Versione
20 giugno 1975
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1 gennaio 1997
1 gennaio 1997
Art. 29. Esercenti attivita' commerciali ((L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attivita' commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli))
Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , nel testo modificato dall' articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088 , e' posto a carico degli assicurati limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall' articolo 1, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , nel testo modificato dall' articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088 .
Alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088 , sono aggiunte le seguenti classi:
6ª classe: reddito da L. 5.000.001 a L. 7.000.000;
7ª classe: reddito da L. 7.000.001 a L. 10.000.000;
8ª classe: reddito oltre L. 10.000.000.
Il reddito derivante dall'attivita' dell'impresa e' quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilita' dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonche' per i soci di societa' a responsabilita' limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli))
Il contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 38 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , nel testo modificato dall' articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088 , e' posto a carico degli assicurati limitatamente a coloro per i quali l'obbligo assicurativo sussiste in conseguenza dell'abolizione del limite di reddito previsto dall' articolo 1, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397 , nel testo modificato dall' articolo 1 della legge 25 novembre 1971, n. 1088 .
Alla lettera c) dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1088 , sono aggiunte le seguenti classi:
6ª classe: reddito da L. 5.000.001 a L. 7.000.000;
7ª classe: reddito da L. 7.000.001 a L. 10.000.000;
8ª classe: reddito oltre L. 10.000.000.
Il reddito derivante dall'attivita' dell'impresa e' quello accertato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Commentari • 75
- 1. Regime fiscale attività professionali turisticheDott. Visconti Gianfranco · https://www.fiscoetasse.com/ · 2 agosto 2016 · 5.9617515
[…] mentre l'iscrizione alla gestione commercianti è riservata alle guide, ecc. che esercitano l'attività in modo imprenditoriale (cioè con partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del n° 5 dell'art. 2195 del Codice Civile e per il fatto che le professioni turistiche non hanno un ordine professionale che gestisce un albo od un elenco, l'iscrizione al quale è condizione per esercitare l'attività professionale ed impedisce quella al Registro delle Imprese) in forza dell'art. 29 della Legge n° 160 del 1975.[2] Ciò significa che, fermo restando quanto previsto per l'attività autonoma occasionale dal 2° comma dell'art. 44 della Legge n° 326 del 2003, la guida (o accompagnatore, […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 5238Provvedimento: […] L. 241/90 e s.m.i.; Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per mancanza dei requisiti di cui all'art. 29 Legge 160/1975 e all'art. 203 comma 1 della L. 662/96; Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'iscrizione coattiva del ricorrente alla Gestione Commercianti, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 29 Legge 160/1975 e all'art. […]Leggi di più...
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- opposizione avviso di addebito·
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- art. 203 comma 1 L. 662/1996·
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- art. 29 Legge 160/1975·
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