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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/05/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Emma Manzionna Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso in atti dagli avv.ti Parte_1
Francesco Visco e Gianfranco Corsini;
–appellante– nei confronti di
, rappresentata e difesa in atti dagli avv.ti TR
Gianluca Ursitti e Vincenzo di Cicco;
appellata– nonché nei confronti di
, rappresentato e difeso in atti dagli avv.ti Angela Controparte_2
Paradiso, Antonella Carlomagno e Renata Fiore;
–appellato–
OGGETTO: “ricorso in materia elettorale”
Conclusioni delle parti: All'udienza del 6.5.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies in combinato disposto col 350 bis c.p.c.
Fatto.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comunicata in data 20 marzo 2024 e notificata in data 9 maggio 2024, il Tribunale di Foggia rigettava il ricorso elettorale proposto da avverso la nomina della dr.ssa Parte_1 quale Sindaco di;
dichiarava TR CP inammissibile l'intervento adesivo spiegato dal in favore Controparte_2 della e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, CP_1 nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Avverso detta ordinanza, interponeva appello il , eccependo - in Pt_1 via preliminare - la nullità del procedimento di primo grado per violazione dell'art. 22, commi 1–9, del D.lgs. n. 150/2011 (in combinato disposto con gli artt. 101 co. 2, 132, 134, 161, 176, 275 bis, 281 decies, 281 duodecies
e terdecies c.p.c.); nel merito, evidenziava sette motivi di gravame rispetto all'ordinanza impugnata.
Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello, chiedendo in particolare di:
“1) dichiarare nulla l'ordinanza del Tribunale civile di Foggia – I Sezione in composizione collegiale, adottata nella camera di consiglio del 5 marzo
2024, comunicata in data 20 marzo 2024, resa nel giudizio inter partes
n.24/2024, per nullità dell'intero procedimento di 1° grado e del conseguente provvedimento impugnato;
2) dichiarare inammissibile l'intervento volontario spiegato dal CP
, in persona del Sindaco pro tempore, nel giudizio di 1° grado;
[...]
3) accertare che la dott.ssa , dirigente scolastica Parte_2
Cont di ruolo a tempo indeterminato alle dipendenze del e con incarico dirigenziale non generale a tempo determinato di direzione dell'ufficio V - dell' Controparte_4
Nord fino al 14 novembre 2025, proclamata il 27.10.2023 Sindaco
[...] del Comune di all'esito delle elezioni amministrative del 22-23 CP ottobre 2023, è incorsa nella situazione di incompatibilità prevista dall'art.12 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n.39/2013 e non hai mai rimosso tale situazione di incompatibilità nei termini di legge;
4) per l'effetto, accertare e dichiarare che la dott.ssa Parte_2
è decaduta dalla carica di Sindaco del , ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art.68 comma 2 d.lgs. n.267/2000, provvedendo alla correzione del risultato elettorale;
pag. 2/31 5) condannare la dott.ssa e il Parte_2 CP
, ciascuno per la propria posizione processuale, al ristoro in favore
[...] del ricorrente delle spese e competenze del giudizio di 1° grado e del presente giudizio di appello;
6) condannare, altresì, la dott.ssa al TR risarcimento dei danni subiti dal dott. per responsabilità Parte_1 aggravata ai sensi dell'art.96 comma 1 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 15.000,00 salvo diversa quantificazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.09.2024, si costituiva in giudizio il che eccepiva la tardività Controparte_2 dell'appello notificato in data 10.06.2024, l'inammissibilità del primo motivo di gravame (per mancata prospettazione delle ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale avesse comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito) e, per il resto, l'infondatezza degli altri motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2024, si costituiva in giudizio la dr.ssa , la quale TR eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto oltre il termine previsto dall'art. 22, comma 9, del D.lgs. n. 150/2011, come modificato dalla c.d. “Riforma Cartabia”; nel merito, esponeva l'infondatezza e/o inammissibilità di tutti i motivi di appello formulati.
In via gradata, chiedeva che l'appello fosse dichiarato infondato e instava per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore al doppio delle spese processuali.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 6.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
Il Sostituto procuratore Generale, con atto depositato in data 14.5.2024, ha chiesto il rigetto dell'appello nel merito e l'accoglimento del motivo pag. 3/31 relativo alla condanna per lite temeraria stante la particolare finalità del giudizio elettorale.
All'udienza del 6.5.2025, dopo il deposito delle note scritte, il Collegio si è riservato di depositare la motivazione nel termine di legge.
Diritto.
1.- In via preliminare, va esaminata l'eccezione di intempestività dell'impugnazione sollevata dal e dalla Controparte_2 TR
, in quanto l'appello sarebbe stato proposto oltre il termine
[...] previsto dal comma 9 dell'art. 22 del D.lgs n. 150/2011.
Hanno evidenziato gli appellati che, siccome il rito applicabile per i giudizi elettorali è disciplinato dall'art. 22 del D.lgs n. 150/2011, come modificato dall'art. 15, co. 3, lett. d.), del D.lgs n. 149/2022 (“…
6. La sentenza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilità.
8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine per l'appello decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza nell'albo dell'ente”), l'appello è intempestivo, posto che l'ordinanza definitoria del procedimento di primo grado è stata pubblicata sull'albo Pretorio del sino al 13.4.2024, sicchè Controparte_2 il termine per la sua impugnazione scadeva improrogabilmente il 13.5.2024, mentre l'appello è stato proposto con atto notificato ai difensori e all'Avvocatura del Comune in data 10.6.2024.
Hanno osservato gli appellati che, trattandosi di disciplina speciale, essa prevarrebbe sul termine di impugnazione ordinario previsto dall'art. 325
c.p.c., come si desume dal fatto che il termine per l'impugnazione decorre pag. 4/31 dalla pubblicazione del provvedimento e non dalla sua notifica, nonché dalla circostanza che la legge prevede un termine di 30 gg. per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello (comma 10, art. 22 del D.lgs n. 150/2011), con dimezzamento di tutti i termini del relativo procedimento di legittimità e trattazione del procedimento, in ogni grado, in via d'urgenza.
2. - A parere della odierna Corte, l'eccezione è infondata.
Va premesso che il giudizio di primo grado è stato introdotto in data
18.1.2024 e che la disciplina applicabile, pertanto, in forza dell'art. 35, comma 1, del D.lgs n. 149/2022 e dell'art. 1, comma 380, lett. a) della legge 197/2022, è quella del rito semplificato di cognizione, previsto dall'art. 22, comma 1, del D.lgs n. 150/2011 (come riformulato dal D.lgs n.
149/2022).
Il giudizio di appello in materia elettorale è attualmente disciplinato dai commi 7 - 9 del predetto D.lgs 150/2011, da cui è stato però espunto il riferimento all'art. 702 quater c.p.c. contenuto nel precedente testo, che prevedeva, per l'appunto, il decorso del termine di 30 gg. dalla comunicazione e/o notificazione dell'ordinanza per proporre l'impugnazione.
Attualmente, dunque, il termine per impugnare il provvedimento è solo quello previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c. e, nella vicenda in oggetto, come risulta dallo "storico" del fascicolo riportato nel ricorso, l'ordinanza è stata notificata in data 9.5.2024 e l'appello notificato in data 10.6.2024, in modo tempestivo, stante il fatto che il termine di scadenza cadeva di sabato.
Ne deriva che l'eccezione di inammissibilità, a parere della Corte, è infondata.
3. – Venendo al merito dell'appello, va premesso che, con il primo motivo,
l'appellante ha eccepito la nullità dell'intero procedimento di primo grado (e dell'ordinanza impugnata) per aver il Tribunale violato le norme processuali in materia di rito semplificato di cognizione, con grave lesione al principio del contraddittorio ed adozione di un provvedimento abnorme, quale l'ordinanza oggetto di gravame.
3.1. - Ha dedotto sul punto l'appellante che il Tribunale avrebbe, per un verso, violato l'art. 281 duodecies, co. 3 c.p.c. e, per altro verso, l'art. 281
pag. 5/31 terdecies, comma 1°, c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 275 bis c.p.c.), stante il fatto che - nel fissare l'udienza di discussione orale della causa – il tribunale aveva omesso di assegnare alle parti un termine anteriore all'udienza non superiore a 30 gg, per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine non superiore a 15 gg., per note conclusive.
Peraltro, il procedimento era stato definito con ordinanza anziché con sentenza, come previsto dal novellato art. 281 terdecies, commi 1 e 2° cpv., c.p.c.
3.2. - A parere della Corte, la censura è inammissibile.
Occorre premettere che la violazione di regole di carattere squisitamente processuale non costituisce, di per sé, un vizio di validità del procedimento
(e del provvedimento reso a definizione dello stesso), bensì costituisce onere della parte lesa individuare con esattezza l'incidenza del vizio sul contraddittorio, dando prova del concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'adozione di un rito diverso, in termini di compressione del diritto di difesa, posto che l'ordinamento non tutela il mero interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 20/11/2020, n. 26419, Cass. civ., Sez. V, Sentenza,
18/12/2014, n. 26831).
Nel caso di specie, se è vero che il Tribunale avrebbe dovuto emettere il provvedimento definitivo nella forma della sentenza e non dell'ordinanza, seguendo lo schema di cui agli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., va detto che è però inammissibile, per difetto d'interesse, l'impugnazione con la quale si deduca – come nella specie - la violazione di norme processuali
“che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico” (v. Cass. 16 maggio 2008, n. 13373; Cass. 19 maggio 2006,
n. 11844).
Ed invero, la nullità della sentenza e del procedimento non possono essere dichiarate se la parte non deduca - e a fortiori dimostri - che dall'erronea pag. 6/31 adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa (cfr. Cass.
27 gennaio 2012, n. 1201).
Nel caso di specie, all'udienza collegiale del 5.3.2024, la difesa del Pt_1 non ha affatto lamentato la mancata assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali e repliche, limitandosi semplicemente a riportarsi ai propri atti, sicchè l'eventuale nullità della ordinanza (avente contenuto di sentenza) per violazione del diritto al contraddittorio, in relazione al modello decisorio di cui al combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., “… risulta comunque sanata, ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del c.p.c., ove le parti all'udienza di discussione orale non abbiano chiesto la revoca dell'ordinanza di fissazione di tale udienza ex articolo 281 sexies del c.p.c. e la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ex articolo 190 del c.p.c., in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa ogni lesione del diritto del contraddittorio, laddove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese” (v. sul punto, Cass. 9581/2024; Cass.,
13/01/2020, n. 344, che richiama Cass., 13/10/2011, n. 21216 e Cass.,
13/04/2012, n. 5891).
Va poi osservato che il Tribunale ha consentito a tutte le parti di discutere la causa, dando altresì atto nel provvedimento impugnato che “… all'udienza del 05/03/2024, le parti hanno discusso la causa, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e prendendo posizione in ordine alle avverse deduzioni;
in particolare, i difensori di parte ricorrente hanno replicato alle allegazioni della resistente , introducendo, tra le altre cose, un nuovo CP_1 argomento alla propria richiesta di decadenza da Sindaco di , e cioè CP quello della violazione dell'art. 14.1, comma 6, lett. b) e c), D.L. n. 4/2019 asseritamente compiuta da parte avversa nella presentazione della domanda di pensionamento anticipato. All'esito della discussone orale, la causa è stata riservata in decisione, previa acquisizione del parere del P.M., il quale ha chiesto il rigetto dell'azione proposta da ”. Parte_1
pag. 7/31 Ne deriva che la violazione di norme processuale non ha determinato effetto alcuno sul contraddittorio e sul diritto di difesa, che è stato adeguatamente articolato nei vari punti dal ricorrente e sul quale il Tribunale ha preso posizione, sicchè il primo motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.
4. - Venendo adesso al secondo motivo di censura, va premesso che esso si
è incentrato sulla violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 60, commi 3 e
8 e dell'art. 68 del D.lgs n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), in combinato disposto con gli artt. 24, co. 10, del D.L. n. 201/2011 (conv. dalla legge 214/2011),
15, co. 4, del D.L. n. 4/2019 e con l'art. 59, co. 9, della legge n. 449/97, in relazione agli artt. 1343 e 1344 c.c.
In particolare, si assume che la dr.ssa - quale dirigente scolastico CP_1
a tempo indeterminato dal 2007 – abbia presentato una domanda di dimissioni volontarie dal servizio per raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata non avente i requisiti previsti dall'art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011, in quanto proposta con modalità diverse da quelle previste dalla Nota/Circolare Ministeriale del 18.9.2023 per accedere al pensionamento anticipato e con decorrenza errata (dal 1°.
9.2024 e non dal
1°.1.2024).
Pertanto, trattandosi di un atto di dimissioni nullo, illecito e in frode alla legge, il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare tale dimissione anticipata dal rapporto di lavoro di Dirigente scolastico a tempo indeterminato e risarcire all'appellante il danno per il comportamento processuale temerario tenuto dalla Sindaca, che si era così precostituita un'inammissibile cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avallata dal
[...]
e dall' Controparte_5 CP_6
4.1. – Reputa la Corte che il motivo sia infondato.
4.2. – Sul punto, deve condividersi non solo quanto dedotto dal Tribunale a proposito dell'applicabilità dell'art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. n. 201/2011
e non – come dedotto invece dal ricorrente - dell'art. 14 del D.L. n.
pag. 8/31 4/20191, ma deve evidenziarsi altresì che, una volta presentata (ed accolta) la domanda di cessazione anticipata dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con riconoscimento dei requisiti di pensione di anzianità maturati entro il 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 24, commi 6, 7 e 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n.
213 – Art. 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4), si è del tutto perfezionata la risoluzione, in via amministrativa, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigente scolastico della . CP_1
4.3. - In questa sede, non è possibile sindacare la illegittimità della presentazione della domanda di dimissioni e di pensionamento anticipato
(per il fatto che non sarebbe stato dato il preavviso di sei mesi e non sarebbe stata utilizzata la piattaforma web polis bensì il patronato), posto che quel che conta è che il del merito abbia Controparte_7 accolto la domanda e decretato la risoluzione del rapporto di lavoro (con provvedimento del 29.12.2024) con effetto dal 1°.1.2024, riconoscendo così alla la sussistenza dei requisiti per la cessazione dal rapporto di CP_1 lavoro anticipato.
A nulla vale eccepire che sia stata violata la Circolare Ministeriale e che l' abbia preso a liquidare la pensione con una decorrenza errata (dal CP_6
1°.
1.2024 anziché dal 1°.9.2024): trattasi di questioni inconferenti in questa sede, rispetto alle quali il ricorrente difetta di legittimazione a proporre impugnativa, competendo detta legittimazione alle autorità competenti, ovvero al e all' CP_3 CP_6
Anche per ciò che concerne la decorrenza (dal 1°.
9.2024 anziché dal
1.1.2024), trattasi - a tutto voler concedere - di questione afferente la decorrenza della pensione e non certo la cessazione del rapporto di lavoro;
l'eventuale irregolarità nella decorrenza (concernente profili meramente contabili) non involge affatto la nullità e/o illiceità/illegittimità della cessazione del rapporto di lavoro, la cui fattispecie costitutiva si è definitivamente realizzata in via amministrativa.
E' invero assorbente la natura giuridica delle dimissioni anticipate dal servizio formulata in data 8.11.2023 dalla appellata: nel regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio, come nel rapporto di lavoro privato disciplinato dal capo 1^ del titolo 2^ del libro 5^ del c.c., idoneo cioè a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle (Cass. 4 ottobre 2007 n. 20787).
Ne deriva che si è ormai prodotto l'effetto risolutivo, per cui salva la facoltà
- non ricorrente nella specie - delle parti di stabilire consensualmente di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso (Cass. 4 agosto 2006 n. 17764),
l'argomentazione consistente nel fatto che il rapporto di lavoro sarebbe ancora “vigente”, per effetto della illegittimità di tale atto di dimissioni volontarie, non può affatto condividersi.
5. - Con il terzo motivo, il ha censurato la decisione del Tribunale Pt_1 di Foggia assumendo la violazione dell'art. 68, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 60, commi 3, 5, 6, 7 e 8 del D.lgs n. 267/2000, la violazione e falsa applicazione dell'art. 69, commi 1,2 3, 4 e 5 del Dlgs n. 267/00, in relazione all'art. 12, comma 3, lett. b), del D.lgs n. 39/13.
Ha esposto l'appellante che alla fattispecie in questione non si applicherebbe il disposto dell'art. 69 T.U.E.L., come erroneamente ritenuto pag. 10/31 dal Tribunale, in quanto la incompatibilità era preesistente e non successiva alle elezioni, sicchè andava rimossa al più tardi entro 10 gg. dal momento in cui il Sindaco era stato immesso nelle sue funzioni
(27.10.2023), ai sensi dell'art.68, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 60, commi 3,
5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 267/2000, in combinato disposto.
5.1. – Si assume che, anche se l aveva domandato l'aspettativa CP_1 non retribuita (dall'incarico di Dirigente non generale dell'Ufficio V “ambito territoriale” di ), detta aspettativa era invalida, posto che avrebbe CP dovuto dare le dimissioni da tale incarico stante il disposto dell'art. 60, comma 8, del D.lgs 267/2000, in base al quale “non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato”.
Ed invero, trattandosi di un dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato (triennale), il Sindaco avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni da tale incarico e non chiedere l'aspettativa non retribuita, che invece avrebbe dovuto essere chiesta relativamente all'incarico di Dirigente scolastico a tempo indeterminato (che rivestiva dal 2007 ed era sospeso in virtù dell'incarico dirigenziale dal 2016), rispetto al quale erano invalide le dimissioni volontarie dall'incarico decretate dal con effetto dal CP_5
1.1.2024.
5.2. - Anche detto motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che l' ha chiesto di essere messa in aspettativa CP_1 dall'incarico dirigenziale a tempo determinato (Dirigente non generale dell'Ufficio V, di dal 16.11.2022 al 16.11.2025) Controparte_4 CP entro 10 gg. dalla sua proclamazione a sindaco (27.10.2023); in data
7.11.2023, il Direttore Generale del le CP_5 Parte_3 ha decretato l'aspettativa senza retribuzione da tale incarico, con decorrenza dal 6.11.2023.
In data 8.11.2023, l ha poi chiesto le dimissioni anticipate dal CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale Dirigente scolastico.
Con decreto in data 29.12.2024, le è stata riconosciuta la risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro, avente effetto dal 1°.1.2024.
pag. 11/31 Il Tribunale ha motivato che la rimozione della causa di incompatibilità è avvenuta del tutto tempestivamente (nel termine di 10 gg.), posto che:
a) l'aspettativa non retribuita dalle funzioni dirigenziali aveva decorrenza dal 6.11.2023 (la proclamazione a sindaco era datata 27.10.2023) e il giorno di scadenza era di domenica, per cui scadeva il lunedì successivo;
b) la risoluzione definitiva dal rapporto di lavoro era stata accolta ed aveva decorrenza dal 1°.1.2024, sicchè, essendo il ricorso stato notificato il
10.1.2024, “tanto il collocamento in aspettativa dal lavoro a tempo determinato quanto la risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento
(cfr. doc.ti 8 e 9 fascicolo resistente ) risultano essere intervenuti CP_1 in data antecedente all'introduzione del presente procedimento” (cfr. cit. motiv.).
6. - Detta motivazione, a parere della Corte, appare incensurabile.
Giova rilevare che, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del D.lgs 165/01, “gli incarichi …. possono essere conferiti da ciascuna amministrazione anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23… purchè dipendenti delle amministrazioni, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti”.
Appare evidente che l'incarico dirigenziale non generale (a tempo) conferito a chi è già Dirigente scolastico a tempo indeterminato esprime esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, che ne costituisce tuttavia il presupposto, come espressamente previsto dal
Decreto n. 48886 del 11.11.2022 del Direttore generale del
[...]
, indirizzato al personale dirigenziale e concernente le TR0 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
L'argomento ripetutamente sostenuto dall'appellante, ovvero il divieto di porsi in aspettativa per i dipendenti assunti a tempo determinato (art. 60, comma 8, del Dlgs 267/00) - a parere anche della Corte - non è applicabile al caso di specie, posto che l'incarico dirigenziale non era stato conferito a pag. 12/31 un soggetto “esterno” alla pubblica amministrazione, bensì ad un dirigente scolastico assunto a tempo indeterminato sin dal 2007.
Come osservato dal primo Giudice, “non può considerarsi tamquam non esset il collegamento negoziale tra i due contratti in essere tra la resistente
e la P.A.”. CP_1
Ne deriva che l'aspettativa non retribuita concerneva sì un Dirigente della pubblica amministrazione avente un incarico dirigenziale a tempo determinato, ma che, a sua volta, era inquadrato nell'ambito del CP_5 con funzioni dirigenziali a tempo indeterminato.
Va altresì osservato che il Tribunale di Foggia ha ulteriormente motivato che, a tutto voler concedere, pur volendo considerare l'incarico in questione come un contratto di lavoro a tempo determinato, doveva comunque pervenirsi “alla conclusione per cui l'aspettativa richiesta dalla resistente è legittima”, stante quanto impartito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 40876/2021, secondo la quale la disciplina in tema di ineleggibilità ed aspettativa deve essere coordinata con la dir. 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la cui clausola 4.1 prescrive: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
6.1. – Anche detta considerazione merita di essere condivisa.
Secondo infatti la Suprema Corte nella pronuncia in questione, la direttiva
1999/70 nonché l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro
(Corte giust. CE 13 settembre 2007, C-307/05, ); la Persona_1 clausola 4.1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato "deve essere interpretata nel senso che la nozione di 'condizioni di impiego, di cui
a tale disposizione, ricomprende il diritto, per un lavoratore che sia stato eletto a una funzione parlamentare, di beneficiare di un'aspettativa
pag. 13/31 speciale, prevista dalla normativa nazionale, in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso, in modo tale per cui la conservazione del posto di tale lavoratore e il suo diritto all'avanzamento di carriera sono garantiti fino allo scadere del suo mandato parlamentare"; "osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale escluda in modo assoluto la concessione a un lavoratore a tempo determinato, al fine di esercitare un mandato politico, di un'aspettativa in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso fino alla reintegrazione di tale lavoratore allo scadere di detto mandato, mentre tale diritto è riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato"; la conclusione del contratto a tempo determinato non risulta più subordinata alla presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo da specificarsi per iscritto, come originariamente previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1.; se il riconoscimento dell'aspettativa ai lavoratori a tempo determinato genera il rischio di una sfasatura temporale tra aspettativa per adempimento di funzioni elettive e durata del contratto di lavoro, tale circostanza non basta a far ritenere legittima la disposizione di cui all'art. 60, comma 8; quel che conta appurare è se i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato esercitino un lavoro identico o simile, se, cioè, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, sia possibile ritenere che tali soggetti si trovino in situazioni comparabili;
ove, poi, le funzioni esercitate dai lavoratori a tempo determinato corrispondano a quelle svolte da un dipendente a tempo indeterminato, la differenza di trattamento può giustificarsi solo in presenza di "ragioni oggettive": in costanza, cioè, di criteri obiettivi e trasparenti i quali consentono di verificare se la disparità risponde a reale necessità ed è idonea e indispensabile a tal fine;
il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le norme del diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione per via legislativa o pag. 14/31 mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale e che devesi assicurare l'applicazione del principio di non discriminazione affermato dalla clausola 4 dell'accordo quadro indipendentemente dal giudizio espresso dal
Giudice delle leggi in passato - in un contesto normativo oltretutto differente da quello attuale - cui era estranea la valutazione della conformità dell'art. 60, comma 8, TUEL alla clausola in questione.
6.2. – Ora, alla stregua dei principi di diritto suelencati impartiti dalla
Suprema Corte, quand'anche si volesse inquadrare - per mera ipotesi -
l'incarico dirigenziale in questione nell'ambito dei contratti a tempo determinato, deve rilevarsi che, trattandosi di due incarichi “simili o corrispondenti”, l'art. 60, comma 8, TUEL andrebbe comunque disapplicato, non essendovi ragione valida per ritenere applicabile alla il CP_1 disposto dell'art. 60 comma 8 del D.lgs. n. 267/00.
7. – Venendo ora al corno del motivo secondo cui il Tribunale avrebbe errato nell'applicare l'art. 69 T.U.E.L., in quanto l'incompatibilità era
“preesistente e non sopravvenuta” alle elezioni, con la conseguenza che andava rimossa entro il termine di 10 gg. dal giorno in cui il sindaco è stato immesso nelle funzioni (27.10.2023), ai sensi dell'art. 68, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 60, commi 3, 5, 6, 7 e 8 del d.lgs n. 267/00, va detto che il motivo
è del tutto inconsistente, per le seguenti ragioni:
a) l'appellante concorda con il fatto che, non trattandosi di una causa di ineleggibilità, bensì di una causa di incompatibilità con quella di dirigente scolastico e di dirigente non generale a tempo determinato, essa può dunque essere rimossa dall'interessato anche successivamente all'elezione, riguardando un divieto di esercizio contemporaneo della carica elettiva e dell'ufficio incompatibile (Corte cost. n. 220 del 2003);
b) la causa di incompatibilità si riferisce, infatti, a situazioni inconciliabili con lo svolgimento del mandato elettorale ed impedisce all'eletto di ricoprire la relativa carica, venendo in rilievo solo al momento in cui la carica è assunta (Cass. n. 5524 del 1984; n. 6080 del 1994; n. 1631 del
1999), impedendo il contemporaneo esercizio di due funzioni e, appunto per questo, a differenza della causa di ineleggibilità, consiste in una pag. 15/31 situazione giuridica impeditiva dell'esercizio contemporaneo di due attività tra loro inconciliabili ed assume rilievo successivamente alla elezione;
c) la causa di incompatibilità, sia che "esista al momento della elezione o si verifichi successivamente", comporta l'obbligo di rimuoverla dopo l'elezione, eventualmente mediante opzione per la carica che si intende conservare, pena la decadenza dalla carica;
d) il citato art. 68, comma 4, TUEL prevede che la sopravvenienza di una situazione di incompatibilità comporta l'obbligo di rimuoverla entro 10 gg. dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità;
e) detta rimozione è avvenuta con la domanda di aspettativa non retribuita
(da ritenersi, per quanto detto sopra, perfettamente legittima), esercitata nel termine di 10 gg. dalla proclamazione a sindaco, come documentato dal Cont decreto direttoriale del avente decorrenza dal 6.11.2023.
8. – Va ancora aggiunto, per mera completezza, che - come correttamente osservato dalla difesa della nel giudizio di primo grado - risulta CP_1 nella specie applicabile il principio giuridico secondo il quale "il termine di dieci giorni, decorrente dalla data in cui é venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o incompatibilità, per la cessazione, da parte del candidato eletto, dalle funzioni incompatibili con la carica da assumere, non sancisce un'automatica sanzione di decadenza nel caso di inosservanza dell'adempimento da parte del candidato medesimo, ma concede a questo uno, con la conseguenza che la rimozione della causa di incompatibilità, pur se avvenuta successivamente al decorso di quel termine, preclude sia l'instaurazione del procedimento per la dichiarazione di decadenza dalla carica sia l'azione popolare di cui all'art. 9 bis del d.r.p. n. 570 del 1960, preordinata, al pari del suddetto procedimento, ad una dichiarazione siffatta " (in termini, le sentenze n.
4642 del 1993 e n. 8178 del 2000).
8.1. - Il principio della tempestività ed utilità della rimozione della causa di incompatibilità con la carica di Sindaco di un Comune, ancorché tardiva rispetto al suddetto termine di dieci giorni, che però intervenga in un momento anteriore al promovimento del giudizio ex d.p.r. n. 570/1960,
pag. 16/31 finalizzato all'accertamento della causa di incompatibilità, affermato dalla
Suprema Corte in relazione alle disposizioni (gli artt. 6 e 7) della legge n.
154 del 1981, è con tutta evidenza ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla disciplina elettorale di cui al D. Lgs.
n. 267 del 2000, le cui disposizioni, segnatamente gli artt. 68 (perdita delle condizioni di eleggibilità o incompatibilità - termine per rimuovere le cause di incompatibilità o ineleggibilità), che riprende nella sua formulazione letterale l'art. 6 della legge n. 154 cit., e l'art. 70, che disciplina l'azione popolare con rinvio all'art. 82 del d.p.r. n. 570 del 1960, ripetono il sistema.
8.2 - Nel caso di specie, la denunciata causa di incompatibilità della
(peraltro neppure prevista dall'art. 60 del d.lgs. n. 267/2000), è CP_1 stata comunque rimossa con la risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro avente decorrenza dal 1°.1.2024, ovvero 10 gg. prima la proposizione del ricorso da parte del , sicchè - prima ancora che infondato - il Pt_1 ricorso si appalesa inammissibile, stante la legittimità della risoluzione dal rapporto di lavoro avvenuta antecedentemente alla proposizione del ricorso.
Ne consegue, pertanto, che - a tutto voler concedere (ovverosia ritenere, per mera ipotesi, che l'aspettativa non avesse rimosso l'incompatibilità nei
10 gg. dalla proclamazione) - l'incompatibilità (e la conseguente decadenza) non si potrebbe mai pronunziare sulla base della tardività dell'adempimento all'obbligo di rimozione, essendo conclamato dagli atti che tale rimozione era stata compiutamente posta in essere con le dimissioni anticipate dell'8 novembre, accolte con decreto in data
29.12.2023, ovverosia 10 giorni prima della notifica del ricorso.
Il motivo è pertanto del tutto infondato.
9. - Con il quarto motivo, l'appellante ha insistito sulla violazione dell'art. 68, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 60, comma 8, del D.lgs n. 267/00, in relazione all'art. 12, comma 3, lett. b) del D.lgs n. 39/13, rilevando (v. par.
90 appello) che “… la dr.ssa avrebbe dovuto dare le dimissioni CP_1 Parte dall'incarico dirigenziale non generale di dirigente dell'ufficio V della
pag. 17/31 a tempo determinato dal 15.11.2022 al 14.11.2025 entro il termine CP_4 di 10 gg. dalla data in cui è venuto a concretizzarsi la situazione di incompatibilità prevista in relazione all'art. 12 comma 3 lett. b del D.lgs n.
39/1, cessando dalle relative funzioni e rimanendo in aspettativa non retribuita sul ruolo a tempo indeterminato da dirigente scolastico in cui era stata collocata dal 15.11.2016…”.
Il motivo non fa che riprodurre le censure già sviluppate nei precedenti paragrafi e rigettate per le ragioni suesposte (v. par. 5.0 – 6.0), sicchè è infondato per le medesime argomentazioni, da intendersi per integralmente richiamate.
9.1. – Va solo aggiunto, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, comma 8, TUEL, ritenuta infondata dal giudice delle leggi con la sentenza 109/13, che la richiamata Corte di Cassazione n. 40876/2021 ha sul punto rilevato che si tratta di un tema (quello della compatibilità dell'art. 60, comma 8, con i contratti a tempo determinato) che la Corte costituzionale non ha per la verità affrontato sotto il profilo della violazione degli artt. 11 e 117 avendo riguardo alla dir. 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP: accordo quadro la cui clausola 4, comma 1, è invocata anche ai diversi fini della disapplicazione del cit. art. 60, comma 8, TUEL); ed ancora che la disapplicazione dell'art. 60, comma
8, TUEL per il ravvisato contrasto della norma con l'art.
4.1 dell'accordo quadro non trova ostacolo nella pronuncia con cui la Corte costituzionale, con la cit. sentenza n. 109 del 2013, ebbe ad escludere che la disposizione contrastasse col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
Il tutto a prescindere dal rilievo, di ordine generale, per cui le sentenze di rigetto della Corte costituzionale non implicano il riconoscimento generale della conformità della norma alla carta fondamentale.
9.2. - Quanto alla presunta inapplicabilità al caso di specie della clausola
4.1. dell'accordo quadro in presenza di incarico dirigenziale a tempo determinato di tipo fiduciario, va osservato che la lettura della pronuncia della S.C. richiamata (Cass. 17010/2017) dall'appellante evidenzia, piuttosto, che troverebbe conferma il principio – antitetico a quello pag. 18/31 invocato dal - che i rapporti di lavoro dirigenziale sono esclusi dal Pt_1 campo di applicazione della disciplina generale dei contratti di lavoro a tempo determinato e che si conferma la regola che consente la stipulazione di contratti con l'apposizione del termine massimo del quinquennio con i dirigenti, i quali possono unilateralmente recedere con preavviso.
Il tutto senza che venga minimamente confutato l'argomento che, trattandosi (quello del dirigente non generale e quello di dirigente scolastico a tempo indeterminato) di due incarichi simili e/o corrispondenti,
l'art. 60, comma 8, TUEL andrebbe comunque disapplicato nel senso indicato dalla pronuncia del 2018 della Suprema Corte.
10. - Con il quinto motivo, l'appellante insiste nel ritenere che al Dirigente scolastico si applichi la situazione di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) del Dlgs n. 39/132, osservando che il problema si pone
“… con riferimento all'incarico di Dirigente non Generale a tempo determinato di Direzione dell'ufficio V “ ” Controparte_4 dell' , con contratto di lavoro della Controparte_4 durata triennale”, dal 15.11.2022 al 15.11.2025”.
10.1. - Ora, deve ribadirsi - come già detto dal tribunale – che non è applicabile alla fattispecie il D.lgs n. 39/13, posto che, come chiarito in modo condivisibile dall' con delibere n. 460/18 e n. 685/19, le CP_11 istituzioni scolastiche sono amministrazioni che rientrano nell'apparato statale e non in quello regionale provinciale o comunale, da ciò conseguendone che le incompatibilità di cui all'art. 12 co. 1 del D.lgs 39/13 non trovano applicazione nell'ipotesi di cariche politiche locali, come quella del sindaco.
In dettaglio, la delibera ANAC (n. 685/19) ha rammentato che la disposizione de qua non si applica agli incarichi dirigenziali conferiti nelle amministrazioni statali, per cui deve condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado, allorchè ha affermato che “Il Decreto Legislativo n.
pag. 19/31 39/2013 invocato da parte ricorrente non trova applicazione nel caso di specie. L'art. 12, comma 3, lett. b) del citato decreto stabilisce che gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della giunta
o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione. Come chiarito dall'ANAC con delibere
n. 460 del 09/05/2018 (definita dal ricorrente “apodittica” senza una valida argomentazione a sostegno di tale affermazione) e n. 685 del 17/07/2019, le istituzioni scolastiche sono amministrazioni che rientrano nell'appartato statale e non, invece, nell'apparato territoriale regionale, provinciale o comunale, conseguendone, quindi, che le incompatibilità e le inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione nell'ipotesi di conferimento di cariche politiche di livello locale a soggetti che rivestono incarichi di dirigenti scolastici. Ciò in quanto i dirigenti sono responsabili di risorse strumentali e finanziarie concesse dallo Stato (dovendo, peraltro, fare periodicamente resoconto del bilancio) e devono rispondere al livello centrale statale dei risultati del servizio fornito, oltre ad essere muniti di poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane anch'esse conferitegli dall'appartato statale (e non da quello locale).
A quanto sopra, ad ulteriore riprova dell'inapplicabilità del richiamato art.
12, deve aggiungersi che l'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 stabilisce che è il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico a contestare l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o di incompatibilità di cui al decreto in questione. Ebbene, dagli atti di causa, non emerge in alcun modo che il responsabile del piano anticorruzione abbia mosso una qualche contestazione al Sindaco eletto, da ciò potendosi derivare a contrario che, con riferimento alla resistente, non
è stata ravvisata, dall'organo a ciò preposto, alcuna incompatibilità.
Inoltre, anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie in esame l'art. 12,
pag. 20/31 comma 3, lett. b), D. Lgs. n. 39/2013, in ogni caso, non solo il termine perentorio di quindici giorni, fissato dall'art. 1, lett. del citato decreto ai fini della scelta tra la permanenza nell'incarico politico o in quello amministrativo, risulta essere stato rispettato, posto che la dott.ssa
[...]
ha chiesto di essere messa in aspettativa entro dieci giorni dalla CP_8 sua proclamazione a sindaco di , intervenuta in data 27/10/2023, CP ma soprattutto, in base all'art. 19 del citato decreto (“Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, subordinato o autonomo (...)”), la sussistenza di una eventuale incompatibilità potrebbe al più comportare la decadenza dall'incarico dirigenziale e la risoluzione del relativo rapporto di lavoro e non anche la decadenza dalla carica di Sindaco. A quanto evidenziato consegue che, nella fattispecie in esame, se si vuole parlare di incompatibilità lo si può al più fare esclusivamente avendo riguardo al
Testo Unico sugli Enti Locali, disciplinante le incompatibilità con riferimento appunto agli enti locali”.
10.2.- Reputa la Corte che l'incarico di dirigente scolastico sia assimilabile a quello dei dirigenti amministrativi incardinati in altre pubbliche amministrazioni e in altri enti pubblici (e presi in considerazione dell'art. 1, co. 2 lett. j) del d.lgs. n. 39/2013) ma, essendo le istituzioni scolastiche - ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 - riconducibili all'apparato dello Stato, esse non possono essere ricondotte al livello territoriale regionale, provinciale o comunale nel senso indicato dalle norme in esame e dal ricorrente.
Tale orientamento trova – ripetesi – non solo conforto in alcune precedenti pronunce dell' (in cui era stato chiarito che l'art. 12, commi 3 e 4, del CP_11
d.lgs. n.39/2013 non riguarda gli incarichi dirigenziali conferiti nelle amministrazioni statali e pertanto, nell'ambito di applicazione generale del regime delle incompatibilità, a questi dirigenti non si applicano i divieti di cui ai citati commi 3 e 4 dell'art. 12, poiché essi si riferiscono esclusivamente agli incarichi dirigenziali svolti presso le amministrazioni pag. 21/31 regionali e locali e gli enti da esse vigilati), ma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, sez. lav., sent. n. 10438 del 22.06.2012, che ha ritenuto quanto segue: “in tema di stato giuridico del personale insegnante nella provincia di Bolzano, la c.d. provincializzazione delle attribuzioni statali, delegate agli organi provinciali […] non ha innovato la qualificazione del personale medesimo, rimasto alle dipendenze dello Stato, come confermano il tenore letterale delle disposizioni di delega Autorità
Nazionale Anticorruzione Presidente 7 ("ferma restando la dipendenza dallo
Stato del personale insegnante") e la previsione, ivi contenuta, della ricorribilità al Ministro per la pubblica istruzione contro i provvedimenti degli intendenti scolastici provinciali. Ne consegue che rispetto alla domanda dell'insegnante di una scuola di Bolzano, relativa alla cessazione del rapporto di impiego (nella specie, per dispensa dal servizio), la legittimazione passiva appartiene allo Stato”.
Quanto detto vale ad escludere, nel caso di specie, la ricorrenza dell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, co. 3 e 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 per le medesime ragioni indicate dal tribunale.
10.3. - Peraltro, oltre alla inapplicabilità ai dirigenti statali delle incompatibilità previste dal D.lgs n. 39/13, deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs citato, “… lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e
VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 gg. dalla contestazione all'interessato da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità….”.
Ne deriva che, tutt'al più, la (eventuale) violazione di dette norme potrebbe comportare la risoluzione dal rapporto di lavoro da Dirigente e non la decadenza dalla carica di Sindaco, posto che tale effetto esula dalla portata del decreto legislativo in questione.
Ancora, va detto che non risulta che sia stata mossa alcuna contestazione, da parte del responsabile di cui all'art. 15 del D.lgs 39/13, per rimuovere la causa di incompatibilità entro il termine di 15 gg. previsto normativamente pag. 22/31 (art. 1, lett. f, D.lgs cit.): solo in tal caso, infatti, il soggetto cui viene conferito l'incarico dirigenziale deve optare tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e/o lo svolgimento “di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce
l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”.
10.4. – Quanto alle osservazioni svolte in sede di appello dal , il Pt_1 quale ha osservato che:
a) il Ministero dell'interno avrebbe precisato in materia che sussiste l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di direttore amministrativo presso la Parte_5
b) l'art. 1, co. 49, della legge 190/12 delega il governo a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e l'art. 12, comma 3 lett. b è situazione di incompatibilità coerente con la delega e sopravvenuta rispetto al TUEL;
c) l' ha riconosciuto l'ampliamento delle situazioni di incompatibilità di CP_11 chi ha incarichi dirigenziali nelle PP.AA.; appare del tutto evidente la diversità di situazioni tra il dirigente scolastico Parte e quello di direttore amministrativo presso la quanto all'ampliamento di situazioni di incompatibilità rispetto alla prima delibera ANAC del 2018, vale la pena rammentare che, dopo la prima delibera 460/2018, l'ANAC si è espressa in termini anche con seconda delibera, n. 685/2019; infine, quanto al richiamo all'art. 1, comma 49, della legge 190/2012 (che prevede la delega a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali), rispetto alla quale sarebbe “coerente”
l'art. 12, comma 3 e 4 del D.lgs n. 39/13, deve osservarsi che l'appellante confonde la disciplina dell'incompatibilità negli enti locali, disciplinata dal
D.lgs n. 267/00, con quella della inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e cariche politiche, non sovrapponibile alla prima, stante la diversità di ratio e di funzioni pag. 23/31 10.5 - Quanto al restante corpo del motivo (par. 116 – 133), esso non fa che riprodurre le doglianze già contenute nel ricorso introduttivo, rispetto alle quali vale la pena osservare ulteriormente quanto segue.
I dirigenti scolastici non sono equiparabili ai dirigenti generali (art. 16 D.lgs
165/01), ma, ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto, hanno funzioni più limitate, in quanto non attinenti al raccordo tra le direttive impartite dal
Ministro nell'esercizio della funzione d'indirizzo politico e programmazione e l'attività amministrativa svolta dai singoli uffici e direzioni in cui si articola la struttura ministeriale, essi attendendo all'espletamento dei compiti specificamente demandati alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria alle stesse riconosciuta.
Come osservato recentemente dalla Suprema Corte (v. Cass.
35304/2023), la disciplina delle funzioni dirigenziali introdotta dal D.Lgs.
n. 165 del 2001 non ha comportato affatto il superamento dell'articolazione in fasce, espressamente prevista dagli artt. 15 e 23, i quali dispongono la suddivisione del ruolo dei dirigenti in due fasce distinte, per le quali gli artt.
28 e 28-bis prevedono differenti modalità di accesso.
Gli artt. 16 e 17 del medesimo decreto enumerano separatamente le funzioni spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali da quelle assegnate agli altri dirigenti: la disposizione di cui all'art. 25 individua le funzioni dei dirigenti scolastici, rispetto ai quali, anche a voler tenere conto della specificità del modello organizzativo dell'ufficio e del complesso di attribuzioni riconosciute alla dirigenza scolastica dalla contrattazione collettiva, le funzioni del dirigente scolastico non integrano con pienezza i compiti e le funzioni tipiche del dirigente degli uffici dirigenziali generali, in considerazione della complessità dell'attività materiale connessa alle funzioni apicali attribuite a quest'ultimo.
Il contenuto dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta agli istituti scolastici che abbiano conseguito la personalità giuridica deve essere individuato sulla base delle definizioni riportate nel D.Lgs. 15 marzo
1997, n. 59, art. 21, commi 8 e 9 richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001,
pag. 24/31 art. 25, comma 1, i quali attribuiscono ai dirigenti scolastici funzioni decisamente più ridotte di quelle spettanti ai dirigenti generali, sottoponendone inoltre l'operato al controllo di un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica generale, e presieduto da un dirigente, che deve procedere alla verifica dei risultati conseguiti
(cfr. Cass., Sez. lav., 17/03/2009, n. 6460; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. lav., 5/11/2021, n. 32166).
Il diverso livello delle funzioni spettanti ai dirigenti scolastici rispetto a quello delle funzioni attribuite ai dirigenti generali e il conseguente minor rischio che l'influenza connessa all'esercizio delle stesse possa comportare una alterazione della par condicio tra i candidati, la cui salvaguardia costituisce la ratio della causa d'ineleggibilità prevista dalla L. n. 154 del
1981, art. 2, comma 1, n. 1 emergono d'altronde con palmare evidenza se solo si tiene conto della posizione di vertice ricoperta dalle altre figure alle quali i dirigenti generali sono parificati dalla predetta disposizione (il capo e i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno ed i capi di gabinetto dei
Ministri), della appartenenza delle stesse alle Amministrazioni centrali dello
Stato e dell'ampiezza e incisività delle rispettive funzioni, riferibili all'intera sfera di competenza delle strutture ministeriali alle quali sono preposte.
Rispetto a tali funzioni, quelle attribuite ai dirigenti scolastici rivestono una portata assai più circoscritta, in quanto, pur estendendosi alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ed implicando l'esercizio di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e di organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 2, non eccedono l'ambito dell'organizzazione e dell'attività del singolo istituto, alla cui gestione unitaria il dirigente è chiamato a provvedere, rispondendo dei relativi risultati ai sensi dell'art. 21.
10.6. - Ne deriva che il Dirigente scolastico, al contrario di quanto sostenuto dal nel ricorso (alle pagg. 15 e ss.) e poi ribadito Pt_1 nell'atto di appello, non è affatto ineleggibile, né esso rientra nella nozione pag. 25/31 dei dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparato, di cui all'art. 60, comma 1, del d.lgs n. 267/00 come causa di ineleggibilità alla carica da sindaco.
11. – Venendo adesso al sesto motivo di gravame, esso si è incentrato sulla violazione dell'art. 100, 105 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 82, comma 1, d.p.r. n. 570/1960, nonché dell'art. 70 del D.lgs. n. 267/00 e dell'art. 22, comma 4, del D.lgs n. 150/2011.
11.1. - Ha osservato l'appellante sul punto che il Tribunale - dopo aver dato atto della inammissibilità dell'intervento adesivo spiegato dal
[...]
in favore della , nonché del fatto che l'allegato interesse CP CP_1 alla difesa della legittimità degli attacchi adottati dagli organi consiliari poteva valere a giustificare la costituzione per resistere alla sola impugnativa della delibera n. 1 del 14.12.2023 – aveva errato nel ritenere che fosse stata proposta una domanda di annullamento della delibera n. 1 del 14.12.2023 (con cui era stata convalidata la nomina del sindaco di e rigettata la richiesta di incompatibilità a consigliere comunale CP sollevata prima della seduta), posto che nessuna domanda di annullamento della delibera in oggetto avrebbe mai potuto essere formulata se non nella competente sede amministrativa, mentre si era semplicemente limitato al sindacato di impugnativa ex art. 82, comma 1, d.p.r. n. 570/1960 ed ex art. 22 comma 4 del D.lgs n. 150/2011, dal momento che la delibera di convalida dell'elezione costituiva presupposto processuale della domanda giudiziale.
Ne derivava che non si giustificava la condanna alle spese processuale anche nei confronti del che era stato correttamente ritenuto non CP legittimato a spiegare domanda di intervento adesivo volontario in favore del Sindaco.
11.2. - Ora, a parere della Corte, il motivo è infondato, posto che nel ricorso il aveva impugnato anche la delibera n. 1 del 14.12.2023, Pt_1
e non può condividersi la tesi che la delibera consiliare in questione costituisse solo un mero presupposto processuale dell'azione, posto che l'azione popolare non solo può essere proposta anche in assenza di un pag. 26/31 deliberato consiliare di convalida, ma prescinde dalla correlativa impugnazione di un siffatto deliberato, ove adottato (Cass. 16/7/2005 n.
15104).
Ne consegue l'infondatezza dell'assunto dell'odierno appellante, che ha indubitabilmente impugnato (v. par. 9 – 35) anche la delibera di convalida della nomina sindaco e di formazione della giunta comunale del 14.12.2023 ritenendola illegittima, convenendo in giudizio anche il . Controparte_2
Va poi osservato che la delibera in questione è stata contestata non solo in ordine al suo contenuto dispositivo, ma anche per la mancanza del relativo quorum deliberativo e per la falsificazione della firma del decreto sindacale.
Ne deriva che non solo il aveva legittimazione passiva, in quanto CP convenuto in giudizio, ma anche titolo per resistere alla impugnativa della delibera, che è stata rigettata dal tribunale e rispetto alla quale l'appellante non ha sollevato motivi di doglianza in appello.
E' poi appena il caso di precisare che, quanto al fatto che il non CP aveva chiesto la condanna dell'appellante alle spese, il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte esclude la necessità di un'espressa richiesta di condanna della controparte al rimborso delle spese di lite, rappresentando, tale condanna, la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr., da ultimo,
Sez. 2, Ordinanza n. 16386 del 21/06/2018 che richiama Sez. 1, Sentenza
n. 3093 del 11/05/1981, Rv. 413661 - 01)
12. – Con il settimo motivo, l'appellante ha censurato la statuizione dl tribunale nella parte in cui il tribunale l'aveva condannato al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
12.1. - Sul punto, il tribunale ha così motivato: “Nello specifico, la pretestuosità dell'azione esperita dal soccombente si Parte_1 rinviene nei seguenti elementi:
- il D. Lgs. n. 39/13 è stato richiamato dal ricorrente pur essendo consapevole (o, quantomeno, potendo facilmente appurare) che
pag. 27/31 l'applicazione di tale normativa avrebbe al più potuto avere quale conseguenza la decadenza dall'incarico dirigenziale, ma non anche dalla carica elettiva;
il ricorrente non solo era a conoscenza delle delibere ANAC che affermano la non applicabilità dell'art. 12 citato ai dirigenti statali, in quanto dallo stesso citata, ma soprattutto non ha fornito al Tribunale validi argomenti giuridici per discostarsi da quanto affermato dall'agenzia;
- l'istante non ha tenuto conto del fatto che il Ministero dell'Interno non ha dato alcun seguito alle denunce dallo stesso presentate con riferimento al caso di specie;
- ha inspiegabilmente omesso di computare nel termine Parte_1 di dieci giorni decorrenti dal 27/10/2023 il giorno iniziale e, ancor più inspiegabilmente, non ha tenuto conto del fatto che il 05/11/2023 cadeva di domenica, con conseguente spostamento del dies ad quem al lunedì successivo;
- il ricorrente ha richiamato precedenti giurisprudenziali non aventi rilevanza nel caso di specie ed ha ritenuto applicabili norme inconferenti rispetto alla fattispecie in oggetto (si veda oltre l'art. 12 del D. Lgs. n.
39/13, anche l'art. 14.1, D.L. n. 201/2011);
- ha, inoltre, posto in essere un'interpretazione delle disposizioni richiamate lontana dal dettato normativo (si pensi, tra i tanti casi, sia all'automatismo “nomina ad assessore assunzione dell'incarico”, espressamente smentito dalla legge che prevede l'accettazione dell'incarico, sia all'inesistente continuum ravvisato tra l'art. 12, D. Lgs. n.
39/13 e l'art. 60 T.U.E.L.) ed artatamente volta ad indurre il lettore a ritenere realmente esistente una qualche ipotesi di decadenza.
L'abuso del processo perpetrato nel caso di specie appare tanto più evidente se solo si considera che la presente azione è stata introdotta ponendo a base della stessa motivi privi di un reale fondamento, e ciò pur nella consapevolezza che il neo eletto Sindaco è non solo impegnato nell'amministrate la città, ma anche nel ricostruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali, fiducia messa a dura prova dal recente scioglimento del medesimo per infiltrazioni mafiose, rispetto al quale impegno CP
pag. 28/31 l'azione popolare, per come promossa da , finisce per Parte_1 integrare un mero atto di ostruzionismo politico e non –come dichiarato dal resistente- un atto di difesa dei cittadini dal “degrado amministrativo”. La somma che il ricorrente dovrà versare ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. va equitativamente individuata nell'importo di Euro 12.753,36, tenuto conto della carica politica dalla stessa rivestita, della diffusione che la notizia della proposizione della presente azione ha avuto sugli organi di stampa locale (cfr. doc.ti da 10 a 15, fascicolo resistente ), nonché CP_1 della (breve) durata del mandato rivestito ed applicando un aumento di 1/3 rispetto alla somma liquidate a titolo di spese di lite.”
12.2. - Ora, a parere dell'odierna Corte di appello, il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
12.3. – Va premesso che la fattispecie di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. (il quale prevede che "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"), è una statuizione accessoria indipendente e autonoma rispetto a quelle previste dai primi due commi della suddetta norma.
Il terzo comma, infatti, prevede una "sanzione di carattere pubblicistico", priva di natura risarcitoria, destinata a punire la parte soccombente che abbia fatto "abuso" dello strumento processuale: incorrono, perciò, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge), vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità).
Lo scrutinio che il giudice è chiamato a formulare attiene alla condotta processuale nella sua "oggettività", e non all'atteggiamento psicologico – di mala fede o di negligenza più o meno grave – della parte (v. Cass. n.
27623.2017).
pag. 29/31 Nella specie, in disparte quindi il profilo concernente l'animus, reputa la
Corte che l'aver sostenuto che la risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (che eliminava in radice e tempestivamente l'incompatibilità invocata dal ricorrente del dirigente scolastico rispetto alla carica di sindaco), in quanto asseritamente “illegittima nulla e in frode alla legge”, rendesse ancora “vigente” il rapporto di lavoro, costituisce una difesa macroscopicamente infondata sul piano giuridico.
Al di là di quanto sostenuto dal tribunale relativamente alla conoscenza delle delibere (che escludono l'applicabilità di tale normativa ai CP_11 dirigenti scolastici), e della conoscenza circa la inapplicabilità del D.lgs n.
39/13, il sostenere pervicacemente che né l'aspettativa non retribuita dall'incarico dirigenziale né le dimissioni volontarie dal servizio, con la cessazione definitiva del rapporto di lavoro con l'amministrazione, avessero neutralizzato del tutto tempestivamente l'incompatibilità (peraltro neppure contestata) del sindaco, significa aver agito senza adoperare la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e, comunque, attraverso argomentazioni o tesi palesemente infondate e inammissibili, sotto plurimi profili, come evidenziato dal tribunale e ribadito in sede odierna.
Ne deriva che, pur non riscontrandosi l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, è comunque valutabile nella specie una condotta di "abuso del processo", avendo il agito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) Pt_1
e, cioè, nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Per tale ragione, ovvero per aver ostacolato il diritto della controparte attraverso tesi processuali e sostanziali rispetto alle quali il ricorrente, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto avvertire facilmente l'infondatezza e/o l'inammissibilità e, dunque, per aver posto in essere una condotta ostruzionistica, deve ritenersi che il tribunale abbia correttamente sanzionato con il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. la posizione processuale del , e tanto prescindendo dalla prova di un danno a carico della Pt_1 parte vittoriosa e rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726).
pag. 30/31 13. - In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (D.M. 55/2014 e succ. modif., parametri medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per la fase istruttoria/trattazione e medi per la fase decisionale).
Sussistono i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n.
228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale civile di Foggia – I Sezione in
[...] composizione collegiale, adottata nella camera di consiglio del 5 marzo
2024, comunicata in data 20 marzo 2024, notificata in data 9 maggio
2024, resa nel giudizio avente nr. 24/2024 R.G., così provvede:
- Rigetta, in quanto infondato, l'appello e, per l'effetto, conferma la ordinanza impugnata;
- Dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate, che liquida per ciascuna nella complessiva somma di 8.469,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge.
- Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pag. 31/31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. motivazione del tribunale: “…. l'art. 14 del D.L. n. 4/2019 non può essere applicato al caso di specie perché la domanda di pensionamento della dr.ssa è stata Controparte_8 presentata ai sensi dell'art. 24 dall'art. 24, commi 6, 7 e 10, D.L. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011 (cfr. doc. 9, ultimo paragrafo, pagina 1), in base al quale, a decorrere dal 1° Cont gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell' e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. Pertanto, nell'ipotesi di pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1, sono necessari due requisiti: un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni;
mentre, nell'ipotesi di pensione anticipata indipendente dall'età anagrafica contemplata dall'art. 24 citato, non viene richiesto il requisito anagrafico, ma esclusivamente quello contributivo sopra richiamato. Ne consegue, quindi, che le lettere b) e c) dell'art. 14.1, comma 6, D.L. citato, richiamate da , non operano con Pt_1 riferimento all'istanza di pensionamento depositata dalla resistente ” CP_1
pag. 9/31 2 gli incarichi dirigenziali interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritti privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili … b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Mitola Presidente
Dott. Emma Manzionna Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834/2024 R.G.A.C.C., promossa da
rappresentato e difeso in atti dagli avv.ti Parte_1
Francesco Visco e Gianfranco Corsini;
–appellante– nei confronti di
, rappresentata e difesa in atti dagli avv.ti TR
Gianluca Ursitti e Vincenzo di Cicco;
appellata– nonché nei confronti di
, rappresentato e difeso in atti dagli avv.ti Angela Controparte_2
Paradiso, Antonella Carlomagno e Renata Fiore;
–appellato–
OGGETTO: “ricorso in materia elettorale”
Conclusioni delle parti: All'udienza del 6.5.2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies in combinato disposto col 350 bis c.p.c.
Fatto.
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comunicata in data 20 marzo 2024 e notificata in data 9 maggio 2024, il Tribunale di Foggia rigettava il ricorso elettorale proposto da avverso la nomina della dr.ssa Parte_1 quale Sindaco di;
dichiarava TR CP inammissibile l'intervento adesivo spiegato dal in favore Controparte_2 della e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite, CP_1 nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Avverso detta ordinanza, interponeva appello il , eccependo - in Pt_1 via preliminare - la nullità del procedimento di primo grado per violazione dell'art. 22, commi 1–9, del D.lgs. n. 150/2011 (in combinato disposto con gli artt. 101 co. 2, 132, 134, 161, 176, 275 bis, 281 decies, 281 duodecies
e terdecies c.p.c.); nel merito, evidenziava sette motivi di gravame rispetto all'ordinanza impugnata.
Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello, chiedendo in particolare di:
“1) dichiarare nulla l'ordinanza del Tribunale civile di Foggia – I Sezione in composizione collegiale, adottata nella camera di consiglio del 5 marzo
2024, comunicata in data 20 marzo 2024, resa nel giudizio inter partes
n.24/2024, per nullità dell'intero procedimento di 1° grado e del conseguente provvedimento impugnato;
2) dichiarare inammissibile l'intervento volontario spiegato dal CP
, in persona del Sindaco pro tempore, nel giudizio di 1° grado;
[...]
3) accertare che la dott.ssa , dirigente scolastica Parte_2
Cont di ruolo a tempo indeterminato alle dipendenze del e con incarico dirigenziale non generale a tempo determinato di direzione dell'ufficio V - dell' Controparte_4
Nord fino al 14 novembre 2025, proclamata il 27.10.2023 Sindaco
[...] del Comune di all'esito delle elezioni amministrative del 22-23 CP ottobre 2023, è incorsa nella situazione di incompatibilità prevista dall'art.12 comma 3 lettera b) del D.Lgs. n.39/2013 e non hai mai rimosso tale situazione di incompatibilità nei termini di legge;
4) per l'effetto, accertare e dichiarare che la dott.ssa Parte_2
è decaduta dalla carica di Sindaco del , ai sensi
[...] Controparte_2 dell'art.68 comma 2 d.lgs. n.267/2000, provvedendo alla correzione del risultato elettorale;
pag. 2/31 5) condannare la dott.ssa e il Parte_2 CP
, ciascuno per la propria posizione processuale, al ristoro in favore
[...] del ricorrente delle spese e competenze del giudizio di 1° grado e del presente giudizio di appello;
6) condannare, altresì, la dott.ssa al TR risarcimento dei danni subiti dal dott. per responsabilità Parte_1 aggravata ai sensi dell'art.96 comma 1 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 15.000,00 salvo diversa quantificazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.09.2024, si costituiva in giudizio il che eccepiva la tardività Controparte_2 dell'appello notificato in data 10.06.2024, l'inammissibilità del primo motivo di gravame (per mancata prospettazione delle ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale avesse comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito) e, per il resto, l'infondatezza degli altri motivi di gravame.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2024, si costituiva in giudizio la dr.ssa , la quale TR eccepiva l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto oltre il termine previsto dall'art. 22, comma 9, del D.lgs. n. 150/2011, come modificato dalla c.d. “Riforma Cartabia”; nel merito, esponeva l'infondatezza e/o inammissibilità di tutti i motivi di appello formulati.
In via gradata, chiedeva che l'appello fosse dichiarato infondato e instava per la condanna dell'appellante al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore al doppio delle spese processuali.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 6.5.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies e 350 bis c.p.c.
Il Sostituto procuratore Generale, con atto depositato in data 14.5.2024, ha chiesto il rigetto dell'appello nel merito e l'accoglimento del motivo pag. 3/31 relativo alla condanna per lite temeraria stante la particolare finalità del giudizio elettorale.
All'udienza del 6.5.2025, dopo il deposito delle note scritte, il Collegio si è riservato di depositare la motivazione nel termine di legge.
Diritto.
1.- In via preliminare, va esaminata l'eccezione di intempestività dell'impugnazione sollevata dal e dalla Controparte_2 TR
, in quanto l'appello sarebbe stato proposto oltre il termine
[...] previsto dal comma 9 dell'art. 22 del D.lgs n. 150/2011.
Hanno evidenziato gli appellati che, siccome il rito applicabile per i giudizi elettorali è disciplinato dall'art. 22 del D.lgs n. 150/2011, come modificato dall'art. 15, co. 3, lett. d.), del D.lgs n. 149/2022 (“…
6. La sentenza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro la sentenza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilità.
8. L'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine per l'appello decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza nell'albo dell'ente”), l'appello è intempestivo, posto che l'ordinanza definitoria del procedimento di primo grado è stata pubblicata sull'albo Pretorio del sino al 13.4.2024, sicchè Controparte_2 il termine per la sua impugnazione scadeva improrogabilmente il 13.5.2024, mentre l'appello è stato proposto con atto notificato ai difensori e all'Avvocatura del Comune in data 10.6.2024.
Hanno osservato gli appellati che, trattandosi di disciplina speciale, essa prevarrebbe sul termine di impugnazione ordinario previsto dall'art. 325
c.p.c., come si desume dal fatto che il termine per l'impugnazione decorre pag. 4/31 dalla pubblicazione del provvedimento e non dalla sua notifica, nonché dalla circostanza che la legge prevede un termine di 30 gg. per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello (comma 10, art. 22 del D.lgs n. 150/2011), con dimezzamento di tutti i termini del relativo procedimento di legittimità e trattazione del procedimento, in ogni grado, in via d'urgenza.
2. - A parere della odierna Corte, l'eccezione è infondata.
Va premesso che il giudizio di primo grado è stato introdotto in data
18.1.2024 e che la disciplina applicabile, pertanto, in forza dell'art. 35, comma 1, del D.lgs n. 149/2022 e dell'art. 1, comma 380, lett. a) della legge 197/2022, è quella del rito semplificato di cognizione, previsto dall'art. 22, comma 1, del D.lgs n. 150/2011 (come riformulato dal D.lgs n.
149/2022).
Il giudizio di appello in materia elettorale è attualmente disciplinato dai commi 7 - 9 del predetto D.lgs 150/2011, da cui è stato però espunto il riferimento all'art. 702 quater c.p.c. contenuto nel precedente testo, che prevedeva, per l'appunto, il decorso del termine di 30 gg. dalla comunicazione e/o notificazione dell'ordinanza per proporre l'impugnazione.
Attualmente, dunque, il termine per impugnare il provvedimento è solo quello previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c. e, nella vicenda in oggetto, come risulta dallo "storico" del fascicolo riportato nel ricorso, l'ordinanza è stata notificata in data 9.5.2024 e l'appello notificato in data 10.6.2024, in modo tempestivo, stante il fatto che il termine di scadenza cadeva di sabato.
Ne deriva che l'eccezione di inammissibilità, a parere della Corte, è infondata.
3. – Venendo al merito dell'appello, va premesso che, con il primo motivo,
l'appellante ha eccepito la nullità dell'intero procedimento di primo grado (e dell'ordinanza impugnata) per aver il Tribunale violato le norme processuali in materia di rito semplificato di cognizione, con grave lesione al principio del contraddittorio ed adozione di un provvedimento abnorme, quale l'ordinanza oggetto di gravame.
3.1. - Ha dedotto sul punto l'appellante che il Tribunale avrebbe, per un verso, violato l'art. 281 duodecies, co. 3 c.p.c. e, per altro verso, l'art. 281
pag. 5/31 terdecies, comma 1°, c.p.c. (in combinato disposto con l'art. 275 bis c.p.c.), stante il fatto che - nel fissare l'udienza di discussione orale della causa – il tribunale aveva omesso di assegnare alle parti un termine anteriore all'udienza non superiore a 30 gg, per il deposito di note limitate alla precisazione delle conclusioni ed un ulteriore termine non superiore a 15 gg., per note conclusive.
Peraltro, il procedimento era stato definito con ordinanza anziché con sentenza, come previsto dal novellato art. 281 terdecies, commi 1 e 2° cpv., c.p.c.
3.2. - A parere della Corte, la censura è inammissibile.
Occorre premettere che la violazione di regole di carattere squisitamente processuale non costituisce, di per sé, un vizio di validità del procedimento
(e del provvedimento reso a definizione dello stesso), bensì costituisce onere della parte lesa individuare con esattezza l'incidenza del vizio sul contraddittorio, dando prova del concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'adozione di un rito diverso, in termini di compressione del diritto di difesa, posto che l'ordinamento non tutela il mero interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 20/11/2020, n. 26419, Cass. civ., Sez. V, Sentenza,
18/12/2014, n. 26831).
Nel caso di specie, se è vero che il Tribunale avrebbe dovuto emettere il provvedimento definitivo nella forma della sentenza e non dell'ordinanza, seguendo lo schema di cui agli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., va detto che è però inammissibile, per difetto d'interesse, l'impugnazione con la quale si deduca – come nella specie - la violazione di norme processuali
“che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia diretta quindi all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico” (v. Cass. 16 maggio 2008, n. 13373; Cass. 19 maggio 2006,
n. 11844).
Ed invero, la nullità della sentenza e del procedimento non possono essere dichiarate se la parte non deduca - e a fortiori dimostri - che dall'erronea pag. 6/31 adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa (cfr. Cass.
27 gennaio 2012, n. 1201).
Nel caso di specie, all'udienza collegiale del 5.3.2024, la difesa del Pt_1 non ha affatto lamentato la mancata assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali e repliche, limitandosi semplicemente a riportarsi ai propri atti, sicchè l'eventuale nullità della ordinanza (avente contenuto di sentenza) per violazione del diritto al contraddittorio, in relazione al modello decisorio di cui al combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 275 bis c.p.c., “… risulta comunque sanata, ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, del c.p.c., ove le parti all'udienza di discussione orale non abbiano chiesto la revoca dell'ordinanza di fissazione di tale udienza ex articolo 281 sexies del c.p.c. e la concessione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica ex articolo 190 del c.p.c., in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa ogni lesione del diritto del contraddittorio, laddove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese” (v. sul punto, Cass. 9581/2024; Cass.,
13/01/2020, n. 344, che richiama Cass., 13/10/2011, n. 21216 e Cass.,
13/04/2012, n. 5891).
Va poi osservato che il Tribunale ha consentito a tutte le parti di discutere la causa, dando altresì atto nel provvedimento impugnato che “… all'udienza del 05/03/2024, le parti hanno discusso la causa, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e prendendo posizione in ordine alle avverse deduzioni;
in particolare, i difensori di parte ricorrente hanno replicato alle allegazioni della resistente , introducendo, tra le altre cose, un nuovo CP_1 argomento alla propria richiesta di decadenza da Sindaco di , e cioè CP quello della violazione dell'art. 14.1, comma 6, lett. b) e c), D.L. n. 4/2019 asseritamente compiuta da parte avversa nella presentazione della domanda di pensionamento anticipato. All'esito della discussone orale, la causa è stata riservata in decisione, previa acquisizione del parere del P.M., il quale ha chiesto il rigetto dell'azione proposta da ”. Parte_1
pag. 7/31 Ne deriva che la violazione di norme processuale non ha determinato effetto alcuno sul contraddittorio e sul diritto di difesa, che è stato adeguatamente articolato nei vari punti dal ricorrente e sul quale il Tribunale ha preso posizione, sicchè il primo motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di interesse.
4. - Venendo adesso al secondo motivo di censura, va premesso che esso si
è incentrato sulla violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 60, commi 3 e
8 e dell'art. 68 del D.lgs n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), in combinato disposto con gli artt. 24, co. 10, del D.L. n. 201/2011 (conv. dalla legge 214/2011),
15, co. 4, del D.L. n. 4/2019 e con l'art. 59, co. 9, della legge n. 449/97, in relazione agli artt. 1343 e 1344 c.c.
In particolare, si assume che la dr.ssa - quale dirigente scolastico CP_1
a tempo indeterminato dal 2007 – abbia presentato una domanda di dimissioni volontarie dal servizio per raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata non avente i requisiti previsti dall'art. 24, comma 10, del D.L. 201/2011, in quanto proposta con modalità diverse da quelle previste dalla Nota/Circolare Ministeriale del 18.9.2023 per accedere al pensionamento anticipato e con decorrenza errata (dal 1°.
9.2024 e non dal
1°.1.2024).
Pertanto, trattandosi di un atto di dimissioni nullo, illecito e in frode alla legge, il Tribunale avrebbe dovuto disapplicare tale dimissione anticipata dal rapporto di lavoro di Dirigente scolastico a tempo indeterminato e risarcire all'appellante il danno per il comportamento processuale temerario tenuto dalla Sindaca, che si era così precostituita un'inammissibile cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, avallata dal
[...]
e dall' Controparte_5 CP_6
4.1. – Reputa la Corte che il motivo sia infondato.
4.2. – Sul punto, deve condividersi non solo quanto dedotto dal Tribunale a proposito dell'applicabilità dell'art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. n. 201/2011
e non – come dedotto invece dal ricorrente - dell'art. 14 del D.L. n.
pag. 8/31 4/20191, ma deve evidenziarsi altresì che, una volta presentata (ed accolta) la domanda di cessazione anticipata dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con riconoscimento dei requisiti di pensione di anzianità maturati entro il 31 dicembre 2024 ai sensi dell'art. 24, commi 6, 7 e 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificati dalla legge 22 dicembre 2023, n.
213 – Art. 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4), si è del tutto perfezionata la risoluzione, in via amministrativa, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di dirigente scolastico della . CP_1
4.3. - In questa sede, non è possibile sindacare la illegittimità della presentazione della domanda di dimissioni e di pensionamento anticipato
(per il fatto che non sarebbe stato dato il preavviso di sei mesi e non sarebbe stata utilizzata la piattaforma web polis bensì il patronato), posto che quel che conta è che il del merito abbia Controparte_7 accolto la domanda e decretato la risoluzione del rapporto di lavoro (con provvedimento del 29.12.2024) con effetto dal 1°.1.2024, riconoscendo così alla la sussistenza dei requisiti per la cessazione dal rapporto di CP_1 lavoro anticipato.
A nulla vale eccepire che sia stata violata la Circolare Ministeriale e che l' abbia preso a liquidare la pensione con una decorrenza errata (dal CP_6
1°.
1.2024 anziché dal 1°.9.2024): trattasi di questioni inconferenti in questa sede, rispetto alle quali il ricorrente difetta di legittimazione a proporre impugnativa, competendo detta legittimazione alle autorità competenti, ovvero al e all' CP_3 CP_6
Anche per ciò che concerne la decorrenza (dal 1°.
9.2024 anziché dal
1.1.2024), trattasi - a tutto voler concedere - di questione afferente la decorrenza della pensione e non certo la cessazione del rapporto di lavoro;
l'eventuale irregolarità nella decorrenza (concernente profili meramente contabili) non involge affatto la nullità e/o illiceità/illegittimità della cessazione del rapporto di lavoro, la cui fattispecie costitutiva si è definitivamente realizzata in via amministrativa.
E' invero assorbente la natura giuridica delle dimissioni anticipate dal servizio formulata in data 8.11.2023 dalla appellata: nel regime del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'atto di dimissioni è negozio unilaterale recettizio, come nel rapporto di lavoro privato disciplinato dal capo 1^ del titolo 2^ del libro 5^ del c.c., idoneo cioè a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle (Cass. 4 ottobre 2007 n. 20787).
Ne deriva che si è ormai prodotto l'effetto risolutivo, per cui salva la facoltà
- non ricorrente nella specie - delle parti di stabilire consensualmente di porre nel nulla le dimissioni con conseguente prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto stesso (Cass. 4 agosto 2006 n. 17764),
l'argomentazione consistente nel fatto che il rapporto di lavoro sarebbe ancora “vigente”, per effetto della illegittimità di tale atto di dimissioni volontarie, non può affatto condividersi.
5. - Con il terzo motivo, il ha censurato la decisione del Tribunale Pt_1 di Foggia assumendo la violazione dell'art. 68, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 60, commi 3, 5, 6, 7 e 8 del D.lgs n. 267/2000, la violazione e falsa applicazione dell'art. 69, commi 1,2 3, 4 e 5 del Dlgs n. 267/00, in relazione all'art. 12, comma 3, lett. b), del D.lgs n. 39/13.
Ha esposto l'appellante che alla fattispecie in questione non si applicherebbe il disposto dell'art. 69 T.U.E.L., come erroneamente ritenuto pag. 10/31 dal Tribunale, in quanto la incompatibilità era preesistente e non successiva alle elezioni, sicchè andava rimossa al più tardi entro 10 gg. dal momento in cui il Sindaco era stato immesso nelle sue funzioni
(27.10.2023), ai sensi dell'art.68, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 60, commi 3,
5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 267/2000, in combinato disposto.
5.1. – Si assume che, anche se l aveva domandato l'aspettativa CP_1 non retribuita (dall'incarico di Dirigente non generale dell'Ufficio V “ambito territoriale” di ), detta aspettativa era invalida, posto che avrebbe CP dovuto dare le dimissioni da tale incarico stante il disposto dell'art. 60, comma 8, del D.lgs 267/2000, in base al quale “non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato”.
Ed invero, trattandosi di un dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato (triennale), il Sindaco avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni da tale incarico e non chiedere l'aspettativa non retribuita, che invece avrebbe dovuto essere chiesta relativamente all'incarico di Dirigente scolastico a tempo indeterminato (che rivestiva dal 2007 ed era sospeso in virtù dell'incarico dirigenziale dal 2016), rispetto al quale erano invalide le dimissioni volontarie dall'incarico decretate dal con effetto dal CP_5
1.1.2024.
5.2. - Anche detto motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che l' ha chiesto di essere messa in aspettativa CP_1 dall'incarico dirigenziale a tempo determinato (Dirigente non generale dell'Ufficio V, di dal 16.11.2022 al 16.11.2025) Controparte_4 CP entro 10 gg. dalla sua proclamazione a sindaco (27.10.2023); in data
7.11.2023, il Direttore Generale del le CP_5 Parte_3 ha decretato l'aspettativa senza retribuzione da tale incarico, con decorrenza dal 6.11.2023.
In data 8.11.2023, l ha poi chiesto le dimissioni anticipate dal CP_1 rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale Dirigente scolastico.
Con decreto in data 29.12.2024, le è stata riconosciuta la risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro, avente effetto dal 1°.1.2024.
pag. 11/31 Il Tribunale ha motivato che la rimozione della causa di incompatibilità è avvenuta del tutto tempestivamente (nel termine di 10 gg.), posto che:
a) l'aspettativa non retribuita dalle funzioni dirigenziali aveva decorrenza dal 6.11.2023 (la proclamazione a sindaco era datata 27.10.2023) e il giorno di scadenza era di domenica, per cui scadeva il lunedì successivo;
b) la risoluzione definitiva dal rapporto di lavoro era stata accolta ed aveva decorrenza dal 1°.1.2024, sicchè, essendo il ricorso stato notificato il
10.1.2024, “tanto il collocamento in aspettativa dal lavoro a tempo determinato quanto la risoluzione del rapporto di lavoro per pensionamento
(cfr. doc.ti 8 e 9 fascicolo resistente ) risultano essere intervenuti CP_1 in data antecedente all'introduzione del presente procedimento” (cfr. cit. motiv.).
6. - Detta motivazione, a parere della Corte, appare incensurabile.
Giova rilevare che, ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis, del D.lgs 165/01, “gli incarichi …. possono essere conferiti da ciascuna amministrazione anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23… purchè dipendenti delle amministrazioni, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti”.
Appare evidente che l'incarico dirigenziale non generale (a tempo) conferito a chi è già Dirigente scolastico a tempo indeterminato esprime esclusivamente l'idoneità professionale del soggetto a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale, distinto dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, che ne costituisce tuttavia il presupposto, come espressamente previsto dal
Decreto n. 48886 del 11.11.2022 del Direttore generale del
[...]
, indirizzato al personale dirigenziale e concernente le TR0 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
L'argomento ripetutamente sostenuto dall'appellante, ovvero il divieto di porsi in aspettativa per i dipendenti assunti a tempo determinato (art. 60, comma 8, del Dlgs 267/00) - a parere anche della Corte - non è applicabile al caso di specie, posto che l'incarico dirigenziale non era stato conferito a pag. 12/31 un soggetto “esterno” alla pubblica amministrazione, bensì ad un dirigente scolastico assunto a tempo indeterminato sin dal 2007.
Come osservato dal primo Giudice, “non può considerarsi tamquam non esset il collegamento negoziale tra i due contratti in essere tra la resistente
e la P.A.”. CP_1
Ne deriva che l'aspettativa non retribuita concerneva sì un Dirigente della pubblica amministrazione avente un incarico dirigenziale a tempo determinato, ma che, a sua volta, era inquadrato nell'ambito del CP_5 con funzioni dirigenziali a tempo indeterminato.
Va altresì osservato che il Tribunale di Foggia ha ulteriormente motivato che, a tutto voler concedere, pur volendo considerare l'incarico in questione come un contratto di lavoro a tempo determinato, doveva comunque pervenirsi “alla conclusione per cui l'aspettativa richiesta dalla resistente è legittima”, stante quanto impartito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 40876/2021, secondo la quale la disciplina in tema di ineleggibilità ed aspettativa deve essere coordinata con la dir. 1999/70/CE del Consiglio, relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, la cui clausola 4.1 prescrive: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".
6.1. – Anche detta considerazione merita di essere condivisa.
Secondo infatti la Suprema Corte nella pronuncia in questione, la direttiva
1999/70 nonché l'accordo quadro trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che forniscono prestazioni retribuite nell'ambito di un rapporto di impiego a tempo determinato che li vincola al loro datore di lavoro
(Corte giust. CE 13 settembre 2007, C-307/05, ); la Persona_1 clausola 4.1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato "deve essere interpretata nel senso che la nozione di 'condizioni di impiego, di cui
a tale disposizione, ricomprende il diritto, per un lavoratore che sia stato eletto a una funzione parlamentare, di beneficiare di un'aspettativa
pag. 13/31 speciale, prevista dalla normativa nazionale, in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso, in modo tale per cui la conservazione del posto di tale lavoratore e il suo diritto all'avanzamento di carriera sono garantiti fino allo scadere del suo mandato parlamentare"; "osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale escluda in modo assoluto la concessione a un lavoratore a tempo determinato, al fine di esercitare un mandato politico, di un'aspettativa in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso fino alla reintegrazione di tale lavoratore allo scadere di detto mandato, mentre tale diritto è riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato"; la conclusione del contratto a tempo determinato non risulta più subordinata alla presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo da specificarsi per iscritto, come originariamente previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1.; se il riconoscimento dell'aspettativa ai lavoratori a tempo determinato genera il rischio di una sfasatura temporale tra aspettativa per adempimento di funzioni elettive e durata del contratto di lavoro, tale circostanza non basta a far ritenere legittima la disposizione di cui all'art. 60, comma 8; quel che conta appurare è se i lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato esercitino un lavoro identico o simile, se, cioè, tenuto conto di un insieme di fattori, quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, sia possibile ritenere che tali soggetti si trovino in situazioni comparabili;
ove, poi, le funzioni esercitate dai lavoratori a tempo determinato corrispondano a quelle svolte da un dipendente a tempo indeterminato, la differenza di trattamento può giustificarsi solo in presenza di "ragioni oggettive": in costanza, cioè, di criteri obiettivi e trasparenti i quali consentono di verificare se la disparità risponde a reale necessità ed è idonea e indispensabile a tal fine;
il giudice nazionale incaricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le norme del diritto dell'Unione ha l'obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione per via legislativa o pag. 14/31 mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale e che devesi assicurare l'applicazione del principio di non discriminazione affermato dalla clausola 4 dell'accordo quadro indipendentemente dal giudizio espresso dal
Giudice delle leggi in passato - in un contesto normativo oltretutto differente da quello attuale - cui era estranea la valutazione della conformità dell'art. 60, comma 8, TUEL alla clausola in questione.
6.2. – Ora, alla stregua dei principi di diritto suelencati impartiti dalla
Suprema Corte, quand'anche si volesse inquadrare - per mera ipotesi -
l'incarico dirigenziale in questione nell'ambito dei contratti a tempo determinato, deve rilevarsi che, trattandosi di due incarichi “simili o corrispondenti”, l'art. 60, comma 8, TUEL andrebbe comunque disapplicato, non essendovi ragione valida per ritenere applicabile alla il CP_1 disposto dell'art. 60 comma 8 del D.lgs. n. 267/00.
7. – Venendo ora al corno del motivo secondo cui il Tribunale avrebbe errato nell'applicare l'art. 69 T.U.E.L., in quanto l'incompatibilità era
“preesistente e non sopravvenuta” alle elezioni, con la conseguenza che andava rimossa entro il termine di 10 gg. dal giorno in cui il sindaco è stato immesso nelle funzioni (27.10.2023), ai sensi dell'art. 68, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 60, commi 3, 5, 6, 7 e 8 del d.lgs n. 267/00, va detto che il motivo
è del tutto inconsistente, per le seguenti ragioni:
a) l'appellante concorda con il fatto che, non trattandosi di una causa di ineleggibilità, bensì di una causa di incompatibilità con quella di dirigente scolastico e di dirigente non generale a tempo determinato, essa può dunque essere rimossa dall'interessato anche successivamente all'elezione, riguardando un divieto di esercizio contemporaneo della carica elettiva e dell'ufficio incompatibile (Corte cost. n. 220 del 2003);
b) la causa di incompatibilità si riferisce, infatti, a situazioni inconciliabili con lo svolgimento del mandato elettorale ed impedisce all'eletto di ricoprire la relativa carica, venendo in rilievo solo al momento in cui la carica è assunta (Cass. n. 5524 del 1984; n. 6080 del 1994; n. 1631 del
1999), impedendo il contemporaneo esercizio di due funzioni e, appunto per questo, a differenza della causa di ineleggibilità, consiste in una pag. 15/31 situazione giuridica impeditiva dell'esercizio contemporaneo di due attività tra loro inconciliabili ed assume rilievo successivamente alla elezione;
c) la causa di incompatibilità, sia che "esista al momento della elezione o si verifichi successivamente", comporta l'obbligo di rimuoverla dopo l'elezione, eventualmente mediante opzione per la carica che si intende conservare, pena la decadenza dalla carica;
d) il citato art. 68, comma 4, TUEL prevede che la sopravvenienza di una situazione di incompatibilità comporta l'obbligo di rimuoverla entro 10 gg. dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità;
e) detta rimozione è avvenuta con la domanda di aspettativa non retribuita
(da ritenersi, per quanto detto sopra, perfettamente legittima), esercitata nel termine di 10 gg. dalla proclamazione a sindaco, come documentato dal Cont decreto direttoriale del avente decorrenza dal 6.11.2023.
8. – Va ancora aggiunto, per mera completezza, che - come correttamente osservato dalla difesa della nel giudizio di primo grado - risulta CP_1 nella specie applicabile il principio giuridico secondo il quale "il termine di dieci giorni, decorrente dalla data in cui é venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o incompatibilità, per la cessazione, da parte del candidato eletto, dalle funzioni incompatibili con la carica da assumere, non sancisce un'automatica sanzione di decadenza nel caso di inosservanza dell'adempimento da parte del candidato medesimo, ma concede a questo uno
4642 del 1993 e n. 8178 del 2000).
8.1. - Il principio della tempestività ed utilità della rimozione della causa di incompatibilità con la carica di Sindaco di un Comune, ancorché tardiva rispetto al suddetto termine di dieci giorni, che però intervenga in un momento anteriore al promovimento del giudizio ex d.p.r. n. 570/1960,
pag. 16/31 finalizzato all'accertamento della causa di incompatibilità, affermato dalla
Suprema Corte in relazione alle disposizioni (gli artt. 6 e 7) della legge n.
154 del 1981, è con tutta evidenza ritenuto applicabile dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento alla disciplina elettorale di cui al D. Lgs.
n. 267 del 2000, le cui disposizioni, segnatamente gli artt. 68 (perdita delle condizioni di eleggibilità o incompatibilità - termine per rimuovere le cause di incompatibilità o ineleggibilità), che riprende nella sua formulazione letterale l'art. 6 della legge n. 154 cit., e l'art. 70, che disciplina l'azione popolare con rinvio all'art. 82 del d.p.r. n. 570 del 1960, ripetono il sistema.
8.2 - Nel caso di specie, la denunciata causa di incompatibilità della
(peraltro neppure prevista dall'art. 60 del d.lgs. n. 267/2000), è CP_1 stata comunque rimossa con la risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro avente decorrenza dal 1°.1.2024, ovvero 10 gg. prima la proposizione del ricorso da parte del , sicchè - prima ancora che infondato - il Pt_1 ricorso si appalesa inammissibile, stante la legittimità della risoluzione dal rapporto di lavoro avvenuta antecedentemente alla proposizione del ricorso.
Ne consegue, pertanto, che - a tutto voler concedere (ovverosia ritenere, per mera ipotesi, che l'aspettativa non avesse rimosso l'incompatibilità nei
10 gg. dalla proclamazione) - l'incompatibilità (e la conseguente decadenza) non si potrebbe mai pronunziare sulla base della tardività dell'adempimento all'obbligo di rimozione, essendo conclamato dagli atti che tale rimozione era stata compiutamente posta in essere con le dimissioni anticipate dell'8 novembre, accolte con decreto in data
29.12.2023, ovverosia 10 giorni prima della notifica del ricorso.
Il motivo è pertanto del tutto infondato.
9. - Con il quarto motivo, l'appellante ha insistito sulla violazione dell'art. 68, commi 2, 3 e 4 e dell'art. 60, comma 8, del D.lgs n. 267/00, in relazione all'art. 12, comma 3, lett. b) del D.lgs n. 39/13, rilevando (v. par.
90 appello) che “… la dr.ssa avrebbe dovuto dare le dimissioni CP_1 Parte dall'incarico dirigenziale non generale di dirigente dell'ufficio V della
pag. 17/31 a tempo determinato dal 15.11.2022 al 14.11.2025 entro il termine CP_4 di 10 gg. dalla data in cui è venuto a concretizzarsi la situazione di incompatibilità prevista in relazione all'art. 12 comma 3 lett. b del D.lgs n.
39/1, cessando dalle relative funzioni e rimanendo in aspettativa non retribuita sul ruolo a tempo indeterminato da dirigente scolastico in cui era stata collocata dal 15.11.2016…”.
Il motivo non fa che riprodurre le censure già sviluppate nei precedenti paragrafi e rigettate per le ragioni suesposte (v. par. 5.0 – 6.0), sicchè è infondato per le medesime argomentazioni, da intendersi per integralmente richiamate.
9.1. – Va solo aggiunto, quanto alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, comma 8, TUEL, ritenuta infondata dal giudice delle leggi con la sentenza 109/13, che la richiamata Corte di Cassazione n. 40876/2021 ha sul punto rilevato che si tratta di un tema (quello della compatibilità dell'art. 60, comma 8, con i contratti a tempo determinato) che la Corte costituzionale non ha per la verità affrontato sotto il profilo della violazione degli artt. 11 e 117 avendo riguardo alla dir. 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP: accordo quadro la cui clausola 4, comma 1, è invocata anche ai diversi fini della disapplicazione del cit. art. 60, comma 8, TUEL); ed ancora che la disapplicazione dell'art. 60, comma
8, TUEL per il ravvisato contrasto della norma con l'art.
4.1 dell'accordo quadro non trova ostacolo nella pronuncia con cui la Corte costituzionale, con la cit. sentenza n. 109 del 2013, ebbe ad escludere che la disposizione contrastasse col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
Il tutto a prescindere dal rilievo, di ordine generale, per cui le sentenze di rigetto della Corte costituzionale non implicano il riconoscimento generale della conformità della norma alla carta fondamentale.
9.2. - Quanto alla presunta inapplicabilità al caso di specie della clausola
4.1. dell'accordo quadro in presenza di incarico dirigenziale a tempo determinato di tipo fiduciario, va osservato che la lettura della pronuncia della S.C. richiamata (Cass. 17010/2017) dall'appellante evidenzia, piuttosto, che troverebbe conferma il principio – antitetico a quello pag. 18/31 invocato dal - che i rapporti di lavoro dirigenziale sono esclusi dal Pt_1 campo di applicazione della disciplina generale dei contratti di lavoro a tempo determinato e che si conferma la regola che consente la stipulazione di contratti con l'apposizione del termine massimo del quinquennio con i dirigenti, i quali possono unilateralmente recedere con preavviso.
Il tutto senza che venga minimamente confutato l'argomento che, trattandosi (quello del dirigente non generale e quello di dirigente scolastico a tempo indeterminato) di due incarichi simili e/o corrispondenti,
l'art. 60, comma 8, TUEL andrebbe comunque disapplicato nel senso indicato dalla pronuncia del 2018 della Suprema Corte.
10. - Con il quinto motivo, l'appellante insiste nel ritenere che al Dirigente scolastico si applichi la situazione di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 3, lett. b) del Dlgs n. 39/132, osservando che il problema si pone
“… con riferimento all'incarico di Dirigente non Generale a tempo determinato di Direzione dell'ufficio V “ ” Controparte_4 dell' , con contratto di lavoro della Controparte_4 durata triennale”, dal 15.11.2022 al 15.11.2025”.
10.1. - Ora, deve ribadirsi - come già detto dal tribunale – che non è applicabile alla fattispecie il D.lgs n. 39/13, posto che, come chiarito in modo condivisibile dall' con delibere n. 460/18 e n. 685/19, le CP_11 istituzioni scolastiche sono amministrazioni che rientrano nell'apparato statale e non in quello regionale provinciale o comunale, da ciò conseguendone che le incompatibilità di cui all'art. 12 co. 1 del D.lgs 39/13 non trovano applicazione nell'ipotesi di cariche politiche locali, come quella del sindaco.
In dettaglio, la delibera ANAC (n. 685/19) ha rammentato che la disposizione de qua non si applica agli incarichi dirigenziali conferiti nelle amministrazioni statali, per cui deve condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado, allorchè ha affermato che “Il Decreto Legislativo n.
pag. 19/31 39/2013 invocato da parte ricorrente non trova applicazione nel caso di specie. L'art. 12, comma 3, lett. b) del citato decreto stabilisce che gli incarichi dirigenziali, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili con la carica di componente della giunta
o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai
15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione. Come chiarito dall'ANAC con delibere
n. 460 del 09/05/2018 (definita dal ricorrente “apodittica” senza una valida argomentazione a sostegno di tale affermazione) e n. 685 del 17/07/2019, le istituzioni scolastiche sono amministrazioni che rientrano nell'appartato statale e non, invece, nell'apparato territoriale regionale, provinciale o comunale, conseguendone, quindi, che le incompatibilità e le inconferibilità previste dal D. Lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione nell'ipotesi di conferimento di cariche politiche di livello locale a soggetti che rivestono incarichi di dirigenti scolastici. Ciò in quanto i dirigenti sono responsabili di risorse strumentali e finanziarie concesse dallo Stato (dovendo, peraltro, fare periodicamente resoconto del bilancio) e devono rispondere al livello centrale statale dei risultati del servizio fornito, oltre ad essere muniti di poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane anch'esse conferitegli dall'appartato statale (e non da quello locale).
A quanto sopra, ad ulteriore riprova dell'inapplicabilità del richiamato art.
12, deve aggiungersi che l'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 stabilisce che è il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico a contestare l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o di incompatibilità di cui al decreto in questione. Ebbene, dagli atti di causa, non emerge in alcun modo che il responsabile del piano anticorruzione abbia mosso una qualche contestazione al Sindaco eletto, da ciò potendosi derivare a contrario che, con riferimento alla resistente, non
è stata ravvisata, dall'organo a ciò preposto, alcuna incompatibilità.
Inoltre, anche a voler ritenere applicabile alla fattispecie in esame l'art. 12,
pag. 20/31 comma 3, lett. b), D. Lgs. n. 39/2013, in ogni caso, non solo il termine perentorio di quindici giorni, fissato dall'art. 1, lett. del citato decreto ai fini della scelta tra la permanenza nell'incarico politico o in quello amministrativo, risulta essere stato rispettato, posto che la dott.ssa
[...]
ha chiesto di essere messa in aspettativa entro dieci giorni dalla CP_8 sua proclamazione a sindaco di , intervenuta in data 27/10/2023, CP ma soprattutto, in base all'art. 19 del citato decreto (“Lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, subordinato o autonomo (...)”), la sussistenza di una eventuale incompatibilità potrebbe al più comportare la decadenza dall'incarico dirigenziale e la risoluzione del relativo rapporto di lavoro e non anche la decadenza dalla carica di Sindaco. A quanto evidenziato consegue che, nella fattispecie in esame, se si vuole parlare di incompatibilità lo si può al più fare esclusivamente avendo riguardo al
Testo Unico sugli Enti Locali, disciplinante le incompatibilità con riferimento appunto agli enti locali”.
10.2.- Reputa la Corte che l'incarico di dirigente scolastico sia assimilabile a quello dei dirigenti amministrativi incardinati in altre pubbliche amministrazioni e in altri enti pubblici (e presi in considerazione dell'art. 1, co. 2 lett. j) del d.lgs. n. 39/2013) ma, essendo le istituzioni scolastiche - ai fini dell'applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 - riconducibili all'apparato dello Stato, esse non possono essere ricondotte al livello territoriale regionale, provinciale o comunale nel senso indicato dalle norme in esame e dal ricorrente.
Tale orientamento trova – ripetesi – non solo conforto in alcune precedenti pronunce dell' (in cui era stato chiarito che l'art. 12, commi 3 e 4, del CP_11
d.lgs. n.39/2013 non riguarda gli incarichi dirigenziali conferiti nelle amministrazioni statali e pertanto, nell'ambito di applicazione generale del regime delle incompatibilità, a questi dirigenti non si applicano i divieti di cui ai citati commi 3 e 4 dell'art. 12, poiché essi si riferiscono esclusivamente agli incarichi dirigenziali svolti presso le amministrazioni pag. 21/31 regionali e locali e gli enti da esse vigilati), ma anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, sez. lav., sent. n. 10438 del 22.06.2012, che ha ritenuto quanto segue: “in tema di stato giuridico del personale insegnante nella provincia di Bolzano, la c.d. provincializzazione delle attribuzioni statali, delegate agli organi provinciali […] non ha innovato la qualificazione del personale medesimo, rimasto alle dipendenze dello Stato, come confermano il tenore letterale delle disposizioni di delega Autorità
Nazionale Anticorruzione Presidente 7 ("ferma restando la dipendenza dallo
Stato del personale insegnante") e la previsione, ivi contenuta, della ricorribilità al Ministro per la pubblica istruzione contro i provvedimenti degli intendenti scolastici provinciali. Ne consegue che rispetto alla domanda dell'insegnante di una scuola di Bolzano, relativa alla cessazione del rapporto di impiego (nella specie, per dispensa dal servizio), la legittimazione passiva appartiene allo Stato”.
Quanto detto vale ad escludere, nel caso di specie, la ricorrenza dell'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, co. 3 e 4 lett. b) del d.lgs. n. 39/2013 per le medesime ragioni indicate dal tribunale.
10.3. - Peraltro, oltre alla inapplicabilità ai dirigenti statali delle incompatibilità previste dal D.lgs n. 39/13, deve aggiungersi che, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs citato, “… lo svolgimento degli incarichi di cui al presente decreto in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e
VI comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di 15 gg. dalla contestazione all'interessato da parte del responsabile di cui all'articolo 15, dell'insorgere della causa di incompatibilità….”.
Ne deriva che, tutt'al più, la (eventuale) violazione di dette norme potrebbe comportare la risoluzione dal rapporto di lavoro da Dirigente e non la decadenza dalla carica di Sindaco, posto che tale effetto esula dalla portata del decreto legislativo in questione.
Ancora, va detto che non risulta che sia stata mossa alcuna contestazione, da parte del responsabile di cui all'art. 15 del D.lgs 39/13, per rimuovere la causa di incompatibilità entro il termine di 15 gg. previsto normativamente pag. 22/31 (art. 1, lett. f, D.lgs cit.): solo in tal caso, infatti, il soggetto cui viene conferito l'incarico dirigenziale deve optare tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e/o lo svolgimento “di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce
l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico”.
10.4. – Quanto alle osservazioni svolte in sede di appello dal , il Pt_1 quale ha osservato che:
a) il Ministero dell'interno avrebbe precisato in materia che sussiste l'incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di direttore amministrativo presso la Parte_5
b) l'art. 1, co. 49, della legge 190/12 delega il governo a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e l'art. 12, comma 3 lett. b è situazione di incompatibilità coerente con la delega e sopravvenuta rispetto al TUEL;
c) l' ha riconosciuto l'ampliamento delle situazioni di incompatibilità di CP_11 chi ha incarichi dirigenziali nelle PP.AA.; appare del tutto evidente la diversità di situazioni tra il dirigente scolastico Parte e quello di direttore amministrativo presso la quanto all'ampliamento di situazioni di incompatibilità rispetto alla prima delibera ANAC del 2018, vale la pena rammentare che, dopo la prima delibera 460/2018, l'ANAC si è espressa in termini anche con seconda delibera, n. 685/2019; infine, quanto al richiamo all'art. 1, comma 49, della legge 190/2012 (che prevede la delega a modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali), rispetto alla quale sarebbe “coerente”
l'art. 12, comma 3 e 4 del D.lgs n. 39/13, deve osservarsi che l'appellante confonde la disciplina dell'incompatibilità negli enti locali, disciplinata dal
D.lgs n. 267/00, con quella della inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e cariche politiche, non sovrapponibile alla prima, stante la diversità di ratio e di funzioni pag. 23/31 10.5 - Quanto al restante corpo del motivo (par. 116 – 133), esso non fa che riprodurre le doglianze già contenute nel ricorso introduttivo, rispetto alle quali vale la pena osservare ulteriormente quanto segue.
I dirigenti scolastici non sono equiparabili ai dirigenti generali (art. 16 D.lgs
165/01), ma, ai sensi dell'art. 25 del medesimo decreto, hanno funzioni più limitate, in quanto non attinenti al raccordo tra le direttive impartite dal
Ministro nell'esercizio della funzione d'indirizzo politico e programmazione e l'attività amministrativa svolta dai singoli uffici e direzioni in cui si articola la struttura ministeriale, essi attendendo all'espletamento dei compiti specificamente demandati alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa, didattica e finanziaria alle stesse riconosciuta.
Come osservato recentemente dalla Suprema Corte (v. Cass.
35304/2023), la disciplina delle funzioni dirigenziali introdotta dal D.Lgs.
n. 165 del 2001 non ha comportato affatto il superamento dell'articolazione in fasce, espressamente prevista dagli artt. 15 e 23, i quali dispongono la suddivisione del ruolo dei dirigenti in due fasce distinte, per le quali gli artt.
28 e 28-bis prevedono differenti modalità di accesso.
Gli artt. 16 e 17 del medesimo decreto enumerano separatamente le funzioni spettanti ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali da quelle assegnate agli altri dirigenti: la disposizione di cui all'art. 25 individua le funzioni dei dirigenti scolastici, rispetto ai quali, anche a voler tenere conto della specificità del modello organizzativo dell'ufficio e del complesso di attribuzioni riconosciute alla dirigenza scolastica dalla contrattazione collettiva, le funzioni del dirigente scolastico non integrano con pienezza i compiti e le funzioni tipiche del dirigente degli uffici dirigenziali generali, in considerazione della complessità dell'attività materiale connessa alle funzioni apicali attribuite a quest'ultimo.
Il contenuto dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciuta agli istituti scolastici che abbiano conseguito la personalità giuridica deve essere individuato sulla base delle definizioni riportate nel D.Lgs. 15 marzo
1997, n. 59, art. 21, commi 8 e 9 richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001,
pag. 24/31 art. 25, comma 1, i quali attribuiscono ai dirigenti scolastici funzioni decisamente più ridotte di quelle spettanti ai dirigenti generali, sottoponendone inoltre l'operato al controllo di un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica generale, e presieduto da un dirigente, che deve procedere alla verifica dei risultati conseguiti
(cfr. Cass., Sez. lav., 17/03/2009, n. 6460; nel medesimo senso, successivamente, Cass., Sez. lav., 5/11/2021, n. 32166).
Il diverso livello delle funzioni spettanti ai dirigenti scolastici rispetto a quello delle funzioni attribuite ai dirigenti generali e il conseguente minor rischio che l'influenza connessa all'esercizio delle stesse possa comportare una alterazione della par condicio tra i candidati, la cui salvaguardia costituisce la ratio della causa d'ineleggibilità prevista dalla L. n. 154 del
1981, art. 2, comma 1, n. 1 emergono d'altronde con palmare evidenza se solo si tiene conto della posizione di vertice ricoperta dalle altre figure alle quali i dirigenti generali sono parificati dalla predetta disposizione (il capo e i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno ed i capi di gabinetto dei
Ministri), della appartenenza delle stesse alle Amministrazioni centrali dello
Stato e dell'ampiezza e incisività delle rispettive funzioni, riferibili all'intera sfera di competenza delle strutture ministeriali alle quali sono preposte.
Rispetto a tali funzioni, quelle attribuite ai dirigenti scolastici rivestono una portata assai più circoscritta, in quanto, pur estendendosi alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ed implicando l'esercizio di autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e di organizzazione dell'attività scolastica secondo criteri di efficienza, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 25, comma 2, non eccedono l'ambito dell'organizzazione e dell'attività del singolo istituto, alla cui gestione unitaria il dirigente è chiamato a provvedere, rispondendo dei relativi risultati ai sensi dell'art. 21.
10.6. - Ne deriva che il Dirigente scolastico, al contrario di quanto sostenuto dal nel ricorso (alle pagg. 15 e ss.) e poi ribadito Pt_1 nell'atto di appello, non è affatto ineleggibile, né esso rientra nella nozione pag. 25/31 dei dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparato, di cui all'art. 60, comma 1, del d.lgs n. 267/00 come causa di ineleggibilità alla carica da sindaco.
11. – Venendo adesso al sesto motivo di gravame, esso si è incentrato sulla violazione dell'art. 100, 105 e 112 c.p.c., in relazione all'art. 82, comma 1, d.p.r. n. 570/1960, nonché dell'art. 70 del D.lgs. n. 267/00 e dell'art. 22, comma 4, del D.lgs n. 150/2011.
11.1. - Ha osservato l'appellante sul punto che il Tribunale - dopo aver dato atto della inammissibilità dell'intervento adesivo spiegato dal
[...]
in favore della , nonché del fatto che l'allegato interesse CP CP_1 alla difesa della legittimità degli attacchi adottati dagli organi consiliari poteva valere a giustificare la costituzione per resistere alla sola impugnativa della delibera n. 1 del 14.12.2023 – aveva errato nel ritenere che fosse stata proposta una domanda di annullamento della delibera n. 1 del 14.12.2023 (con cui era stata convalidata la nomina del sindaco di e rigettata la richiesta di incompatibilità a consigliere comunale CP sollevata prima della seduta), posto che nessuna domanda di annullamento della delibera in oggetto avrebbe mai potuto essere formulata se non nella competente sede amministrativa, mentre si era semplicemente limitato al sindacato di impugnativa ex art. 82, comma 1, d.p.r. n. 570/1960 ed ex art. 22 comma 4 del D.lgs n. 150/2011, dal momento che la delibera di convalida dell'elezione costituiva presupposto processuale della domanda giudiziale.
Ne derivava che non si giustificava la condanna alle spese processuale anche nei confronti del che era stato correttamente ritenuto non CP legittimato a spiegare domanda di intervento adesivo volontario in favore del Sindaco.
11.2. - Ora, a parere della Corte, il motivo è infondato, posto che nel ricorso il aveva impugnato anche la delibera n. 1 del 14.12.2023, Pt_1
e non può condividersi la tesi che la delibera consiliare in questione costituisse solo un mero presupposto processuale dell'azione, posto che l'azione popolare non solo può essere proposta anche in assenza di un pag. 26/31 deliberato consiliare di convalida, ma prescinde dalla correlativa impugnazione di un siffatto deliberato, ove adottato (Cass. 16/7/2005 n.
15104).
Ne consegue l'infondatezza dell'assunto dell'odierno appellante, che ha indubitabilmente impugnato (v. par. 9 – 35) anche la delibera di convalida della nomina sindaco e di formazione della giunta comunale del 14.12.2023 ritenendola illegittima, convenendo in giudizio anche il . Controparte_2
Va poi osservato che la delibera in questione è stata contestata non solo in ordine al suo contenuto dispositivo, ma anche per la mancanza del relativo quorum deliberativo e per la falsificazione della firma del decreto sindacale.
Ne deriva che non solo il aveva legittimazione passiva, in quanto CP convenuto in giudizio, ma anche titolo per resistere alla impugnativa della delibera, che è stata rigettata dal tribunale e rispetto alla quale l'appellante non ha sollevato motivi di doglianza in appello.
E' poi appena il caso di precisare che, quanto al fatto che il non CP aveva chiesto la condanna dell'appellante alle spese, il principio consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte esclude la necessità di un'espressa richiesta di condanna della controparte al rimborso delle spese di lite, rappresentando, tale condanna, la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte, dovendo pertanto il giudice procedervi, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., anche in mancanza di una esplicita richiesta della parte vittoriosa (cfr., da ultimo,
Sez. 2, Ordinanza n. 16386 del 21/06/2018 che richiama Sez. 1, Sentenza
n. 3093 del 11/05/1981, Rv. 413661 - 01)
12. – Con il settimo motivo, l'appellante ha censurato la statuizione dl tribunale nella parte in cui il tribunale l'aveva condannato al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
12.1. - Sul punto, il tribunale ha così motivato: “Nello specifico, la pretestuosità dell'azione esperita dal soccombente si Parte_1 rinviene nei seguenti elementi:
- il D. Lgs. n. 39/13 è stato richiamato dal ricorrente pur essendo consapevole (o, quantomeno, potendo facilmente appurare) che
pag. 27/31 l'applicazione di tale normativa avrebbe al più potuto avere quale conseguenza la decadenza dall'incarico dirigenziale, ma non anche dalla carica elettiva;
il ricorrente non solo era a conoscenza delle delibere ANAC che affermano la non applicabilità dell'art. 12 citato ai dirigenti statali, in quanto dallo stesso citata, ma soprattutto non ha fornito al Tribunale validi argomenti giuridici per discostarsi da quanto affermato dall'agenzia;
- l'istante non ha tenuto conto del fatto che il Ministero dell'Interno non ha dato alcun seguito alle denunce dallo stesso presentate con riferimento al caso di specie;
- ha inspiegabilmente omesso di computare nel termine Parte_1 di dieci giorni decorrenti dal 27/10/2023 il giorno iniziale e, ancor più inspiegabilmente, non ha tenuto conto del fatto che il 05/11/2023 cadeva di domenica, con conseguente spostamento del dies ad quem al lunedì successivo;
- il ricorrente ha richiamato precedenti giurisprudenziali non aventi rilevanza nel caso di specie ed ha ritenuto applicabili norme inconferenti rispetto alla fattispecie in oggetto (si veda oltre l'art. 12 del D. Lgs. n.
39/13, anche l'art. 14.1, D.L. n. 201/2011);
- ha, inoltre, posto in essere un'interpretazione delle disposizioni richiamate lontana dal dettato normativo (si pensi, tra i tanti casi, sia all'automatismo “nomina ad assessore assunzione dell'incarico”, espressamente smentito dalla legge che prevede l'accettazione dell'incarico, sia all'inesistente continuum ravvisato tra l'art. 12, D. Lgs. n.
39/13 e l'art. 60 T.U.E.L.) ed artatamente volta ad indurre il lettore a ritenere realmente esistente una qualche ipotesi di decadenza.
L'abuso del processo perpetrato nel caso di specie appare tanto più evidente se solo si considera che la presente azione è stata introdotta ponendo a base della stessa motivi privi di un reale fondamento, e ciò pur nella consapevolezza che il neo eletto Sindaco è non solo impegnato nell'amministrate la città, ma anche nel ricostruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali, fiducia messa a dura prova dal recente scioglimento del medesimo per infiltrazioni mafiose, rispetto al quale impegno CP
pag. 28/31 l'azione popolare, per come promossa da , finisce per Parte_1 integrare un mero atto di ostruzionismo politico e non –come dichiarato dal resistente- un atto di difesa dei cittadini dal “degrado amministrativo”. La somma che il ricorrente dovrà versare ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. va equitativamente individuata nell'importo di Euro 12.753,36, tenuto conto della carica politica dalla stessa rivestita, della diffusione che la notizia della proposizione della presente azione ha avuto sugli organi di stampa locale (cfr. doc.ti da 10 a 15, fascicolo resistente ), nonché CP_1 della (breve) durata del mandato rivestito ed applicando un aumento di 1/3 rispetto alla somma liquidate a titolo di spese di lite.”
12.2. - Ora, a parere dell'odierna Corte di appello, il motivo è infondato per le ragioni che seguono.
12.3. – Va premesso che la fattispecie di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. (il quale prevede che "In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata"), è una statuizione accessoria indipendente e autonoma rispetto a quelle previste dai primi due commi della suddetta norma.
Il terzo comma, infatti, prevede una "sanzione di carattere pubblicistico", priva di natura risarcitoria, destinata a punire la parte soccombente che abbia fatto "abuso" dello strumento processuale: incorrono, perciò, in responsabilità per abuso del processo coloro che abbiano proposto domande od eccezioni o formulato difese macroscopicamente inammissibili o manifestamente infondate vuoi sotto il profilo giuridico (in quanto proposte in totale ed evidente carenza dei presupposti previsti dalla legge), vuoi sotto il profilo fattuale (allegando, ad es., fatti di cui si accerti la manifesta falsità).
Lo scrutinio che il giudice è chiamato a formulare attiene alla condotta processuale nella sua "oggettività", e non all'atteggiamento psicologico – di mala fede o di negligenza più o meno grave – della parte (v. Cass. n.
27623.2017).
pag. 29/31 Nella specie, in disparte quindi il profilo concernente l'animus, reputa la
Corte che l'aver sostenuto che la risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (che eliminava in radice e tempestivamente l'incompatibilità invocata dal ricorrente del dirigente scolastico rispetto alla carica di sindaco), in quanto asseritamente “illegittima nulla e in frode alla legge”, rendesse ancora “vigente” il rapporto di lavoro, costituisce una difesa macroscopicamente infondata sul piano giuridico.
Al di là di quanto sostenuto dal tribunale relativamente alla conoscenza delle delibere (che escludono l'applicabilità di tale normativa ai CP_11 dirigenti scolastici), e della conoscenza circa la inapplicabilità del D.lgs n.
39/13, il sostenere pervicacemente che né l'aspettativa non retribuita dall'incarico dirigenziale né le dimissioni volontarie dal servizio, con la cessazione definitiva del rapporto di lavoro con l'amministrazione, avessero neutralizzato del tutto tempestivamente l'incompatibilità (peraltro neppure contestata) del sindaco, significa aver agito senza adoperare la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e, comunque, attraverso argomentazioni o tesi palesemente infondate e inammissibili, sotto plurimi profili, come evidenziato dal tribunale e ribadito in sede odierna.
Ne deriva che, pur non riscontrandosi l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, è comunque valutabile nella specie una condotta di "abuso del processo", avendo il agito pretestuosamente (Cass. 27623/2017) Pt_1
e, cioè, nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Per tale ragione, ovvero per aver ostacolato il diritto della controparte attraverso tesi processuali e sostanziali rispetto alle quali il ricorrente, con un minimo di diligenza, avrebbe potuto avvertire facilmente l'infondatezza e/o l'inammissibilità e, dunque, per aver posto in essere una condotta ostruzionistica, deve ritenersi che il tribunale abbia correttamente sanzionato con il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. la posizione processuale del , e tanto prescindendo dalla prova di un danno a carico della Pt_1 parte vittoriosa e rimanendo al di fuori della struttura tipica dell'illecito civile (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726).
pag. 30/31 13. - In ordine alle spese di lite, queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (D.M. 55/2014 e succ. modif., parametri medi per la fase di studio e introduttiva, minimi per la fase istruttoria/trattazione e medi per la fase decisionale).
Sussistono i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n.
228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale civile di Foggia – I Sezione in
[...] composizione collegiale, adottata nella camera di consiglio del 5 marzo
2024, comunicata in data 20 marzo 2024, notificata in data 9 maggio
2024, resa nel giudizio avente nr. 24/2024 R.G., così provvede:
- Rigetta, in quanto infondato, l'appello e, per l'effetto, conferma la ordinanza impugnata;
- Dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore delle parti appellate, che liquida per ciascuna nella complessiva somma di 8.469,00, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge.
- Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pag. 31/31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. motivazione del tribunale: “…. l'art. 14 del D.L. n. 4/2019 non può essere applicato al caso di specie perché la domanda di pensionamento della dr.ssa è stata Controparte_8 presentata ai sensi dell'art. 24 dall'art. 24, commi 6, 7 e 10, D.L. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011 (cfr. doc. 9, ultimo paragrafo, pagina 1), in base al quale, a decorrere dal 1° Cont gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell' e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. Pertanto, nell'ipotesi di pensione anticipata flessibile di cui all'art. 14.1, sono necessari due requisiti: un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni;
mentre, nell'ipotesi di pensione anticipata indipendente dall'età anagrafica contemplata dall'art. 24 citato, non viene richiesto il requisito anagrafico, ma esclusivamente quello contributivo sopra richiamato. Ne consegue, quindi, che le lettere b) e c) dell'art. 14.1, comma 6, D.L. citato, richiamate da , non operano con Pt_1 riferimento all'istanza di pensionamento depositata dalla resistente ” CP_1
pag. 9/31 2 gli incarichi dirigenziali interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritti privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili … b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione