Ordinanza collegiale 9 luglio 2024
Sentenza 27 gennaio 2025
Decreto presidenziale 15 marzo 2025
Ordinanza cautelare 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 27/01/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01632/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09464/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9464 del 2020, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Lindita Tushaj, Elena Vengu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lindita Avv. Tushaj in Savigliano, via Trento n. 48;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell'Interno in data 17 luglio 2020, notificato a mani in data 14 settembre 2020, di rigetto dell'istanza ex art. 9, comma 1, lett. f) della Legge 91/1992, presentata dalla ricorrente in data 28 giugno 2013, volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2024 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame la ricorrente impugna il decreto del Ministero dell'Interno del 17 luglio 2020 con cui è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 in data 28 giugno 2013.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed in data 7.12.2024 ha depositato il DPR del 19.6.2024 con cui è stata conferita la cittadinanza italiana alla ricorrente chiedendo la compensazione delle spese di lite; con memoria depositata in vista dell’udienza la ricorrente si è opposta alla compensazione.
All’udienza pubblica del 19.12.2024 la causa è passata in decisione.
Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dalla ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite il Collegio ritiene che possano essere integralmente compensate tra le parti atteso che il possesso dei requisiti deve essere già maturato al momento della domanda (che è stata presentata nel giugno 2013) e mantenuto fino al momento del giuramento: è immune dai vizi dedotti l’operato della PA che ha fondato il diniego di naturalizzazione della ricorrente sulle controindicazioni relative alle figlie, a carico delle quali gravavano precedenti del 2017 per furto aggravato e frequentazioni di soggetti controindicati; queste hanno ottenuto la riabilitazione solo in data 13.1.2021 e tale circostanza, comunque, non escludeva la possibilità per la PA di valutare negativamente il fatto storico del comportamento da queste tenuto ai fini della formulazione del giudizio prognostico sull’integrazione dei valori fondamentali per la Comunità, anche sotto il profilo del valore sintomatico quale indicatore della condivisione di detti valori da parte del nucleo familiare; il ritardo nell’adozione del provvedimento non ne inficia la legittimità, ma consente all’interessato semplicemente di agire in giudizio avverso l’inerzia della PA.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Gianluca Verico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.