Versione
8 febbraio 1932
8 febbraio 1932
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237 , riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano, con le modificazioni e aggiunte seguenti:
Al 5° comma dell'articolo 3 del decreto e' sostituito il seguente:
«Tutti i detentori di riso greggio, esclusi i produttori, sono obbligati a denunciare settimanalmente all'Ente i movimenti giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente al corrente su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi con le modalita' di cui all'art. 23 del Codice di commercio; lo stesso obbligo vale anche per il riso sbramato e lavorato, unicamente pero' per coloro che comunque trasformano il riso greggio».
Al 5° comma dello stesso art. 3 del decreto e' aggiunto il seguente:
«Ogni e qualsiasi trasporto o trasferimento di riso greggio, anche non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato da apposito certificato rilasciato dall'Ente e da esibirsi a richiesta al personale incaricato della vigilanza. Ultimato l'uso per il quale venne rilasciato, il certificato, debitamente compilato e firmato dall'interessato, deve essere restituito all'Ente entro il periodo di validita' fissato caso per caso dall'Ente stesso».
Alla fine del 2° comma dell'art. 4 del decreto sono aggiunti i seguenti periodi:
«Al pagamento di tale diritto e' pure tenuto il risicultore che esercisce una pileria, nella propria tenuta od in altra localita', per la lavorazione del riso greggio di propria produzione, sulla quantita' prodotta, di mano in mano che lo passa in lavorazione. Il diritto non sara' dovuto per i risi greggi destinati a seme, prodotti e impiegati, nello stesso fondo: sono pure esclusi da tale pagamento il riso lavorato e il riso greggio occorrente per il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda di produzione in conformita' dei vigenti contratti collettivi di lavoro».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1931 - Anno X
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Acerbo - Rocco -
Mosconi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' convertito in legge il R. decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237 , riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale risi, con sede in Milano, con le modificazioni e aggiunte seguenti:
Al 5° comma dell'articolo 3 del decreto e' sostituito il seguente:
«Tutti i detentori di riso greggio, esclusi i produttori, sono obbligati a denunciare settimanalmente all'Ente i movimenti giornalieri di carico e scarico, tenuti quotidianamente al corrente su apposito registro rilasciato dall'Ente stesso, da tenersi con le modalita' di cui all'art. 23 del Codice di commercio; lo stesso obbligo vale anche per il riso sbramato e lavorato, unicamente pero' per coloro che comunque trasformano il riso greggio».
Al 5° comma dello stesso art. 3 del decreto e' aggiunto il seguente:
«Ogni e qualsiasi trasporto o trasferimento di riso greggio, anche non in conseguenza di vendita, deve essere accompagnato da apposito certificato rilasciato dall'Ente e da esibirsi a richiesta al personale incaricato della vigilanza. Ultimato l'uso per il quale venne rilasciato, il certificato, debitamente compilato e firmato dall'interessato, deve essere restituito all'Ente entro il periodo di validita' fissato caso per caso dall'Ente stesso».
Alla fine del 2° comma dell'art. 4 del decreto sono aggiunti i seguenti periodi:
«Al pagamento di tale diritto e' pure tenuto il risicultore che esercisce una pileria, nella propria tenuta od in altra localita', per la lavorazione del riso greggio di propria produzione, sulla quantita' prodotta, di mano in mano che lo passa in lavorazione. Il diritto non sara' dovuto per i risi greggi destinati a seme, prodotti e impiegati, nello stesso fondo: sono pure esclusi da tale pagamento il riso lavorato e il riso greggio occorrente per il pagamento in natura della mano d'opera addetta all'azienda di produzione in conformita' dei vigenti contratti collettivi di lavoro».
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 dicembre 1931 - Anno X
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Acerbo - Rocco -
Mosconi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Giurisprudenza • 1
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