Art. 2.
All'onere di 120 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 313 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1962-63.
All'onere di 120 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 313 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1962-63.