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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/05/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 15.05.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalle parti, all'esito della trattazione scritta della presente controversia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 755/2022 R.g. Lavoro avente ad oggetto: differenze retributive
TRA
(c.f.: ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Na), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Porcaro e dall'avv. Annunziata Porcaro ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv. Mario Siciliano e dall'avv. Vincenzo Michele Minopoli ed elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 10.02.2022, l'istante ha chiesto la condanna della società resistente al pagamento della somma di € 13.334,25 a titolo di differenze retributive, da accertarsi anche mediante nomina di ctu contabile. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione, oltre al rimborso del contributo unificato.
A fondamento della domanda ha esposto di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
operante nel settore edilizia, dal 04.06.2018 al 27.07.2020, data delle dimissioni per giusta causa
[...]
Pag. 1 di 6 dovute alla mancata persistente erogazione della giusta retribuzione;
di essere stato inquadrato nel I livello del CCNL per i dipendenti delle imprese edili con la qualifica di operaio e mansioni di addetto alla manovalanza, provvedendo, in via esemplificativa, alla realizzazione di muri e tramezzi;
di aver sempre svolto attività lavorativa presso i cantieri ubicati in Pomigliano D'Arco; di aver lavorato 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì; di non aver ricevuto alla cessazione del rapporto di lavoro il pagamento della mensilità del mese di luglio 2020 e il trattamento di fine rapporto;
di non aver ricevuto una giusta retribuzione rispetto al livello formale di inquadramento, come emerge dagli specifici conteggi allegati all'atto introduttivo.
Costituendosi tempestivamente in giudizio, la ha chiesto il rigetto del ricorso, Controparte_1 evidenziando l'erroneità dei conteggi di parte avversa redatti sulla base della paga tabellare mensile raffrontata con quella risultante dall'estratto conto previdenziale, senza tener conto delle ore effettivamente lavorate. Ha dedotto, inoltre, che parte ricorrente è tenuta al pagamento della somma di
€ 456,46 a titolo di indennità di mancato preavviso per non essersi presentata al lavoro durante la settimana precedente le dimissioni.
Letti gli atti, fallito il tentativo di conciliazione, ritenuta la controversia matura per la decisione senza necessità di svolgimento di attività istruttoria, la causa viene decisa in data odierna all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In limine litis va evidenziato che le udienze del 01.06.2023 e del 28.09.2023 si sono svolte dinanzi al
Giudice onorario, in sostituzione della scrivente assente per congedo di maternità dal 28.02.2023 al
30.09.2023.
Deve evidenziarsi, altresì, che la nomina dell'avv. Vincenzo Michele Minopoli, avvenuta in corso di causa (cfr. fasc. telematico), non può considerarsi in sostituzione dell'avv. Mario Siciliano, bensì solo in aggiunta, dacché in atti non è stata depositata né la rinuncia al mandato comunicata alla società, né la revoca dello stesso mandato comunicata all'avv. Siciliano.
Passando ad esaminare il merito, è documentalmente provata la sussistenza tra il ricorrente e la società convenuta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 04.06.2018 al
27.07.2020, con inquadramento nel I livello del CCNL per i dipendenti delle imprese edili, con orario di lavoro full time distribuito su cinque giorni lavorativi a settimana: tali circostanze emergono dal contratto di assunzione, dalla lettera di licenziamento, dalle buste paga e dall'estratto conto previdenziale depositati in atti.
Dal modulo di recesso emerge altresì che il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni del
Pag. 2 di 6 ricorrente per giusta causa.
Lasciando per ora da parte la domanda avente ad oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento della mensilità di luglio 2020 e del trattamento di fine rapporto, di cui in seguito si dirà, parte ricorrente non ha contestato né il livello di inquadramento né ha dedotto lo svolgimento di un orario di lavoro maggiore rispetto a quello di inquadramento o risultante dalle buste paga in atti.
La questione oggetto del presente giudizio è relativa alle modalità di quantificazione della retribuzione, avendo parte ricorrente dedotto il mancato pagamento di una giusta retribuzione. Nel dettaglio, dall'esame dei conteggi allegati emerge che la somma per la quale è chiesta la condanna della società convenuta è pari alla differenza tra la retribuzione annuale dovuta in base al minimo tabellare come da CCNL di settore e quella risultante per il medesimo anno dall'estratto conto;
secondo tali conteggi, la retribuzione annuale da CCNL di settore è maggiore rispetto a quella risultante dall'estratto conto previdenziale e, pertanto, sussiste il diritto ad ottenere il pagamento della differenza.
E, tuttavia, tale domanda è infondata poiché si basa su presupposti errati, in quanto, da un lato, ritiene che la retribuzione da percepirsi durante il rapporto lavorativo debba sempre essere pari al minimo tabellare previsto dal CCNL di settore e, dall'altro, debba anche coincidere con quella risultante dall'estratto conto previdenziale.
Deve evidenziarsi che se è vero che in applicazione dell'art. 36 Cost. deve essere garantito il rispetto del minimo tabellare previsto dal CCNL ai fini della determinazione della giusta retribuzione, è pur vero che il trattamento economico deve essere proporzionato alle effettive ore di lavoro prestate (come previsto anche dal ccnl di settore all'allegato A) e, non potendosi stabilire ex ante, mese per mese, il numero concreto di ore e giorni lavorati, si utilizza il divisore orario proprio per ottenere la quota oraria di retribuzione che va moltiplicata per le effettive ore di lavoro.
Nel caso in esame, applicando il divisore orario di 173 (come applicato da parte ricorrente nei conteggi) su una retribuzione mensile di € 1.369,78 per il periodo da giugno 2018 ad agosto 2019 (cfr. conteggi) e di € 1.394,78 da settembre 2019 sino alla cessazione del rapporto di lavoro (cfr. conteggi), si ottiene una quota oraria rispettivamente di € 7,91 e di € 8,06, che dalla disamina delle buste paga è quella corrisposta al ricorrente. Anzi, dalle buste paga, tenuto conto degli elementi costitutivi della retribuzione oraria (minimo tabellare, indennità di contingenza e indennità territoriale) emerge che parte ricorrente ha percepito una retribuzione oraria pari ad € 9,00.
Ne consegue che le buste paga in atti sono state redatte in conformità ai parametri contabili di cui al CCNL di settore e la retribuzione mensile è stata calcolata correttamente secondo le ore effettivamente lavorate.
Né ai fini del calcolo delle eventuali differenze retributive, contrariamente a quanto effettuato da parte ricorrente nei conteggi, può essere presa come riferimento la retribuzione risultante dall'estratto
Pag. 3 di 6 conto previdenziale, atteso che, come notorio, gli estratti conto contributivi indicano non gli importi dovuti al lavoratore a titolo di retribuzione, ma l'imponibile previdenziale, costituente (in quanto da computarsi in base ai principi in materia di retribuzione imponibile ex art. 12 l. n. 153/69) importo differente rispetto al lordo dovuto al lavoratore.
D'altra parte, la regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo la retribuzione imponibile dichiarata non corrispondere a quella corrisposta al lavoratore oppure l'obbligo contributivo essere parametrato ad un importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro (da ultimo, Cass., n. 15120/2019; cfr. altresì 801/2012).
Resta da esaminare la domanda del ricorrente al pagamento della retribuzione del mese di luglio
2020 e del t.f.r., avendone dedotto il mancato pagamento.
Vale rammentare che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass. n. 13674/2006 che richiama Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, avendo allegato il ricorrente (creditore) l'inadempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione delle voci retributive indicate in ricorso, incombe sul convenuto
(asserito) debitore) la prova dell'esattezza dell'adempimento.
Ma, tale prova, nella specie, non è stata in alcun modo fornita dalla parte convenuta atteso che dalla documentazione depositata dalla società non emerge il pagamento della retribuzione del mese di luglio
2020 e del t.f.r. Agli atti è depositato un bonifico di settembre 2020 non recante alcuna causale, e dunque, non può essere imputato alle somme richieste dal ricorrente. Né tale pagamento emerge dagli estratti del conto corrente della società, pure depositati unitamente alla memoria.
Né costituisce prova del pagamento la firma apposta dal ricorrente in calce alla busta paga depositata in originale dalla società.
Orbene, se è vero, in linea di principio, che “non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto a quella risultante dai prospetti paga e che è sempre possibile l'accertamento in ordine all'insussistenza del carattere di quietanza nelle sottoscrizioni di buste paga”
Pag. 4 di 6 (Cass., 13150/2016; Cass., 9588/2001; Cass. 6267/1998; Cass. 1150/1994), deve, ad opinione di questo giudice, anche e proprio sulla scorta delle innumerevoli decisioni del Giudice di legittimità, operarsi un doveroso distinguo tra i casi in cui le buste paga non siano sottoscritte o siano semplicemente sottoscritte “per ricevuta”, dai casi in cui, invece, il lavoratore sottoscriva la busta paga indicando che firma “per ricevuta della somma sopra indicata”, o “per ricevuta e quietanza della somma sopra indicata”.
Nel primo caso, infatti, se il lavoratore si limita a firmare il prospetto paga, tale firma - quand'anche apposta di seguito alla dizione “per ricevuta” - dimostra soltanto la recezione del prospetto paga, cioè
l'assolvimento dell'onere gravante sul datore di lavoro di consegnare al dipendente il riepilogo del mese con l'indicazione delle ore lavorate e delle varie indennità percepite.
In un caso del genere, qualora il lavoratore deduca di non aver ricevuto o di aver ricevuto meno di quanto indicato nei prospetti paga, graverà sul datore di lavoro la prova contraria di aver comunque pagato esattamente quanto risulti dalle buste paga.
Solo qualora alla busta paga sia apposta una rituale quietanza, del tipo di quelle appena menzionate, si è in presenza di un atto rientrante a pieno titolo nelle quietanze disciplinate dall'art. 1199 c.c., costituenti confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento del credito, come tale revocabile solo per errore o violenza, ai sensi dell'art. 2732 c.c. (Cass., 19888/2014; Cass., 4196/2014; Cass., 26325/2008).
Al riguardo la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “la prova per testi o per presunzioni contraria al contenuto della quietanza è inammissibile, ai sensi degli artt. 2726 e 2729 cod. civ., ove diretta a provare il mancato pagamento, mentre è ammissibile se sia tesa a dimostrare circostanze differenti, quali l'effettuazione del pagamento in un diverso momento storico, utili a ricostruire una fattispecie più complessa del rapporto controverso tra le parti” (Cass., 25213/2014).
E', invece, sempre possibile per il lavoratore fornire la prova dell'esistenza di ulteriori spettanze in suo favore pur in presenza di buste paga quietanzate (sul punto, Cass., 6685/2009; Cass., 5417/2014).
Ciò premesso, è opportuno evidenziare che la firma apposta in calce alla busta paga di luglio 2020 non può qualificarsi come quietanza, atteso che essa non è apposta in calce alla dichiarazione con la quale il ricorrente ha ammesso il fatto del ricevuto pagamento;
solo la “firma per quietanza” ha l'inequivoco significato di attestare l'effettivo pagamento della somma riportata nella busta paga. Per tale motivo, è stata ritenuta la non rilevanza della verificazione della firma apposta alla busta paga e disconosciuta dal lavoratore (cfr. verbale di udienza del 14.03.2024).
Alla luce delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento della domanda, la parte convenuta va condannata al pagamento della somma complessiva di € 2.979,58 a titolo retribuzione della mensilità di luglio 2020, di cui € 1.602,58 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo saldo (cfr. busta paga nel
Pag. 5 di 6 fasc. cartaceo).
La società resistente ha dedotto che parte ricorrente è tenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso per essersi assentata dal lavoro una settimana prima delle dimissioni. E, tuttavia, alcuna condanna può disporsi nei confronti di parte ricorrente, non essendo stata in tal senso formulata alcuna domanda nelle conclusioni della memoria di costituzione.
Le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo unitamente al rimborso del contributo unificato, sono poste a carico della convenuta secondo la regola della soccombenza. Sono determinate in applicazione dei criteri aggiornati di cui al DM 55/2014, dei parametri minimi, attesa la non complessità della questione giuridica esaminata, del riconosciuto ed espunta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione del giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa
Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento Controparte_1 in favore del ricorrente della somma di 2.979,58 a titolo di differenze retributive, di cui €
1.602,58 a titolo di t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito fino all'effettivo saldo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.148,50, di cui € 118,50 a titolo di contributo unificato, oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.
SI COMUNICHI.
Nola, 19.05.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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