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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Teramo, Dott.ssa Patrizia Carota, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 28 del Ruolo degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, alla quale è riunita la n. 2665 dell'anno 2020, promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Isola del Parte_1
Gran Sasso d'Italia (Te), alla Via Campogiove n. 9, presso lo studio dell'avv. Fausto Polci cha la rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
Attrice
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Teramo, alla Via A. Controparte_1
Pepe n.2/A, presso lo studio dell'avv. Stefano Mariano che lo rappresenta e difende, giusta mandato in atti,
Convenuto
E nei confronti di
, (c.f. ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._1
13.04.1995 e residente in Isola Del Gran Sasso d'Italia alla via San
Gabriele n. 50,
Convenuto contumace
Nonché nei confronti di
(c.f. Controparte_3
), nata ad [...] il [...] e C.F._2
res.te in Roma alla via Impublicolis n. 42,
Convenuta contumace pagina 1 di 18 Oggetto: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti: come in atti e come precisate all'udienza del
13.12.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 4.01.2017 ha Parte_1 convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , Controparte_1
e chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 Controparte_3 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti in narrativa, accogliere l'azione revocatoria promossa dall'attrice avente ad oggetto l'atto di donazione numero di repertorio 128728/40933 stipulato in data 9/07/2015 trascrizione del 7/08/2015 registro Particolare 7597 Registro Generale 10479 Pubblico
Ufficiale tra il sig. , nato a [...]_1 Controparte_1
Del Gran Sasso D'Italia (TE) il 19.12.1942 (Cod. fisc. ), C.F._3
e ivi residente in contrada Pozzo e i signori nato a [...]
Teramo il 13.04.1995 (codice fiscale ) e C.F._1 [...]
nata ad [...] il [...] (codice Controparte_3
fiscale ), dichiarare la inefficacia nei confronti C.F._2 dell'attore del predetto atto di disposizione del Parte_1 patrimonio e, per l'effetto disporre l'annotazione dell'emananda sentenza ai sensi dell'art. 2655 cod. civ.; condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
A sostegno della domanda, l'attrice ha dedotto, in sintesi e per quanto d'interesse:
- di essere creditrice nei confronti di della somma di €. Controparte_1
6.901,00 in forza di decreto ingiuntivo n. 505, emesso dal Tribunale di
Teramo in data 26/03/2016, non opposto;
- che tale credito traeva origine dalla scrittura privata stipulata in data
30/10/2008 con la quale essa attrice aveva concesso in prestito a la somma complessiva di euro 5.500,00, versata Controparte_1
contestualmente alla sottoscrizione della suddetta scrittura privata;
- che la suddetta somma di euro 5.500,00 non veniva restituita come pattuito e , quindi , con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
pagina 2 di 18 505, emesso dal Tribunale di Teramo in data 26 marzo 2016, era stato ingiunto a di pagare all'attrice la somma complessiva di € Controparte_1
6.445,50, di cui € 5.500,00 per sorte capitale, oltre spese e compensi della procedura di ingiunzione, interessi di mora e spese successive occorrende nonché il costo per la registrazione del decreto ingiuntivo;
- che detto decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva in data
15/04/2016, era stato notificato unitamente all'atto di precetto in data
22/04/2016;
- che vani erano rimasti i tentativi , tramite 'Ufficiale Giudiziario , di soddisfazione del credito , con relativi verbali negativi di pignoramento mobiliare;
- che il debitore , con atto di donazione per NO Controparte_1 [...]
in data 09/07/2015, numero di repertorio 128728 Raccolta Persona_1
40933, trascrizione del 7/08/2015, aveva disposto in favore dei propri figli e dei seguenti beni Controparte_2 Controparte_3 immobili siti in Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia alla contrada Pozzo
n.261 e precisamente: a) la nuda proprietà dell'appartamento per civile abitazione, riportato nel Catasto dei Fabbricati del predetto Comune al foglio 11 particella n. 1952 sub 2; b) la piena proprietà del locale commerciale adibito a ristorante, riportato nel Catasto dei Fabbricati del predetto Comune al foglio 11 particella n. 1952 sub 1;
- che al fine di dismettere la proprietà di tutti i suoi beni nel preordinato disegno di evitare aggressioni al patrimonio il , oltre ad aver CP_1
ceduto a titolo gratuito i beni immobili di sua proprietà nonché tutti i beni mobili, aveva altresì impegnato la pensione mensile di €. 800,00 con gravami e prestiti come dallo stesso dichiarato all'Ufficiale Giudiziario;
- che tra il donante signor (padre) ed i donatari Controparte_1
e (figli) correva Controparte_2 Controparte_3
vincolo di parentela, ed era incontrovertibile che i beni provenienti dal patrimonio del padre debitore, fossero confluiti nel patrimonio dei figli in epoca successiva (09/07/2015) alla richiesta del prestito nonché alla formazione del debito (scrittura privata), sottoscritta in data 30/10/2008 e non onorato.
pagina 3 di 18 Tanto premesso l'attrice ha concluso nel modo sopra riportato.
Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito, in sintesi e Controparte_1 per quanto d'interesse: che l'azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e ss. c.c., aveva finalità cautelare e meramente conservativa del diritto di credito e non recuperatoria, essendo diretta a conservare e/o ricostruire nella sua integrità, la consistenza patrimoniale del debitore, dallo stesso depauperata con un atto dispositivo e che pertanto - anche se esperita vittoriosamente - essa non era comunque volta a travolgere l'atto di disposizione, ma a determinarne l'inefficacia nei confronti del procedente, per consentirgli il fruttuoso esperimento della successiva azione esecutiva, atta alla realizzazione concreta delle sue ragioni di credito (ex art. 2902 c.c.); che l'atto pubblico della cui inefficacia si discuteva non era altro che una disposizione in favore dei figli del convenuto in quanto gli Controparte_1 stessi ed in particolare , stavano intraprendendo un'attività CP_2 commerciale denominata “Roadhouse Pub”, nei locali oggetto dell'atto di liberalità, e dunque la donazione in favore del figlio aveva il precipuo scopo di agevolare la predetta attività commerciale;
che, trattandosi di credito sorto successivamente all'atto asseritamente lesivo, l'attrice avrebbe dovuto farsi onere della prova non del dolo generico ma di quello specifico in quanto l'ingiunzione di pagamento ed il successivo e pedissequo precetto in una agli atti esecutivi compiuti, risalivano all'aprile
2016 laddove, la donazione all'anno 2015; che la parte attrice aveva preferito ricorrere all'intrapresa giudiziaria, piuttosto che procedere con altri mezzi, pure apprestati dall'ordinamento giuridico, atti a tutelarla più rapidamente.
Tanto eccepito, il convenuto ha concluso: “
1. nel merito, accertare e dichiarare l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle domande avversarie e, dunque, disporne l'integrale rigetto;
2. con vittoria di spese e competenze di lite”;”
Si procedeva al rinnovo della notifica ai convenuti e Controparte_2
, effettuate le quali e verificatane la Controparte_3
regolarità, gli stessi rimanevano contumaci.
pagina 4 di 18 Con successivo giudizio n. 2665/2020 introdotto innanzi al Tribunale di
Teramo dalla sig.ra nei confronti delle medesime parti, la stessa Pt_1
deduceva:
- di essere creditrice del sig. dell'importo di € 5.500,00 Controparte_1 quale prestito concesso a quest'ultimo in data 30.10.2008 e mai restituito, nonché dell'ulteriore importo di € 492.288,91 a titolo di retribuzioni non corrisposte per prestazioni di lavoro subordinato da lei svolto in favore del convenuto dal giugno 1999 al dicembre 2015;
- che mentre il primo credito era già cristallizzato nel decreto ingiuntivo n.
505/2016, il secondo credito era ancora oggetto di accertamento giudiziale innanzi a codesto Tribunale, Sez. Lavoro, Giudice Dott. ssa Matalucci,
n.r.g. 710/2017, giudizio nel quale aveva dedotto e provato la Pt_1
prestazione di attività lavorativa in favore della ditta individuale denominata
“Il Casolare” di , con decorrenza dal 1 gennaio 1995 al 31 Controparte_1
dicembre 2015, senza soluzione di continuità, con qualifica di cuoca di VI livello, con orario di lavoro, dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle 15.00 ed dalle 17 alle 24.00, per complessive 13 ore giornaliere;
- che si era reso inadempiente alle obbligazioni datoriali CP_1
nascenti dal contratto di lavoro e a gennaio del 2016, in assenza di motivazioni ed in violazione di ogni normativa in tema di licenziamento, aveva comunicato alla ricorrente la cessazione del rapporto di lavoro, in forma orale e senza addurre motivazione alcuna e senza preavviso;
- che la aveva lavorato senza percepire adeguata retribuzione Pt_1 poiché era stata allettata dall'aspettativa, prospettata dal , di CP_1 divenire socia dell'azienda “Il Casolare” ed aveva concesso in data
30.10.2008 il prestito di € 5.500,00 al datore di lavoro, per far sì che questi potesse onorare dei debiti d'azienda al fine di consentire all'azienda di superare le crisi finanziarie susseguitesi nel corso degli anni;
- che all'esito dell'ingiustificato licenziamento, la deducente aveva intrapreso l'azione monitoria per il recupero delle somme prestate ottenendo l'emissione del decreto provvisoriamente esecutivo n. 505 del 6 aprile 2016 con cui veniva ingiunto al il pagamento di € CP_1
5.500,00 oltre spese e competenze, decreto non opposto e, per l'effetto,
pagina 5 di 18 passato in giudicato;
- che nell'intraprendere l'azione esecutiva, la ricorrente aveva constatato suo malgrado che il , appena cinque mesi prima del CP_1 licenziamento, si era spogliato di tutti i propri beni donando nell'estate del
2015 ai propri figli, e gli unici beni di sua Controparte_2 CP_3
proprietà, fra cui anche il locale commerciale adibito a ristorante;
- che la esponente aveva formalmente impugnato l'atto di disposizione con una prima domanda giudiziale di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., notificata il 30 dicembre 2016 (giudizio iscritto al n.r.g. 28/2017 di questo
Tribunale) ed intrapresa dalla esclusivamente a tutela del credito di Pt_1
€ 6.901,00 portato dal decreto ingiuntivo n. 505/2016;
- che era peraltro intenzione dell'attrice sottoporre a tutela anche il credito di lavoro vantato nei confronti del sig. , ancora in fase di Controparte_1
accertamento innanzi a codesto On. Tribunale.
Tanto dedotto ed eccepito la ha così concluso: “A) Parte_1
In via principale: • Accertata la non manifesta pretestuosità delle ragioni di credito vantate dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1
per crediti lavoro, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. Controparte_1
2901 Cod. Civ. nei confronti della attrice dell'atto a rogito NO Per_1
numero repertorio 128728 Racc. 40933 trascritto il 7.08.2015 presso la
Conservatoria dei Registri immobiliari, ufficio provinciale di Teramo al reg. gen. 10479, reg. part. 7597, con cui il sig. ha donato in Controparte_1
favore dei propri figli sig. e sig.ra Controparte_2 Controparte_3
i beni meglio descritti in premessa e di seguito riepilogati:i)
[...] la nuda proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito in Isola del
Gran Sasso, c.da Pozzo n. 261, meglio identificato al NCEU del predetto
Comune al fg. 11, part. 1952, sub, cat. A/2, classe2, vani 6, rendita catastale € 418,33; ii) la piena proprietà del locale commerciale adibito a ristorante sito in Isola del Gran Sasso, C. da pozzo n. 261, meglio identificato al NCEU del predetto Comune al fg. 11, part. 1952, sub 1, Cat.
C/1, mq 152, RC 1.679,93; B) In via istruttoria: • ai sensi e per gli effetti dell'art. 273 e 274 c.p.c disporre la riunione del presente procedimento a quello pendente innanzi a codesto On. Tribunale e pandettato al n.r.g
pagina 6 di 18 28/2017; • con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Si è costituito , il quale ha contestato la domanda ed ha Controparte_1 così concluso: “1. in via preliminare, accertare e dichiarare che l'azione revocatoria è prescritta;
2. nel merito, accertare e dichiarare
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle domande avversarie e, dunque, disporne l'integrale rigetto;
3. condannare la parte attrice ex art.96
c.p.c.; 4. con vittoria di spese e competenze di lite”.
Rimanevano contumaci e Controparte_2 Controparte_3
.
[...]
La causa veniva istruita con le produzioni documentali delle parti. Con ordinanza in data 19.09.2023, il giudice, rilevato che la causa n. 28/2017
RG si poneva in rapporto di connessione, tanto soggettiva quanto oggettiva, con quella rubricata al nr. 2665/2020 RG, pendente anch'essa presso il
Tribunale di Teramo ed iscritta successivamente, disponeva la riunione alla presente causa, preventivamente iscritta, di quella rubricata al nr.
2665/2020 RG, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
13.12.2023 all'esito della quale, precisate le stesse, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
Osserva la giudicante: preliminarmente, si rileva che, con memoria depositata il 3.3.2022, la difesa della parte convenuta ha depositato il certificato di morte del proprio assistito, sig. , chiedendo dichiararsi l'interruzione del Controparte_1
giudizio , a cui non è stato dato seguito con la relativa pronuncia per quanto previsto dall'art. 300 c.p.c. che prevede la dichiarazione in udienza o la notifica alla controparte, circostanze non verificatesi nel presente giudizio ( si vedano i verbali di udienza successivi al deposito della richiamata memoria della parte convenuta) .
Venendo, quindi, al thema decidendum va rilevato che l'attrice agisce in giudizio invocando la tutela di cui all'art. 2901 c.c. sul presupposto della sua qualità di creditrice del convenuto per gli importi: di € 6.901,00, portato dal decreto ingiuntivo n. 505/2016, non opposto e passato in giudicato e di €
271.836,00, maturato a titolo di differenze retributive, quale lavoratrice pagina 7 di 18 subordinata, a tempo pieno, alle dipendenze di dal 1° Controparte_1
giugno 1999 al 31 dicembre 2015 con mansioni di cuoca, credito quest'ultimo oggetto di accertamento dinanzi al giudice del lavoro nel procedimento n.710 del 2017 ed all'esito dello stesso accertato con sentenza n. 461/2020. A fronte di tali posizioni creditorie nei confronti del
, lamenta la l'azzeramento alle garanzie di Controparte_1 Pt_1
recupero dei propri crediti avvenuto ad opera del debitore che con atto di disposizione successivo al sorgere dei crediti soprarichiamati, aveva disposto di tutti i propri beni immobili, all'uopo donando con atto per NO
del 9.07.2015 numero Rep. 128728 Racc. 40933, trascritto il Per_1
7.08.2015 presso la CRRII di Teramo al r.g. 10479, r.p. 7597, in favore dei propri figli: i) la nuda proprietà dell'appartamento per civile abitazione sito in
Isola del Gran Sasso, c.da Pozzo n. 261, meglio identificato al NCEU del predetto Comune al fg. 11, part. 1952, sub, cat. A/2, classe2, vani 6, rendita catastale € 418,33; ii) la piena proprietà del locale commerciale adibito a ristorante sito in Isola del Gran Sasso, C. da pozzo n. 261, meglio identificato al NCEU del predetto Comune al fg. 11, part. 1952, sub 1, Cat.
C/1, mq 152, RC 1.679,93.
Il convenuto, dal canto suo, ha chiesto il rigetto della domanda per difetto dei presupposti della stessa non avendo l'attrice dedotto né provato il dolo specifico dell'azione esercitata, necessario quando l'atto di disposizione sia anteriore al sorgere del credito;
l'intervenuta prescrizione dell'azione per l'inutile decorso del termine quinquennale tra l'atto di donazione e l'atto di citazione notificato al signor il 09 ottobre 2020; il Controparte_1
meramente asserito ma non provato pregiudizio economico, non avendo l'attrice dimostrato la reale diminuzione del patrimonio del debitore, né se ricorra il rischio, reale e concreto, di una più incerta o difficile soddisfazione delle ragioni di credito, residuando comunque al la percezione CP_1 di un trattamento pensionistico pari a circa €1.000,00.
Passando al merito della domanda , dovendosi procedere alla qualificazione giuridica della domanda e alla verifica del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre premettere, in punto di diritto, che l'art. 2901 comma 1° c.c. stabilisce che: «il creditore, anche se il credito è
pagina 8 di 18 soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, o trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione».
Presupposti dell'azione revocatoria sono, quindi, dal punto di vista oggettivo, la sussistenza di un credito, un atto di disposizione patrimoniale e il verificarsi di un pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. eventus damni) nonché, dal punto di vista soggettivo, la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecabile al creditore (cd. scientia damni) e per gli atti anteriori al sorgere del credito la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (c.d. consilium fraudis), nonché, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio e per gli atti anteriori al sorgere del credito la partecipazione nella dolosa preordinazione da parte del terzo (cd. partecipatio fraudis del terzo).
Quanto alla incertezza/indeterminatezza/inesistenza del credito, l'art. 2901
c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso,
è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.
Pertanto, nell'ambito della nozione lata di “credito” nei termini appena pagina 9 di 18 delineati, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, bensì estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito coerentemente con la funzione propria dell'azione (la quale non persegue scopi specificamente restitutori bensì mira essenzialmente a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, inclusi quelli meramente eventuali: cfr. Cass., 29/10/1999, n. 12144; Cass.,
24/7/2003, n. 11471), è certamente da considerarsi ricompreso il credito vantato da parte attrice in forza della posizione debitoria riconosciuta con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 505/2016 del Tribunale di
Teramo ed anche il credito accertato giudizialmente all'esito del giudizio del lavoro per differenze retributive.
Ciò premesso, in presenza di un atto a titolo gratuito, come nel caso di specie (trattandosi di atto di liberalità), ai fini dell'esperimento della revocatoria ordinaria sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c. Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante – e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione – a far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito, sicché per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto dì disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'eventuale esazione coattiva del credito medesimo.
Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni) è a tale stregua sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (cfr. Cass., 18/3/2005, n. 5972;
Cass., 27/10/2004, n. 20813; Cass., 29/10/1999, n. 12144), e pertanto pure la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in pagina 10 di 18 sede esecutiva, com'è tipico ad es. del danaro (cfr. Cass., 17/01/2007, n.
966), in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass.,
07/07/2007, n. 15310; Cass., 15/27/2007, n. 3470; Cass., 01/06/2000, n.
7262). Non essendo richiesta, a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe allora, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca l'insussistenza, sotto tale profilo, dell'eventus damni (cfr. Cass., 18/03/2005,
n. 5972; 15 Cass., 06/08/2004, n. 15257; Cass., 24/07/2003, n. 11471).
L'atto dispositivo pregiudizievole, ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria, può essere antecedente o successivo all'insorgere del credito,
a titolo oneroso o a titolo gratuito. Quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie (consilium fraudis), nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata, rispetto a tale ipotesi,
a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n.
2756/2014). Non occorre, in ogni caso, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contrante (Cass. n. 25614/2014).
Quanto al requisito soggettivo, quando l'atto di disposizione è anteriore rispetto al sorgere del credito, ai sensi dell'art. 2901, 1° co. n. 1, c.c., è necessaria la dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento. Diversamente, nel caso in cui l'atto di disposizione sia successivo, non è invero necessario il dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore di pregiudicare le ragioni del creditore, essendo sufficiente che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
pagina 11 di 18 Da ultimo, occorre rammentare che la prova della “partecipatio fraudis” del terzo è necessaria esclusivamente ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia “oneroso” e successivo al sorgere del credito.
Viceversa, l'azione revocatoria di un atto a titolo “gratuito” non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante fosse conosciuto oltre che dal debitore-donante anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2901, comma uno, n.2 c.c.
E dunque, conclusivamente, nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, successivo rispetto all'insorgenza del credito, ai fini della declaratoria di inefficacia è sufficiente la prova della consapevolezza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, con nocumento che può esser costituito anche da un mero danno potenziale
(cfr. Cass. 13343/2015), mentre non occorre la dimostrazione della dolosa preordinazione dell'atto al pregiudizio delle ragioni creditorie, né della sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al terzo (cfr. in tal senso,
Cass. civ. n.10522/2020).
Applicando, quindi , le coordinate ermeneutiche in materia di revocazione ordinaria al caso di specie, preme evidenziare come l'azione revocatoria proposta da parte attrice sia fondata, sussistendo tutti i presupposti fissati dalla giurisprudenza, in casi analoghi a quello di cui qui si tratta, ai fini dell'accoglimento della azione pauliana.
L'atto oggetto dell'azione revocatoria quivi esperita si configura come atto gratuito (si tratta dell'atto pubblico di donazione per NO OR
[...]
in data 09/07/2015), successivo al sorgere del credito Persona_1
(derivante in capo all'attrice sia dalla restituzione dell'importo versato al debitore in prestito in virtù di scrittura privata del 30.10.2008, sia dalle retribuzioni maturate in virtù di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto dal giugno 1999 al 31 dicembre 2015.
È, dunque, soddisfatta, perché provata dall'attrice, la prima delle condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria e, cioè, l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il pagina 12 di 18 debitore disponente. L'attrice ha fornito detta prova con il decreto ingiuntivo n.505/2016 che ha reso definitivo l'accertamento del credito restitutorio nascente dalla scrittura 30.10.2008 e con l'intrapreso giudizio di lavoro n.710/2017 che ha parimenti accertato la fondatezza del credito retributivo derivante dal rapporto di lavoro giugno 1999/dicembre 2015 a mezzo della sentenza n. 461/2020.
Quanto al secondo requisito necessario, l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore, se ne riafferma la necessità della prova a carico della parte convenuta che avrebbe dovuto dimostrare come l'atto dispositivo non abbia compromesso le ragioni creditorie di . Parte_1
Nella vicenda in commento, deve osservarsi come la difesa del convenuto, pur avendo eccepito l'insussistenza dell'eventus damni¸ non ha dimostrato alcunché al riguardo e si è limitata a proporre difese del tutto asfittiche, senza in alcun modo provare che sia proprietario di altri Controparte_1
beni agevolmente aggredibili, tale non potendo certo considerarsi, a fronte di un credito complessivo della per poco meno di € 300.000,00, Pt_1
l'assegno mensile pensionistico del debitore, peraltro già aggredito da altri creditori nella misura del quinto.
Ricorre, altresì , in capo al debitore anche il terzo requisito dell'azione pauliana, ovvero la consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori, che nella fattispecie, poiché l'atto di disposizione è successivo al sorgere del credito,
è sufficiente sia la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - da parte del debitore (di tale pregiudizio, a prescindere invero dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass.
7262/2000).
Orbene, poste tali premesse in diritto, si tratta di fare applicazione dei pagina 13 di 18 superiori principi nel caso di specie ove, come già sopra rilevato, l'atto oggetto di revocatoria è un atto a titolo gratuito (l'atto pubblico di donazione di cui si è detto), posto in essere dal convenuto in epoca Controparte_1 successiva all'esposizione maturata per debiti inevasi.
Non coglie nel segno la prospettazione di parte convenuta quando afferma, in merito al credito vantato dall'attrice nei confronti di , che CP_1 trattasi di credito sorto successivamente all'atto asseritamente lesivo. Il convenuto sostiene la tesi sopradescritta al fine di convincere che l'attrice avrebbe dovuto farsi onere della prova non del dolo generico ma di quello specifico in quanto l'ingiunzione di pagamento ed il successivo e pedissequo precetto in una agli atti esecutivi compiuti, risalgono all'aprile
2016 mentre la donazione all'anno 2015. La difesa del convenuto colloca in una finestra temporale successiva l'insorgenza del credito della nel Pt_1
tentativo di onerarla della prova, più gravosa, del dolo specifico. Ma per far ciò costruisce la sua tesi difensiva facendo risalire la genesi del credito dell'attrice alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo da parte del
Tribunale di Teramo e della notifica dei successivi atti necessari al recupero del credito (precetto; pignoramento mobiliare). La tesi non convince. È indubitabile che la concessione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo abbia definito il credito nel suo ammontare ed il successivo passaggio in giudicato lo abbia rivestito del carattere della definitività, sì che il credito risulta irrevocabilmente portato dal titolo monitorio di formazione giudiziale. Ma la fonte del diritto di credito della è e rimane la Pt_1
scrittura privata del 30.10.2008 con la quale ella concedeva in prestito al l'importo di € 5.500,00 con obbligo di restituzione. Altrettanto CP_1
incontrovertibile che la data in cui è sorto il ben più consistente credito della e relativo al suo rapporto di lavoro alle dipendenze del Pt_1 CP_1 sia da farsi risalire temporalmente all'esecuzione della prestazione lavorativa dell'attrice e cioè dal 1° giugno 1999 al 31 dicembre 2015.
Il successivo accertamento giudiziale dell'esistenza del medesimo rapporto attraverso l'introduzione del giudizio di lavoro n. 710/2017
è soltanto la conseguenza dell'inadempimento del alle CP_1
obbligazioni nascenti da un rapporto sostanziale di lavoro svoltosi a partire pagina 14 di 18 dal 1999. La sentenza n. 461/2020 resa in data 9.12.2020 con la quale il
Tribunale di Teramo ha condannato il a corrispondere alla Controparte_1 la somma complessiva di € 271.836,00 (di cui € 253.713,60 a titolo Pt_1
di differenze retributive da retribuzione ordinaria, 13° e 14° mensilità per il periodo dal 1° giugno 1999 al 31 dicembre 2015, ed € 18.122,40 quale
TFR, oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione) costituisce il titolo accertativo di una situazione fattuale (mancato pagamento delle retribuzioni per prestazioni lavorative effettuate) risalente nel tempo.
Ebbene, tanto rilevato, mette conto osservare, con riguardo ai presupposti dell'eventus damni e della scientia damni, come all'epoca dell'atto di donazione per cui è causa (9 luglio 2015), il convenuto e donante
[...]
fosse perfettamente a conoscenza del debito contratto nei CP_1
riguardi della sia in quanto proveniente da atto di mutuo Pt_1
consacrato in scrittura privata ripassata tra le stesse parti di data anteriore, sia in quanto derivante da rapporto di lavoro svolto dalla alle Pt_1 dipendenze del con mansioni di cuoca nell'attività di CP_1 quest'ultimo dal 1999 al 31 dicembre 2015. Del resto, in questa direzione, non può non assumere rilievo decisivo il fatto che i cespiti donati attraverso l'atto qui impugnato integrassero ed integrino, pacificamente (il dato non è contestato), l'intero compendio immobiliare in proprietà del disponente.
Ai fini del consilium fraudis non è necessaria, dunque, l'intenzione di nuocere al creditore ma è sufficiente la consapevolezza che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c. .
Da questo punto di vista, dunque, appare certo che il disponente fosse pienamente consapevole, al momento della donazione del compendio immobiliare di sua proprietà ai figli, che le ragioni creditorie dell'attrice avrebbero trovato maggiori difficoltà di soddisfacimento.
Pertanto, e conclusivamente, in considerazione di tutto quanto sopra rilevato, e ribadito che non risulta provata la sussistenza in capo al disponente di ampie residualità patrimoniali, tale non Controparte_1 potendo considerarsi – a fronte dell'accertato credito dell'attrice pari ad €
278.281,50 (calcolo in difetto) - l'importo del trattamento pensionistico pagina 15 di 18 perché gravato anch'esso di atti di cessione volontaria del debitore, tale da renderne difficoltosa la pignorabilità.
Sussisteva a parere della decidente la piena consapevolezza del debitore alienante di ledere le ragioni dei creditori: basti evidenziare la sussistenza dello stretto vincolo parentale che lega il debitore ed i terzi donatari (figli del
), che appare ictu oculi altamente indicativa non solo di una CP_1
generica consapevolezza di pregiudicare le ragioni del creditore, bensì di un vero e proprio intento di sottrarre i beni ai creditori (cfr., ex multis,
Cassazione Sez. III, 29 maggio 2013 n.13447).
Di nessun pregio appare, infine, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta secondo la quale poiché l'atto di donazione venne trascritto in data 07 agosto 2015 e l'atto di citazione della causa n.
2665/2020 RG venne notificato il 09 ottobre 2020, l'azione revocatoria è stata promossa oltre il termine prescrizionale dei cinque anni.
Va, infatti, riconosciuta fondata l'applicazione della sospensione dei termini processuali e sostanziali disposta dall'art. 49, comma 9 ter del D.L. 17 ottobre 2016 in favore della sig.ra residente all'interno del Comune Pt_1
di Castelli come da certificato di residenza prodotto dalla difesa attrice.
Ai sensi dell'art. 49, comma 9 ter del D.L. 17 ottobre 2016: “Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 si applicano, per gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016, a decorrere dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio
2017, anche in relazione ai Comuni di cui all'allegato 2.”
Il comma 4 del medesimo articolo prevedeva: “4. Per i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni di cui all'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini
pagina 16 di 18 relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.”
La presente dell'azione revocatoria, dunque, introdotta con citazione notificata in data 9.10.2020, è da ritenersi tempestiva in quanto proponibile sino all'11 luglio 2021.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono all'accoglimento della domanda e, di conseguenza, deve dichiararsi l'inefficacia, ex art. 2901 codice civile, nei confronti della parte attrice , dell'atto dispositivo rogato dal
Notaio in data 09/07/2015, numero di repertorio Persona_1
128728 Raccolta 40933 trascritto presso l'Agenzia Delle Entrate in data
7/08/2015, con il quale aveva disposto dei seguenti beni Controparte_1 immobili siti in Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia alla contrada Pozzo
n.261 e precisamente: a) la nuda proprietà dell'appartamento per civile abitazione, riportato nel Catasto dei Fabbricati del predetto Comune al foglio 11 particella n. 1952 sub 2; b) la piena proprietà del locale commerciale adibito a ristorante, riportato nel Catasto dei Fabbricati del predetto Comune al foglio 11 particella n. 1952 sub 1, in favore di e . Controparte_2 Controparte_3
Ogni altra delibazione è assorbita.
In applicazione del principio della soccombenza il convenuto va condannato al rimborso delle spese sostenute dall'attrice e liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e della sua natura documentale, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento ( da € 52.000,01 ad 260.000,00) , ad esclusione della fase istruttoria / trattazione .
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, sulla domanda in epigrafe indicata, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione respinta, così provvede:
- accoglie la domanda per azione revocatoria ordinaria proposta dall'attrice pagina 17 di 18 e per l'effetto, visto l'art. 2901 c.c., dichiara l'atto pubblico a rogito per
Notaio del 09/07/2015, numero di repertorio Persona_1
128728 Raccolta 40933 trascritto presso l'Agenzia Delle Entrate in data
7/08/2015, di donazione dei seguenti beni immobili siti in Comune di Isola del Gran sasso d'Italia alla contrada Pozzo n.261 e precisamente: a) la nuda proprietà dell'appartamento per civile abitazione, riportato nel Catasto dei Fabbricati del predetto Comune al foglio 11 particella n. 1952 sub 2; b) la piena proprietà del locale commerciale adibito a ristorante, riportato nel
Catasto dei Fabbricati del predetto Comune al foglio 11 particella n. 1952 sub 1, in favore di e Controparte_2 Controparte_3
, inefficace nei confronti di , per quanto
[...] Parte_1
in motivazione;
- condanna il convenuto a rimborsare in favore dell'attrice le spese della presente controversia, che liquida in € 8.433,00 per compenso al difensore ed € 806,54 per spese, oltre accessori, come per legge;
- ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione dell'atto pubblico a cui attiene.
Così deciso in Teramo, lì 27.4.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
pagina 18 di 18