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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 8/2025 promosso da:
nata a [...] - CA Moldava in data 24/01/1987, residente a Parte_1
Parma,
con l'avv. Casula Carlo del foro di Sassari, con indirizzo di posta elettronica
Email_1
RICORRENTE contro
, nato nella repubblica MOLDOVA in data 11/02/1988 e residente a [...]
RESISTENTE contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1- Con ricorso ex artt.30 DPR 150/2011 e 281 decies bis e ss c.p.c., depositato in data 7 gennaio
2025
ha agito al fine di ottenere, previo accertamento dei requisiti previsti dalla Parte_1 legge, il riconoscimento in Italia ex art.67 L. 218/95, della sentenza di divorzio del Tribunale di pagina 1 di 6 NI (CA DO) del 02.10.2023, emessa tra e , Parte_1 Controparte_1 passata in giudicato in data 02.11.2023 e conseguentemente, la sua esecutività ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 della legge del 1995 n. 218, la esecutività, deducendo che tale sentenza poneva a carico di il pagamento di € 250,00 mensili per il mantenimento di ciascuna delle Controparte_1
Pers figlie minori ( nata il [...] ed nata il [...]) e che, nonostante ciò, Per_2 P_
ha omesso di provvedere all'integrale pagamento del mantenimento per entrambe le figlie
[...] minori, relativamente alle mensilità da luglio 2024 a dicembre 2024, per cui la stessa, per cui la ricorrente risultava creditrice nei confronti di della somma di 3.000 euro, oltre a Controparte_1 interessi e rivalutazione.
*
All'udienza del 5 marzo 2025 è comparso unicamente il difensore di . Parte_2
La Corte, rilevato che da quanto prodotto non era possibile evincere il passaggio in giudicato della sentenza e neppure la sussistenza dei presupposti di cui all'art. b) e c) dell'art. 64 invocato da parte ricorrente, ha concesso su sua richiesta alla ricorrente termine per integrare la documentazione e per dar prova dell'attualità della residenza del convenuto, rinviando all'udienza del 27 maggio 2025.
A tale udienza, rilevato, preliminarmente, che la fattispecie in esame riguarda una sentenza emessa nella CA Moldava, Stato con il quale risulta essere stata stipulata una convenzione da parte della CA italiana, applicabile alla fattispecie, secondo disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle della legge 218/1995, ha rilevato inoltre ancora non adeguatamente documentato il passaggio in giudicato della sentenza straniera, e che anzi le due copie di sentenza prodotte recavano un timbro con la dicitura “irrevocabile” recante una data diversa (l'una il 2 novembre 2023, l'altra del 2 ottobre 2023)
e che occorreva pertanto una specifica certificazione della cancelleria o comunque dell'autorità di provenienza a chiarimento di quanto sopra;
ha rilevato inoltre che non risultava ancora agli atti documentazione o chiarimento (eventualmente allegando le modalità processuali previste dall'ordinamento moldavo a garanzia del contraddittorio) circa il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa della parte eventualmente non comparsa nel giudizio presso il tribunale moldavo;
ha concesso quindi un altro termine fino al 31 luglio 2025 per l'ulteriore integrazione documentale e rinvia all'udienza del 23 settembre 2025 dinanzi al Collegio per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il 24 luglio 2025 parte ricorrente ha prodotto documentazione integrativa.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (corredato dal deposito dell'avvenuta notifica e del certificato di residenza aggiornato del resistente, P_
, questi non si è costituito.
[...]
pagina 2 di 6 All'esito, all'udienza del 23 settembre 2025 è nuovamente comparso solo il difensore di Parte_1
insistendo nella domanda e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
[...]
*
Il Procuratore Generale è stato notiziato del procedimento e non ha ritenuto di intervenire
*
2- Osserva innanzitutto la Corte, come già evidenziato in corso di causa, che la CA Italiana e la CA di Moldavia hanno stipulato convenzione bilaterale volta a disciplinare il riconoscimento reciproco delle sentenze. Con l. 12 novembre 2009, n. 174 è stato infatti ratificato l'Accordo tra il
Governo della CA italiana ed il Governo della CA di DO per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. (GU Serie Generale n.280 del 01-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 223).
Ai sensi dell'art. 2 dell'art. 64 della legge n. 218/1995, i principi di cui all'art. 64 hanno natura residuale e, in presenza, come in questo caso, di accordi bilaterali ratificati, essi non hanno attuazione.
L'art. 64 della l. 218/1995 predetta -costituente la disciplina di diritto comune per il riconoscimento delle sentenze straniere - si applica quando si faccia questione di una decisione per il cui riconoscimento non operino né norme dell'Unione europea né norme convenzionali, tra l'altro, in quanto concernente una materia estranea a convenzioni che vincolino lo Stato da cui proviene la decisione.
Dunque, la norma di riferimento viene ad essere l'art. 17 della citata legge che (peraltro non discostandosi sostanzialmente da quanto previsto dall'art. 64) prevede le seguenti condizioni: “Le sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorita' giudiziarie di ciascuna Parte, nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali, sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, alle seguenti condizioni:
a) la sentenza e' stata pronunciata da una Autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 18 del presente Accordo;
b) il convenuto, in caso di contumacia, e' stato regolarmente citato ovvero se incapace e' stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata emessa;
c) la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata emessa;
d) la sentenza non e' in contrasto con altra sentenza passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto dall'Autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento;
pagina 3 di 6 e) non e' pendente tra le stesse Parti, davanti all'Autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento, un giudizio per il medesimo oggetto instaurato anteriormente alla proposizione della domanda davanti all'Autorita' giudiziaria dell'altra Parte;
f) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento”.
*
Resta fermo il fatto che – come dedotto dalla ricorrente - il giudizio dinanzi alla Corte di Appello ha quindi la finalità di rendere concretamente eseguibile una “pronuncia condannatoria”, ovvero di dirimere la controversia sulla sussistenza o meno delle condizioni di riconoscibilità, dovendosi comunque procedere al controllo giudiziale nei casi di mancata ottemperanza al provvedimento, o contestazione del suo riconoscimento, o necessità di procedere ad esecuzione forzata. Nel caso di specie la ricorrente lamenta il parziale inadempimento del resistente in ordine all'assegno di mantenimento per le figlie e di dover procedere all'esecuzione forzata, sussiste quindi l'interesse ad agire.
3- Tanto premesso, e venendo al caso in esame, si osserva in primo luogo che, quanto al requisito sub a), la decisione della quale si chiede il riconoscimento non sorgono perplessità, in quanto essa è stata resa dal Tribunale distrettuale di NI nella CA DO, nel quale, a Chişinău, le parti contrassero matrimonio il 2 ottobre 2015, e pertanto deve ritenersi sussistente la sua “competenza”.
Infatti poichè la competenza internazionale del giudice straniero si accerta secondo i principi in ordine ai quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero ( lett. a) dell'art. 17 della legge richiamata, sostanzialmente conforme all'art. 64, lett. a) l. 218/1995, appunto)
e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonio previsto dall'art. 32 medesima legge, sussisteva la giurisdizione albanese a pronunciarsi sul divorzio del matrimonio a suo tempo contratto in Albania, così come ritenuto nella stessa sentenza di cui trattasi.
Può inoltre ritenersi rispettato il requisito del contraddittorio, prescritto dalla la lett. b) dell'art. 17, secondo il quale il convenuto, in caso di contumacia, dev'essere stato regolarmente citato ovvero se incapace e' stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata emessa (conformemente ai requisiti subb b) e c) dell'art. 64 l. 281/1995, attinenti alla corretta costituzione delle parti in giudizio e al rispetto dei loro diritti di difesa).
Si legge infatti nella sentenza, al paragrafo dedicato alla “Posizione dei partecipanti al procedimento” che “il convenuto ” è stato legalmente citato (f.f.32) non è comparso in Controparte_2 udienza, ma in data 02.10.2023 ha presentato un'istanza in cui ammetteva l'azione e chiedeva di esaminare il caso in sua assenza (f.f.34), per cui il tribunale ha ordinato di esaminare il caso”. pagina 4 di 6 4- Relativamente all'intervenuto passaggio in giudicato della decisione (sub c), si osserva che a seguito della richiesta di chiarimenti parte ricorrente ha prodotto dichiarazione del vicepresidente ad interim del Tribunale di NI (corredata di apostille sottoscritta dal funzionario, munita del timbro della
CA DO , nonché di traduzione giurata in data 8 luglio 2025) nella quale si dà atto che la sentenza è passata in giudicato il 2 novembre 2023 (e non, come per disguido indicato in una delle copia il 2 ottobre 2023, data questa della pronuncia della sentenza).
5- Non risulta infine che sia stata emessa altra e contrastante sentenza passata in giudicato avente il medesimo oggetto fra le parti né, tantomeno, la pendenza di un procedimento del medesimo oggetto in
Italia, così potendosi dire integrati anche i requisiti prescritti dalla convenzione.
6- Da ultimo, le disposizioni contenute dalla sentenza moldova non possono essere considerate in alcun modo contrastanti con l'ordine pubblico italiano. Al contrario, per quanto risulta dal tenore della stessa sentenza, le stesse risultano pienamente conformi ai principi del nostro codice civile in merito allo scioglimento del matrimonio, all'uguaglianza dei coniugi e all'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori di età.
In conclusione, conformemente a quanto finora affermato, devono ritenersi integrati tutti i requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera in Italia, e conseguentemente la sua esecutività.
Per mera completezza va aggiunto che il convenuto, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato ad allegare e a provare eventuali fatti impeditivi del riconoscimento.
La domanda della ricorrente va pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, con applicazione di valori inferiori a quelli medi secondo lo scaglione di riferimento in base al valore indicato di 3.000 euro della causa, in complessivi euro 2.000,0 per compensi ridotti, stante la semplicità della controversia per le fasi di studio , introduttiva e trattazione, tenuto conto del fatto che quella decisionale che non ha comportato la redazione di comparse conclusive.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) dichiara che sussistono i presupposti per il riconoscimento della pronuncia di scioglimento del matrimonio emanata dalla sentenza di divorzio del Tribunale di NI (CA DO) del 2.10.2023, emessa tra e , passata in giudicato in data Parte_1 Controparte_1
2.11.2023 e conseguentemente, e conseguentemente la sua esecutività; pagina 5 di 6 2) condanna il resistente a rifondere all'attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Luisa Poppi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 8/2025 promosso da:
nata a [...] - CA Moldava in data 24/01/1987, residente a Parte_1
Parma,
con l'avv. Casula Carlo del foro di Sassari, con indirizzo di posta elettronica
Email_1
RICORRENTE contro
, nato nella repubblica MOLDOVA in data 11/02/1988 e residente a [...]
RESISTENTE contumace
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1- Con ricorso ex artt.30 DPR 150/2011 e 281 decies bis e ss c.p.c., depositato in data 7 gennaio
2025
ha agito al fine di ottenere, previo accertamento dei requisiti previsti dalla Parte_1 legge, il riconoscimento in Italia ex art.67 L. 218/95, della sentenza di divorzio del Tribunale di pagina 1 di 6 NI (CA DO) del 02.10.2023, emessa tra e , Parte_1 Controparte_1 passata in giudicato in data 02.11.2023 e conseguentemente, la sua esecutività ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 della legge del 1995 n. 218, la esecutività, deducendo che tale sentenza poneva a carico di il pagamento di € 250,00 mensili per il mantenimento di ciascuna delle Controparte_1
Pers figlie minori ( nata il [...] ed nata il [...]) e che, nonostante ciò, Per_2 P_
ha omesso di provvedere all'integrale pagamento del mantenimento per entrambe le figlie
[...] minori, relativamente alle mensilità da luglio 2024 a dicembre 2024, per cui la stessa, per cui la ricorrente risultava creditrice nei confronti di della somma di 3.000 euro, oltre a Controparte_1 interessi e rivalutazione.
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All'udienza del 5 marzo 2025 è comparso unicamente il difensore di . Parte_2
La Corte, rilevato che da quanto prodotto non era possibile evincere il passaggio in giudicato della sentenza e neppure la sussistenza dei presupposti di cui all'art. b) e c) dell'art. 64 invocato da parte ricorrente, ha concesso su sua richiesta alla ricorrente termine per integrare la documentazione e per dar prova dell'attualità della residenza del convenuto, rinviando all'udienza del 27 maggio 2025.
A tale udienza, rilevato, preliminarmente, che la fattispecie in esame riguarda una sentenza emessa nella CA Moldava, Stato con il quale risulta essere stata stipulata una convenzione da parte della CA italiana, applicabile alla fattispecie, secondo disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle della legge 218/1995, ha rilevato inoltre ancora non adeguatamente documentato il passaggio in giudicato della sentenza straniera, e che anzi le due copie di sentenza prodotte recavano un timbro con la dicitura “irrevocabile” recante una data diversa (l'una il 2 novembre 2023, l'altra del 2 ottobre 2023)
e che occorreva pertanto una specifica certificazione della cancelleria o comunque dell'autorità di provenienza a chiarimento di quanto sopra;
ha rilevato inoltre che non risultava ancora agli atti documentazione o chiarimento (eventualmente allegando le modalità processuali previste dall'ordinamento moldavo a garanzia del contraddittorio) circa il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa della parte eventualmente non comparsa nel giudizio presso il tribunale moldavo;
ha concesso quindi un altro termine fino al 31 luglio 2025 per l'ulteriore integrazione documentale e rinvia all'udienza del 23 settembre 2025 dinanzi al Collegio per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
Il 24 luglio 2025 parte ricorrente ha prodotto documentazione integrativa.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza (corredato dal deposito dell'avvenuta notifica e del certificato di residenza aggiornato del resistente, P_
, questi non si è costituito.
[...]
pagina 2 di 6 All'esito, all'udienza del 23 settembre 2025 è nuovamente comparso solo il difensore di Parte_1
insistendo nella domanda e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
[...]
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Il Procuratore Generale è stato notiziato del procedimento e non ha ritenuto di intervenire
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2- Osserva innanzitutto la Corte, come già evidenziato in corso di causa, che la CA Italiana e la CA di Moldavia hanno stipulato convenzione bilaterale volta a disciplinare il riconoscimento reciproco delle sentenze. Con l. 12 novembre 2009, n. 174 è stato infatti ratificato l'Accordo tra il
Governo della CA italiana ed il Governo della CA di DO per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006. (GU Serie Generale n.280 del 01-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 223).
Ai sensi dell'art. 2 dell'art. 64 della legge n. 218/1995, i principi di cui all'art. 64 hanno natura residuale e, in presenza, come in questo caso, di accordi bilaterali ratificati, essi non hanno attuazione.
L'art. 64 della l. 218/1995 predetta -costituente la disciplina di diritto comune per il riconoscimento delle sentenze straniere - si applica quando si faccia questione di una decisione per il cui riconoscimento non operino né norme dell'Unione europea né norme convenzionali, tra l'altro, in quanto concernente una materia estranea a convenzioni che vincolino lo Stato da cui proviene la decisione.
Dunque, la norma di riferimento viene ad essere l'art. 17 della citata legge che (peraltro non discostandosi sostanzialmente da quanto previsto dall'art. 64) prevede le seguenti condizioni: “Le sentenze pronunciate in materia civile dalle Autorita' giudiziarie di ciascuna Parte, nonche' le disposizioni concernenti il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni contenute in sentenze penali, sono riconosciute e dichiarate esecutive nell'altra Parte, alle seguenti condizioni:
a) la sentenza e' stata pronunciata da una Autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 18 del presente Accordo;
b) il convenuto, in caso di contumacia, e' stato regolarmente citato ovvero se incapace e' stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata emessa;
c) la sentenza e' passata in giudicato secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata emessa;
d) la sentenza non e' in contrasto con altra sentenza passata in giudicato pronunciata tra le stesse parti e sul medesimo oggetto dall'Autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento;
pagina 3 di 6 e) non e' pendente tra le stesse Parti, davanti all'Autorita' giudiziaria della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento, un giudizio per il medesimo oggetto instaurato anteriormente alla proposizione della domanda davanti all'Autorita' giudiziaria dell'altra Parte;
f) la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico della Parte ove viene chiesto il riconoscimento”.
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Resta fermo il fatto che – come dedotto dalla ricorrente - il giudizio dinanzi alla Corte di Appello ha quindi la finalità di rendere concretamente eseguibile una “pronuncia condannatoria”, ovvero di dirimere la controversia sulla sussistenza o meno delle condizioni di riconoscibilità, dovendosi comunque procedere al controllo giudiziale nei casi di mancata ottemperanza al provvedimento, o contestazione del suo riconoscimento, o necessità di procedere ad esecuzione forzata. Nel caso di specie la ricorrente lamenta il parziale inadempimento del resistente in ordine all'assegno di mantenimento per le figlie e di dover procedere all'esecuzione forzata, sussiste quindi l'interesse ad agire.
3- Tanto premesso, e venendo al caso in esame, si osserva in primo luogo che, quanto al requisito sub a), la decisione della quale si chiede il riconoscimento non sorgono perplessità, in quanto essa è stata resa dal Tribunale distrettuale di NI nella CA DO, nel quale, a Chişinău, le parti contrassero matrimonio il 2 ottobre 2015, e pertanto deve ritenersi sussistente la sua “competenza”.
Infatti poichè la competenza internazionale del giudice straniero si accerta secondo i principi in ordine ai quali il giudice italiano esercita in casi analoghi la giurisdizione nei confronti dello straniero ( lett. a) dell'art. 17 della legge richiamata, sostanzialmente conforme all'art. 64, lett. a) l. 218/1995, appunto)
e, tra tali criteri, vi è il luogo di celebrazione del matrimonio previsto dall'art. 32 medesima legge, sussisteva la giurisdizione albanese a pronunciarsi sul divorzio del matrimonio a suo tempo contratto in Albania, così come ritenuto nella stessa sentenza di cui trattasi.
Può inoltre ritenersi rispettato il requisito del contraddittorio, prescritto dalla la lett. b) dell'art. 17, secondo il quale il convenuto, in caso di contumacia, dev'essere stato regolarmente citato ovvero se incapace e' stato regolarmente rappresentato, secondo la legge della Parte ove la sentenza e' stata emessa (conformemente ai requisiti subb b) e c) dell'art. 64 l. 281/1995, attinenti alla corretta costituzione delle parti in giudizio e al rispetto dei loro diritti di difesa).
Si legge infatti nella sentenza, al paragrafo dedicato alla “Posizione dei partecipanti al procedimento” che “il convenuto ” è stato legalmente citato (f.f.32) non è comparso in Controparte_2 udienza, ma in data 02.10.2023 ha presentato un'istanza in cui ammetteva l'azione e chiedeva di esaminare il caso in sua assenza (f.f.34), per cui il tribunale ha ordinato di esaminare il caso”. pagina 4 di 6 4- Relativamente all'intervenuto passaggio in giudicato della decisione (sub c), si osserva che a seguito della richiesta di chiarimenti parte ricorrente ha prodotto dichiarazione del vicepresidente ad interim del Tribunale di NI (corredata di apostille sottoscritta dal funzionario, munita del timbro della
CA DO , nonché di traduzione giurata in data 8 luglio 2025) nella quale si dà atto che la sentenza è passata in giudicato il 2 novembre 2023 (e non, come per disguido indicato in una delle copia il 2 ottobre 2023, data questa della pronuncia della sentenza).
5- Non risulta infine che sia stata emessa altra e contrastante sentenza passata in giudicato avente il medesimo oggetto fra le parti né, tantomeno, la pendenza di un procedimento del medesimo oggetto in
Italia, così potendosi dire integrati anche i requisiti prescritti dalla convenzione.
6- Da ultimo, le disposizioni contenute dalla sentenza moldova non possono essere considerate in alcun modo contrastanti con l'ordine pubblico italiano. Al contrario, per quanto risulta dal tenore della stessa sentenza, le stesse risultano pienamente conformi ai principi del nostro codice civile in merito allo scioglimento del matrimonio, all'uguaglianza dei coniugi e all'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori di età.
In conclusione, conformemente a quanto finora affermato, devono ritenersi integrati tutti i requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera in Italia, e conseguentemente la sua esecutività.
Per mera completezza va aggiunto che il convenuto, non costituendosi in giudizio, ha rinunciato ad allegare e a provare eventuali fatti impeditivi del riconoscimento.
La domanda della ricorrente va pertanto accolta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 147/2022, con applicazione di valori inferiori a quelli medi secondo lo scaglione di riferimento in base al valore indicato di 3.000 euro della causa, in complessivi euro 2.000,0 per compensi ridotti, stante la semplicità della controversia per le fasi di studio , introduttiva e trattazione, tenuto conto del fatto che quella decisionale che non ha comportato la redazione di comparse conclusive.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) dichiara che sussistono i presupposti per il riconoscimento della pronuncia di scioglimento del matrimonio emanata dalla sentenza di divorzio del Tribunale di NI (CA DO) del 2.10.2023, emessa tra e , passata in giudicato in data Parte_1 Controparte_1
2.11.2023 e conseguentemente, e conseguentemente la sua esecutività; pagina 5 di 6 2) condanna il resistente a rifondere all'attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
2.000,00 per compensi professionali, oltre a spese forfettarie al 15%, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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