Ordinanza cautelare 16 febbraio 2023
Sentenza 6 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 06/09/2023, n. 4984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4984 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/09/2023
N. 04984/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2023, proposto da
NT CI, EN CI e RE CI, rappresentati e difesi dall'avvocato NT Francesco Minichiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Ciccarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del provvedimento in 16.11.2022 prot. 0127706/2022/U con cui il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Edilizia e LL.PP. del Comune di Giugliano in Campania ha denegato la richiesta di P.d.C. prot. n. 27935 del 16.3.2020, pratica SUED n. 27/2020;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2023 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 16.3.2020 i ricorrenti hanno presentato istanza di permesso di costruire per la realizzazione di una stazione di rifornimento ad energia elettrica, da edificarsi su un fondo sito nel Comune di Giugliano in Campania, in via S. Nullo n. 95/9, ricadente in Zona E – agricola semplice del vigente Piano Regolatore Comunale.
Il Comune, con provvedimento del 16.11.2022 prot. 0127706/2022/U, ha respinto l’istanza per i seguenti motivi:
1) “ l’intervento risulta in contrasto con la normativa urbanistica comunale, Regionale e Nazionale vigente, in quanto non rientra tra gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, come definiti dalla L.R. Campania n. 7/2020 e dal Regolamento della Regione Campania n. 1/2012 ”;
2) “ l’intervento commerciale integrativo appare non proporzionato alla natura dell’attività di distribuzione carburanti atteso l’esiguo numero di utenti della rete di distribuzione di carburanti derivanti da fonti rinnovabili” .
Con il ricorso in trattazione i ricorrenti hanno impugnato il diniego di permesso di costruire per i seguenti motivi:
1. violazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, violazione dell’art. 57 D.L. n. 76/2020, violazione degli artt. 115 e ss. L.R. Campania, n. 7/2020, violazione dell’art. 15 del Regolamento per la razionalizzazione degli impianti di distribuzione di carburante del Comune di Giugliano in Campania di marzo 2003: in base alla normativa eurounitaria vigente l’energia elettrica rientra tra i combustibili per autotrasporto; in ambito nazionale l’equiparazione tra energia elettrica e combustibili per autotrasporto è stata sancita, da ultimo, dal D.L. 76/2020, che, all’art. 57, ha adottato disposizioni volte a disciplinare la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, prevedendo misure di semplificazione procedimentale al fine di favorirne la diffusione su tutto il territorio nazionale; ai sensi della lettera a) dell’art. 115 della L.R. in data 21.4.2020 n. 7, nella definizione di “rete” contempla tra gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione anche le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici; inoltre lo stesso Regolamento del Comune di Giugliano in materia di distribuzione di carburanti, all’art. 15 prevede espressamente che “ i nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo da prevedere la vendita ove possibile di tutti i tipi di carburante (benzine, gasolio, gpl, metano, alimentazione per veicoli elettrici) ”.
2. violazione art. 10- bis L. n. 241/90, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per erroneità del presupposto, perplessità: con il secondo capo della motivazione il Comune di Giugliano ha denegato l’istanza di permesso di costruire sul presupposto che la parte commerciale integrativa non apparirebbe proporzionata alla natura dell’attività di distribuzione carburanti, tenuto conto dell’esiguo numero di utenti; in parte qua il provvedimento violerebbe l’art. 10- bis L. n. 241/90 poiché tale argomento non ha formato oggetto di preavviso di diniego; sotto altro profilo, l’Amministrazione avrebbe controdedotto alle osservazioni formulate dai ricorrenti con motivazione solo apparente, avendo affermato che esse “non sono state ritenute idonee a sospendere il procedimento ” atteso che i ricorrenti non hanno mai chiesto di sospendere il procedimento; infine, il Comune di Giugliano non avrebbe effettuato alcuna valutazione tecnica, verificando se le norme di riferimento consentissero di realizzare i volumi richiesti, soffermandosi su valutazioni di natura economico/commerciale non di sua competenza; il Comune avrebbe, altresì, violato l’art. 5 del regolamento regionale n. 1/2012 n. 1, poiché il progetto presentato risponderebbe ai limiti volumetrici previsti dalla normativa in materia.
Si è costituito il Comune di Giugliano, il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso poiché il provvedimento di diniego si fonderebbe anche su altre ragioni non oggetto di contestazione, ovvero sul contrasto del progetto presentato con quanto previsto dall’art. 9 (Nuovi impianti di distribuzione carburanti) co. 2 lett. a) b) c) e d) del Regolamento n.1 del 20 gennaio 2020. Ha, altresì, dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso. I ricorrenti, a fronte di una richiesta di installazione di n. 8 erogatori per la ricarica elettrica con una superficie compresa di stallo pari a mq 100,00, hanno chiesto il rilascio del titolo edilizio per un manufatto commerciale integrativo, pari a mq 75,00 e oltre 2775,00 mc., che risulterebbe non proporzionato alla natura dell’attività di distribuzione carburanti derivanti da fonti rinnovabili, atteso l’esiguo numero di utenti della rete di impianti di distribuzione green.
La domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente in seno al ricorso è stata respinta con ordinanza n. 303/2023 del 16 febbraio 2023 per la mancata allegazione del periculum in mora .
All’udienza pubblica del 27 luglio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va, in primo luogo, delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune sul presupposto che esso non aggredirebbe per intero le motivazioni sottese al diniego di permesso di costruire, che sarebbe fondato sul contrasto del progetto presentato con quanto previsto dall’art. 9 (Nuovi impianti di distribuzione carburanti) co. 2 lett. a) b) c) e d) del Regolamento n.1 del 20 gennaio 2020. L’eccezione non è fondata. Né nel provvedimento di diniego, né nella comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire si rinviene una siffatta motivazione. Il provvedimento di diniego, infatti risulta così motivato: “ l’intervento risulta in contrasto con la normativa urbanistica comunale, Regionale e Nazionale vigente, in quanto non rientra tra gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione, come definiti dalla L.R. Campania n. 7/2020 e dal Regolamento della Regione Campania n. 1/2012;
-l’intervento commerciale integrativo appare non proporzionato alla natura dell’attività di distribuzione carburanti atteso l’esiguo numero di utenti della rete di distribuzione di carburanti derivanti da fonti rinnovabili” .
Le motivazioni espresse negli atti depositati in giudizio concernono esclusivamente l’annoverabilità dell’impianto tra quelli di distribuzione di carburanti per autotrazione e la sproporzione dell’intervento commerciale integrativo rispetto al numero degli utenti della rete di distribuzione ed entrambi i profili sono oggetto di censura. Il ricorso è, dunque, ammissibile.
Le ulteriori ragioni ostative esposte nelle difese comunali non possono essere prese in considerazione, ostandovi il divieto di integrazione postuma della motivazione del provvedimento non essendo evincibili da alcun atto del procedimento (“ Nel processo amministrativo l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento - nella misura in cui i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta - oppure attraverso l'emanazione di un autonomo provvedimento di convalida; è invece inammissibile un'integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi.” Consiglio di Stato sez. IV, 31/01/2023, n.1096)
2. Il primo motivo è fondato. Come emerge dall’art. 114 della L.R. 21 aprile 2020, n. 7, il Capo IX, dedicato alla disciplina della “ distribuzione dei carburanti ”, definisce “i principi ed i criteri fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti, al fine di migliorare l'efficienza complessiva della rete, di promuovere l'incremento anche qualitativo dei servizi resi all'utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell'ottica della snellezza, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'articolo 1, commi da 100 a 119, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge Annuale per il mercato e la concorrenza)” .
L’art. 115 contempla espressamente le colonnine di ricarica per l'alimentazione di veicoli elettrici tra gli impianti che formano la rete di distribuzione dei carburanti ( “1. Ai fini del presente Capo si intende per: a) rete: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatti-gpl, metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, gli impianti siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali, marini, gli impianti situati nella rete autostradale, nei raccordi autostradali e nelle tangenziali, con esclusione degli impianti utilizzati soltanto per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche c) impianto: il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, all'esterno della sede stradale, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso impianto, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista, e dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra; ”). Nella definizione di “carburanti per autotrazione” di cui alla lettera b) della medesima disposizione, al punto 7 rientra anche “qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa” .
Tali definizioni devono intendersi richiamate anche nel regolamento regionale n. 1/2012, il quale, all’art. 2, rinvia alle definizioni dettate dall'articolo 2 della legge regionale n. 6 del 2006, abrogata e sostituita, in parte qua , dalla disciplina del Capo IX della L.R. 7/2020 sopra richiamata.
L’art. 2 del D.Lgs. n. 257/2016, alla lettera a), contiene la definizione di “combustibili alternativi”, stabilendo che per essi devono intendersi i “combustibili o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore trasporti.” .
L’art. 15 del regolamento comunale recante il “piano di razionalizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti” del marzo 2003 prevede che “ i nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo da prevedere la vendita ove possibile di tutti i tipi di carburante (benzine, gasolio, gpl, metano, alimentazione per veicoli elettrici) ”, equiparando espressamente, ai fini dell’insediamento dei nuovi impianti di distribuzione di carburanti, ai carburanti tradizionali anche “l’alimentazione per veicoli elettrici” .
La previsione è in linea con la successiva disciplina statale, che, con l’art. 57 del D.L. 76/2020, ha introdotto una serie di misure volte a disciplinare e favorire l’installazione di colonnine per il rifornimento di energia per veicoli elettrici.
La motivazione del provvedimento, nella parte in cui afferma la non riconducibilità dell’impianto oggetto dell’istanza, “ agli impianti di distribuzione di carburanti come definito dalla L.R. 7/2020 ”, nei termini generici in cui è formulata, non trova conforto nella disciplina vigente, poiché, come si è detto, ai fini insediativi, in tale definizione rientrano anche gli impianti volti alla distribuzione di “qualsiasi carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa” (art. 115, comma 1, lett. b), punto 7) della L.R. 21 aprile 2020, n. 7) e l’art. 2 D. Lgs. 257/2016 individua come combustibili alternativi, anche le “fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti fossili di petrolio nella fornitura di energia per il trasporto ” prevedendo tra esse, espressamente l’elettricità.
Inoltre, il regolamento comunale, favorisce l’installazione di impianti di distribuzione di energia elettrica, prevedendo che “ i nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere dimensionati in modo da prevedere la vendita ove possibile di tutti i tipi di carburante (benzine, gasolio, gpl, metano, alimentazione per veicoli elettrici)”.
Il provvedimento, dunque, presenta una motivazione carente in ordine all’insussistenza delle condizioni di autorizzabilità dell’impianto in relazione alla tipologia di carburante, essendo rinvenibili nel quadro normativo sopra tratteggiato, numerosi indici che consentono di equiparare, ai fini insediativi, gli impianti di distribuzione dei carburanti di origine fossile a quelli ad energia alternativa.
3. È fondato anche il secondo motivo nei limiti della violazione dell’art. 10- bis L. 241/90. Le ragioni ostative all’insediamento fondate sull’asserita sproporzione dell’impianto rispetto alle esigenze dell’utenza non sono state oggetto di preventiva comunicazione di avvio del procedimento. Trattandosi di valutazioni aventi natura tecnico-discrezionale, esse avrebbero dovuto costituire oggetto di contraddittorio tra le parti, che risulta essere stato omesso.
4. Le ulteriori considerazioni espresse dalle parti relative al dimensionamento dell’impianto non fanno parte del corredo motivazionale del provvedimento e, dunque, non rilevano ai fini della legittimità dell’atto impugnato, né possono costituire oggetto di accertamento per la prima volta nella sede processuale, ostandovi il divieto per il giudice di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati (art. 34, comma 2, cod. proc. amm.), afferendo ad aspetti involgenti valutazioni di tipo tecnico-discrezionale, ovvero accertamenti necessitanti di istruttoria di tipo tecnico mai compiuta nella sede procedimentale.
5. In conclusione, il ricorso è fondato nei limiti del difetto di motivazione e della violazione dell’art. 10- bis L. 241/90.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione. Condanna il Comune di Giugliano in Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO