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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/03/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12/02/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente –
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Antonio ANDRIULLI e Raimund
BAUER
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 luglio 2021 il ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 7.087,22 richiestagli dall con provvedimento del 13.04.2021, quale recupero di un asserito CP_1
indebito relativo al periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021, con riferimento alla prestazione erogata (cat. NASpI n. 777848/2019) con conseguente diritto al ripristino dell'accredito spettante per il periodo dal 01.04.2020 al 14.06.2020.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso: in particolare, deduceva doversi CP_1
applicare il disposto di cui all'art. 11, co. 1, lett. d), D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, essendo il lavoratore decaduto dalla fruizione della NASpI in quanto aveva raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sin dal 31 marzo 2020.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Il ricorso è fondato ma limitatamente a quanto di ragione.
Deve innanzitutto osservarsi che la questione concerne, all'evidenza, un indebito relativo a prestazioni previdenziali, essendo quindi inapplicabile la disciplina della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate (cfr. ex plurimis CASS.
LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) e, quindi, anche l'orientamento ermeneutico secondo il quale l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Deve poi parimenti escludersi l'applicabilità dell'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art.
13 della legge n. 412 del 1991, trattandosi di disposizioni che sono volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica. Sul punto, si veda ex plurimis CASS. LAV. 2 DICEMBRE 2019 N° 31373, secondo cui: «In caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica» (in senso conforme, si veda altresì CASS. LAV. 19 APRILE
2021 N° 10274). Tanto precisato, occorre poi rilevare che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo, adottato dalla SUPREMA CORTE a SEZIONI UNITE, secondo il quale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (sic CASS. SS. UU. 4 AGOSTO 2010 N° 18046).
Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito e precisato da 5 Parte_2
GENNAIO 2011 N° 198, secondo cui: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_1
quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la
S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' CP_1
indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”.
Ora, la questione giuridica alla base della presente controversia riguarda l'interpretazione della causa di decadenza dalla NASpI prevista dall'art. 11, D.L. n.
22/2015 secondo cui: “… … il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … … d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato; … …”, quindi a prescindere dalla data di effettivo conseguimento del relativo trattamento pensionistico (come peraltro già affermato da altro giudice di questo UFFICIO: cfr. SENT. N° 2728/2019 del 12 luglio 2019, R.G. n° 6471/18).
Sul punto si veda anche la recente e specifica presa di posizione della Suprema Corte che ha affermato la necessità di dare di tale causa di decadenza (prevista con identica formulazione dall' art. 2, comma 40, lett. c) un'interpretazione letterale (“la chiara e precisa disposizione normativa sopra ricordata, che dispone la decadenza dal trattamento di disoccupazione (con correlato obbligo di restituire quanto a tale titolo eventualmente percepito), non lascia spazio alcuno ad un'interpretazione diversa da quella letterale”), precisando dunque che costituisce limite per la fruizione dell'indennità “non la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì il
"raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".
Prosegue la Corte: “del resto, l'interpretazione letterale e logicosistematica risulta coerente con l'art. 38 Cost. e la lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale: " ...
l'art. 38, secondo comma, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n.
426 del 2006). L'art. 38, secondo comma, Cost. che è immediatamente operante nell' ordinamento giuridico e rilevante, in 7 particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità delle leggi ordinarie, attribuendo valore di principio fondamentale del diritto dei lavoratori a che siano "preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria", impone che, in caso di eventi, i quali incidano sfavorevolmente sull'attività lavorativa, siano ai lavoratori assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita (Corte cost. n. 22 del 1969). Ma tale disposizione non va intesa in senso letterale e con valore assoluto. È il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso, infatti, che è chiamato a far fronte e obbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale (Corte cost. n. 80 del 1971). Per cui questo non risulta violato se, come nell'ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l'esercizio" (Corte Cost., 8 luglio 2014, n. 215)”.
La Corte ha peraltro precisato che la diversa interpretazione della norma, che attribuisce rilievo all'effettiva presentazione della domanda (ed all'effettiva liquidazione) del trattamento pensionistico, oltre ad essere “avulsa dal dato letterale e dalla stessa ratio legis in forza della quale non è necessario alcun trattamento a sostegno del reddito allorché l'interessato abbia maturato ed abbia, quindi, diritto a percepire il trattamento pensionistico”, implicherebbe rimettere all'assicurato una scelta discrezionale tra trattamento pensionistico o di sostegno al reddito, in contrasto
“con la ratio delle disposizioni e con la natura indisponibile dei diritti previdenziali”.
La Corte di Cassazione specifica anche che “l'inerzia dell'interessato che, per qualsivoglia motivo, ometta di richiedere l'accesso alla pensione, non può essere controbilanciata dalla doglianza di deprivazione di una fonte di reddito, perché la fonte di sostentamento è ben prevista” e conclude affermando che “ L'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) può essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non invece fino alla data di decorrenza in concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c, della l. n. 92 del 2012 e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo che abbia maturato ipredetti requisiti(Cfr.Cass.SEZ. L , ORDINANZA N. 11965 DEL 03/05/
2024).
Sicché, nel caso di specie, il ricorrente specificamente contestava la data di maturazione dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, che in luogo del 31 marzo 2020 come ritenuto dall' , doveva fissarsi nel 30 maggio 2020. CP_1
A riprova di ciò allegava estratto conto contributivo, già epurato delle settimane di contribuzione figurativa NASPI annullate d'ufficio dall' , dal quale poteva dedursi CP_1
che al 31.3.2020 non erano ancora maturate le 2127 settimane utili per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata.
A fronte di ciò parte convenuta non prendeva precisa posizione, mancando di interloquire sul punto.
Pertanto, alla luce del suddetto orientamento ermeneutico al quale il Tribunale ritiene di prestare adesione, deve ritenersi che il ricorrente, in applicazione dall'art. 11, D.L.
n. 22/2015 così come interpretato dalla Suprema Corte, è decaduto dal diritto di percepire la NASpI in data 30.5.2020.
Di conseguenza deve riconoscersi l'illegittimità del provvedimento dell' di CP_1
ripetizione della NASPI, emesso in conformità alla disposizione di cui all'art. 2, comma
41, della legge n. 92 del 2012 ("La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire"), applicabile anche con riferimento alla NASpI in virtù del rinvio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 2015, solo per il periodo dal 1.4.20 al
30.5.2020 con conseguente diritto del ricorrente a trattenere le somme a tale titolo erogategli, nonché a beneficiare, per il medesimo periodo, dell'accredito della relativa contribuzione.
Il è, dunque, tenuto a restituire all' soltanto le indennità di NASpI Pt_1 CP_1
percepite a decorrere dall'1.6.2020, dovendosi, a tale riguardo, fare riferimento alle somme corrisposte al netto, sulla scorta del condivisibile principio già espresso da
Cassazione civile sez. lav., 2 febbraio 2012, n. 1464, secondo cui “la ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere a oggetto che le somme da quest'ultimo percepite, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto. Il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, ravvisandosi le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (come risultante per effetto dell'intervento della Corte
Costituzionale nell'arresto n. 77 del 2018) nella peculiarità della controversia, rispetto alla quale il chiarimento nomofilattico è intervenuto a distanza di tempo dalla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto:
- dichiara non dovute le somme richieste in ripetizione dall con nota del CP_1
13.4.2021 relativamente all'importo riferibile al periodo dal 1.4.2020 al
30.5.2020 (e comunque pari alla differenza fra l'importo preteso di euro 7.087,22 ed il minor importo dovuto);
- dichiara il diritto del ricorrente al trattamento di Naspi per il periodo dal
01.04.2020 al 30.05.2020, con condanna dell al ripristino dell'accredito CP_1
della relativa contribuzione;
- rigetta per il resto
- spese compensate
Taranto, 5 marzo 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. ssa Viviana Di Palma)
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 12/02/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. Dall'avv. GAUDIO VINCENZO
- Ricorrente –
in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Antonio ANDRIULLI e Raimund
BAUER
- Convenuto -
OGGETTO: “INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 7 luglio 2021 il ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di
Taranto di voler dichiarare non dovuta la restituzione della somma di € 7.087,22 richiestagli dall con provvedimento del 13.04.2021, quale recupero di un asserito CP_1
indebito relativo al periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021, con riferimento alla prestazione erogata (cat. NASpI n. 777848/2019) con conseguente diritto al ripristino dell'accredito spettante per il periodo dal 01.04.2020 al 14.06.2020.
Si costituiva l' chiedendo rigettarsi il ricorso: in particolare, deduceva doversi CP_1
applicare il disposto di cui all'art. 11, co. 1, lett. d), D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, essendo il lavoratore decaduto dalla fruizione della NASpI in quanto aveva raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sin dal 31 marzo 2020.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Il ricorso è fondato ma limitatamente a quanto di ragione.
Deve innanzitutto osservarsi che la questione concerne, all'evidenza, un indebito relativo a prestazioni previdenziali, essendo quindi inapplicabile la disciplina della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate (cfr. ex plurimis CASS.
LAV. 20 MAGGIO 2021 N° 13915) e, quindi, anche l'orientamento ermeneutico secondo il quale l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Deve poi parimenti escludersi l'applicabilità dell'art. 52 L. n. 88 del 1989 e dall'art.
13 della legge n. 412 del 1991, trattandosi di disposizioni che sono volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica. Sul punto, si veda ex plurimis CASS. LAV. 2 DICEMBRE 2019 N° 31373, secondo cui: «In caso di indebita percezione dell'indennità di mobilità, non può trovare applicazione l'art. 52 della l. n. 88 del 1989 - secondo cui non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato -, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente le prestazioni pensionistiche, e non qualunque prestazione previdenziale, ed avendo natura di norma eccezionale è insuscettibile di interpretazione analogica» (in senso conforme, si veda altresì CASS. LAV. 19 APRILE
2021 N° 10274). Tanto precisato, occorre poi rilevare che questo TRIBUNALE presta adesione all'orientamento interpretativo, adottato dalla SUPREMA CORTE a SEZIONI UNITE, secondo il quale: “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (sic CASS. SS. UU. 4 AGOSTO 2010 N° 18046).
Tale principio di diritto è stato ulteriormente ribadito e precisato da 5 Parte_2
GENNAIO 2011 N° 198, secondo cui: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_1
quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la
S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' CP_1
indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente)”.
Ora, la questione giuridica alla base della presente controversia riguarda l'interpretazione della causa di decadenza dalla NASpI prevista dall'art. 11, D.L. n.
22/2015 secondo cui: “… … il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: … … d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia
o anticipato; … …”, quindi a prescindere dalla data di effettivo conseguimento del relativo trattamento pensionistico (come peraltro già affermato da altro giudice di questo UFFICIO: cfr. SENT. N° 2728/2019 del 12 luglio 2019, R.G. n° 6471/18).
Sul punto si veda anche la recente e specifica presa di posizione della Suprema Corte che ha affermato la necessità di dare di tale causa di decadenza (prevista con identica formulazione dall' art. 2, comma 40, lett. c) un'interpretazione letterale (“la chiara e precisa disposizione normativa sopra ricordata, che dispone la decadenza dal trattamento di disoccupazione (con correlato obbligo di restituire quanto a tale titolo eventualmente percepito), non lascia spazio alcuno ad un'interpretazione diversa da quella letterale”), precisando dunque che costituisce limite per la fruizione dell'indennità “non la data di decorrenza, in concreto, del diritto a pensione, bensì il
"raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato".
Prosegue la Corte: “del resto, l'interpretazione letterale e logicosistematica risulta coerente con l'art. 38 Cost. e la lettura che ne ha dato la Corte Costituzionale: " ...
l'art. 38, secondo comma, Cost., rimette alla discrezionalità del legislatore la determinazione dei tempi, dei modi e della misura delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti, anch'essi costituzionalmente garantiti, e nei limiti delle compatibilità finanziarie (Corte cost. n.
426 del 2006). L'art. 38, secondo comma, Cost. che è immediatamente operante nell' ordinamento giuridico e rilevante, in 7 particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità delle leggi ordinarie, attribuendo valore di principio fondamentale del diritto dei lavoratori a che siano "preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria", impone che, in caso di eventi, i quali incidano sfavorevolmente sull'attività lavorativa, siano ai lavoratori assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro esigenze di vita (Corte cost. n. 22 del 1969). Ma tale disposizione non va intesa in senso letterale e con valore assoluto. È il sistema delle assicurazioni sociali nel suo complesso, infatti, che è chiamato a far fronte e obbedisce alle esigenze garantite dal precetto costituzionale (Corte cost. n. 80 del 1971). Per cui questo non risulta violato se, come nell'ipotesi prevista dalla norma oggetto della denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato l'esercizio" (Corte Cost., 8 luglio 2014, n. 215)”.
La Corte ha peraltro precisato che la diversa interpretazione della norma, che attribuisce rilievo all'effettiva presentazione della domanda (ed all'effettiva liquidazione) del trattamento pensionistico, oltre ad essere “avulsa dal dato letterale e dalla stessa ratio legis in forza della quale non è necessario alcun trattamento a sostegno del reddito allorché l'interessato abbia maturato ed abbia, quindi, diritto a percepire il trattamento pensionistico”, implicherebbe rimettere all'assicurato una scelta discrezionale tra trattamento pensionistico o di sostegno al reddito, in contrasto
“con la ratio delle disposizioni e con la natura indisponibile dei diritti previdenziali”.
La Corte di Cassazione specifica anche che “l'inerzia dell'interessato che, per qualsivoglia motivo, ometta di richiedere l'accesso alla pensione, non può essere controbilanciata dalla doglianza di deprivazione di una fonte di reddito, perché la fonte di sostentamento è ben prevista” e conclude affermando che “ L'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) può essere erogata al lavoratore fino alla data del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato e non invece fino alla data di decorrenza in concreto del diritto a pensione, stante il chiaro tenore letterale dell'art. 2, comma 40, lett. c, della l. n. 92 del 2012 e l'impossibilità di rimettere alla scelta discrezionale dell'assicurato, non prevista dalla legge, di determinare il periodo di godimento del trattamento a sostegno del reddito, con la conseguente ripetibilità delle somme percepite a tale titolo dopo che abbia maturato ipredetti requisiti(Cfr.Cass.SEZ. L , ORDINANZA N. 11965 DEL 03/05/
2024).
Sicché, nel caso di specie, il ricorrente specificamente contestava la data di maturazione dei requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia, che in luogo del 31 marzo 2020 come ritenuto dall' , doveva fissarsi nel 30 maggio 2020. CP_1
A riprova di ciò allegava estratto conto contributivo, già epurato delle settimane di contribuzione figurativa NASPI annullate d'ufficio dall' , dal quale poteva dedursi CP_1
che al 31.3.2020 non erano ancora maturate le 2127 settimane utili per accedere alla pensione di vecchiaia anticipata.
A fronte di ciò parte convenuta non prendeva precisa posizione, mancando di interloquire sul punto.
Pertanto, alla luce del suddetto orientamento ermeneutico al quale il Tribunale ritiene di prestare adesione, deve ritenersi che il ricorrente, in applicazione dall'art. 11, D.L.
n. 22/2015 così come interpretato dalla Suprema Corte, è decaduto dal diritto di percepire la NASpI in data 30.5.2020.
Di conseguenza deve riconoscersi l'illegittimità del provvedimento dell' di CP_1
ripetizione della NASPI, emesso in conformità alla disposizione di cui all'art. 2, comma
41, della legge n. 92 del 2012 ("La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire"), applicabile anche con riferimento alla NASpI in virtù del rinvio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 22 del 2015, solo per il periodo dal 1.4.20 al
30.5.2020 con conseguente diritto del ricorrente a trattenere le somme a tale titolo erogategli, nonché a beneficiare, per il medesimo periodo, dell'accredito della relativa contribuzione.
Il è, dunque, tenuto a restituire all' soltanto le indennità di NASpI Pt_1 CP_1
percepite a decorrere dall'1.6.2020, dovendosi, a tale riguardo, fare riferimento alle somme corrisposte al netto, sulla scorta del condivisibile principio già espresso da
Cassazione civile sez. lav., 2 febbraio 2012, n. 1464, secondo cui “la ripetizione dell'indebito nei confronti del lavoratore non può non avere a oggetto che le somme da quest'ultimo percepite, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del predetto. Il datore di lavoro non può, invece, pretendere di ripetere somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), allorché le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, ravvisandosi le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. (come risultante per effetto dell'intervento della Corte
Costituzionale nell'arresto n. 77 del 2018) nella peculiarità della controversia, rispetto alla quale il chiarimento nomofilattico è intervenuto a distanza di tempo dalla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto:
- dichiara non dovute le somme richieste in ripetizione dall con nota del CP_1
13.4.2021 relativamente all'importo riferibile al periodo dal 1.4.2020 al
30.5.2020 (e comunque pari alla differenza fra l'importo preteso di euro 7.087,22 ed il minor importo dovuto);
- dichiara il diritto del ricorrente al trattamento di Naspi per il periodo dal
01.04.2020 al 30.05.2020, con condanna dell al ripristino dell'accredito CP_1
della relativa contribuzione;
- rigetta per il resto
- spese compensate
Taranto, 5 marzo 2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. ssa Viviana Di Palma)