrano i limiti del sindacato del giudice sugli atti che costituiscono espressione di scelte tecnico-discrezionali (Cons. Stato, Sez. IV, 17/09/2013, n. 4635; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 25/02/2015, n. 1245; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 20/04/2015, n. 5750; T.A.R. Marche, Sez. I, 22/05/2015, n. 416; T.A.R. Toscana, Sez. I, 15/03/2016, n. 465), le circostanze sopra riferite inducono a ritenere che la scelta compiuta, mirando esclusivamente a decongestionare il traffico nelle piazze Umberto I e XXIV Maggio a salvaguardia del basolato, risulti poco rispettosa degli interessi dei residenti nelle vie di maggiore percorrenza. In ogni caso, il Comune di Veglie, prima di disciplinare la viabilità cittadina nei termini dianzi precisati, avrebbe dovuto compiere una più accurata istruttoria, riversandone gli esiti nella parte motiva dei provvedimenti gravati. Giova rilevare che il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti in materia di disciplina della viabilità pubblica va circoscritto alla verifica dell’adeguatezza e completezza dell’istruttoria che ha preceduto il provvedimento impugnato e della motivazione, nonché dell’assenza di macroscopici profili di erroneità o irragionevolezza ictu oculi rilevabili (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 06/05/2015, n. 779)
Poiché tale istruttoria risulta carente ed insufficiente, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti gravati, salva in ogni caso la riedizione del potere amministrativo.
- La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite, con diritto della parte ricorrente alla rifusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile l’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse;
- accoglie il ricorso introduttivo, come integrato da motivi aggiunti, nei termini di cui in motivazione e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate - fermo il diritto della ricorrente al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Referendario
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO