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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/08/2025, n. 11613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11613 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54211/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Collegio, composto dai Magistrati dott.ssa IA ELi -Presidente rel. dott. Alfredo Landi -Giudice dott. Tommaso Martucci -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 54211 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017;
tra
(C.F. ), in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria Parte_1 CP_1 P.IVA_1 dell'ATI costituita con e con sede in San Lorenzo di Sebato Controparte_2 Controparte_3
(BZ), via Brunico n. 18/b, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Arturo Cancrini (C.F. e Laura C.F._1
NT (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in C.F._2
Roma, piazza di San Bernardo n. 101, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte attrice-
e
P.IVA n. , C.F. , con sede legale in Roma, via Monzambano n. CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3
10, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Pietro Allori (C.F.
, dall'Avv. Paola Grassi (C.F. ), dall'Avv. Cecilia Ticca C.F._3 C.F._4
pagina 1 di 22 (C.F. ) e dall'Avv. Marta Fraioli (C.F. ), giusta procura C.F._5 C.F._6 alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
-parte convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 [...] per sentire l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa CP_5 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Nel merito: 1) accertare e dichiarare il diritto Cont " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell costituita Parte_1 CP_1 con e in persona del legale rappresentante p.t., a vedersi Controparte_2 Controparte_3 riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 1 e per i relativi titoli, la somma di €.
15.131.626,48, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'ATI la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
2) accertare e dichiarare Cont il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell Parte_1 CP_1 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 2 e per i relativi titoli, la somma di
€. 117.355,91, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4
Cont legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
3) accertare e dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Parte_1 CP_7 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 3 e per i relativi titoli, la somma di
€ 168.996,31, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'ATI la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo pagina 2 di 22 a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
4) accertare e dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Parte_1 CP_1 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 4 e per i relativi titoli, la somma di
€ 713.446,48, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'ATI la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
5) accertare e dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Parte_1 CP_8 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 5 e per i relativi titoli, la somma di
€ 759.140,80, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'ATI la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
6) accertare e dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Parte_1 CP_1 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_9 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 6 e per i relativi titoli, la somma di
€ 4.713.714,43, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona cl CP_4
Cont legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
7) accertare e dichiarare Cont il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell Parte_1 CP_1 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 7 e per i relativi titoli, la somma di pagina 3 di 22 € 112.177,93, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4
Cont legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
8) accertare e dichiarare Cont il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell Parte_1 CP_1 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 8 e per i relativi titoli, la somma di
€ 25.740,00, salvi successivi aggiornamenti. e per l'effetto condannare in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'ATI la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
9) accertare e dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Parte_2 CP_1 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 9 e per i relativi titoli, la somma di
€ 332.191,30, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4
Cont legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
10) accertare e dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria Parte_1 CP_1
Cont dell costituita con e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 10 e per i relativi titoli, la somma di € 3.513.767,48, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in CP_4
Cont persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art, 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
11) accertare e pagina 4 di 22 dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria Parte_1 CP_1 dell'ATI costituita con e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva a. 11 e per i relativi titoli, la somma di € 7.594.108,00, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in CP_4
Cont persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata. ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”.
Premetteva l'appaltatore che:
1)nel corso dell'anno 2004 la aveva affidato la progettazione preliminare, nonché Controparte_10
i rilievi piano altimetrici e relazioni geotecniche, le relazioni geologiche, lo studio di prefattibilità ambientale e prime indicazioni sulla sicurezza della nuova Strada tipo B (4 corsie) SA-LB
(Svincolo S.S. 131 Ploaghe – S.S. 597 – S.S. 199) alla Controparte_11
e – ing. , Ing. ;
[...] Controparte_12 Persona_1 Persona_2
2)nel corso della progettazione preliminare, l'intervento con O.P.C.M. n. 3663 del 19/03/2008 veniva inserito nel Piano degli interventi relativi alla Presidenza italiana del G8 e, da tale data, il
Commissario Straordinario Delegato pro tempore, dr. , dava seguito alle attività per CP_13 sviluppare la progettazione preliminare, avvalendosi del Soggetto Attuatore - Unità di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3)con D.P.C.M. n. 65 del 12/03/2010 veniva dichiarato fino al 31/12/2011 e prorogato fino al 31/12/
2012 con DP.C.M. del 4/12/2011, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di SA e LB-Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della strada statale SA-LB e che con O.P.C.M. n. 3869 del 23/04/2010, recante
“disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di SA ed LB-Tempio, in relazione alla strada statale
SA-LB”, modificata ed integrata con O.P.C.M. n° 3895 del 20/08/2010 e con OPCM n.3948 del 20/06/2011, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, dr. veniva Persona_3 nominato Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle Province di SA e LB-Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della Strada Statale n. 597 /199;
pagina 5 di 22 4)con ordinanza n. 1 del 22/09/2010 il Commissario Straordinario Delegato nominava quale CP_4
Soggetto Attuatore e forniva alla stessa le prime indicazioni operative per lo svolgimento delle attività. Successivamente all'emissione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4/12/2011, con il quale era prorogato sino al 31/12/2012 lo stato di emergenza di cui al D.P.C.M. del
12/03/2010 veniva emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 56 dell'8/03/2013 con la quale l' era individuata quale amministrazione pubblica competente, in CP_4 regime ordinario, al coordinamento degli interventi sulla strada statale SA-LB successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza;
5)con ordinanza n. 741/64 del 16/12/2011, il Commissario Delegato approvava, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, il progetto preliminare, di livello avanzato per appalto integrato, dell'importo complessivo di € 140.160.000,00 di cui € 102.966.997,64 a base d'appalto
(comprensivi di € 93.182.803.29 per lavori a corpo e a misura, € 2.795.484,10 per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva ed € 6.988.710,25 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso); € 24.451.184, 19 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 12.741.818,18 per spese generali comprensive del fondo di incentivazione;
6)con provvedimento n. 92 del 3/08/2012 del Presidente dell' veniva disposta CP_4
l'aggiudicazione definitiva dell'intervento all'ATI Oberosler Cav. - CP_14 CP_15
- ( -
[...] Controparte_3 Controparte_16 CP_17
- ), per un ribasso d'asta pari al 40,774%
[...] Controparte_18 Controparte_19 ed un prezzo complessivo offerto di € 63.833.203,74 comprensivo di € 6.988.710,25 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e di € 1.677.290.46 per spese di progettazione ed attività correlate, assoggettate a ribasso;
7)con contratto stipulato il 31/01/2013 n. Rep. 11118, l' affidava all' i lavori CP_4 CP_6 relativi alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dell'opera “Lavori di adeguamento al Tipo B
(4 corsie) dell'itinerario SA LB - Lotto 7 dal km 61 + 450 al km 68+600” per un importo, al netto dell'IVA, di € 63.833.203.74, di cui € 6.988.710,25 per oneri della sicurezza ed € 1.677.290,46 per oneri di progettazione esecutiva ed attività correlate;
8)che la durata dei lavori veniva fissata in n. 930 giorni naturali e consecutivi, di cui n. 210 giorni per la progettazione esecutiva e il compimento delle attività propedeutiche correlate;
9)con ordine di servizio n. 1 del 18/2/2013 procedeva alla consegna della progettazione CP_4 esecutiva e delle attività propedeutiche correlate da effettuarsi in: a) n. 90 giorni per l'esecuzione delle indagini topografiche, delle indagini geognostiche e della redazione del progetto di monitoraggio ambientale e della documentazione per l'ottemperanza VIA e per l'acquisizione dei pagina 6 di 22 pareri definitivi;
b) n. 60 giorni per la redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza, dunque con termine ultimo il 15/9/2013;
10)con ordinanza n. 56 dell'8/3/2013 il Capo Dipartimento della protezione civile individuava quale Amministrazione pubblica competente in regime ordinario al coordinamento CP_4 degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di SA e LB - Tempio in relazione alla strada statale SA –
LB, successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza;
11)con le note prot. n. 121 LF/dp del 9/4/2013 e 132 LF/dp del 16/4/2013 ATI chiedeva autorizzazione del proprio personale e delle proprie attrezzature all'ingresso nelle aree interessate al fine di svolgere le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva in tempi utili;
12)con nota prot. CCA-0020636-P del 12/06/2013 la Committente autorizzava l'ATI all'ingresso nelle aree interessate dal procedimento espropriativo, per l'espletamento delle attività propedeutiche all'esproprio e di tutte le altre attività;
13)con nota prot. 281 LF/dp del 23/8/2013 l'ATI consegnava il progetto esecutivo;
14)con note prot. 332 LF/dp del 26/9/2013, prot. 333 LF/dp del 26/9/2013, prot. 353 LF/dp Contr dell'8/10/2023 e prot. 365 LF7dp del 18/10/2013 hiedeva l'autorizzazione ad acquisire nuove e diverse aree in riferimento alle interferenze dei sottoservizi EL e Telecom;
Contr 15)nel dicembre 2013 otteneva la piena disponibilità delle aree, a seguito della richiesta da parte del Corpo forestale e vigilanza ambientale dello spostamento di n.
2.590 sugheri ricadenti nell'area di bonifica ordigni;
16)in data 5/12/2013 emetteva verbale di consegna dei lavori;
CP_4
17)in data 28/4/2014 con nota prot. 133 LF/dp ATI comunicava di aver completato i lavori di bonifica da ordigni bellici fra le progressive 63+200 – 63+850 e 64+150-64+750 e di aver inoltrato richiesta di collaudo in data 23/4/2014;
18)con nota prot. CCA-0033276-P del 24/6/2014 EL inviava ad il Progetto Esecutivo CP_4 di Risoluzione interferenze ENEL, successivamente approvato dalla Committente;
19)con nota prot. 268 LF/me dell'11/8/2014 ATI avanzava richiesta di sospensione parziale dei lavori, limitatamente alle aree di cantiere in cui erano presenti le interferenze e la stessa veniva approvata in data 3/9/2014, incidente su un importo di lavori pari a € 12.290.657,41 e pari al 18% dell'importo contrattuale, per difficoltà connesse alla presenza dei sottoservizi EL Bassa Tensione
e Media Tensione e Telecom Fibra Ottica e Rame;
20)in data 29/10/2014 la Committente disponeva la ripresa dei lavori, seppur parziale, firmata con riserva dall'ATI; pagina 7 di 22 21)in data 11/11/2014 inviava formale diffida ad chiedendo Parte_1 CP_14 CP_4 attivarsi le procedure di risoluzione delle problematiche che hanno impedito la regolare e puntuale esecuzione dei lavori, oltre all'avvio di un procedimento teso al raggiungimento di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. n. 163/2006, rideterminando i tempi di esecuzione dell'appalto medesimo, all'esito della quale la Commissione di Accordo proponeva un riconoscimento Pt_3
Contr pari ad € 1.955.828,10, corrispondente al 23% delle riserve iscritte sino a quel momento da
Parte attrice, dunque, iscriveva le riserve di seguito indicate:
▪ Riserva 1: Maggiori oneri e danni da ridotta produttività del cantiere per prolungata attività degli espropri, delle attività di bonifica da ordigni bellici, per il monitoraggio ambientale e per la risoluzione delle interferenze dei sottoservizi;
▪ Riserva 2: Maggiori oneri per ridotta produttività a seguito di prolungata attività di progettazione;
▪ Riserva 3: Maggiori oneri per progettazione di opere non previste nel contratto di appalto affidato;
▪ Riserva 4: Maggiori oneri relativi a maggior tempo di espletamento dei servizi connessi alle attività di progettazione;
▪ Riserva 5: Maggiori oneri a seguito di prescrizioni impartite dall'ufficio BCM per esecuzione bonifica profonda;
▪ Riserva 6: Maggiori oneri per tardiva risoluzione dei sottoservizi interferenti;
▪ Riserva 7: Maggiori oneri derivanti dalla risoluzione dell'interferenza con Linea Ferroviaria;
▪ Riserva 8: Maggiori oneri relativa a Lavori di Completamento delle Inalveazioni;
▪ Riserva 9: Indennizzo per applicazione di sovrapprezzo per utilizzo di Barriera di Sicurezza per lo Spartitraffico centrale;
▪ Riserva 10: Maggiori oneri per Sicurezza e Prolungamento dei tempi contrattualmente previsti;
▪ Riserva 11: Danni da esecuzione lavori per prolungamento dei tempi contrattualmente previsti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2017 si costituiva in giudizio CP_4 contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto. contestava, in primo luogo, la natura giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le CP_4 parti non già come appalto ordinario di opere pubbliche bensì come appalto integrato, deducendo l'onere, posto in capo all'appaltatore, di compiere le attività che, nel caso di un appalto ordinario, farebbero capo alla Stazione Appaltante.
pagina 8 di 22 Sulla base di tale rilievo, deduceva l'infondatezza delle riserve nn. 1-2-3-4-5-6 iscritte dall'ATI CP_4 per oneri riconducibili all'attività di progettazione che la stessa avrebbe dovuto compiere preliminarmente all'esecuzione dei lavori.
Deduceva, inoltre, l'inammissibilità delle riserve nn. 1-2-4-5-6-11 per identità di petitum, posto che le stesse fanno riferimento allo stesso periodo temporale ed assumono come base di calcolo i medesimi dati di ridotta produttività con conseguente duplicazione delle richieste.
Si doleva, inoltre, che con l'atto di sottomissione sottoscritto in data 12.11.2013 parte attrice aveva espressamente rinunciato alle riserve nn. 1-2-3-4-5-6.
Concludeva, infine, chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in premessa, rigettare ogni avversa domanda dichiarando: - in via preliminare e pregiudiziale, del tutto inammissibili le domande proposte da e relative alle riserve nn.1, 2, Parte_1
3, 4, 5 e 6 per decadenza di parte attrice, in quanto intempestive, rinunciate e/o irrituali;
- sempre in via preliminare e pregiudiziale, improcedibili e/o inammissibili tutte le domande proposte da per violazione del limite di importo delle riserve, stabilito dall'art.240 bis D.Lgs n. Parte_1
163/2006; - sempre in via preliminare, del tutto inammissibili le domande proposte con l'atto di citazione e relative alle riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in quanto espressamente rinunciate come da atto di sottomissione del 12.11.2013; - sempre in via preliminare, del tutto inammissibili le domande proposte con l'atto di citazione e relative alle riserve nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 11 in quanto aventi ad oggetto le medesime causali e pertanto determinanti una duplicazione delle voci di costo pretese;
- senza il minimo recesso e salvo gravame, in ogni caso nel merito, infondate tutte le domande a qualsiasi titolo ex adverso proposte relative a tutte le riserve iscritte ed in particolare alle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 11 perché prive di pregio giuridico, nonché di qualsivoglia sostegno probatorio anche in merito alla quantificazione per tutte le ragioni sopra illustrate. - in subordine considerare di applicare i principi enucleati dalla Commissione di Accordo bonario, ritenendo corretta la percentuale del 23% sulle riserve considerate fondate dal CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Il giudizio veniva istruito tramite la documentazione prodotta dalle parti e attraverso una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza dell'11 dicembre 1918 prestava giuramento il CTU nominato, Arch. , e allo Persona_4 stesso venivano posti i seguenti quesiti:
“1) Accerti il CTU la conformità delle opere all'appalto e verifichi l'andamento dei lavori e in caso di eventuale andamento anomalo comportante ritardi nella esecuzione, se gli stessi siano riferibili alla stazione appaltante o all'appaltatore;
2) Verifichi il CTU la tempestività e la fondatezza delle riserve;
pagina 9 di 22 3) Determini il CTU l'importo eventualmente dovuto all'appaltatore per l'anomalo andamento e delle riserve iscritte, calcolando altresì gli interessi e la rivalutazione monetaria”.
La relazione peritale veniva trasmessa ai CTP delle parti in causa che formulavano le proprie osservazioni.
All'udienza di esame della CTU, parte attrice si riportava agli atti di causa e insisteva per l'accoglimento di quanto giù formulato, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni. Alla medesima udienza, contestava la CTU chiedendone la rinnovazione o la convocazione CP_4 del medesimo a chiarimenti.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la rimessione della causa al collegio e all'esito di detta udienza, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le repliche rimettendo il giudizio al Collegio.
***
La vicenda oggetto del giudizio trae origine dall'appalto di lavori necessario all'adeguamento del collegamento stradale esistente tra SA e LB (contratto stipulato il 31 gennaio 2013 e recante
“Lavori di adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell'itinerario SA LB - Lotto 7 dal km 61 + 450 al km 68+600” er un importo, al netto dell'IVA, di € 63.833.203.74, di cui € 6.988.710,25 per oneri della sicurezza ed € 1.677.290,46 per oneri di progettazione esecutiva ed attività correlate.).
Come emerso dagli atti, i lavori su detto collegamento si erano resi indispensabili in ragione delle sue gravi carenze strutturali e dunque della sua inadeguatezza sotto il profilo della sicurezza e del volume di traffico.
In ragione della complessità e dello specifico grado tecnico delle questioni oggetto del giudizio, è stata espletata un'articolata attività peritale, il Collegio non può che soffermarsi preliminarmente sulle conclusioni a cui è pervenuto il CTU in sede di relazione finale in risposta ai quesiti e, nello specifico, rispetto alle riserve formulate dall'Appaltatore.
Si osserva inoltre che il CTU è tenuto ad accertare la tempestività delle riserve (devono essere proposte in occasione del primo Sal successivo alla verificazione del fatto oggetto di riserva) e l'accoglibilità (e in tal caso in quale misura totale o parziale) o il rigetto della stessa, specificandone il motivo.
A) Sul quesito n. 1 il CTU ha affermato che “….ha preliminarmente rilevato che non risultano in atti contestazioni da parte delle parti circa la corretta esecuzione e la conformità delle opere rispetto al progetto esecutivo approvato. Le modifiche apportate nel passaggio dal progetto preliminare a quello esecutivo sono state dettate sia da esigenze tecniche di dettaglio e miglioramento funzionale dell'opera, sia dal recepimento di numerose prescrizioni provenienti da enti terzi (tra cui la Soprintendenza, l'ARPAS e RFI). Tali variazioni hanno inciso su pagina 10 di 22 numerosi aspetti, dai movimenti di terra alle opere d'arte, dagli impianti alle bonifiche, determinando un aumento complessivo dei costi di circa 5,5 milioni di euro.
B) Per quanto riguarda l'andamento dei lavori, la perizia ha evidenziato un rilevante scostamento rispetto alle tempistiche contrattuali. Il contratto prevedeva una prima fase di 210 giorni per le attività propedeutiche e una seconda, distinta, di 720 giorni per la realizzazione vera e propria.
Tuttavia, già dalle fasi iniziali, l'iter è stato condizionato da ritardi legati soprattutto all'acquisizione delle aree, alla bonifica da ordigni bellici, al monitoraggio ambientale e alla risoluzione delle interferenze con reti pubbliche.
C) Un fattore decisivo è stato il passaggio delle competenze dalla gestione commissariale ad disposto con ordinanza di Protezione Civile del marzo 2013, che ha rallentato l'iter CP_4 espropriativo. L'effettiva immissione in possesso delle aree è avvenuta solo a dicembre, con uno slittamento di circa 200 giorni. Anche l'attività di bonifica da ordigni ha subito ritardi e complicazioni tecniche, aggravate dalla presenza di sughere, che hanno costretto a modificare le modalità operative e allungato i tempi oltre i limiti originariamente previsti.
D) Pur essendovi state contestazioni da parte dell'appaltatore anche sul ritardo nell'autorizzazione al subappalto per il monitoraggio ambientale, il CTU ha ritenuto che tale attività si sia comunque svolta entro le tempistiche aggiornate. Più problematico è risultato invece il nodo delle interferenze con i sottoservizi (ENEL e TELECOM), la cui risoluzione si è protratta fino al maggio 2015 e ha comportato una sospensione parziale dei lavori, con un impatto diretto sull'esecuzione.
E) In conclusione, pur a fronte di alcune clausole contrattuali che limitavano le pretese dell'appaltatore in caso di ritardi, il CTU ha evidenziato come abbia disposto la CP_4 consegna dei lavori quando le attività propedeutiche non erano ancora completate, sovrapponendo le due fasi contrattuali e determinando, di fatto, un'estensione dei tempi di esecuzione fino a 1062 giorni complessivi. L'appaltatore, dal canto suo, si era attivato per adempiere tempestivamente agli obblighi contrattuali, ma non ha potuto rimediare a ritardi dovuti a inadempienze o ritardi imputabili alla stazione appaltante, sulla quale grava l'onere di garantire condizioni adeguate all'ordinato svolgimento dell'appalto.
B) Sui quesiti n. 2 (tempestività e alla fondatezza delle riserve azionate) e n. 3 (Determini il CTU
l'importo eventualmente dovuto all'appaltatore per l'anomalo andamento e delle riserve iscritte, calcolando altresì gli interessi e la rivalutazione monetaria), il CTU ha affermato che:
pagina 11 di 22
Riserva n. 1:
La prima riserva sollevata dall'Impresa riguarda i maggiori oneri e i danni economici subiti a causa del mancato regolare svolgimento dell'appalto, attribuito alla responsabilità esclusiva della Stazione
Appaltante. La riserva, apposta già in occasione della consegna dei lavori nel dicembre 2013 e poi confermata e dettagliata nei successivi SAL fino al n. 21, è stata quantificata complessivamente in oltre
15 milioni di euro. Il CTU ha ritenuto la riserva tempestiva e adeguatamente articolata, con elementi fattuali documentati e non contestati dalla controparte. Dalla documentazione in atti, infatti, risulta che l'appalto ha subito un andamento anomalo, derivante da una serie di ritardi e criticità organizzative imputabili ad a partire dalla prematura consegna dei lavori avvenuta in assenza del CP_4 completamento delle attività propedeutiche. Nonostante l'impegno riconosciuto all'Impresa nel recuperare il ritardo, anche da parte del Direttore dei Lavori (che nella nota del 5 agosto 2014 evidenziava un allineamento tra produzione teorica e reale), il cantiere ha operato per lungo tempo in un regime di sottoproduzione. Il CTU ha poi evidenziato che il protrarsi delle difficoltà ha condizionato l'operato dell'Impresa per gran parte del periodo contrattuale, determinando un progressivo accumulo di costi improduttivi. In particolare, la ridotta produttività media è stata quantificata intorno al 27,5% rispetto alla produzione teorica, calcolata su base giornaliera. Sulla base di tale coefficiente, i maggiori oneri sono stati dettagliati in diverse voci: spese generali improduttive, mancato utile, ritardata percezione dell'utile, costi per vincolo improduttivo di macchinari e attrezzature, costi del personale di cantiere, utilizzo improduttivo della manodopera e maggiori oneri per fideiussioni, cauzioni e polizze assicurative. La somma di tali voci ha portato ad una quantificazione complessiva di circa
13,918.841,03 euro, rispetto alla maggiore richiesta dell'ATI, pari a 15,131.626,48. È significativo che la Commissione di Accordo Bonario, pur limitandosi ad esaminare la prima fase dell'appalto (fino al
SAL 8), abbia riconosciuto già in quella fase un importo di circa 1.955.828,10 euro a titolo di danno, confermando in sostanza la sussistenza di un pregiudizio economico a carico dell'Impresa per effetto del comportamento della Stazione Appaltante. Il CTU, infine, ha condiviso la necessità di calcolare il danno riferendosi all'intero periodo contrattuale (720 giorni) e ciò in quanto l'Impresa è stata costretta a operare in condizioni produttive compromesse sin dall'inizio, a causa della consegna dei lavori avvenuta senza che fossero state eliminate le interferenze o concluse le attività preliminari. Sulla base di quanto sopra e della documentazione richiamata il CTU ha ritenuto riconosciuto all'appaltatore l'importo complessivo di euro 7.577.277,59 per le voci di danno esaminate, (v. CTU pag. 35).
Il Collegio condivide le risultanze alle quali è pervenuto il CTU incaricato.
pagina 12 di 22 Riserva n. 2:
La riserva n. 2 ha ad oggetto la richiesta dell'impresa di vedersi riconosciuti maggiori oneri indiretti derivanti da una ridotta produttività del cantiere, causata dal ritardo nelle attività propedeutiche e nella progettazione. La riserva è stata tempestivamente iscritta al SAL n. 1 ed è stata poi aggiornata, con un importo definitivo pari a € 117.355,91, confermato fino allo stato finale.
L'impresa individua un periodo critico di 80 giorni (dal 16/09/2013 al 5/12/2013), in cui lamenta di non aver potuto lavorare a pieno regime a causa del mancato completamento di attività quali bonifiche, interferenze e monitoraggi ambientali. Nonostante queste difficoltà, risulta che i lavori siano stati formalmente consegnati il 5 dicembre 2013, imponendo all'appaltatore di includere 120 giorni di attività propedeutiche nel tempo contrattuale di 720 giorni.
La quantificazione dell'onere proposta dall'impresa è stata ritenuta errata dal CTU, essendo stato determinato “un coefficiente di ridotta produttività basato su una produzione teorica irrealistica, in quanto calcolata prima dell'effettivo inizio dei lavori. Inoltre, il CTU ha rilevato che una stima corretta avrebbe dovuto tener conto del prolungamento delle attività propedeutiche in relazione ai costi tecnici previsti dal contratto. Sia la Commissione per l'accordo bonario che quella di collaudo hanno rigettato la riserva, osservando che le cause e gli effetti lamentati erano già stati rappresentati nella riserva n. 1, e che non sussistevano danni ulteriori e autonomi. Il CTU ha dunque e concordato con questo orientamento, sottolineando che non può esservi duplicazione degli stessi oneri sotto riserve diverse.
IL Collegio ritiene di aderire alla prospettazione del CTU, in ragione della sovrapponibilità degli oneri relativi alla prima riserva, già accolta nei limiti espressi dal CTU. Ne consegue il rigetto della riserva.
Riserva n. 3:
Detta riserva concerne la richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri per l'impresa per l'attività di progettazione aggiuntiva, rese necessarie dalle prescrizioni imposte da vari Enti competenti (tra cui
Soprintendenza, ARPAS, Corpo Forestale e Genio Civile), nonché da richieste specifiche della stazione appaltante, formalizzate con l'Ordine di Servizio n.
2. Secondo l'impresa, pur avendo consegnato nei termini il progetto esecutivo, si è reso necessario rivalutare e riprogettare numerose opere, tra cui nuovi muri di sostegno, strade secondarie, opere provvisionali complesse per la sicurezza dei viadotti, la demolizione e ricostruzione di sottopassi, un nuovo sottopasso, il ponte Rio San Michele, oltre all'adeguamento di opere idriche e di mitigazione ambientale. In particolare, viene criticata la sottostima dei compensi riconosciuti dalla stazione appaltante con l'Atto di Sottomissione del 12 novembre 2013, che avrebbe liquidato le spese tecniche solo in parte, calcolandole su una base ridotta e limitata a specifiche categorie di opere, in contrasto con i criteri ordinari di determinazione dei pagina 13 di 22 compensi progettuali. L'impresa ha calcolato che, a fronte di un incremento lavori pari a oltre 5,5 milioni di euro, avrebbe dovuto ricevere un compenso aggiuntivo di circa € 169.269,20, a fronte dei soli € 48.686,54 effettivamente riconosciuti, determinando così un differenziale di oltre € 120.000, ritenuto ingiustamente non corrisposto. Tuttavia, la Commissione dell'accordo bonario, condividendo le valutazioni del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo, ha rigettato integralmente la domanda, rilevando che le attività di progettazione, comprese eventuali modifiche, adeguamenti o rielaborazioni richieste dagli enti o dalla stessa stazione appaltante, sono risultate già interamente comprese nel corrispettivo contrattuale. Tale impostazione è chiaramente sancita dagli articoli 3, 14, 20
e 52 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), che stabiliscono il carattere onnicomprensivo, fisso e invariabile del prezzo, comprensivo anche delle attività tecniche connesse alla progettazione e ai suoi aggiornamenti. Viene inoltre sottolineato che l'impresa ha espressamente accettato, con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, sia il nuovo corrispettivo per la progettazione sia i limiti posti contrattualmente in tema di compensi aggiuntivi. Sulla base di tali considerazioni, il CTU ha ritenuto infondata la riserva, in quanto le attività progettuali supplementari erano già previste e remunerate nel quadro negoziale accettato dalle parti.
Alla luce delle argomentazioni offerte dal tecnico e della loro conferma in atti, il Collegio condivide il rigetto di detta riserva.
Riserva n. 4:
La riserva n. 4 riguarda la richiesta di maggiori oneri diretti avanzata da per le attività Parte_1 tecniche rese necessarie dal prolungamento delle attività propedeutiche, in particolare per la risoluzione delle interferenze e l'acquisizione di aree aggiuntive. Presentata tempestivamente al SAL n. 1, la riserva è stata aggiornata fino al 2015, per un importo complessivo di € 713.446,48. Pur originando dalle stesse cause della riserva n. 2 (ritardi dovuti alla committente), la riserva n. 4 si riferisce a costi diretti, e non a spese generali o ritardi nell'utile. L'impresa ha sostenuto che le attività inizialmente previste in 210 giorni siano durate ben oltre per motivi alla stessa non imputabili, e che tale protrazione abbia comportato costi tecnici aggiuntivi. La richiesta riguarda spese sostenute fino al
13 maggio 2015, data in cui si conclusero le attività di risoluzione delle interferenze. La Commissione di accordo bonario ha rigettato la domanda, pur rilevando che il Direttore dei Lavori l'aveva ritenuta fondata, riconoscendo l'effettivo sforamento dei termini contrattuali.
Il CTU si è espresso nel senso di ritenere la riserva è fondata e ammissibile, in quanto riferita a prestazioni tecniche ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, effettivamente protrattesi oltre il termine pattuito. Tuttavia, l'art. 7 dell'Atto di Sottomissione prevedeva la rinuncia dell'appaltatore a pagina 14 di 22 pretese economiche relative alle interferenze per 250 giorni dalla consegna dei lavori, ovvero fino all'11 agosto 2014.
Poiché la risoluzione delle interferenze si è conclusa solo il 13 maggio 2015, il CTU ha correttamente ritenuto la pretesa legittima limitatamente al periodo eccedente tale soglia, ovvero 275 giorni.
Applicando le percentuali previste dal CSA (9% per la risoluzione interferenze) all'importo contrattuale delle spese tecniche (€ 1.677.290,46), il maggior onere riconoscibile è calcolato in circa €
197.681,00.
Anche rispetto a tale riserva, il Collegio condivide la valutazione del CTU che, nel rimodulare l'onere preteso, ha tenuto conto dell'effettivo lasso di tempo nel quale trova giustificazione l'importo richiesto.
Riserva n. 5
La riserva n. 5 sollevata dall'impresa attiene al riconoscimento dei maggiori oneri che la stessa dichiara di aver dovuto sostenere a seguito delle prescrizioni imposte dall'Ufficio BCM in merito all'attività di bonifica da ordigni bellici.
Tali prescrizioni, introdotte con l'autorizzazione del 22 aprile 2013, hanno comportato una modifica sostanziale rispetto alle previsioni originarie di contratto: mentre inizialmente era prevista una bonifica superficiale (ovvero, di scavi di appena 20 cm), l'Ufficio ha imposto l'esecuzione di una bonifica profonda fino a due metri anche in aree non strutturalmente sensibili.
Secondo quanto riportato dall'appaltatore, tale modifica ha determinato un aggravio significativo di costi e difficoltà operative, trattandosi di lavorazioni non previste né preventivate contrattualmente. A ciò si è aggiunto un ulteriore elemento di complicazione: l'intervento del Corpo forestale e della vigilanza ambientale, che ha imposto la salvaguardia di oltre 2.500 esemplari di sughera presenti nelle aree interessate. Questo ha richiesto, in parallelo alla bonifica, anche l'espletamento di ulteriori attività come l'espianto e la ripiantumazione degli alberi, nonché l'adozione di una metodologia di bonifica
“strato per strato” anziché tramite semplici perforazioni puntuali. L'attività è stata eseguita tra settembre 2013 e febbraio 2014 su un'estesa superficie di circa 410.000 mq e ha comportato, tra l'altro, oltre 100.000 metri lineari di perforazioni. L'impresa ha determinato l'entità dei maggiori oneri sulla base del prezziario delle Ferrovie dello Stato, rivalutato secondo indice ISTAT, e ha stimato il costo complessivo in oltre 1,5 milioni di euro. Tuttavia, tenendo conto del solo incremento di costo per la maggiore profondità richiesta, del ribasso d'asta e delle ulteriori voci accessorie (frammentazione dell'intervento e assistenza all'espianto delle sughere), l'importo complessivamente rivendicato in via definitiva è stato pari a € 759.140,80. A fronte di tale richiesta, la Commissione dell'accordo bonario e i Collaudatori hanno espresso parere negativo, ritenendo che le prescrizioni fossero già previste dal pagina 15 di 22 contratto e che l'impresa le avesse comunque accettate con un atto di sottomissione successivo. Inoltre, una parte delle lavorazioni sarebbe già stata riconosciuta nell'ambito della riserva n. 1, mentre per quanto riguarda i costi legati all'espianto delle sughere, la Commissione ha ritenuto ammissibili solo quelli documentabili come “vivi” e concretamente sostenuti. In senso contrario, il CTU ha invece ritiene che la riserva meriti accoglimento almeno parziale. Le modifiche imposte dall'Ufficio BCM hanno effettivamente alterato l'oggetto delle prestazioni richieste all'appaltatore, determinando un intervento ben più gravoso rispetto a quello contrattualmente previsto.
In particolare, al CTU è apparsa fondata la richiesta relativa all'aumento della profondità delle perforazioni, per la quale la quantificazione proposta di € 466.760,53, già condivisa anche dalla
Direzione Lavori, è risultata congrua. Per quanto riguarda, infine, i costi legati all'espianto e alla ripiantumazione delle sughere, non essendo in atti alcuna documentazione giustificativa, non appare possibile procedere a un riconoscimento economico.
Il Collegio aderisce alle risultanze del CTU che risultano adeguatamente motivate, riconoscendo all'impresa un ristoro di euro 466.760,53.
Riserva n. 6:
La riserva n. 6 è stata presentata dall'Impresa per ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a causa della sospensione parziale dei lavori disposta dalla Direzione Lavori (DL) l'11 agosto
2014, a seguito della tardiva risoluzione delle interferenze con sottoservizi (come EL e Telecom) non rimossi nelle aree di cantiere. La sospensione, formalizzata il 3 settembre 2014, ha interessato circa il
18% dell'importo contrattuale dei lavori.
L'impresa ha iscritto tempestivamente la riserva, aggiornandola fino al SAL n. 15 (maggio 2015), per un importo complessivo richiesto pari a € 4.713.714,43. Ha rilevato il CTU che la sospensione ha avuto un impatto significativo sull'organizzazione del cantiere, poiché ha coinvolto 11 tratte distinte, causando disagi localizzati e costi aggiuntivi specifici.
La Direzione Lavori ha riconosciuto solo parzialmente fondata la riserva, proponendo un importo molto inferiore (€ 22.690,78), mentre la Commissione di accordo bonario ha rigettato la richiesta, ritenendola una duplicazione della riserva n. 1, già presentata per gli stessi motivi e nello stesso periodo.
Il CTU, pur riconoscendo l'effettivo impatto negativo della sospensione sull'andamento dei lavori, ha correttamente ritenuto che la riserva in esame dovesse essere rigettata in quanto sovrapposta e già trattata in riserve precedenti.
Condividendo l'impostazione del CTU, il Collegio ritiene di rigettare la riserva n. 6 pagina 16 di 22 Riserva n. 7:
Detta riserva è stata presentata dall'impresa a seguito dell'Ordine di Servizio n. 8 del 15 maggio 2015, con cui ha disposto che l'appaltatore si facesse carico degli oneri richiesti da per CP_4 CP_20
l'interruzione della linea ferroviaria Cagliari-Golfo Aranci, necessaria alla realizzazione di un cavalcavia ferroviario in prossimità della nuova SS199.
L'impresa ha iscritto la riserva nel SAL n. 16 (luglio 2015), quasi due mesi dopo l'ordine, rendendola intempestiva. L'importo richiesto è pari a € 112.177,93, corrispondente alla fattura emessa da RFI e saldata dall'impresa il 4 giugno 2015.
I consulenti dell'impresa sostengono che tali oneri non fossero contrattualmente previsti, né preventivabili in fase di gara, e che l'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) non li includa tra quelli a carico dell'appaltatore. Inoltre, durante l'interruzione ferroviaria (10–14 settembre 2014),
l'impresa ha sostenuto ulteriori costi, come il servizio di trasporto sostitutivo per i passeggeri.
Tuttavia, l'analisi condotta evidenzia che il CSA, all'art. 52 punto 14, stabilisce chiaramente che l'appaltatore è tenuto a sostenere gli oneri richiesti dall'amministrazione ferroviaria, inclusi quelli per rallentamenti, pilotaggi e assistenza speciale.
Pertanto, la riserva n. 7 risulta intempestiva e infondata, e non può essere riconosciuta alcuna somma all'appaltatore, come ritenuto dal CTU.
Riserva n. 8:
La riserva n. 8 è stata presentata dall'impresa per ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a seguito dell'Ordine di Servizio n. 11 del 12 giugno 2015, con cui la Direzione Lavori ha richiesto la redazione di un progetto esecutivo di completamento delle inalveazioni fino ai recettori finali, comprensivo della documentazione necessaria per ottenere le autorizzazioni dagli enti competenti.
L'impresa ha iscritto la riserva nel SAL n. 17 (luglio 2015), ma tale iscrizione è stata ritenta intempestiva dal CTU, poiché iscritta in contabilità ben oltre l'evento che ha determinato i maggiori oneri richiesti, e quindi ben dopo l'emissione dell'ordine di servizio n. 11.
Nel merito, l'impresa ha sostenuto che il progetto esecutivo originario era stato regolarmente consegnato nel 2013 ed approvato dal Genio Civile, il quale aveva però richiesto ulteriori garanzie idrauliche. Ha inoltre rilevato che le opere richieste con l'ODS n. 11 avrebbero riguardato aree non comprese nell'appalto originario, situate oltre la fascia di rispetto prevista dal progetto iniziale, e quindi soggette a nuove procedure urbanistiche ed espropriative. pagina 17 di 22 L'impresa assume di aver sviluppato un nuovo progetto per le inalveazioni F501, FS02, FSS e per uno scarico DN1500, sostenendo che tali attività non potevano rientrare nelle obbligazioni contrattuali e chiedendo un rimborso di € 25.740,00, comprensivo di spese generali e utile.
Tuttavia, l'analisi del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) evidenzia che:
• L'art. 14.14 stabilisce che nessun compenso aggiuntivo è dovuto per rielaborazioni progettuali o autorizzazioni richieste dalla stazione appaltante.
• L'art. 52.51 impone all'esecutore di sottostare alle prescrizioni degli enti competenti, senza diritto ad alcun indennizzo per modifiche o integrazioni richieste.
Alla luce di quanto sopra, il CTU ha ritenuto la riserva n. 8 intempestiva e infondata, poiché gli oneri richiesti risultano contrattualmente a carico dell'appaltatore.
Il Collegio ritiene di condividere la valutazione espressa dal CTU e di dover rigettare la riserva n. 8.
Riserva n. 9:
La riserva n. 9 ha ad oggetto la richiesta dell'impresa di ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per la posa in opera di una barriera spartitraffico centrale diversa da quella prevista nel progetto esecutivo originario.
In particolare, l'impresa aveva in precedenza proposto l'utilizzo di barriere in cemento armato vibrato
(CAV) alte 1 metro, conformi alle normative vigenti e coerenti con il progetto approvato.
Tuttavia, con nota del 15 dicembre 2014, la Direzione Lavori ha respinto tale proposta, imponendo l'adozione di barriere alte 1,20 metri, per garantire l'uniformità con gli altri lotti dell'itinerario Pt_4
LB. L'impresa ha quindi iscritto la riserva nel SAL n. 17 (luglio 2015), circa sette mesi dopo l'evento, rendendola intempestiva.
L'impresa ha quantificato il maggior onere in € 332.191,30, calcolato su 7.567 metri di barriera, con un sovrapprezzo unitario di € 43,90/m. I consulenti tecnici dell'impresa hanno sottolineato che la barriera proposta era conforme sotto ogni profilo tecnico e normativo, e che la modifica imposta ha comportato un aggravio economico non previsto.
Il CTU ha preliminarmente rilevato la tardività della stessa, poiché iscritta circa sette mesi dopo l'evento che ne ha determinato i maggiori oneri, in particolare la nota del Direttore dei lavori
15.12.2014.
Il CTU ha infatti, riconosciuto che, sebbene la modifica fosse motivata da esigenze di interesse pubblico, la stessa sia stata tardivamente comunicata dalla committenza, che aveva approvato un progetto non coerente con le esigenze di uniformità. Tuttavia, dall'analisi dell'elenco prezzi pagina 18 di 22 contrattuale, emerge che la voce relativa alla fornitura e posa in opera di barriere fino a 1,20 m di altezza era già inclusa nel prezzo unitario di € 139,23.
In assenza di documentazione che dimostri un effettivo maggior costo sostenuto, si conclude che non sussistono i presupposti per riconoscere ulteriori compensi all'appaltatore. La riserva, quindi, pur fondata nel merito, è priva di riscontro economico documentato e non può essere accolta.
Anche in questo caso il Collegio ritiene di condividere la CTU ed essendo la riserva intempestiva e infondata, rigetta la riserva formulata.
Riserva n. 10
La riserva 10 ha ad oggetto i maggiori oneri relativi ai costi della sicurezza determinatisi per il protrarsi del tempo di esecuzione oltre il termine contrattualmente previsto del 24/11/2015.
La riserva è stata tempestivamente apposta in calce al Registro di contabilità al SAL n. 21, per lavori a tutto il 30/11/2015. I CCTP di richiamando la stretta relazione degli oneri della sicurezza Parte_1 con il tempo contrattuale, hanno rilevato che “In particolare, tenendo conto della data di ultimazione dei lavori principali (24.11.2015), e del SAL n. 30 (per lavori a tutto il 21.04.2017) l'intervallo di tempo trascorso è pari a 514 giorni, ai quali vanno detratti 152 giorni di sospensione lavori come da verbali di sospensione del 03.08.2016 e del 02.12.2016. Di conseguenza, i giorni effettivi di protrazione contrattuale sono 362, per i quali, così come indicato nella quantificazione della riserva sugli atti contabili, l'appaltatore ha diritto a vedersi ristorato dei maggiori oneri sostenuti pari a €
3.513.767,48.”. Il CTU ha rilevato come effettivamente i costi della sicurezza siano stati effettivamente correlati alla durata delle lavorazioni. Gli oneri della sicurezza, infatti, sono presenti quali componenti del prezzo dell'appalto, non assoggettabili a ribasso d'asta in forza della loro incomprimibilità, e sono essenzialmente costituiti dal costo di impianti ed opere provvisionali e dal costo del personale all'uopo impiegato. Dunque, anche questa componente del prezzo risente della maggiore durata dei lavori rispetto alle previsioni iniziali, in quanto la sua incidenza si rivela non più adeguatamente remunerata all'interno della dinamica dell'offerta. Ciò è confermato peraltro dal T.U. 81/2006, che all'allegato XV, paragrafo 4, stabilisce che: “nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
pagina 19 di 22 d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva”.
Il CTU non ha tuttavia condiviso il computo operato dall'Appaltatore: infatti i 514 giorni su citati sono riferiti all'intervallo di tempo intercorso tra la fine prevista dei lavori e il SAL n. 30 per lavori al
21/04/2017, considerando dunque anche il periodo concesso dopo l'ultimazione dei lavori per le lavorazioni di dettaglio. Deve rilevarsi invece che lo slittamento effettivo è quello che va dal
24/11/2015 al 1/11/2016, data di ultimazione dei lavori ed è dunque pari a 343 giorni. A questi, sono stati detratti i giorni imputabili alle sospensioni intervenute che l'impresa quantifica in 152.
Il Consulente incaricato ha verificato dalla documentazione in atti che la sospensione del 3 agosto ha avuto una durata di 25 giorni (dal 10/08 al 04/09) in luogo dei 22 indicati dall'ATI. Inoltre, considerando che la protrazione effettiva deve essere calcolata rispetto alla data di ultimazione dei lavori (1/11/2016) non si ritiene necessario dedurre i 130 giorni (dal 2/12/2016 al 11/04/2017) afferenti alla sospensione delle opere di dettaglio.
Pertanto, la protrazione dei termini contrattuali che si è determinata è di 318 giorni.
Conseguentemente, sono stati riconosciuti all'appaltatore i maggiori oneri della sicurezza connessi alla componente variabile del tempo, valutati nella misura di 1/3 degli oneri giornalieri della sicurezza previsti da contratto. Per maggior chiarezza espositiva, si riporta quanto segue: importo oneri sicurezza da contratto: € 6.988.710,25; Giorni contrattuali: 720 giorni (€ 6.988.710,25/720 gg) = €/g 9.706,54 - onere giornaliero della sicurezza €/g 9.706,54 *1/3 = €/g 3.235,51 - onere giornaliero della sicurezza dipendente dal tempo €/g 3.235,51 * 318gg = € 1.028.893,45.
Riserva n. 11
Con la riserva n. 11 l'appaltatore ha chiesto il risarcimento dei maggiori oneri derivanti dallo slittamento temporale di una considerevole parte dei lavori. La riserva è stata iscritta sul Registro di contabilità in occasione del SAI n. 21, per lavori a tutto il 24/11/2015, venendo aggiornata e quantificata definitivamente in occasione del SAL n. 30 per lavori a tutto il 21/04/2017. Pertanto, risulta tempestiva. Ritengono i CCTTP di parte attrice che: “Per quanto riguarda i conteggi esposti dall'ATI gli scriventi Consulenti ritengono corretta la determinazione dei maggiori tempi contrattuali valutati in 362 giorni partendo dalla data del termine contrattualmente stabilito (24.11.2015) alla data pagina 20 di 22 del SAL n. 30 (21.04.201 7) (che interessa con continuità un periodo di 514 giorni) e a meno delle sospensioni del 03.08.2016 e del 02.12.201 6 rispettivamente pari a 22 e 130 giorni. Si ritiene tuttavia necessario rettificare gli oneri giornalieri rispetto ai quali l'impresa ha determinato il danno subito per il prolungamento dei tempi contrattuali, in linea con quanto elaborato per la n. 1 e pari a Pt_5
€/g 69.814,82. Si ha pertanto: Importo dei lavori SAL 30 (al netto Oneri della Sicurezza) = C.
60.697.043,89 Importo dei lavori al 24.11.2015 (al netto Oneri della Sicurezza) €. 43.919.995,80
Ridotta Produttività = € (60.697.043,89 - 43.919.995,80) / 60.607.043,89 x 100 = 27,64% Da cui si desume un danno subito per la protrazione dei tempi oltre quanto è contrattualmente stabilito pari a:
€/g 69.814,82 x 362 gg x 27,64% = € 6.985.447,48. a fronte di una richiesta dell'ATI di € 7.594.108,00 senza che la presente quantificazione costituisca alcun riconoscimento, ammissione e/o rinuncia alla domanda relativa alla predetta riserva.”
È emerso che l'impresa abbia dovuto sostanzialmente mantenere in cantiere la propria organizzazione produttiva per un maggior tempo pari a 318 giorni rispetto a quanto previsto da contratto.
Come prospettato dal CTU, si ritiene pertanto che in accoglimento parziale della riserva, l'appaltatore debba essere ristorato quanto meno per i maggiori oneri indiretti sostenuti nel periodo successivo alla fine prevista lavori, relativamente all'importo residuo dei lavori, poiché tali oneri non potevano essere preventivabili in sede di offerta.
Si riporta di seguito, parte del contenuto della CTU sul punto:
Importo lavori da realizzare entro la fine prevista del 24/11/2015: € 67.723.290,13
Importo produzione affettiva al SAL n. 21 per lavori al 30/11/2015: € 49.503.451,03
Importo lavori residuo: € 18.219.839,10 € (18.219.839,10 /1,13/1,10)* (2/3)13% = € 1.270.365,17 -
Maggiori oneri per spese generali:
€ (18.219.839,10 / 1,10*10%) = € 1.656.349.01 – Mancato utile
€ (18.219.839,10 /1,10*/10%)* (5,27%/365)*(318/2) = € 38.024,78 – Maggiori oneri per ritardata percezione dell'utile con un riconoscimento complessivo per la Riserva 11 pari a € 2.964.729,96
***
In definitiva, il Collegio in totale condivisione delle risultanze della CTU a firma del Dott. Per_4
accoglie nei limiti sopra descritti le doglianze di cui alle riserve: 1, 4, 5, 10 e 11.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte attrice.
Le spese liquidate per la CTU sono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
pagina 21 di 22 - accoglie parzialmente le domande dell'attrice limitatamente alle riserve ammesse e individuate come sopra;
- condanna al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano CP_4 rispettivamente nella misura di euro 70.000,00 in favore di, oltre Parte_1 CP_1 spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- pone le spese liquidate per la CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.8.2025
Il Presidente rel.
IA EL
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Collegio, composto dai Magistrati dott.ssa IA ELi -Presidente rel. dott. Alfredo Landi -Giudice dott. Tommaso Martucci -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 54211 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017;
tra
(C.F. ), in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria Parte_1 CP_1 P.IVA_1 dell'ATI costituita con e con sede in San Lorenzo di Sebato Controparte_2 Controparte_3
(BZ), via Brunico n. 18/b, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Arturo Cancrini (C.F. e Laura C.F._1
NT (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in C.F._2
Roma, piazza di San Bernardo n. 101, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte attrice-
e
P.IVA n. , C.F. , con sede legale in Roma, via Monzambano n. CP_4 P.IVA_2 P.IVA_3
10, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Pietro Allori (C.F.
, dall'Avv. Paola Grassi (C.F. ), dall'Avv. Cecilia Ticca C.F._3 C.F._4
pagina 1 di 22 (C.F. ) e dall'Avv. Marta Fraioli (C.F. ), giusta procura C.F._5 C.F._6 alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta
-parte convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 [...] per sentire l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa CP_5 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: Nel merito: 1) accertare e dichiarare il diritto Cont " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell costituita Parte_1 CP_1 con e in persona del legale rappresentante p.t., a vedersi Controparte_2 Controparte_3 riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 1 e per i relativi titoli, la somma di €.
15.131.626,48, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'ATI la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
2) accertare e dichiarare Cont il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell Parte_1 CP_1 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 2 e per i relativi titoli, la somma di
€. 117.355,91, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4
Cont legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
3) accertare e dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Parte_1 CP_7 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 3 e per i relativi titoli, la somma di
€ 168.996,31, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'ATI la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo pagina 2 di 22 a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
4) accertare e dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Parte_1 CP_1 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 4 e per i relativi titoli, la somma di
€ 713.446,48, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'ATI la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
5) accertare e dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Parte_1 CP_8 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 5 e per i relativi titoli, la somma di
€ 759.140,80, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'ATI la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
6) accertare e dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Parte_1 CP_1 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_9 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 6 e per i relativi titoli, la somma di
€ 4.713.714,43, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona cl CP_4
Cont legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
7) accertare e dichiarare Cont il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell Parte_1 CP_1 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 7 e per i relativi titoli, la somma di pagina 3 di 22 € 112.177,93, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4
Cont legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
8) accertare e dichiarare Cont il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell Parte_1 CP_1 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 8 e per i relativi titoli, la somma di
€ 25.740,00, salvi successivi aggiornamenti. e per l'effetto condannare in persona del CP_4 legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell'ATI la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
9) accertare e dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria dell'ATI Parte_2 CP_1 costituita con e in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_2 Controparte_3 vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 9 e per i relativi titoli, la somma di
€ 332.191,30, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in persona del CP_4
Cont legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo
a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
10) accertare e dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria Parte_1 CP_1
Cont dell costituita con e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva n. 10 e per i relativi titoli, la somma di € 3.513.767,48, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in CP_4
Cont persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art, 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
11) accertare e pagina 4 di 22 dichiarare il diritto " in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria Parte_1 CP_1 dell'ATI costituita con e in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3
p.t., a vedersi riconosciuta e corrisposta in accoglimento della riserva a. 11 e per i relativi titoli, la somma di € 7.594.108,00, salvi successivi aggiornamenti e per l'effetto condannare in CP_4
Cont persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore dell la suddetta somma o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, determinata anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, ovvero in via gradatamente subordinata. ex art. 2041 c.c., o ancora in via ulteriormente gradata a titolo responsabilità ex art. 2043 c.c., il tutto oltre agli interessi legali e moratori, anche anatonistici ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”.
Premetteva l'appaltatore che:
1)nel corso dell'anno 2004 la aveva affidato la progettazione preliminare, nonché Controparte_10
i rilievi piano altimetrici e relazioni geotecniche, le relazioni geologiche, lo studio di prefattibilità ambientale e prime indicazioni sulla sicurezza della nuova Strada tipo B (4 corsie) SA-LB
(Svincolo S.S. 131 Ploaghe – S.S. 597 – S.S. 199) alla Controparte_11
e – ing. , Ing. ;
[...] Controparte_12 Persona_1 Persona_2
2)nel corso della progettazione preliminare, l'intervento con O.P.C.M. n. 3663 del 19/03/2008 veniva inserito nel Piano degli interventi relativi alla Presidenza italiana del G8 e, da tale data, il
Commissario Straordinario Delegato pro tempore, dr. , dava seguito alle attività per CP_13 sviluppare la progettazione preliminare, avvalendosi del Soggetto Attuatore - Unità di Missione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
3)con D.P.C.M. n. 65 del 12/03/2010 veniva dichiarato fino al 31/12/2011 e prorogato fino al 31/12/
2012 con DP.C.M. del 4/12/2011, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di SA e LB-Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della strada statale SA-LB e che con O.P.C.M. n. 3869 del 23/04/2010, recante
“disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di SA ed LB-Tempio, in relazione alla strada statale
SA-LB”, modificata ed integrata con O.P.C.M. n° 3895 del 20/08/2010 e con OPCM n.3948 del 20/06/2011, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, dr. veniva Persona_3 nominato Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle Province di SA e LB-Tempio, in relazione ai lavori di rifacimento e messa in sicurezza della Strada Statale n. 597 /199;
pagina 5 di 22 4)con ordinanza n. 1 del 22/09/2010 il Commissario Straordinario Delegato nominava quale CP_4
Soggetto Attuatore e forniva alla stessa le prime indicazioni operative per lo svolgimento delle attività. Successivamente all'emissione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
4/12/2011, con il quale era prorogato sino al 31/12/2012 lo stato di emergenza di cui al D.P.C.M. del
12/03/2010 veniva emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 56 dell'8/03/2013 con la quale l' era individuata quale amministrazione pubblica competente, in CP_4 regime ordinario, al coordinamento degli interventi sulla strada statale SA-LB successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza;
5)con ordinanza n. 741/64 del 16/12/2011, il Commissario Delegato approvava, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, il progetto preliminare, di livello avanzato per appalto integrato, dell'importo complessivo di € 140.160.000,00 di cui € 102.966.997,64 a base d'appalto
(comprensivi di € 93.182.803.29 per lavori a corpo e a misura, € 2.795.484,10 per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva ed € 6.988.710,25 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso); € 24.451.184, 19 per somme a disposizione della stazione appaltante ed € 12.741.818,18 per spese generali comprensive del fondo di incentivazione;
6)con provvedimento n. 92 del 3/08/2012 del Presidente dell' veniva disposta CP_4
l'aggiudicazione definitiva dell'intervento all'ATI Oberosler Cav. - CP_14 CP_15
- ( -
[...] Controparte_3 Controparte_16 CP_17
- ), per un ribasso d'asta pari al 40,774%
[...] Controparte_18 Controparte_19 ed un prezzo complessivo offerto di € 63.833.203,74 comprensivo di € 6.988.710,25 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e di € 1.677.290.46 per spese di progettazione ed attività correlate, assoggettate a ribasso;
7)con contratto stipulato il 31/01/2013 n. Rep. 11118, l' affidava all' i lavori CP_4 CP_6 relativi alla progettazione esecutiva ed all'esecuzione dell'opera “Lavori di adeguamento al Tipo B
(4 corsie) dell'itinerario SA LB - Lotto 7 dal km 61 + 450 al km 68+600” per un importo, al netto dell'IVA, di € 63.833.203.74, di cui € 6.988.710,25 per oneri della sicurezza ed € 1.677.290,46 per oneri di progettazione esecutiva ed attività correlate;
8)che la durata dei lavori veniva fissata in n. 930 giorni naturali e consecutivi, di cui n. 210 giorni per la progettazione esecutiva e il compimento delle attività propedeutiche correlate;
9)con ordine di servizio n. 1 del 18/2/2013 procedeva alla consegna della progettazione CP_4 esecutiva e delle attività propedeutiche correlate da effettuarsi in: a) n. 90 giorni per l'esecuzione delle indagini topografiche, delle indagini geognostiche e della redazione del progetto di monitoraggio ambientale e della documentazione per l'ottemperanza VIA e per l'acquisizione dei pagina 6 di 22 pareri definitivi;
b) n. 60 giorni per la redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza, dunque con termine ultimo il 15/9/2013;
10)con ordinanza n. 56 dell'8/3/2013 il Capo Dipartimento della protezione civile individuava quale Amministrazione pubblica competente in regime ordinario al coordinamento CP_4 degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di SA e LB - Tempio in relazione alla strada statale SA –
LB, successivamente alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza;
11)con le note prot. n. 121 LF/dp del 9/4/2013 e 132 LF/dp del 16/4/2013 ATI chiedeva autorizzazione del proprio personale e delle proprie attrezzature all'ingresso nelle aree interessate al fine di svolgere le attività propedeutiche alla progettazione esecutiva in tempi utili;
12)con nota prot. CCA-0020636-P del 12/06/2013 la Committente autorizzava l'ATI all'ingresso nelle aree interessate dal procedimento espropriativo, per l'espletamento delle attività propedeutiche all'esproprio e di tutte le altre attività;
13)con nota prot. 281 LF/dp del 23/8/2013 l'ATI consegnava il progetto esecutivo;
14)con note prot. 332 LF/dp del 26/9/2013, prot. 333 LF/dp del 26/9/2013, prot. 353 LF/dp Contr dell'8/10/2023 e prot. 365 LF7dp del 18/10/2013 hiedeva l'autorizzazione ad acquisire nuove e diverse aree in riferimento alle interferenze dei sottoservizi EL e Telecom;
Contr 15)nel dicembre 2013 otteneva la piena disponibilità delle aree, a seguito della richiesta da parte del Corpo forestale e vigilanza ambientale dello spostamento di n.
2.590 sugheri ricadenti nell'area di bonifica ordigni;
16)in data 5/12/2013 emetteva verbale di consegna dei lavori;
CP_4
17)in data 28/4/2014 con nota prot. 133 LF/dp ATI comunicava di aver completato i lavori di bonifica da ordigni bellici fra le progressive 63+200 – 63+850 e 64+150-64+750 e di aver inoltrato richiesta di collaudo in data 23/4/2014;
18)con nota prot. CCA-0033276-P del 24/6/2014 EL inviava ad il Progetto Esecutivo CP_4 di Risoluzione interferenze ENEL, successivamente approvato dalla Committente;
19)con nota prot. 268 LF/me dell'11/8/2014 ATI avanzava richiesta di sospensione parziale dei lavori, limitatamente alle aree di cantiere in cui erano presenti le interferenze e la stessa veniva approvata in data 3/9/2014, incidente su un importo di lavori pari a € 12.290.657,41 e pari al 18% dell'importo contrattuale, per difficoltà connesse alla presenza dei sottoservizi EL Bassa Tensione
e Media Tensione e Telecom Fibra Ottica e Rame;
20)in data 29/10/2014 la Committente disponeva la ripresa dei lavori, seppur parziale, firmata con riserva dall'ATI; pagina 7 di 22 21)in data 11/11/2014 inviava formale diffida ad chiedendo Parte_1 CP_14 CP_4 attivarsi le procedure di risoluzione delle problematiche che hanno impedito la regolare e puntuale esecuzione dei lavori, oltre all'avvio di un procedimento teso al raggiungimento di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 D.Lgs. n. 163/2006, rideterminando i tempi di esecuzione dell'appalto medesimo, all'esito della quale la Commissione di Accordo proponeva un riconoscimento Pt_3
Contr pari ad € 1.955.828,10, corrispondente al 23% delle riserve iscritte sino a quel momento da
Parte attrice, dunque, iscriveva le riserve di seguito indicate:
▪ Riserva 1: Maggiori oneri e danni da ridotta produttività del cantiere per prolungata attività degli espropri, delle attività di bonifica da ordigni bellici, per il monitoraggio ambientale e per la risoluzione delle interferenze dei sottoservizi;
▪ Riserva 2: Maggiori oneri per ridotta produttività a seguito di prolungata attività di progettazione;
▪ Riserva 3: Maggiori oneri per progettazione di opere non previste nel contratto di appalto affidato;
▪ Riserva 4: Maggiori oneri relativi a maggior tempo di espletamento dei servizi connessi alle attività di progettazione;
▪ Riserva 5: Maggiori oneri a seguito di prescrizioni impartite dall'ufficio BCM per esecuzione bonifica profonda;
▪ Riserva 6: Maggiori oneri per tardiva risoluzione dei sottoservizi interferenti;
▪ Riserva 7: Maggiori oneri derivanti dalla risoluzione dell'interferenza con Linea Ferroviaria;
▪ Riserva 8: Maggiori oneri relativa a Lavori di Completamento delle Inalveazioni;
▪ Riserva 9: Indennizzo per applicazione di sovrapprezzo per utilizzo di Barriera di Sicurezza per lo Spartitraffico centrale;
▪ Riserva 10: Maggiori oneri per Sicurezza e Prolungamento dei tempi contrattualmente previsti;
▪ Riserva 11: Danni da esecuzione lavori per prolungamento dei tempi contrattualmente previsti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.12.2017 si costituiva in giudizio CP_4 contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendone il rigetto in quanto infondate in fatto e in diritto. contestava, in primo luogo, la natura giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le CP_4 parti non già come appalto ordinario di opere pubbliche bensì come appalto integrato, deducendo l'onere, posto in capo all'appaltatore, di compiere le attività che, nel caso di un appalto ordinario, farebbero capo alla Stazione Appaltante.
pagina 8 di 22 Sulla base di tale rilievo, deduceva l'infondatezza delle riserve nn. 1-2-3-4-5-6 iscritte dall'ATI CP_4 per oneri riconducibili all'attività di progettazione che la stessa avrebbe dovuto compiere preliminarmente all'esecuzione dei lavori.
Deduceva, inoltre, l'inammissibilità delle riserve nn. 1-2-4-5-6-11 per identità di petitum, posto che le stesse fanno riferimento allo stesso periodo temporale ed assumono come base di calcolo i medesimi dati di ridotta produttività con conseguente duplicazione delle richieste.
Si doleva, inoltre, che con l'atto di sottomissione sottoscritto in data 12.11.2013 parte attrice aveva espressamente rinunciato alle riserve nn. 1-2-3-4-5-6.
Concludeva, infine, chiedendo: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le motivazioni di cui in premessa, rigettare ogni avversa domanda dichiarando: - in via preliminare e pregiudiziale, del tutto inammissibili le domande proposte da e relative alle riserve nn.1, 2, Parte_1
3, 4, 5 e 6 per decadenza di parte attrice, in quanto intempestive, rinunciate e/o irrituali;
- sempre in via preliminare e pregiudiziale, improcedibili e/o inammissibili tutte le domande proposte da per violazione del limite di importo delle riserve, stabilito dall'art.240 bis D.Lgs n. Parte_1
163/2006; - sempre in via preliminare, del tutto inammissibili le domande proposte con l'atto di citazione e relative alle riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in quanto espressamente rinunciate come da atto di sottomissione del 12.11.2013; - sempre in via preliminare, del tutto inammissibili le domande proposte con l'atto di citazione e relative alle riserve nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 11 in quanto aventi ad oggetto le medesime causali e pertanto determinanti una duplicazione delle voci di costo pretese;
- senza il minimo recesso e salvo gravame, in ogni caso nel merito, infondate tutte le domande a qualsiasi titolo ex adverso proposte relative a tutte le riserve iscritte ed in particolare alle nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 e 11 perché prive di pregio giuridico, nonché di qualsivoglia sostegno probatorio anche in merito alla quantificazione per tutte le ragioni sopra illustrate. - in subordine considerare di applicare i principi enucleati dalla Commissione di Accordo bonario, ritenendo corretta la percentuale del 23% sulle riserve considerate fondate dal CTU. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Il giudizio veniva istruito tramite la documentazione prodotta dalle parti e attraverso una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza dell'11 dicembre 1918 prestava giuramento il CTU nominato, Arch. , e allo Persona_4 stesso venivano posti i seguenti quesiti:
“1) Accerti il CTU la conformità delle opere all'appalto e verifichi l'andamento dei lavori e in caso di eventuale andamento anomalo comportante ritardi nella esecuzione, se gli stessi siano riferibili alla stazione appaltante o all'appaltatore;
2) Verifichi il CTU la tempestività e la fondatezza delle riserve;
pagina 9 di 22 3) Determini il CTU l'importo eventualmente dovuto all'appaltatore per l'anomalo andamento e delle riserve iscritte, calcolando altresì gli interessi e la rivalutazione monetaria”.
La relazione peritale veniva trasmessa ai CTP delle parti in causa che formulavano le proprie osservazioni.
All'udienza di esame della CTU, parte attrice si riportava agli atti di causa e insisteva per l'accoglimento di quanto giù formulato, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni. Alla medesima udienza, contestava la CTU chiedendone la rinnovazione o la convocazione CP_4 del medesimo a chiarimenti.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la rimessione della causa al collegio e all'esito di detta udienza, concedeva i termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le repliche rimettendo il giudizio al Collegio.
***
La vicenda oggetto del giudizio trae origine dall'appalto di lavori necessario all'adeguamento del collegamento stradale esistente tra SA e LB (contratto stipulato il 31 gennaio 2013 e recante
“Lavori di adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell'itinerario SA LB - Lotto 7 dal km 61 + 450 al km 68+600” er un importo, al netto dell'IVA, di € 63.833.203.74, di cui € 6.988.710,25 per oneri della sicurezza ed € 1.677.290,46 per oneri di progettazione esecutiva ed attività correlate.).
Come emerso dagli atti, i lavori su detto collegamento si erano resi indispensabili in ragione delle sue gravi carenze strutturali e dunque della sua inadeguatezza sotto il profilo della sicurezza e del volume di traffico.
In ragione della complessità e dello specifico grado tecnico delle questioni oggetto del giudizio, è stata espletata un'articolata attività peritale, il Collegio non può che soffermarsi preliminarmente sulle conclusioni a cui è pervenuto il CTU in sede di relazione finale in risposta ai quesiti e, nello specifico, rispetto alle riserve formulate dall'Appaltatore.
Si osserva inoltre che il CTU è tenuto ad accertare la tempestività delle riserve (devono essere proposte in occasione del primo Sal successivo alla verificazione del fatto oggetto di riserva) e l'accoglibilità (e in tal caso in quale misura totale o parziale) o il rigetto della stessa, specificandone il motivo.
A) Sul quesito n. 1 il CTU ha affermato che “….ha preliminarmente rilevato che non risultano in atti contestazioni da parte delle parti circa la corretta esecuzione e la conformità delle opere rispetto al progetto esecutivo approvato. Le modifiche apportate nel passaggio dal progetto preliminare a quello esecutivo sono state dettate sia da esigenze tecniche di dettaglio e miglioramento funzionale dell'opera, sia dal recepimento di numerose prescrizioni provenienti da enti terzi (tra cui la Soprintendenza, l'ARPAS e RFI). Tali variazioni hanno inciso su pagina 10 di 22 numerosi aspetti, dai movimenti di terra alle opere d'arte, dagli impianti alle bonifiche, determinando un aumento complessivo dei costi di circa 5,5 milioni di euro.
B) Per quanto riguarda l'andamento dei lavori, la perizia ha evidenziato un rilevante scostamento rispetto alle tempistiche contrattuali. Il contratto prevedeva una prima fase di 210 giorni per le attività propedeutiche e una seconda, distinta, di 720 giorni per la realizzazione vera e propria.
Tuttavia, già dalle fasi iniziali, l'iter è stato condizionato da ritardi legati soprattutto all'acquisizione delle aree, alla bonifica da ordigni bellici, al monitoraggio ambientale e alla risoluzione delle interferenze con reti pubbliche.
C) Un fattore decisivo è stato il passaggio delle competenze dalla gestione commissariale ad disposto con ordinanza di Protezione Civile del marzo 2013, che ha rallentato l'iter CP_4 espropriativo. L'effettiva immissione in possesso delle aree è avvenuta solo a dicembre, con uno slittamento di circa 200 giorni. Anche l'attività di bonifica da ordigni ha subito ritardi e complicazioni tecniche, aggravate dalla presenza di sughere, che hanno costretto a modificare le modalità operative e allungato i tempi oltre i limiti originariamente previsti.
D) Pur essendovi state contestazioni da parte dell'appaltatore anche sul ritardo nell'autorizzazione al subappalto per il monitoraggio ambientale, il CTU ha ritenuto che tale attività si sia comunque svolta entro le tempistiche aggiornate. Più problematico è risultato invece il nodo delle interferenze con i sottoservizi (ENEL e TELECOM), la cui risoluzione si è protratta fino al maggio 2015 e ha comportato una sospensione parziale dei lavori, con un impatto diretto sull'esecuzione.
E) In conclusione, pur a fronte di alcune clausole contrattuali che limitavano le pretese dell'appaltatore in caso di ritardi, il CTU ha evidenziato come abbia disposto la CP_4 consegna dei lavori quando le attività propedeutiche non erano ancora completate, sovrapponendo le due fasi contrattuali e determinando, di fatto, un'estensione dei tempi di esecuzione fino a 1062 giorni complessivi. L'appaltatore, dal canto suo, si era attivato per adempiere tempestivamente agli obblighi contrattuali, ma non ha potuto rimediare a ritardi dovuti a inadempienze o ritardi imputabili alla stazione appaltante, sulla quale grava l'onere di garantire condizioni adeguate all'ordinato svolgimento dell'appalto.
B) Sui quesiti n. 2 (tempestività e alla fondatezza delle riserve azionate) e n. 3 (Determini il CTU
l'importo eventualmente dovuto all'appaltatore per l'anomalo andamento e delle riserve iscritte, calcolando altresì gli interessi e la rivalutazione monetaria), il CTU ha affermato che:
pagina 11 di 22
Riserva n. 1:
La prima riserva sollevata dall'Impresa riguarda i maggiori oneri e i danni economici subiti a causa del mancato regolare svolgimento dell'appalto, attribuito alla responsabilità esclusiva della Stazione
Appaltante. La riserva, apposta già in occasione della consegna dei lavori nel dicembre 2013 e poi confermata e dettagliata nei successivi SAL fino al n. 21, è stata quantificata complessivamente in oltre
15 milioni di euro. Il CTU ha ritenuto la riserva tempestiva e adeguatamente articolata, con elementi fattuali documentati e non contestati dalla controparte. Dalla documentazione in atti, infatti, risulta che l'appalto ha subito un andamento anomalo, derivante da una serie di ritardi e criticità organizzative imputabili ad a partire dalla prematura consegna dei lavori avvenuta in assenza del CP_4 completamento delle attività propedeutiche. Nonostante l'impegno riconosciuto all'Impresa nel recuperare il ritardo, anche da parte del Direttore dei Lavori (che nella nota del 5 agosto 2014 evidenziava un allineamento tra produzione teorica e reale), il cantiere ha operato per lungo tempo in un regime di sottoproduzione. Il CTU ha poi evidenziato che il protrarsi delle difficoltà ha condizionato l'operato dell'Impresa per gran parte del periodo contrattuale, determinando un progressivo accumulo di costi improduttivi. In particolare, la ridotta produttività media è stata quantificata intorno al 27,5% rispetto alla produzione teorica, calcolata su base giornaliera. Sulla base di tale coefficiente, i maggiori oneri sono stati dettagliati in diverse voci: spese generali improduttive, mancato utile, ritardata percezione dell'utile, costi per vincolo improduttivo di macchinari e attrezzature, costi del personale di cantiere, utilizzo improduttivo della manodopera e maggiori oneri per fideiussioni, cauzioni e polizze assicurative. La somma di tali voci ha portato ad una quantificazione complessiva di circa
13,918.841,03 euro, rispetto alla maggiore richiesta dell'ATI, pari a 15,131.626,48. È significativo che la Commissione di Accordo Bonario, pur limitandosi ad esaminare la prima fase dell'appalto (fino al
SAL 8), abbia riconosciuto già in quella fase un importo di circa 1.955.828,10 euro a titolo di danno, confermando in sostanza la sussistenza di un pregiudizio economico a carico dell'Impresa per effetto del comportamento della Stazione Appaltante. Il CTU, infine, ha condiviso la necessità di calcolare il danno riferendosi all'intero periodo contrattuale (720 giorni) e ciò in quanto l'Impresa è stata costretta a operare in condizioni produttive compromesse sin dall'inizio, a causa della consegna dei lavori avvenuta senza che fossero state eliminate le interferenze o concluse le attività preliminari. Sulla base di quanto sopra e della documentazione richiamata il CTU ha ritenuto riconosciuto all'appaltatore l'importo complessivo di euro 7.577.277,59 per le voci di danno esaminate, (v. CTU pag. 35).
Il Collegio condivide le risultanze alle quali è pervenuto il CTU incaricato.
pagina 12 di 22 Riserva n. 2:
La riserva n. 2 ha ad oggetto la richiesta dell'impresa di vedersi riconosciuti maggiori oneri indiretti derivanti da una ridotta produttività del cantiere, causata dal ritardo nelle attività propedeutiche e nella progettazione. La riserva è stata tempestivamente iscritta al SAL n. 1 ed è stata poi aggiornata, con un importo definitivo pari a € 117.355,91, confermato fino allo stato finale.
L'impresa individua un periodo critico di 80 giorni (dal 16/09/2013 al 5/12/2013), in cui lamenta di non aver potuto lavorare a pieno regime a causa del mancato completamento di attività quali bonifiche, interferenze e monitoraggi ambientali. Nonostante queste difficoltà, risulta che i lavori siano stati formalmente consegnati il 5 dicembre 2013, imponendo all'appaltatore di includere 120 giorni di attività propedeutiche nel tempo contrattuale di 720 giorni.
La quantificazione dell'onere proposta dall'impresa è stata ritenuta errata dal CTU, essendo stato determinato “un coefficiente di ridotta produttività basato su una produzione teorica irrealistica, in quanto calcolata prima dell'effettivo inizio dei lavori. Inoltre, il CTU ha rilevato che una stima corretta avrebbe dovuto tener conto del prolungamento delle attività propedeutiche in relazione ai costi tecnici previsti dal contratto. Sia la Commissione per l'accordo bonario che quella di collaudo hanno rigettato la riserva, osservando che le cause e gli effetti lamentati erano già stati rappresentati nella riserva n. 1, e che non sussistevano danni ulteriori e autonomi. Il CTU ha dunque e concordato con questo orientamento, sottolineando che non può esservi duplicazione degli stessi oneri sotto riserve diverse.
IL Collegio ritiene di aderire alla prospettazione del CTU, in ragione della sovrapponibilità degli oneri relativi alla prima riserva, già accolta nei limiti espressi dal CTU. Ne consegue il rigetto della riserva.
Riserva n. 3:
Detta riserva concerne la richiesta di riconoscimento dei maggiori oneri per l'impresa per l'attività di progettazione aggiuntiva, rese necessarie dalle prescrizioni imposte da vari Enti competenti (tra cui
Soprintendenza, ARPAS, Corpo Forestale e Genio Civile), nonché da richieste specifiche della stazione appaltante, formalizzate con l'Ordine di Servizio n.
2. Secondo l'impresa, pur avendo consegnato nei termini il progetto esecutivo, si è reso necessario rivalutare e riprogettare numerose opere, tra cui nuovi muri di sostegno, strade secondarie, opere provvisionali complesse per la sicurezza dei viadotti, la demolizione e ricostruzione di sottopassi, un nuovo sottopasso, il ponte Rio San Michele, oltre all'adeguamento di opere idriche e di mitigazione ambientale. In particolare, viene criticata la sottostima dei compensi riconosciuti dalla stazione appaltante con l'Atto di Sottomissione del 12 novembre 2013, che avrebbe liquidato le spese tecniche solo in parte, calcolandole su una base ridotta e limitata a specifiche categorie di opere, in contrasto con i criteri ordinari di determinazione dei pagina 13 di 22 compensi progettuali. L'impresa ha calcolato che, a fronte di un incremento lavori pari a oltre 5,5 milioni di euro, avrebbe dovuto ricevere un compenso aggiuntivo di circa € 169.269,20, a fronte dei soli € 48.686,54 effettivamente riconosciuti, determinando così un differenziale di oltre € 120.000, ritenuto ingiustamente non corrisposto. Tuttavia, la Commissione dell'accordo bonario, condividendo le valutazioni del Direttore dei Lavori e della Commissione di Collaudo, ha rigettato integralmente la domanda, rilevando che le attività di progettazione, comprese eventuali modifiche, adeguamenti o rielaborazioni richieste dagli enti o dalla stessa stazione appaltante, sono risultate già interamente comprese nel corrispettivo contrattuale. Tale impostazione è chiaramente sancita dagli articoli 3, 14, 20
e 52 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), che stabiliscono il carattere onnicomprensivo, fisso e invariabile del prezzo, comprensivo anche delle attività tecniche connesse alla progettazione e ai suoi aggiornamenti. Viene inoltre sottolineato che l'impresa ha espressamente accettato, con la sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione, sia il nuovo corrispettivo per la progettazione sia i limiti posti contrattualmente in tema di compensi aggiuntivi. Sulla base di tali considerazioni, il CTU ha ritenuto infondata la riserva, in quanto le attività progettuali supplementari erano già previste e remunerate nel quadro negoziale accettato dalle parti.
Alla luce delle argomentazioni offerte dal tecnico e della loro conferma in atti, il Collegio condivide il rigetto di detta riserva.
Riserva n. 4:
La riserva n. 4 riguarda la richiesta di maggiori oneri diretti avanzata da per le attività Parte_1 tecniche rese necessarie dal prolungamento delle attività propedeutiche, in particolare per la risoluzione delle interferenze e l'acquisizione di aree aggiuntive. Presentata tempestivamente al SAL n. 1, la riserva è stata aggiornata fino al 2015, per un importo complessivo di € 713.446,48. Pur originando dalle stesse cause della riserva n. 2 (ritardi dovuti alla committente), la riserva n. 4 si riferisce a costi diretti, e non a spese generali o ritardi nell'utile. L'impresa ha sostenuto che le attività inizialmente previste in 210 giorni siano durate ben oltre per motivi alla stessa non imputabili, e che tale protrazione abbia comportato costi tecnici aggiuntivi. La richiesta riguarda spese sostenute fino al
13 maggio 2015, data in cui si conclusero le attività di risoluzione delle interferenze. La Commissione di accordo bonario ha rigettato la domanda, pur rilevando che il Direttore dei Lavori l'aveva ritenuta fondata, riconoscendo l'effettivo sforamento dei termini contrattuali.
Il CTU si è espresso nel senso di ritenere la riserva è fondata e ammissibile, in quanto riferita a prestazioni tecniche ulteriori rispetto a quelle originariamente previste, effettivamente protrattesi oltre il termine pattuito. Tuttavia, l'art. 7 dell'Atto di Sottomissione prevedeva la rinuncia dell'appaltatore a pagina 14 di 22 pretese economiche relative alle interferenze per 250 giorni dalla consegna dei lavori, ovvero fino all'11 agosto 2014.
Poiché la risoluzione delle interferenze si è conclusa solo il 13 maggio 2015, il CTU ha correttamente ritenuto la pretesa legittima limitatamente al periodo eccedente tale soglia, ovvero 275 giorni.
Applicando le percentuali previste dal CSA (9% per la risoluzione interferenze) all'importo contrattuale delle spese tecniche (€ 1.677.290,46), il maggior onere riconoscibile è calcolato in circa €
197.681,00.
Anche rispetto a tale riserva, il Collegio condivide la valutazione del CTU che, nel rimodulare l'onere preteso, ha tenuto conto dell'effettivo lasso di tempo nel quale trova giustificazione l'importo richiesto.
Riserva n. 5
La riserva n. 5 sollevata dall'impresa attiene al riconoscimento dei maggiori oneri che la stessa dichiara di aver dovuto sostenere a seguito delle prescrizioni imposte dall'Ufficio BCM in merito all'attività di bonifica da ordigni bellici.
Tali prescrizioni, introdotte con l'autorizzazione del 22 aprile 2013, hanno comportato una modifica sostanziale rispetto alle previsioni originarie di contratto: mentre inizialmente era prevista una bonifica superficiale (ovvero, di scavi di appena 20 cm), l'Ufficio ha imposto l'esecuzione di una bonifica profonda fino a due metri anche in aree non strutturalmente sensibili.
Secondo quanto riportato dall'appaltatore, tale modifica ha determinato un aggravio significativo di costi e difficoltà operative, trattandosi di lavorazioni non previste né preventivate contrattualmente. A ciò si è aggiunto un ulteriore elemento di complicazione: l'intervento del Corpo forestale e della vigilanza ambientale, che ha imposto la salvaguardia di oltre 2.500 esemplari di sughera presenti nelle aree interessate. Questo ha richiesto, in parallelo alla bonifica, anche l'espletamento di ulteriori attività come l'espianto e la ripiantumazione degli alberi, nonché l'adozione di una metodologia di bonifica
“strato per strato” anziché tramite semplici perforazioni puntuali. L'attività è stata eseguita tra settembre 2013 e febbraio 2014 su un'estesa superficie di circa 410.000 mq e ha comportato, tra l'altro, oltre 100.000 metri lineari di perforazioni. L'impresa ha determinato l'entità dei maggiori oneri sulla base del prezziario delle Ferrovie dello Stato, rivalutato secondo indice ISTAT, e ha stimato il costo complessivo in oltre 1,5 milioni di euro. Tuttavia, tenendo conto del solo incremento di costo per la maggiore profondità richiesta, del ribasso d'asta e delle ulteriori voci accessorie (frammentazione dell'intervento e assistenza all'espianto delle sughere), l'importo complessivamente rivendicato in via definitiva è stato pari a € 759.140,80. A fronte di tale richiesta, la Commissione dell'accordo bonario e i Collaudatori hanno espresso parere negativo, ritenendo che le prescrizioni fossero già previste dal pagina 15 di 22 contratto e che l'impresa le avesse comunque accettate con un atto di sottomissione successivo. Inoltre, una parte delle lavorazioni sarebbe già stata riconosciuta nell'ambito della riserva n. 1, mentre per quanto riguarda i costi legati all'espianto delle sughere, la Commissione ha ritenuto ammissibili solo quelli documentabili come “vivi” e concretamente sostenuti. In senso contrario, il CTU ha invece ritiene che la riserva meriti accoglimento almeno parziale. Le modifiche imposte dall'Ufficio BCM hanno effettivamente alterato l'oggetto delle prestazioni richieste all'appaltatore, determinando un intervento ben più gravoso rispetto a quello contrattualmente previsto.
In particolare, al CTU è apparsa fondata la richiesta relativa all'aumento della profondità delle perforazioni, per la quale la quantificazione proposta di € 466.760,53, già condivisa anche dalla
Direzione Lavori, è risultata congrua. Per quanto riguarda, infine, i costi legati all'espianto e alla ripiantumazione delle sughere, non essendo in atti alcuna documentazione giustificativa, non appare possibile procedere a un riconoscimento economico.
Il Collegio aderisce alle risultanze del CTU che risultano adeguatamente motivate, riconoscendo all'impresa un ristoro di euro 466.760,53.
Riserva n. 6:
La riserva n. 6 è stata presentata dall'Impresa per ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a causa della sospensione parziale dei lavori disposta dalla Direzione Lavori (DL) l'11 agosto
2014, a seguito della tardiva risoluzione delle interferenze con sottoservizi (come EL e Telecom) non rimossi nelle aree di cantiere. La sospensione, formalizzata il 3 settembre 2014, ha interessato circa il
18% dell'importo contrattuale dei lavori.
L'impresa ha iscritto tempestivamente la riserva, aggiornandola fino al SAL n. 15 (maggio 2015), per un importo complessivo richiesto pari a € 4.713.714,43. Ha rilevato il CTU che la sospensione ha avuto un impatto significativo sull'organizzazione del cantiere, poiché ha coinvolto 11 tratte distinte, causando disagi localizzati e costi aggiuntivi specifici.
La Direzione Lavori ha riconosciuto solo parzialmente fondata la riserva, proponendo un importo molto inferiore (€ 22.690,78), mentre la Commissione di accordo bonario ha rigettato la richiesta, ritenendola una duplicazione della riserva n. 1, già presentata per gli stessi motivi e nello stesso periodo.
Il CTU, pur riconoscendo l'effettivo impatto negativo della sospensione sull'andamento dei lavori, ha correttamente ritenuto che la riserva in esame dovesse essere rigettata in quanto sovrapposta e già trattata in riserve precedenti.
Condividendo l'impostazione del CTU, il Collegio ritiene di rigettare la riserva n. 6 pagina 16 di 22 Riserva n. 7:
Detta riserva è stata presentata dall'impresa a seguito dell'Ordine di Servizio n. 8 del 15 maggio 2015, con cui ha disposto che l'appaltatore si facesse carico degli oneri richiesti da per CP_4 CP_20
l'interruzione della linea ferroviaria Cagliari-Golfo Aranci, necessaria alla realizzazione di un cavalcavia ferroviario in prossimità della nuova SS199.
L'impresa ha iscritto la riserva nel SAL n. 16 (luglio 2015), quasi due mesi dopo l'ordine, rendendola intempestiva. L'importo richiesto è pari a € 112.177,93, corrispondente alla fattura emessa da RFI e saldata dall'impresa il 4 giugno 2015.
I consulenti dell'impresa sostengono che tali oneri non fossero contrattualmente previsti, né preventivabili in fase di gara, e che l'art. 52 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) non li includa tra quelli a carico dell'appaltatore. Inoltre, durante l'interruzione ferroviaria (10–14 settembre 2014),
l'impresa ha sostenuto ulteriori costi, come il servizio di trasporto sostitutivo per i passeggeri.
Tuttavia, l'analisi condotta evidenzia che il CSA, all'art. 52 punto 14, stabilisce chiaramente che l'appaltatore è tenuto a sostenere gli oneri richiesti dall'amministrazione ferroviaria, inclusi quelli per rallentamenti, pilotaggi e assistenza speciale.
Pertanto, la riserva n. 7 risulta intempestiva e infondata, e non può essere riconosciuta alcuna somma all'appaltatore, come ritenuto dal CTU.
Riserva n. 8:
La riserva n. 8 è stata presentata dall'impresa per ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a seguito dell'Ordine di Servizio n. 11 del 12 giugno 2015, con cui la Direzione Lavori ha richiesto la redazione di un progetto esecutivo di completamento delle inalveazioni fino ai recettori finali, comprensivo della documentazione necessaria per ottenere le autorizzazioni dagli enti competenti.
L'impresa ha iscritto la riserva nel SAL n. 17 (luglio 2015), ma tale iscrizione è stata ritenta intempestiva dal CTU, poiché iscritta in contabilità ben oltre l'evento che ha determinato i maggiori oneri richiesti, e quindi ben dopo l'emissione dell'ordine di servizio n. 11.
Nel merito, l'impresa ha sostenuto che il progetto esecutivo originario era stato regolarmente consegnato nel 2013 ed approvato dal Genio Civile, il quale aveva però richiesto ulteriori garanzie idrauliche. Ha inoltre rilevato che le opere richieste con l'ODS n. 11 avrebbero riguardato aree non comprese nell'appalto originario, situate oltre la fascia di rispetto prevista dal progetto iniziale, e quindi soggette a nuove procedure urbanistiche ed espropriative. pagina 17 di 22 L'impresa assume di aver sviluppato un nuovo progetto per le inalveazioni F501, FS02, FSS e per uno scarico DN1500, sostenendo che tali attività non potevano rientrare nelle obbligazioni contrattuali e chiedendo un rimborso di € 25.740,00, comprensivo di spese generali e utile.
Tuttavia, l'analisi del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) evidenzia che:
• L'art. 14.14 stabilisce che nessun compenso aggiuntivo è dovuto per rielaborazioni progettuali o autorizzazioni richieste dalla stazione appaltante.
• L'art. 52.51 impone all'esecutore di sottostare alle prescrizioni degli enti competenti, senza diritto ad alcun indennizzo per modifiche o integrazioni richieste.
Alla luce di quanto sopra, il CTU ha ritenuto la riserva n. 8 intempestiva e infondata, poiché gli oneri richiesti risultano contrattualmente a carico dell'appaltatore.
Il Collegio ritiene di condividere la valutazione espressa dal CTU e di dover rigettare la riserva n. 8.
Riserva n. 9:
La riserva n. 9 ha ad oggetto la richiesta dell'impresa di ottenere il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per la posa in opera di una barriera spartitraffico centrale diversa da quella prevista nel progetto esecutivo originario.
In particolare, l'impresa aveva in precedenza proposto l'utilizzo di barriere in cemento armato vibrato
(CAV) alte 1 metro, conformi alle normative vigenti e coerenti con il progetto approvato.
Tuttavia, con nota del 15 dicembre 2014, la Direzione Lavori ha respinto tale proposta, imponendo l'adozione di barriere alte 1,20 metri, per garantire l'uniformità con gli altri lotti dell'itinerario Pt_4
LB. L'impresa ha quindi iscritto la riserva nel SAL n. 17 (luglio 2015), circa sette mesi dopo l'evento, rendendola intempestiva.
L'impresa ha quantificato il maggior onere in € 332.191,30, calcolato su 7.567 metri di barriera, con un sovrapprezzo unitario di € 43,90/m. I consulenti tecnici dell'impresa hanno sottolineato che la barriera proposta era conforme sotto ogni profilo tecnico e normativo, e che la modifica imposta ha comportato un aggravio economico non previsto.
Il CTU ha preliminarmente rilevato la tardività della stessa, poiché iscritta circa sette mesi dopo l'evento che ne ha determinato i maggiori oneri, in particolare la nota del Direttore dei lavori
15.12.2014.
Il CTU ha infatti, riconosciuto che, sebbene la modifica fosse motivata da esigenze di interesse pubblico, la stessa sia stata tardivamente comunicata dalla committenza, che aveva approvato un progetto non coerente con le esigenze di uniformità. Tuttavia, dall'analisi dell'elenco prezzi pagina 18 di 22 contrattuale, emerge che la voce relativa alla fornitura e posa in opera di barriere fino a 1,20 m di altezza era già inclusa nel prezzo unitario di € 139,23.
In assenza di documentazione che dimostri un effettivo maggior costo sostenuto, si conclude che non sussistono i presupposti per riconoscere ulteriori compensi all'appaltatore. La riserva, quindi, pur fondata nel merito, è priva di riscontro economico documentato e non può essere accolta.
Anche in questo caso il Collegio ritiene di condividere la CTU ed essendo la riserva intempestiva e infondata, rigetta la riserva formulata.
Riserva n. 10
La riserva 10 ha ad oggetto i maggiori oneri relativi ai costi della sicurezza determinatisi per il protrarsi del tempo di esecuzione oltre il termine contrattualmente previsto del 24/11/2015.
La riserva è stata tempestivamente apposta in calce al Registro di contabilità al SAL n. 21, per lavori a tutto il 30/11/2015. I CCTP di richiamando la stretta relazione degli oneri della sicurezza Parte_1 con il tempo contrattuale, hanno rilevato che “In particolare, tenendo conto della data di ultimazione dei lavori principali (24.11.2015), e del SAL n. 30 (per lavori a tutto il 21.04.2017) l'intervallo di tempo trascorso è pari a 514 giorni, ai quali vanno detratti 152 giorni di sospensione lavori come da verbali di sospensione del 03.08.2016 e del 02.12.2016. Di conseguenza, i giorni effettivi di protrazione contrattuale sono 362, per i quali, così come indicato nella quantificazione della riserva sugli atti contabili, l'appaltatore ha diritto a vedersi ristorato dei maggiori oneri sostenuti pari a €
3.513.767,48.”. Il CTU ha rilevato come effettivamente i costi della sicurezza siano stati effettivamente correlati alla durata delle lavorazioni. Gli oneri della sicurezza, infatti, sono presenti quali componenti del prezzo dell'appalto, non assoggettabili a ribasso d'asta in forza della loro incomprimibilità, e sono essenzialmente costituiti dal costo di impianti ed opere provvisionali e dal costo del personale all'uopo impiegato. Dunque, anche questa componente del prezzo risente della maggiore durata dei lavori rispetto alle previsioni iniziali, in quanto la sua incidenza si rivela non più adeguatamente remunerata all'interno della dinamica dell'offerta. Ciò è confermato peraltro dal T.U. 81/2006, che all'allegato XV, paragrafo 4, stabilisce che: “nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
pagina 19 di 22 d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva”.
Il CTU non ha tuttavia condiviso il computo operato dall'Appaltatore: infatti i 514 giorni su citati sono riferiti all'intervallo di tempo intercorso tra la fine prevista dei lavori e il SAL n. 30 per lavori al
21/04/2017, considerando dunque anche il periodo concesso dopo l'ultimazione dei lavori per le lavorazioni di dettaglio. Deve rilevarsi invece che lo slittamento effettivo è quello che va dal
24/11/2015 al 1/11/2016, data di ultimazione dei lavori ed è dunque pari a 343 giorni. A questi, sono stati detratti i giorni imputabili alle sospensioni intervenute che l'impresa quantifica in 152.
Il Consulente incaricato ha verificato dalla documentazione in atti che la sospensione del 3 agosto ha avuto una durata di 25 giorni (dal 10/08 al 04/09) in luogo dei 22 indicati dall'ATI. Inoltre, considerando che la protrazione effettiva deve essere calcolata rispetto alla data di ultimazione dei lavori (1/11/2016) non si ritiene necessario dedurre i 130 giorni (dal 2/12/2016 al 11/04/2017) afferenti alla sospensione delle opere di dettaglio.
Pertanto, la protrazione dei termini contrattuali che si è determinata è di 318 giorni.
Conseguentemente, sono stati riconosciuti all'appaltatore i maggiori oneri della sicurezza connessi alla componente variabile del tempo, valutati nella misura di 1/3 degli oneri giornalieri della sicurezza previsti da contratto. Per maggior chiarezza espositiva, si riporta quanto segue: importo oneri sicurezza da contratto: € 6.988.710,25; Giorni contrattuali: 720 giorni (€ 6.988.710,25/720 gg) = €/g 9.706,54 - onere giornaliero della sicurezza €/g 9.706,54 *1/3 = €/g 3.235,51 - onere giornaliero della sicurezza dipendente dal tempo €/g 3.235,51 * 318gg = € 1.028.893,45.
Riserva n. 11
Con la riserva n. 11 l'appaltatore ha chiesto il risarcimento dei maggiori oneri derivanti dallo slittamento temporale di una considerevole parte dei lavori. La riserva è stata iscritta sul Registro di contabilità in occasione del SAI n. 21, per lavori a tutto il 24/11/2015, venendo aggiornata e quantificata definitivamente in occasione del SAL n. 30 per lavori a tutto il 21/04/2017. Pertanto, risulta tempestiva. Ritengono i CCTTP di parte attrice che: “Per quanto riguarda i conteggi esposti dall'ATI gli scriventi Consulenti ritengono corretta la determinazione dei maggiori tempi contrattuali valutati in 362 giorni partendo dalla data del termine contrattualmente stabilito (24.11.2015) alla data pagina 20 di 22 del SAL n. 30 (21.04.201 7) (che interessa con continuità un periodo di 514 giorni) e a meno delle sospensioni del 03.08.2016 e del 02.12.201 6 rispettivamente pari a 22 e 130 giorni. Si ritiene tuttavia necessario rettificare gli oneri giornalieri rispetto ai quali l'impresa ha determinato il danno subito per il prolungamento dei tempi contrattuali, in linea con quanto elaborato per la n. 1 e pari a Pt_5
€/g 69.814,82. Si ha pertanto: Importo dei lavori SAL 30 (al netto Oneri della Sicurezza) = C.
60.697.043,89 Importo dei lavori al 24.11.2015 (al netto Oneri della Sicurezza) €. 43.919.995,80
Ridotta Produttività = € (60.697.043,89 - 43.919.995,80) / 60.607.043,89 x 100 = 27,64% Da cui si desume un danno subito per la protrazione dei tempi oltre quanto è contrattualmente stabilito pari a:
€/g 69.814,82 x 362 gg x 27,64% = € 6.985.447,48. a fronte di una richiesta dell'ATI di € 7.594.108,00 senza che la presente quantificazione costituisca alcun riconoscimento, ammissione e/o rinuncia alla domanda relativa alla predetta riserva.”
È emerso che l'impresa abbia dovuto sostanzialmente mantenere in cantiere la propria organizzazione produttiva per un maggior tempo pari a 318 giorni rispetto a quanto previsto da contratto.
Come prospettato dal CTU, si ritiene pertanto che in accoglimento parziale della riserva, l'appaltatore debba essere ristorato quanto meno per i maggiori oneri indiretti sostenuti nel periodo successivo alla fine prevista lavori, relativamente all'importo residuo dei lavori, poiché tali oneri non potevano essere preventivabili in sede di offerta.
Si riporta di seguito, parte del contenuto della CTU sul punto:
Importo lavori da realizzare entro la fine prevista del 24/11/2015: € 67.723.290,13
Importo produzione affettiva al SAL n. 21 per lavori al 30/11/2015: € 49.503.451,03
Importo lavori residuo: € 18.219.839,10 € (18.219.839,10 /1,13/1,10)* (2/3)13% = € 1.270.365,17 -
Maggiori oneri per spese generali:
€ (18.219.839,10 / 1,10*10%) = € 1.656.349.01 – Mancato utile
€ (18.219.839,10 /1,10*/10%)* (5,27%/365)*(318/2) = € 38.024,78 – Maggiori oneri per ritardata percezione dell'utile con un riconoscimento complessivo per la Riserva 11 pari a € 2.964.729,96
***
In definitiva, il Collegio in totale condivisione delle risultanze della CTU a firma del Dott. Per_4
accoglie nei limiti sopra descritti le doglianze di cui alle riserve: 1, 4, 5, 10 e 11.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte attrice.
Le spese liquidate per la CTU sono definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa;
pagina 21 di 22 - accoglie parzialmente le domande dell'attrice limitatamente alle riserve ammesse e individuate come sopra;
- condanna al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano CP_4 rispettivamente nella misura di euro 70.000,00 in favore di, oltre Parte_1 CP_1 spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- pone le spese liquidate per la CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.8.2025
Il Presidente rel.
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