Ordinanza cautelare 13 marzo 2025
Sentenza breve 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza breve 30/05/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 00951/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2025, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Carti, Andrea Palazzeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lucca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del foglio di via obbligatorio nr. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Lucca in data -OMISSIS- ai sensi degli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 159/2011, notificato al ricorrente in data -OMISSIS-, con il quale con la quale è stato vietato al medesimo di fare ritorno nel Comune di Lucca per anni 4 dalla notifica del provvedimento;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, pur se di estremi sconosciuti al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che è venuto meno l'oggetto del contendere per effetto dell’intervenuta revoca del provvedimento impugnato;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, tenuto conto del fatto che l’archiviazione penale è intervenuta successivamente al provvedimento impugnato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.