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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4348/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
T RA
( ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), in proprio e quali eredi di rapp.ti e difesi dall'avv.
[...] C.F._3 Persona_1
Alessandro Milo ( ) presso il cui studio sito in Napoli al Centro Direzionale Isola C.F._4
E5 sono elettivamente domiciliati - Email_1
APPELLANTI
E
1 P.I. – C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Maria La Mantia ) presso C.F._5 il cui studio sito in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 42 è elettivamente domiciliato -
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APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli. avv.ti Controparte_2 P.IVA_3
Eduardo Martucci ( ) e Mariarosaria Dessi ( , elettivamente C.F._6 C.F._7 domiciliata presso la sede dell'Ente sita in Torre del Greco alla via Marconi n. 66 -
- Email_3 Email_4
APPELLATA
NONCHE'
), rapp.to e difeso dagli avv.ti Filippo Martini ( CP_3 C.F._8 [...]
) e Marco Rodolfi ( ) presso il cui studio sito in Milano Largo C.F._9 C.F._10
Augusto n. 3 è elettivamente domiciliato - - Email_5
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APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_4
Fabrizio Errico ( ), presso il cui studio sito in Napoli alla via Santa Lucia n. 62 è C.F._11 elettivamente domiciliata - Email_7
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
), in persona del legale rapp.te p.t., difensa nel Controparte_5 P.IVA_5 giudizio di primo grado dall'avv. Fabrizio Errico ( ), domiciliatario in Napoli alla C.F._11 via Santa Lucia n. 62 e all'indirizzo pec Email_7
2 APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 6983/2023 del 06/07/2023 del Tribunale di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 23.7.2018 , e in qualità di eredi di Pt_1 Pt_2 Parte_3 Persona_1 convenivano in giudizio il e l' , per ottenere il Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'inadeguata assistenza sanitaria prestata alla loro congiunta, deceduta il 26.3.2014.
Gli attori esponevano che la , di anni 71, affetta da arteriopatia cronica ostruttiva degli arti inferiori, Per_1 era deceduta in data 26 marzo 2014, a seguito della sottoposizione ad una TAC con mezzo di contrasto presso il di Portici, per sospetta reazione shock-anafilattica al mezzo di Controparte_1 contrasto.
Allegavano che, sopraggiunto il malessere in corso di esecuzione della TAC, i soccorsi erano stati chiesti con ritardo;
che, inoltre, sull'ambulanza non era presente un medico, e che, pertanto, a bordo era dovuto salire l'anestesista rianimatore del Centro;
che durante il trasporto la donna non era stata intubata
(verosimilmente perché il mezzo intervenuto era un'ambulanza di tipo B, anziché una rianimativa); che, giunta presso l'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli, era deceduta dopo pochi minuti per insufficienza cardiaca.
Lamentavano, inoltre, l'inadeguatezza del consenso informato.
Cont Domandavano, pertanto, la condanna del Centro e della convenuta al risarcimento iure proprio e iure hereditatis dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenze della vicenda narrata, ivi incluso il danno da perdita di chances di guarigione della loro congiunta, e quello derivante dalla violazione degli obblighi informativi.
Si costituiva il Centro diagnostico, resistendo alla domanda e deducendo profili di colpa del medico rianimatore della struttura, dott. che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. CP_3
Si costituiva l' opponendosi anch'essa all'accoglimento della domanda nei suoi Controparte_2 confronti.
3 Autorizzata la chiamata, si costituiva il dott. eccependo preliminarmente la prescrizione CP_3 del diritto fatto valere dal convenuto nei suoi confronti ed altresì, Controparte_1 contestando, nel merito, gli avversi addebiti.
Partecipavano, inoltre, al giudizio le compagnie assicuratrici in virtù di Controparte_5 polizza n. 72001194/1, e , in virtù di polizza n. 361124240, evocate dal Centro Controparte_4 convenuto a fini di manleva.
, sulla domanda di garanzia avanzata dal , eccepiva la Controparte_5 Controparte_1 prescrizione del diritto ex art 2952 c.c. e, in ogni caso, l'inoperatività della polizza. Controparte_4 contestava anch'essa l'operatività della garanzia ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.. Entrambe concludevano per il rigetto delle domande di manleva spiegate nei loro confronti.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU medico-legale. Le operazioni peritali venivano affidate al dott. ed al dott. rispettivamente specialisti in rianimazione e Persona_2 Persona_3 medicina e in medicina legale e delle assicurazioni.
In corso di causa gli attori formulavano la domanda di condanna anche per l'eventuale quota risarcitoria del padre, , deceduto il 20/03/2019. Persona_4
All'esito dell'esperita istruttoria, la causa era decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, aderendo alle conclusioni del collegio peritale, riteneva accertata la responsabilità dei sanitari delle strutture convenute, per inadeguata ossigenazione tissutale mediante ventilazione in ossigeno con maschera facciale, inadeguato soccorso con l'intervento di un'ambulanza medicalizzata in luogo di quella rianimativa, (presunta) carenza di atti diagnostici e terapeutici posti in essere dal soccorso del 118, erronea somministrazione farmacologica in corso di arresto cardiocircolatorio.
Tali condotte, secondo quanto affermato dai CCTTUU, avrebbero determinato una perdita di chance di sopravvivenza della paziente stimabile nella misura del 25%, imputabile congiuntamente al
[...]
ed all' . Controparte_1 Controparte_2
Sulla base di tali premesse il Tribunale liquidava il danno patito in proprio dalla paziente e trasmesso iure successionis agli eredi costituiti, determinandolo equitativamente nella misura di € 80.000,00, respingendo ogni ulteriore richiesta di ristoro, e segnatamente quella relativa al danno da perdita del rapporto parentale, in ragione del fatto che “non è ipotizzabile la lesione del rapporto parentale quale autonoma voce di danno risarcibile laddove, come nella fattispecie, manchi una responsabilità in senso tecnico per il decesso, e tale responsabilità sia riferibile solo ed esclusivamente alla riduzione delle chances di sopravvivenza” (pag. 14 sentenza di primo grado).
4 Accoglieva la domanda di garanzia azionata dal nei confronti del dott. Controparte_1 CP_3 che condannava a tenere indenne il Centro di quanto esso era tenuto a corrispondere agli attori fino a concorrenza di € 40.000,00.
Rigettava la domanda di garanzia spiegata dal Centro nei confronti di ritenendo Controparte_5 inoperativa la polizza, e accoglieva, invece, quella proposta nei confronti di che Controparte_4 condannava a tenere indenne il Centro per la parte eccedente la franchigia.
Condannava i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite sostenute dagli attori, compensava le spese tra il Centro e e condannava l rimborso delle spese sostenute nei suoi confronti CP_5 CP_4 dal Centro, ponendo infine le spese di ctu a carico delle convenute in solido, e, per il Centro diagnostico, di . Controparte_4
Con citazione del 2.10.2023 , e hanno proposto tempestivo appello avverso Pt_1 Pt_2 Parte_3 la citata sentenza, lamentando l'erroneo rigetto delle ulteriori domande risarcitorie formulate in primo grado.
Radicatasi la lite, con comparsa del 19.12.2023 (per l'udienza del 10.1.2024, differita di ufficio al
16.1.2024), si è costituito il dott. resistendo al gravame e proponendo appello incidentale CP_3 per la riforma della sentenza nella parte in cui è stata accolta la domanda di rivalsa proposta nei suoi confronti dal , e contestando, in subordine, il quantum. Controparte_1
Con comparsa del 20.12.2023 si è costituito il , resistendo ai motivi di Controparte_1 gravame articolati dagli eredi , e proponendo, a proprio volta, appello incidentale per la riforma Per_1 della sentenza di prime cure in punto di accertamento della responsabilità del Centro;
in subordine, ha Cont chiesto di accertare la maggiore responsabilità dell'
Con comparsa del 21.12.2023 si è costituita la compagnia assicurativa insistendo per Controparte_4 il rigetto delle pretese azionate dagli appellanti e spiegando, anch'essa, appello incidentale volto all'accertamento dell'inoperatività della polizza contratta con il , e, in Controparte_1 subordine, a limitare proporzionalmente l'onere indennitario della compagnia.
Con comparsa del 3.6.2024 si è costituita l' , resistendo ai proposti appelli e concludendo Controparte_2 per il rigetto.
è rimasta contumace, benché ritualmente evocata in giudizio. Controparte_5
5 La causa è stata rinviata all'udienza del 18.2.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, all'esito della quale è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalle parti appellate, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Ciò precisato, nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la condotta omissiva accertata dai CCTTUU abbia esplicato efficacia causale rispetto alla perdita delle chances di sopravvivenza anziché rispetto al decesso della paziente.
Assumono che “una corretta lettura e interpretazione della CTU avrebbe consentito al Giudice di riconoscere … un nesso di causalità diretto tra la condotta colposa omissiva del personale medico intervenuto e il decesso della paziente”, e che una efficace rianimazione cardiorespiratoria avrebbe salvato la vita alla loro congiunta.
Pertanto, impugnano le conclusioni dell'elaborato peritale, cui il Tribunale ha aderito, che hanno focalizzato l'attenzione sulla perdita di chance di sopravvivenza al 25%.
Contestano, poi, il rigetto della domanda di risarcimento del danno da carenza informativa (consenso informato), e, segnatamente, l'argomentazione contenuta in sentenza secondo cui, se la paziente fosse stata informata su tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'esame, non lo avrebbe rifiutato, non essendo al corrente dei rischi specifici (patologia cardiaca ischemica ed ipertrofica) al momento della sottoscrizione del consenso informato.
6 Assumono, in senso contrario, che il Tribunale non ha valutato la “mancata raccolta anamnestica, la mancata descrizione delle alternative terapeutiche e l'assenza di informazione sulle complicanze”.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Ebbene, nella relazione versata in atti il collegio peritale nominato dal Tribunale, dopo aver effettuato un precipuo excursus della vicenda clinica, ha analizzato ed affrontato ogni questione posta, rispondendo ai quesiti del giudice e concludendo per la responsabilità dei sanitari di entrambe le strutture in termini di perdita di chance di sopravvivenza della paziente.
Premesso, infatti, che l'indagine cui si sottopose la paziente era senz'altro indicata rispetto al quadro patologico da indagare, che dagli esami di laboratorio e dall'elettrocardiogramma non risultavano controindicazioni ad eseguire l'indagine (pag. 7), che l'esame venne eseguito secondo la normale prassi
(pag. 8), i periti escludono un meccanismo simil-allergico nel determinismo della reazione a mezzo di contrasto (“una reazione postcontrastografica di natura simil-allergica molto difficilmente si sarebbe manifestata con i caratteri clinici dell'arresto cardiaco improvviso”: pagg. 20-21).
Essi propendono, piuttosto, nel senso che il decesso sia da ricondursi ai caratteri della patologia primitivamente cardiaca, “essendosi trattato in pratica, di un improvviso arresto cardiaco per dissociazione elettromeccanica … generalmente la conseguenza di patologie cardiache particolarmente gravi” (pag. 20).
Invero, l'entità della cardiopatia morfologicamente evidenziata era tale, sotto il profilo quali-quantilativo, da giustificare un effetto avverso cardiaco, come quello in realtà occorso, anche a seguito dell'utilizzo di dosi perfettamente congrue cd adeguatamente somministrate della sostanza contrastografica nello specifico impiegata (pag. 23).
Ne deriva che, correttamente e coerentemente hanno, poi, “evidenziato che un arresto cardio-circolatorio, insorto in un soggetto anziano e con le gravi alterazioni anatomiche cardiache emerse in corso di autopsia (cardiopatia ad impronta sia ischemica cronica che ipertrofica), è una condizione ad elevato rischio di esito letale, anche a fronte del più adeguato trattamento rianimatorio (pag. 26).
7 In definitiva, se nel determinismo dell'exitus la sottoposizione alla TAC con mezzo di contrasto è stata mera occasione dell'arresto cardio-circolatorio, occorre indagare sul se, a fronte di tale fenomeno, una diversa condotta di intervento avrebbe scongiurato l'exitus o avrebbe solo inciso sulle possibilità di sopravvivenza.
E la risposta data dai periti è nel senso da ultimo indicato.
Costoro hanno, infatti, chiarito che l'arresto cardiaco in questione è di fatto paragonabile ad un arresto cardiaco intra- ospedaliero per il quale vengono riportate percentuali di sopravvivenza a 30 giorni o alla dimissione ospedaliera variabili tra il 15% ed il 34%. In un equo bilancio di fattori (positivi e negativi quoad vitam) hanno ritenuto, pertanto, equo attestarsi sulla media del predetto range e, quindi, stimare la perdita di chance di sopravvivenza intorno al 25%.
Ed ancora, una pronta rianimazione cardio-polmonare consente di duplicare o triplicare la sopravvivenza di un paziente in arresto cardiaco (pag. 44.), ergo, non di abolire il decesso.
La sentenza gravata non è censurabile nella parte in cui attribuisce alle condotte colpose dei sanitari un danno quantificabile solo in termini di perdita di possibilità di sopravvivenza della paziente, escludendo giustamente che le omissioni degli operatori siano state causa efficiente del decesso in sé.
La corretta disamina delle risultanze peritali, fondatamente condivise dal primo giudice, con valutazione che la Corte fa propria, in ragione del carattere argomentato e tecnicamente ineccepibile delle conclusioni rese dai periti, consente, in definitiva, di affermare che non sussiste collegamento causale tra la condotta colposa dei sanitari delle strutture convenute e il decesso della paziente.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbito l'ulteriore motivo di gravame, incentrato sulla non corretta valutazione di adeguatezza del consenso informato prestato all'indagine strumentale eseguita.
Posto che essa indagine strumentale fu correttamente espletata, fu preceduta da adeguate verifiche laboratoristiche (che non evidenziarono controindicazioni), e che la stessa fu mera occasione e non causa scatenante dell'arresto cardiocircolatorio, ne deriva la totale irrilevanza dell'oggetto dell'informazione fornita ai fini della verifica di sussistenza del danno lamentato.
Correttamente il primo giudice si è soffermato sulla mancata contezza della paziente di essere portatrice di fattori di rischio da mezzo di contrasto e, quindi, sulla mancata prova rispetto alla differente scelta terapeutica che ella avrebbe eventualmente effettuato, ove correttamente informata.
8 A riprova di ciò, è utile la valutazione del modulo del consenso informato versato in atti e sottoscritto dalla , dal quale emerge la dichiarazione delle stessa di non essere un soggetto allergico (pag. 3 del Per_1 citato modulo).
In conseguenza delle sovra esposte risultanze, non si vede per quale motivo, anche se correttamente informata, la paziente avrebbe dovuto evitare di sottoporsi all'esame diagnostico, necessario a fronte della diagnosi di arteriopatia cronica ostruttiva periferica già ricevuta.
A tali considerazioni va prestata adesione, non potendosi configurare un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'inammissibilità, nel vigente ordinamento, di una risarcibilità in re ipsa della violazione in oggetto.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'omesso riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio, il mancato riconoscimento della quota di danno iure hereditatis in capo al coniuge intervenuto e l'errata quantificazione del danno iure hereditatis.
E' fondata la doglianza inerente il mancato riconoscimento del danno iure proprio.
Va premesso che è stato affermato che, ove gli eredi della vittima configurino una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza e, contestualmente, un danno da perdita della possibilità di godere del rapporto parentale, la domanda giudiziale proposta si tramuta, tout court, in domanda di risarcimento del danno da perdita anticipata del rapporto parentale (Cass. civ. n. 28993/2019).
Ciò posto, è d'uopo precisare che, poiché le negligenze dei medici delle strutture convenute non hanno causato la morte della , diminuendo solo le probabilità di una più lunga sopravvivenza della stessa, Per_1 non è dato discutere di danno da perdita del rapporto parentale, bensì, di danno da perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale.
Deve, infatti, ritenersi che una corretta condotta medica, aumentando le probabilità di una più lunga sopravvivenza della de cuius, avrebbe consentito, con elevata probabilità, ai congiunti di beneficiare per un tempo maggiore del legame affettivo con la donna. Con riferimento a tale voce di danno, la Suprema
Corte ha precisato che “se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché
9 presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni - conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito (Cass.
1410, 24015 del 2011)” (Cass. sez. III, 17/04/2013, n. 9231).
Nel caso di specie la perdita di chance di sopravvivenza è stata dai cc.tt.uu. individuata, in ragione delle condotte dei sanitari, in una percentuale stimabile nella misura del 25%.
In buona sostanza, se i sanitari avessero praticato un trattamento rianimatori adeguato, la sig.ra Per_1 avrebbe avuto una chance di maggiore sopravvivenza del 25% per un numero di anni che, avuto riguardo all'età (71 anni) e al quadro patologico di base, la Corte stima equo determinare in 5.
Circa la prova del pregiudizio subito, trattandosi dei figli, può farsi ricorso agli elementi presuntivi individuati dalla giurisprudenza, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01).
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che l'uccisione di una persona consente di presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01).
Tanto premesso, al fine di determinare il quantum del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale andranno applicate le Tabelle milanesi a punti, idonee a garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casa analoghi
(Cassazione civile sez. VI, 23/06/2022, n.20292), n.20292), con la precisazione che, dovendo procedersi alla liquidazione del danno da perdita della chance di prosecuzione del rapporto parentale (per un periodo maggiore di tempo, pari a 5 anni), e non del danno da perdita del rapporto parentale tout court, il numero di punti percentuali previsti dalle tabelle per l'età della vittima primaria deve essere ridotto in proporzione del numero di anni di prosecuzione del rapporto perduti, pari nel caso di specie a 5.
10 A tal fine, avuto riguardo alle aspettative di vita di un soggetto settantunenne sano, stimasi ragionevole ridurre mediante la divisione per 5 il valore numerico tabellare corrispondente all'età della vittima primaria.
Pertanto, facendo applicazione delle tabelle milanesi aggiornate al 2024 e dell'ulteriore criterio sopra indicato, escludendosi per tutti la convivenza (non documentata) ne deriva che il calcolo del risarcimento risulta, per ciascuno, il seguente:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età della vittima primaria: 16 : 5 = 3,2
Punti in base all'età della vittima secondaria: 22
Punti in base alla sopravvivenza di altri congiunti: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 49,2
IMPORTO del RISARCIMENTO euro 192.421,20, spettante nella misura del 25%, ovvero di euro
48.105,25 ciascuno.
Devono essere quindi riconosciuti: in favore di e euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
48.105,25 ciascuno, oltre interessi da determinarsi con le decorrenze e i meccanismi precisati nella sentenza impugnata in relazione al danno liquidato iure hereditatis.
In questi termini la sentenza appellata deve essere riformata.
E' infondata la censura sul mancato riconoscimento della quota di risarcimento del danno reclamato per rappresentazione del defunto padre, coniuge della de cuius, deceduto nelle more del Persona_4 giudizio, posto che costui non era tra coloro che introdussero il giudizio e che l'intervento dei figli quali eredi del medesimo deve ritenersi tardivo, in quanto svolto oltre i termini decadenziali per proporre e/o modificare domande e, per giunta, successivamente al deposito dell'elaborato peritale.
Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono della quantificazione del danno iure hereditatis da perdita di chance.
Assumono che il Tribunale avrebbe omesso di fornire una corretta e logica motivazione alla modalità di liquidazione del danno riconosciuto a tale titolo.
11 Il motivo, inaccoglibile in peius, sarà analizzato infra, in sede di esame dell'appello incidentale spiegato dal dott. CP_3
Sull'appello incidentale proposto dal dott. CP_3
Con il primo motivo di appello incidentale il dott. censura la sentenza nella parte inerente il CP_3 riconoscimento di una condotta colposa a suo carico, deducendo di aver correttamente praticato il trattamento rianimatorio, considerata la drammaticità dell'evento ed i mezzi a disposizione.
La doglianza è infondata.
L'elaborato peritale descrive dettagliatamente i comportamenti contrari alle Linee Guida assunti dall'appellato, incisivi per la corretta rianimazione della vittima.
Posto che è incontestato che il dott. prestava il primo soccorso alla paziente, dalle risultanze peritali CP_3 emerge un operato negligente, per giunta, integrato da più condotte, ossia: inadeguata scelta di una ossigenazione mediante ventilazione in ossigeno con maschera facciale in una paziente con edema della glottide di tipo estremo;
erronea somministrazione, in corso di arresto cardiocircolatorio, di una fiala di adrenalina diluita con 10 cc di soluzione fisiologica a dosi refratte e quindi una seconda dose con le stesse modalità (pag.
43 ctu), in quanto non conforme alle linee guida che dal 2005 prevedono la somministrazione di adrenalina endovenosa di 1 fiala ogni 3 minuti dal sanitario di turno;
inadeguata scelta di richiedere un soccorso con l'intervento di un'ambulanza medicalizzata, in luogo di quella rianimativa.
Sul punto, dalle risultanze peritali, emerge che i sanitari del Centro Diagnostico San Ciro di Portici, a fronte di un arresto cardio-circolatorio da dissociazione elettromeccanica, avrebbero probabilmente dovuto attivare l'intervento di un'ambulanza rianimativa, invece della semplice ambulanza medicalizzata. La prima, infatti, avrebbe sicuramente potuto garantire alla paziente un livello qualitativo, sia per la maggiore competenza in ambito di soccorso in emergenza degli
Operatori, sia per il migliore standard di dotazioni strumentali, più adeguato alla gestione di una condizione clinica di elevata criticità, quale quella di un arresto cardio-circolatorio da dissociazione elettromeccanica. (pag 26 ctu)
Oltretutto, nei propri scritti difensivi, è lo stesso appellato che conferma quanto dal collegio peritale statuito, ed invero, così testualmente argomenta: appare di tutta evidenza come il Dott. impegnato CP_3 nelle manovre di rianimazione con i mezzi ed il personale a disposizione, non poteva certamente soffermarsi sulla esatta applicazione matematica dei dosaggi dei farmaci, né, tanto meno, interessarsi sulla richiesta di una ambulanza di rianimazione” (pag. 22 atto di comparsa).
Alla luce dell'esposto quadro valutativo, va senz'altro confermata la statuizione impugnata.
12 L'appellato censura, altresì, l'accoglimento della domanda di rivalsa azionata dal centro diagnostico convenuto nei suoi confronti.
La censura è infondata.
Ritenuta accertata la condotta colposa del dott. è corretta la motivazione di prime cure laddove lo CP_3 condanna nei limiti della metà dell'importo ascrivibile al Centro diagnostico (pag. 16 sentenza di primo grado), aderendo al principio giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui, in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c,,
Con l'ultimo motivo di appello incidentale il dott. lamenta l'errata quantificazione del danno da CP_3 perdita di chance, assumendo che, in mancanza di prova sia del nesso causale che dell'evento di danno, non sia configurabile alcun danno da perdita di chances suscettibile di essere imputato ai sanitari intervenuti.
La doglianza circa l'an del danno di cui si discute è infondata per tutte le ragioni esposte in sede di esame dell'appello principale.
Essa merita, peraltro, accoglimento in ordine al quantum.
Sul punto, il primo giudice ha utilizzato un criterio equitativo puro, così motivando: “Ebbene, venendo alla liquidazione di tale voce di danno - da operarsi inevitabilmente in via equitativa - alla luce della totalità delle circostanze del caso concreto, considerata da un lato l'entità della chance di sopravvivenza perduta, pari al 25%, dall'altro l'età della sventurata paziente 71 anni e le peculiari condizioni in cui l'evento ebbe a verificarsi, appare adeguato liquidare a tale titolo l'importo di € 80.000,00, all'attualità, quale danno patito in proprio dalla paziente e trasmesso iure successionis agli eredi”.
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la liquidazione del danno da perdita di chance non può che avvenire in via equitativa, valorizzando sia le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, sia lo scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di prestazione sanitaria correttamente eseguita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 7195 del 27/03/2014).
Tra i diversi metodi di liquidazione a tal fine proposti dalla giurisprudenza di merito, appare maggiormente condivisibile, in quanto rispondente alle caratteristiche della perdita di concrete possibilità di sopravvivenza, quello che applica sull'importo del risarcimento che si sarebbe liquidato per una
13 invalidità pari al 100%, una riduzione in misura corrispondente alla percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta (in tal senso: Tribunale di Monza 30.1.1998; Tribunale Latina sez. II, 16/10/2016).
Secondo tale impostazione il danno va liquidato: a) determinando la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%; b) dividendo tale somma per il numero di anni della vittima;
c) moltiplicando il risultato per il numero degli anni cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza;
d) calcolando sull'importo così ottenuto la percentuale di possibilità di guarigione perduta.
Nel caso di specie il valore risarcitorio dell'invalidità totale che sarebbe spettata alla (71enne Per_1 all'epoca dei fatti, affetta da cardiopatia ad impronta sia ischemica cronica che ipertrofica: cfr. c.t.u.) è, secondo l'ultimo aggiornamento delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano del 2024, pari ad euro € 933.933,00; dividendo detto importo per il numero degli anni della vittima, si ottiene l'importo di euro 13.154,00; tale somma deve essere poi moltiplicata per il numero di anni corrispondente alla proiezione della possibilità di sopravvivenza, come sopra individuato, pari a 5, tenuto conto delle cormobilità pregresse.
Tornando, dunque al calcolo di cui sopra, l'importo di euro 13.154,00 deve essere moltiplicato per 5 (anni di prevedibile possibilità di sopravvivenza), ed è pari ad euro 65.770,00. Su detta somma va calcolata la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta, pari al 25%. Ne discende che l'importo da liquidarsi iure successionis, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di ristoro per la diminuzione delle possibilità di sopravvivenza del proprio congiunto entro il quinquennio, è pari ad euro 16.442,50 (valori attuali), in luogo degli 80.000,00 liquidati a tale titolo dal primo giudice, oltre interessi come determinati nella sentenza appellata.
Sull'appello incidentale del
[...]
ripropone la questione già sollevata dal dott. in merito alla Controparte_6 CP_3 deduzione di erroneo riconoscimento del danno da perdita di chance, e di liquidazione del relativo importo, “pur nella conclamata assenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e tale voce di danno”.
Il motivo è stato già analizzato con argomentazioni cui in questa sede si rimanda.
In via gradata l'appellante lamenta l'omesso accertamento del grado di responsabilità Controparte_1 dei convenuti.
La doglianza è infondata.
Emerge dell'elaborato peritale, con valutazione condivisa da questa Corte, una condotta colposa
14 imputabile ai sanitari del ravvisabile in una inadeguata scelta di rianimazione Controparte_1
(praticata la sola ventilazione con maschera facciale) e nella somministrazione di dosi di adrenalina con modalità e dosi contrarie alle Linee Guida vigenti dal 2005.
Va rilevato il deficit argomentativo della prospettazione dell'appellato Centro in ordine alla percentuale di responsabilità contestata, poiché allega genericamente il motivo senza dimostrare l'effettiva maggiore incidenza della condotta degli operatori del servizio territoriale di emergenza rispetto alle condotte concorrenti, così generando un difetto di allegazione e prova.
Ne consegue che, entrambe le strutture sanitarie restano obbligate in solido al risarcimento del danno come sopra liquidato.
Peraltro, l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18899 del 24/09/2015).
L'appello incidentale di Controparte_4
Con il proposto gravame autonomo la compagnia assicurativa reitera l'eccezione di inoperatività della polizza azionata dal , ex artt. 1892 e 1893 c.c., rigettata dal Tribunale sul presupposto Controparte_1 che “alla data di stipula della polizza Generali (febbraio 2016), il procedimento penale n. 521894/2014 R.G. era ancora iscritto contro ignoti, e dunque deve escludersi che il potesse avere una conoscenza Controparte_1 capillare ed in tempo reale degli atti di indagine compiuti e delle determinazioni assunte dalla Procura della Repubblica e/o del GIP.”
Assume in senso contrario l'appellante che la prese parte al Controparte_1 procedimento penale, a mezzo di consulente medico e legale, fin dagli accertamenti irripetibili, sì che la conoscenza degli atti di indagine era sicuramente abbastanza ampia al momento della stipula della polizza.
15 In ogni caso, il Questionario e l'art. 1 delle Condizioni Particolari facevano espresso riferimento anche ad “altri fatti e/o circostanze che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei confronti dei dipendenti e/o liberi professionisti del Poliambulatorio”, essendo innegabile che un decesso avvenuto nel corso di un esame diagnostico eseguito presso la propria struttura potesse dare luogo ad un'istanza risarcitoria, tanto più dopo l'immediata proposizione della denunzia.
Quindi, la era senz'altro tenuta in sede di stipula a comunicare la Controparte_1 circostanza.
Il motivo è fondato.
In tema di annullamento del contratto di assicurazione, in conseguenza delle dichiarazioni reticenti o inesatte dell'assicurato, la pregressa richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, integrando un fatto potenzialmente idoneo ad incidere sul rischio, rientra nell'onere di comunicazione di cui all'art. 1892 c.c., indipendentemente dal fatto che alla stessa non abbia fatto seguito alcuna azione giudiziaria
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 20997 del 18/07/2023).
A tale ipotesi va, senz'altro, assimilata quella della pendenza di procedimento penale, di cui l'assicurato ha conoscenza certa, per fatti potenzialmente idonei a generare una richiesta risarcitoria.
In accoglimento della sollevata exceptio inadimpleti contractus, ed in riforma della sentenza gravata, la domanda di manleva azionata dal nei confronti di va, per Controparte_1 Controparte_4
l'effetto, rigettata per inoperatività della polizza, a tenore delle condizioni contrattuali accettate dal contraente, con le conseguenti statuizioni restitutorie sollecitate dalla Compagnia assicurativa.
Le spese di lite
L'accoglimento dei gravami per quanto di rispettiva ragione importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, ferma restando la liquidazione delle spese processuali del primo grado operata in favore delle parti attrici e a carico, solidalmente, dell' e del (€ 600,00 per esborsi Controparte_2 Controparte_1 ed € 21.000,00 per compensi professionali, oltre accessori, con attribuzione), da ritenersi congrua anche all'esito dell'operata riforma, per quanto riguarda le residue spese si osserva quanto segue.
16 L'incertezza ricostruttiva in ordine alle responsabilità accertate e ai limiti di operatività delle polizze giustifica la compensazione delle spese di costituzione sostenute dalle compagnie assicurative nei confronti del chiamante in entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Così come statuito dal Tribunale, tra il e le spese di lite di entrambi i gradi Controparte_1 CP_3 possono essere compensate in ragione della concorrente responsabilità nella causazione dell'evento.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di lite reciprocamente sostenute nel presente grado di giudizio.
In accoglimento della formulata domanda, va disposta la restituzione a di quanto Controparte_4 dalla stessa corrisposto in esecuzione delle statuizioni della sentenza di primo grado come in questa sede riformate.
Cont Restano solidalmente a carico dell' e del le spese dell'espletata c.t.u. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sui proposti appelli, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale, ed in riforma della sentenza appellata, condanna il e l' , in solido tra loro - nonché Controparte_1 Controparte_2
a tenere indenne il fino a concorrenza della metà - al CP_3 Controparte_1 pagamento, in favore di , e , dell'importo di euro € 48.105,25 ciascuno, a Pt_1 Pt_2 Parte_3 ristoro del danno patito iure proprio in conseguenza dei fatti per cui è lite, oltre interessi da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nella sentenza impugnata in relazione al danno liquidato iure hereditatis;
- in accoglimento, per quanto di ragione, degli appelli incidentali proposti da e dal CP_3 [...]
riduce alla minor somma di complessivi € 16.442,50 l'importo spettante agli Controparte_1 attori, nella qualità di eredi di e in proporzione delle rispettive quote ereditarie, a titolo di Persona_1 danno patito iure hereditatis in conseguenza dei fatti per cui è lite, oltre interessi da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nella sentenza impugnata;
- in accoglimento dell'appello incidentale autonomo proposto da rigetta la domanda Controparte_4 di manleva formulata nei suoi confronti dal e, per l'effetto, dispone la Controparte_1 restituzione in suo favore delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata;
17 - Rigetta nel resto;
- Ferma restando la liquidazione delle spese processuali del primo grado statuita in sentenza in favore delle parti attrici e solidalmente a carico dell' e del , Controparte_2 Controparte_1 compensa tra tutte le altre parti le spese processuali del primo grado e tra tutte le parti in causa quelle del presente grado;
Cont
- Conferma la statuizione di condanna, in solido, dell e del al pagamento Controparte_1 delle spese dell'espletata c.t.u., con onere di rimborso a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Napoli, il 20.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere rel./est.
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4348/2023 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 18.2.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
T RA
( ), ( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), in proprio e quali eredi di rapp.ti e difesi dall'avv.
[...] C.F._3 Persona_1
Alessandro Milo ( ) presso il cui studio sito in Napoli al Centro Direzionale Isola C.F._4
E5 sono elettivamente domiciliati - Email_1
APPELLANTI
E
1 P.I. – C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Maria La Mantia ) presso C.F._5 il cui studio sito in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 42 è elettivamente domiciliato -
Email_2
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli. avv.ti Controparte_2 P.IVA_3
Eduardo Martucci ( ) e Mariarosaria Dessi ( , elettivamente C.F._6 C.F._7 domiciliata presso la sede dell'Ente sita in Torre del Greco alla via Marconi n. 66 -
- Email_3 Email_4
APPELLATA
NONCHE'
), rapp.to e difeso dagli avv.ti Filippo Martini ( CP_3 C.F._8 [...]
) e Marco Rodolfi ( ) presso il cui studio sito in Milano Largo C.F._9 C.F._10
Augusto n. 3 è elettivamente domiciliato - - Email_5
Email_6
APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_4 P.IVA_4
Fabrizio Errico ( ), presso il cui studio sito in Napoli alla via Santa Lucia n. 62 è C.F._11 elettivamente domiciliata - Email_7
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
), in persona del legale rapp.te p.t., difensa nel Controparte_5 P.IVA_5 giudizio di primo grado dall'avv. Fabrizio Errico ( ), domiciliatario in Napoli alla C.F._11 via Santa Lucia n. 62 e all'indirizzo pec Email_7
2 APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza n. 6983/2023 del 06/07/2023 del Tribunale di Napoli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione del 23.7.2018 , e in qualità di eredi di Pt_1 Pt_2 Parte_3 Persona_1 convenivano in giudizio il e l' , per ottenere il Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'inadeguata assistenza sanitaria prestata alla loro congiunta, deceduta il 26.3.2014.
Gli attori esponevano che la , di anni 71, affetta da arteriopatia cronica ostruttiva degli arti inferiori, Per_1 era deceduta in data 26 marzo 2014, a seguito della sottoposizione ad una TAC con mezzo di contrasto presso il di Portici, per sospetta reazione shock-anafilattica al mezzo di Controparte_1 contrasto.
Allegavano che, sopraggiunto il malessere in corso di esecuzione della TAC, i soccorsi erano stati chiesti con ritardo;
che, inoltre, sull'ambulanza non era presente un medico, e che, pertanto, a bordo era dovuto salire l'anestesista rianimatore del Centro;
che durante il trasporto la donna non era stata intubata
(verosimilmente perché il mezzo intervenuto era un'ambulanza di tipo B, anziché una rianimativa); che, giunta presso l'Ospedale Loreto Nuovo di Napoli, era deceduta dopo pochi minuti per insufficienza cardiaca.
Lamentavano, inoltre, l'inadeguatezza del consenso informato.
Cont Domandavano, pertanto, la condanna del Centro e della convenuta al risarcimento iure proprio e iure hereditatis dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenze della vicenda narrata, ivi incluso il danno da perdita di chances di guarigione della loro congiunta, e quello derivante dalla violazione degli obblighi informativi.
Si costituiva il Centro diagnostico, resistendo alla domanda e deducendo profili di colpa del medico rianimatore della struttura, dott. che chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa. CP_3
Si costituiva l' opponendosi anch'essa all'accoglimento della domanda nei suoi Controparte_2 confronti.
3 Autorizzata la chiamata, si costituiva il dott. eccependo preliminarmente la prescrizione CP_3 del diritto fatto valere dal convenuto nei suoi confronti ed altresì, Controparte_1 contestando, nel merito, gli avversi addebiti.
Partecipavano, inoltre, al giudizio le compagnie assicuratrici in virtù di Controparte_5 polizza n. 72001194/1, e , in virtù di polizza n. 361124240, evocate dal Centro Controparte_4 convenuto a fini di manleva.
, sulla domanda di garanzia avanzata dal , eccepiva la Controparte_5 Controparte_1 prescrizione del diritto ex art 2952 c.c. e, in ogni caso, l'inoperatività della polizza. Controparte_4 contestava anch'essa l'operatività della garanzia ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.. Entrambe concludevano per il rigetto delle domande di manleva spiegate nei loro confronti.
La causa veniva istruita a mezzo di CTU medico-legale. Le operazioni peritali venivano affidate al dott. ed al dott. rispettivamente specialisti in rianimazione e Persona_2 Persona_3 medicina e in medicina legale e delle assicurazioni.
In corso di causa gli attori formulavano la domanda di condanna anche per l'eventuale quota risarcitoria del padre, , deceduto il 20/03/2019. Persona_4
All'esito dell'esperita istruttoria, la causa era decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, aderendo alle conclusioni del collegio peritale, riteneva accertata la responsabilità dei sanitari delle strutture convenute, per inadeguata ossigenazione tissutale mediante ventilazione in ossigeno con maschera facciale, inadeguato soccorso con l'intervento di un'ambulanza medicalizzata in luogo di quella rianimativa, (presunta) carenza di atti diagnostici e terapeutici posti in essere dal soccorso del 118, erronea somministrazione farmacologica in corso di arresto cardiocircolatorio.
Tali condotte, secondo quanto affermato dai CCTTUU, avrebbero determinato una perdita di chance di sopravvivenza della paziente stimabile nella misura del 25%, imputabile congiuntamente al
[...]
ed all' . Controparte_1 Controparte_2
Sulla base di tali premesse il Tribunale liquidava il danno patito in proprio dalla paziente e trasmesso iure successionis agli eredi costituiti, determinandolo equitativamente nella misura di € 80.000,00, respingendo ogni ulteriore richiesta di ristoro, e segnatamente quella relativa al danno da perdita del rapporto parentale, in ragione del fatto che “non è ipotizzabile la lesione del rapporto parentale quale autonoma voce di danno risarcibile laddove, come nella fattispecie, manchi una responsabilità in senso tecnico per il decesso, e tale responsabilità sia riferibile solo ed esclusivamente alla riduzione delle chances di sopravvivenza” (pag. 14 sentenza di primo grado).
4 Accoglieva la domanda di garanzia azionata dal nei confronti del dott. Controparte_1 CP_3 che condannava a tenere indenne il Centro di quanto esso era tenuto a corrispondere agli attori fino a concorrenza di € 40.000,00.
Rigettava la domanda di garanzia spiegata dal Centro nei confronti di ritenendo Controparte_5 inoperativa la polizza, e accoglieva, invece, quella proposta nei confronti di che Controparte_4 condannava a tenere indenne il Centro per la parte eccedente la franchigia.
Condannava i convenuti in solido al rimborso delle spese di lite sostenute dagli attori, compensava le spese tra il Centro e e condannava l rimborso delle spese sostenute nei suoi confronti CP_5 CP_4 dal Centro, ponendo infine le spese di ctu a carico delle convenute in solido, e, per il Centro diagnostico, di . Controparte_4
Con citazione del 2.10.2023 , e hanno proposto tempestivo appello avverso Pt_1 Pt_2 Parte_3 la citata sentenza, lamentando l'erroneo rigetto delle ulteriori domande risarcitorie formulate in primo grado.
Radicatasi la lite, con comparsa del 19.12.2023 (per l'udienza del 10.1.2024, differita di ufficio al
16.1.2024), si è costituito il dott. resistendo al gravame e proponendo appello incidentale CP_3 per la riforma della sentenza nella parte in cui è stata accolta la domanda di rivalsa proposta nei suoi confronti dal , e contestando, in subordine, il quantum. Controparte_1
Con comparsa del 20.12.2023 si è costituito il , resistendo ai motivi di Controparte_1 gravame articolati dagli eredi , e proponendo, a proprio volta, appello incidentale per la riforma Per_1 della sentenza di prime cure in punto di accertamento della responsabilità del Centro;
in subordine, ha Cont chiesto di accertare la maggiore responsabilità dell'
Con comparsa del 21.12.2023 si è costituita la compagnia assicurativa insistendo per Controparte_4 il rigetto delle pretese azionate dagli appellanti e spiegando, anch'essa, appello incidentale volto all'accertamento dell'inoperatività della polizza contratta con il , e, in Controparte_1 subordine, a limitare proporzionalmente l'onere indennitario della compagnia.
Con comparsa del 3.6.2024 si è costituita l' , resistendo ai proposti appelli e concludendo Controparte_2 per il rigetto.
è rimasta contumace, benché ritualmente evocata in giudizio. Controparte_5
5 La causa è stata rinviata all'udienza del 18.2.2025 per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, all'esito della quale è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalle parti appellate, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU. 27199/2017).
Ciò precisato, nel merito, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la condotta omissiva accertata dai CCTTUU abbia esplicato efficacia causale rispetto alla perdita delle chances di sopravvivenza anziché rispetto al decesso della paziente.
Assumono che “una corretta lettura e interpretazione della CTU avrebbe consentito al Giudice di riconoscere … un nesso di causalità diretto tra la condotta colposa omissiva del personale medico intervenuto e il decesso della paziente”, e che una efficace rianimazione cardiorespiratoria avrebbe salvato la vita alla loro congiunta.
Pertanto, impugnano le conclusioni dell'elaborato peritale, cui il Tribunale ha aderito, che hanno focalizzato l'attenzione sulla perdita di chance di sopravvivenza al 25%.
Contestano, poi, il rigetto della domanda di risarcimento del danno da carenza informativa (consenso informato), e, segnatamente, l'argomentazione contenuta in sentenza secondo cui, se la paziente fosse stata informata su tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'esame, non lo avrebbe rifiutato, non essendo al corrente dei rischi specifici (patologia cardiaca ischemica ed ipertrofica) al momento della sottoscrizione del consenso informato.
6 Assumono, in senso contrario, che il Tribunale non ha valutato la “mancata raccolta anamnestica, la mancata descrizione delle alternative terapeutiche e l'assenza di informazione sulle complicanze”.
Le doglianze sono infondate.
Va premesso che secondo l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che, nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento.
Ebbene, nella relazione versata in atti il collegio peritale nominato dal Tribunale, dopo aver effettuato un precipuo excursus della vicenda clinica, ha analizzato ed affrontato ogni questione posta, rispondendo ai quesiti del giudice e concludendo per la responsabilità dei sanitari di entrambe le strutture in termini di perdita di chance di sopravvivenza della paziente.
Premesso, infatti, che l'indagine cui si sottopose la paziente era senz'altro indicata rispetto al quadro patologico da indagare, che dagli esami di laboratorio e dall'elettrocardiogramma non risultavano controindicazioni ad eseguire l'indagine (pag. 7), che l'esame venne eseguito secondo la normale prassi
(pag. 8), i periti escludono un meccanismo simil-allergico nel determinismo della reazione a mezzo di contrasto (“una reazione postcontrastografica di natura simil-allergica molto difficilmente si sarebbe manifestata con i caratteri clinici dell'arresto cardiaco improvviso”: pagg. 20-21).
Essi propendono, piuttosto, nel senso che il decesso sia da ricondursi ai caratteri della patologia primitivamente cardiaca, “essendosi trattato in pratica, di un improvviso arresto cardiaco per dissociazione elettromeccanica … generalmente la conseguenza di patologie cardiache particolarmente gravi” (pag. 20).
Invero, l'entità della cardiopatia morfologicamente evidenziata era tale, sotto il profilo quali-quantilativo, da giustificare un effetto avverso cardiaco, come quello in realtà occorso, anche a seguito dell'utilizzo di dosi perfettamente congrue cd adeguatamente somministrate della sostanza contrastografica nello specifico impiegata (pag. 23).
Ne deriva che, correttamente e coerentemente hanno, poi, “evidenziato che un arresto cardio-circolatorio, insorto in un soggetto anziano e con le gravi alterazioni anatomiche cardiache emerse in corso di autopsia (cardiopatia ad impronta sia ischemica cronica che ipertrofica), è una condizione ad elevato rischio di esito letale, anche a fronte del più adeguato trattamento rianimatorio (pag. 26).
7 In definitiva, se nel determinismo dell'exitus la sottoposizione alla TAC con mezzo di contrasto è stata mera occasione dell'arresto cardio-circolatorio, occorre indagare sul se, a fronte di tale fenomeno, una diversa condotta di intervento avrebbe scongiurato l'exitus o avrebbe solo inciso sulle possibilità di sopravvivenza.
E la risposta data dai periti è nel senso da ultimo indicato.
Costoro hanno, infatti, chiarito che l'arresto cardiaco in questione è di fatto paragonabile ad un arresto cardiaco intra- ospedaliero per il quale vengono riportate percentuali di sopravvivenza a 30 giorni o alla dimissione ospedaliera variabili tra il 15% ed il 34%. In un equo bilancio di fattori (positivi e negativi quoad vitam) hanno ritenuto, pertanto, equo attestarsi sulla media del predetto range e, quindi, stimare la perdita di chance di sopravvivenza intorno al 25%.
Ed ancora, una pronta rianimazione cardio-polmonare consente di duplicare o triplicare la sopravvivenza di un paziente in arresto cardiaco (pag. 44.), ergo, non di abolire il decesso.
La sentenza gravata non è censurabile nella parte in cui attribuisce alle condotte colpose dei sanitari un danno quantificabile solo in termini di perdita di possibilità di sopravvivenza della paziente, escludendo giustamente che le omissioni degli operatori siano state causa efficiente del decesso in sé.
La corretta disamina delle risultanze peritali, fondatamente condivise dal primo giudice, con valutazione che la Corte fa propria, in ragione del carattere argomentato e tecnicamente ineccepibile delle conclusioni rese dai periti, consente, in definitiva, di affermare che non sussiste collegamento causale tra la condotta colposa dei sanitari delle strutture convenute e il decesso della paziente.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbito l'ulteriore motivo di gravame, incentrato sulla non corretta valutazione di adeguatezza del consenso informato prestato all'indagine strumentale eseguita.
Posto che essa indagine strumentale fu correttamente espletata, fu preceduta da adeguate verifiche laboratoristiche (che non evidenziarono controindicazioni), e che la stessa fu mera occasione e non causa scatenante dell'arresto cardiocircolatorio, ne deriva la totale irrilevanza dell'oggetto dell'informazione fornita ai fini della verifica di sussistenza del danno lamentato.
Correttamente il primo giudice si è soffermato sulla mancata contezza della paziente di essere portatrice di fattori di rischio da mezzo di contrasto e, quindi, sulla mancata prova rispetto alla differente scelta terapeutica che ella avrebbe eventualmente effettuato, ove correttamente informata.
8 A riprova di ciò, è utile la valutazione del modulo del consenso informato versato in atti e sottoscritto dalla , dal quale emerge la dichiarazione delle stessa di non essere un soggetto allergico (pag. 3 del Per_1 citato modulo).
In conseguenza delle sovra esposte risultanze, non si vede per quale motivo, anche se correttamente informata, la paziente avrebbe dovuto evitare di sottoporsi all'esame diagnostico, necessario a fronte della diagnosi di arteriopatia cronica ostruttiva periferica già ricevuta.
A tali considerazioni va prestata adesione, non potendosi configurare un danno risarcibile con riferimento alla sola omessa informazione, attesa l'inammissibilità, nel vigente ordinamento, di una risarcibilità in re ipsa della violazione in oggetto.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti lamentano l'omesso riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale subito iure proprio, il mancato riconoscimento della quota di danno iure hereditatis in capo al coniuge intervenuto e l'errata quantificazione del danno iure hereditatis.
E' fondata la doglianza inerente il mancato riconoscimento del danno iure proprio.
Va premesso che è stato affermato che, ove gli eredi della vittima configurino una ipotesi di danno da perdita di chance di sopravvivenza e, contestualmente, un danno da perdita della possibilità di godere del rapporto parentale, la domanda giudiziale proposta si tramuta, tout court, in domanda di risarcimento del danno da perdita anticipata del rapporto parentale (Cass. civ. n. 28993/2019).
Ciò posto, è d'uopo precisare che, poiché le negligenze dei medici delle strutture convenute non hanno causato la morte della , diminuendo solo le probabilità di una più lunga sopravvivenza della stessa, Per_1 non è dato discutere di danno da perdita del rapporto parentale, bensì, di danno da perdita di chance di prosecuzione del rapporto parentale.
Deve, infatti, ritenersi che una corretta condotta medica, aumentando le probabilità di una più lunga sopravvivenza della de cuius, avrebbe consentito, con elevata probabilità, ai congiunti di beneficiare per un tempo maggiore del legame affettivo con la donna. Con riferimento a tale voce di danno, la Suprema
Corte ha precisato che “se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, ed ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché
9 presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni - conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito (Cass.
1410, 24015 del 2011)” (Cass. sez. III, 17/04/2013, n. 9231).
Nel caso di specie la perdita di chance di sopravvivenza è stata dai cc.tt.uu. individuata, in ragione delle condotte dei sanitari, in una percentuale stimabile nella misura del 25%.
In buona sostanza, se i sanitari avessero praticato un trattamento rianimatori adeguato, la sig.ra Per_1 avrebbe avuto una chance di maggiore sopravvivenza del 25% per un numero di anni che, avuto riguardo all'età (71 anni) e al quadro patologico di base, la Corte stima equo determinare in 5.
Circa la prova del pregiudizio subito, trattandosi dei figli, può farsi ricorso agli elementi presuntivi individuati dalla giurisprudenza, quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01).
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che l'uccisione di una persona consente di presumere, da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti
(circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01).
Tanto premesso, al fine di determinare il quantum del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale andranno applicate le Tabelle milanesi a punti, idonee a garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casa analoghi
(Cassazione civile sez. VI, 23/06/2022, n.20292), n.20292), con la precisazione che, dovendo procedersi alla liquidazione del danno da perdita della chance di prosecuzione del rapporto parentale (per un periodo maggiore di tempo, pari a 5 anni), e non del danno da perdita del rapporto parentale tout court, il numero di punti percentuali previsti dalle tabelle per l'età della vittima primaria deve essere ridotto in proporzione del numero di anni di prosecuzione del rapporto perduti, pari nel caso di specie a 5.
10 A tal fine, avuto riguardo alle aspettative di vita di un soggetto settantunenne sano, stimasi ragionevole ridurre mediante la divisione per 5 il valore numerico tabellare corrispondente all'età della vittima primaria.
Pertanto, facendo applicazione delle tabelle milanesi aggiornate al 2024 e dell'ulteriore criterio sopra indicato, escludendosi per tutti la convivenza (non documentata) ne deriva che il calcolo del risarcimento risulta, per ciascuno, il seguente:
Valore del Punto Base: € 3.911,00
Punti in base all'età della vittima primaria: 16 : 5 = 3,2
Punti in base all'età della vittima secondaria: 22
Punti in base alla sopravvivenza di altri congiunti: 9
Punti per qualità/intensità della relazione (valore medio): 15
Punti totali riconosciuti: 49,2
IMPORTO del RISARCIMENTO euro 192.421,20, spettante nella misura del 25%, ovvero di euro
48.105,25 ciascuno.
Devono essere quindi riconosciuti: in favore di e euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
48.105,25 ciascuno, oltre interessi da determinarsi con le decorrenze e i meccanismi precisati nella sentenza impugnata in relazione al danno liquidato iure hereditatis.
In questi termini la sentenza appellata deve essere riformata.
E' infondata la censura sul mancato riconoscimento della quota di risarcimento del danno reclamato per rappresentazione del defunto padre, coniuge della de cuius, deceduto nelle more del Persona_4 giudizio, posto che costui non era tra coloro che introdussero il giudizio e che l'intervento dei figli quali eredi del medesimo deve ritenersi tardivo, in quanto svolto oltre i termini decadenziali per proporre e/o modificare domande e, per giunta, successivamente al deposito dell'elaborato peritale.
Con il terzo motivo gli appellanti si dolgono della quantificazione del danno iure hereditatis da perdita di chance.
Assumono che il Tribunale avrebbe omesso di fornire una corretta e logica motivazione alla modalità di liquidazione del danno riconosciuto a tale titolo.
11 Il motivo, inaccoglibile in peius, sarà analizzato infra, in sede di esame dell'appello incidentale spiegato dal dott. CP_3
Sull'appello incidentale proposto dal dott. CP_3
Con il primo motivo di appello incidentale il dott. censura la sentenza nella parte inerente il CP_3 riconoscimento di una condotta colposa a suo carico, deducendo di aver correttamente praticato il trattamento rianimatorio, considerata la drammaticità dell'evento ed i mezzi a disposizione.
La doglianza è infondata.
L'elaborato peritale descrive dettagliatamente i comportamenti contrari alle Linee Guida assunti dall'appellato, incisivi per la corretta rianimazione della vittima.
Posto che è incontestato che il dott. prestava il primo soccorso alla paziente, dalle risultanze peritali CP_3 emerge un operato negligente, per giunta, integrato da più condotte, ossia: inadeguata scelta di una ossigenazione mediante ventilazione in ossigeno con maschera facciale in una paziente con edema della glottide di tipo estremo;
erronea somministrazione, in corso di arresto cardiocircolatorio, di una fiala di adrenalina diluita con 10 cc di soluzione fisiologica a dosi refratte e quindi una seconda dose con le stesse modalità (pag.
43 ctu), in quanto non conforme alle linee guida che dal 2005 prevedono la somministrazione di adrenalina endovenosa di 1 fiala ogni 3 minuti dal sanitario di turno;
inadeguata scelta di richiedere un soccorso con l'intervento di un'ambulanza medicalizzata, in luogo di quella rianimativa.
Sul punto, dalle risultanze peritali, emerge che i sanitari del Centro Diagnostico San Ciro di Portici, a fronte di un arresto cardio-circolatorio da dissociazione elettromeccanica, avrebbero probabilmente dovuto attivare l'intervento di un'ambulanza rianimativa, invece della semplice ambulanza medicalizzata. La prima, infatti, avrebbe sicuramente potuto garantire alla paziente un livello qualitativo, sia per la maggiore competenza in ambito di soccorso in emergenza degli
Operatori, sia per il migliore standard di dotazioni strumentali, più adeguato alla gestione di una condizione clinica di elevata criticità, quale quella di un arresto cardio-circolatorio da dissociazione elettromeccanica. (pag 26 ctu)
Oltretutto, nei propri scritti difensivi, è lo stesso appellato che conferma quanto dal collegio peritale statuito, ed invero, così testualmente argomenta: appare di tutta evidenza come il Dott. impegnato CP_3 nelle manovre di rianimazione con i mezzi ed il personale a disposizione, non poteva certamente soffermarsi sulla esatta applicazione matematica dei dosaggi dei farmaci, né, tanto meno, interessarsi sulla richiesta di una ambulanza di rianimazione” (pag. 22 atto di comparsa).
Alla luce dell'esposto quadro valutativo, va senz'altro confermata la statuizione impugnata.
12 L'appellato censura, altresì, l'accoglimento della domanda di rivalsa azionata dal centro diagnostico convenuto nei suoi confronti.
La censura è infondata.
Ritenuta accertata la condotta colposa del dott. è corretta la motivazione di prime cure laddove lo CP_3 condanna nei limiti della metà dell'importo ascrivibile al Centro diagnostico (pag. 16 sentenza di primo grado), aderendo al principio giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui, in tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c,,
Con l'ultimo motivo di appello incidentale il dott. lamenta l'errata quantificazione del danno da CP_3 perdita di chance, assumendo che, in mancanza di prova sia del nesso causale che dell'evento di danno, non sia configurabile alcun danno da perdita di chances suscettibile di essere imputato ai sanitari intervenuti.
La doglianza circa l'an del danno di cui si discute è infondata per tutte le ragioni esposte in sede di esame dell'appello principale.
Essa merita, peraltro, accoglimento in ordine al quantum.
Sul punto, il primo giudice ha utilizzato un criterio equitativo puro, così motivando: “Ebbene, venendo alla liquidazione di tale voce di danno - da operarsi inevitabilmente in via equitativa - alla luce della totalità delle circostanze del caso concreto, considerata da un lato l'entità della chance di sopravvivenza perduta, pari al 25%, dall'altro l'età della sventurata paziente 71 anni e le peculiari condizioni in cui l'evento ebbe a verificarsi, appare adeguato liquidare a tale titolo l'importo di € 80.000,00, all'attualità, quale danno patito in proprio dalla paziente e trasmesso iure successionis agli eredi”.
Orbene, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la liquidazione del danno da perdita di chance non può che avvenire in via equitativa, valorizzando sia le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, sia lo scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di prestazione sanitaria correttamente eseguita (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 7195 del 27/03/2014).
Tra i diversi metodi di liquidazione a tal fine proposti dalla giurisprudenza di merito, appare maggiormente condivisibile, in quanto rispondente alle caratteristiche della perdita di concrete possibilità di sopravvivenza, quello che applica sull'importo del risarcimento che si sarebbe liquidato per una
13 invalidità pari al 100%, una riduzione in misura corrispondente alla percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta (in tal senso: Tribunale di Monza 30.1.1998; Tribunale Latina sez. II, 16/10/2016).
Secondo tale impostazione il danno va liquidato: a) determinando la somma che sarebbe spettata alla vittima nel caso di invalidità permanente pari al 100%; b) dividendo tale somma per il numero di anni della vittima;
c) moltiplicando il risultato per il numero degli anni cui viene di norma proiettata la possibilità di sopravvivenza;
d) calcolando sull'importo così ottenuto la percentuale di possibilità di guarigione perduta.
Nel caso di specie il valore risarcitorio dell'invalidità totale che sarebbe spettata alla (71enne Per_1 all'epoca dei fatti, affetta da cardiopatia ad impronta sia ischemica cronica che ipertrofica: cfr. c.t.u.) è, secondo l'ultimo aggiornamento delle Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano del 2024, pari ad euro € 933.933,00; dividendo detto importo per il numero degli anni della vittima, si ottiene l'importo di euro 13.154,00; tale somma deve essere poi moltiplicata per il numero di anni corrispondente alla proiezione della possibilità di sopravvivenza, come sopra individuato, pari a 5, tenuto conto delle cormobilità pregresse.
Tornando, dunque al calcolo di cui sopra, l'importo di euro 13.154,00 deve essere moltiplicato per 5 (anni di prevedibile possibilità di sopravvivenza), ed è pari ad euro 65.770,00. Su detta somma va calcolata la percentuale di possibilità di sopravvivenza perduta, pari al 25%. Ne discende che l'importo da liquidarsi iure successionis, ai sensi dell'art. 1226 c.c., a titolo di ristoro per la diminuzione delle possibilità di sopravvivenza del proprio congiunto entro il quinquennio, è pari ad euro 16.442,50 (valori attuali), in luogo degli 80.000,00 liquidati a tale titolo dal primo giudice, oltre interessi come determinati nella sentenza appellata.
Sull'appello incidentale del
[...]
ripropone la questione già sollevata dal dott. in merito alla Controparte_6 CP_3 deduzione di erroneo riconoscimento del danno da perdita di chance, e di liquidazione del relativo importo, “pur nella conclamata assenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e tale voce di danno”.
Il motivo è stato già analizzato con argomentazioni cui in questa sede si rimanda.
In via gradata l'appellante lamenta l'omesso accertamento del grado di responsabilità Controparte_1 dei convenuti.
La doglianza è infondata.
Emerge dell'elaborato peritale, con valutazione condivisa da questa Corte, una condotta colposa
14 imputabile ai sanitari del ravvisabile in una inadeguata scelta di rianimazione Controparte_1
(praticata la sola ventilazione con maschera facciale) e nella somministrazione di dosi di adrenalina con modalità e dosi contrarie alle Linee Guida vigenti dal 2005.
Va rilevato il deficit argomentativo della prospettazione dell'appellato Centro in ordine alla percentuale di responsabilità contestata, poiché allega genericamente il motivo senza dimostrare l'effettiva maggiore incidenza della condotta degli operatori del servizio territoriale di emergenza rispetto alle condotte concorrenti, così generando un difetto di allegazione e prova.
Ne consegue che, entrambe le strutture sanitarie restano obbligate in solido al risarcimento del danno come sopra liquidato.
Peraltro, l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse, ovvero le diverse conseguenze dannose derivanti da quell'evento unitario, le quali potranno assumere rilievo ai fini dell'eventuale azione di regresso tra i danneggianti (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18899 del 24/09/2015).
L'appello incidentale di Controparte_4
Con il proposto gravame autonomo la compagnia assicurativa reitera l'eccezione di inoperatività della polizza azionata dal , ex artt. 1892 e 1893 c.c., rigettata dal Tribunale sul presupposto Controparte_1 che “alla data di stipula della polizza Generali (febbraio 2016), il procedimento penale n. 521894/2014 R.G. era ancora iscritto contro ignoti, e dunque deve escludersi che il potesse avere una conoscenza Controparte_1 capillare ed in tempo reale degli atti di indagine compiuti e delle determinazioni assunte dalla Procura della Repubblica e/o del GIP.”
Assume in senso contrario l'appellante che la prese parte al Controparte_1 procedimento penale, a mezzo di consulente medico e legale, fin dagli accertamenti irripetibili, sì che la conoscenza degli atti di indagine era sicuramente abbastanza ampia al momento della stipula della polizza.
15 In ogni caso, il Questionario e l'art. 1 delle Condizioni Particolari facevano espresso riferimento anche ad “altri fatti e/o circostanze che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei confronti dei dipendenti e/o liberi professionisti del Poliambulatorio”, essendo innegabile che un decesso avvenuto nel corso di un esame diagnostico eseguito presso la propria struttura potesse dare luogo ad un'istanza risarcitoria, tanto più dopo l'immediata proposizione della denunzia.
Quindi, la era senz'altro tenuta in sede di stipula a comunicare la Controparte_1 circostanza.
Il motivo è fondato.
In tema di annullamento del contratto di assicurazione, in conseguenza delle dichiarazioni reticenti o inesatte dell'assicurato, la pregressa richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato, integrando un fatto potenzialmente idoneo ad incidere sul rischio, rientra nell'onere di comunicazione di cui all'art. 1892 c.c., indipendentemente dal fatto che alla stessa non abbia fatto seguito alcuna azione giudiziaria
(Sez. 3 - , Ordinanza n. 20997 del 18/07/2023).
A tale ipotesi va, senz'altro, assimilata quella della pendenza di procedimento penale, di cui l'assicurato ha conoscenza certa, per fatti potenzialmente idonei a generare una richiesta risarcitoria.
In accoglimento della sollevata exceptio inadimpleti contractus, ed in riforma della sentenza gravata, la domanda di manleva azionata dal nei confronti di va, per Controparte_1 Controparte_4
l'effetto, rigettata per inoperatività della polizza, a tenore delle condizioni contrattuali accettate dal contraente, con le conseguenti statuizioni restitutorie sollecitate dalla Compagnia assicurativa.
Le spese di lite
L'accoglimento dei gravami per quanto di rispettiva ragione importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass. 22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007,
n.12963; v. anche Ca.ss. 1/06/2016, n. 11423).
Pertanto, ferma restando la liquidazione delle spese processuali del primo grado operata in favore delle parti attrici e a carico, solidalmente, dell' e del (€ 600,00 per esborsi Controparte_2 Controparte_1 ed € 21.000,00 per compensi professionali, oltre accessori, con attribuzione), da ritenersi congrua anche all'esito dell'operata riforma, per quanto riguarda le residue spese si osserva quanto segue.
16 L'incertezza ricostruttiva in ordine alle responsabilità accertate e ai limiti di operatività delle polizze giustifica la compensazione delle spese di costituzione sostenute dalle compagnie assicurative nei confronti del chiamante in entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Così come statuito dal Tribunale, tra il e le spese di lite di entrambi i gradi Controparte_1 CP_3 possono essere compensate in ragione della concorrente responsabilità nella causazione dell'evento.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale tra tutte le parti delle spese di lite reciprocamente sostenute nel presente grado di giudizio.
In accoglimento della formulata domanda, va disposta la restituzione a di quanto Controparte_4 dalla stessa corrisposto in esecuzione delle statuizioni della sentenza di primo grado come in questa sede riformate.
Cont Restano solidalmente a carico dell' e del le spese dell'espletata c.t.u. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sui proposti appelli, così provvede:
- In accoglimento, per quanto di ragione, dell'appello principale, ed in riforma della sentenza appellata, condanna il e l' , in solido tra loro - nonché Controparte_1 Controparte_2
a tenere indenne il fino a concorrenza della metà - al CP_3 Controparte_1 pagamento, in favore di , e , dell'importo di euro € 48.105,25 ciascuno, a Pt_1 Pt_2 Parte_3 ristoro del danno patito iure proprio in conseguenza dei fatti per cui è lite, oltre interessi da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nella sentenza impugnata in relazione al danno liquidato iure hereditatis;
- in accoglimento, per quanto di ragione, degli appelli incidentali proposti da e dal CP_3 [...]
riduce alla minor somma di complessivi € 16.442,50 l'importo spettante agli Controparte_1 attori, nella qualità di eredi di e in proporzione delle rispettive quote ereditarie, a titolo di Persona_1 danno patito iure hereditatis in conseguenza dei fatti per cui è lite, oltre interessi da calcolarsi secondo le decorrenze e i meccanismi indicati nella sentenza impugnata;
- in accoglimento dell'appello incidentale autonomo proposto da rigetta la domanda Controparte_4 di manleva formulata nei suoi confronti dal e, per l'effetto, dispone la Controparte_1 restituzione in suo favore delle somme eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata;
17 - Rigetta nel resto;
- Ferma restando la liquidazione delle spese processuali del primo grado statuita in sentenza in favore delle parti attrici e solidalmente a carico dell' e del , Controparte_2 Controparte_1 compensa tra tutte le altre parti le spese processuali del primo grado e tra tutte le parti in causa quelle del presente grado;
Cont
- Conferma la statuizione di condanna, in solido, dell e del al pagamento Controparte_1 delle spese dell'espletata c.t.u., con onere di rimborso a controparti di quanto eventualmente anticipato a tale titolo.
Così deciso in Napoli, il 20.2.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia Ceccarelli dott. Eugenio Forgillo
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