Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 20/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 553/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente rel. dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 553 R. G. dell'anno 2024, e rimessa in istruttoria con ordinanza del
26.9.2024, a seguito di sentenza di separazione in pari data tra nato a [...]-Chiovenda (VB) il 28/10/1971 e residente in [...]Parte_1
(VB), via Lungo Lago Buozzi n. 21 (Cod. Fisc. ), rappresentato, assistito e C.F._1
difeso, giusta procura in atti, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia Paganessi (codice fiscale ), e Giulia Zennaro (codice fiscale ) con CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
studio in ME (VB), Via Mazzini n. 66/68 e ivi elettivamente domiciliato e
nata a [...] il [...], residente ME (VB), via Tito Speri Controparte_1
n. 16 (Cod. Fisc. ), rappresentata, assistita e difesa, come da procura in atti, C.F._4
sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Silvia Paganessi (Cod. Fisc.
), e Giulia Zennaro (Cod. Fisc. ) con studio in ME C.F._5 C.F._6
(VB), Via Mazzini n. 66/68 e ivi elettivamente domiciliata
- RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Ricorrenti: “❖ pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nel Comune di ME il 24/09/2000 e trascritto negli atti di matrimonio del predetto comune alla
Parte II Serie A n. 35 anno 2000, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al DPR
396/2000;
❖ Affidare il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori, che si Persona_1
faranno carico di garantire il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
❖ Dare atto che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della prole saranno assunte di comune accordo;
le decisioni di ordinaria amministrazione verranno, di volta in volta, assunte dal genitore che abbia con sé la prole.
❖ Dare atto che il figlio minore avrà residenza presso la madre e collocazione pressochè paritetica.
❖ Dare atto che ognuno dei genitori terrà con sé il figlio:
− a weekend alternati, indicativamente dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì all'entrata da scuola;
− il lunedì e martedì nella settimana antecedente il weekend di loro spettanza;
− il mercoledì e il giovedì nella settimana del weekend di spettanza dell'altro genitore;
− durante le festività natalizie, il 24 dicembre ad anni alternati, il 25 dicembre a pranzo con un genitore e la cena con l'altro, il giorno di Santo Stefano con il genitore che non ha tenuto con sé il figlio il 24 dicembre;
− durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni;
− durante le ferie estive, ogni genitore trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con impegno di comunicarsi il periodo prescelto con preavviso di almeno 1 mese;
❖ Dare atto che resta ferma la possibilità dei ricorrenti di concordare di volta in volta modalità differenti, anche in base agli impegni e ai desideri del figlio, ferma restando, in caso di disaccordo, il rispetto dello schema di cui sopra.
❖ Vista la permanenza del figlio per un periodo paritetico, dare atto che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto, dividendo le spese di rilevante entità, previamente concordate, così come le spese straordinarie, come da Linee Guida del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, pure in merito alla modalità di concertazione e rimborso, saranno al 50% a carico di ciascun genitore;
❖ Il padre provvederà comunque a corrispondere alla madre la somma di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabile, a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
❖ l'Assegno Unico sarà percepito interamente dalla madre, ed, ove percepito dal padre, sarà alla medesima rimesso;
❖ I coniugi prestano sin d'ora il reciproco assenso (per quanto occorrer possa ex art. 20 decreto
Legge 13 giugno 2023, n. 69) al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per il minore.
❖ Dare atto che ricorrenti dichiarano di non aver altre questioni economiche da definire.
❖ Spese dell'intero procedimento compensate tra le parti.”
Per il P.M.: “accoglimento della domanda attrice”.
Motivi in fatto e in diritto
Con sentenza n. 113/2024, l'intestato tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate e con contestuale ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio richiesta dalle parti con il medesimo ricorso ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc.
Veniva assegnato alle parti termine al 18.12.2024 per il deposito di note scritte, con le quali avrebbero dovuto dichiarare di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 nonché confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Assolto l'incombente la causa è rimessa al collegio per la decisione
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio in ME (VB) in data 24/09/2000, e si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Verbania del 26.9.2024, passata in giudicato il
18.10.2024, avendo cessato qualunque forma di comunione materiale o spirituale dall'udienza del
23.5.2024.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Si dà atto che i genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso (per quanto occorrer possa ex art. 20 decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69) al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quelli per il minore.
Si dà atto, inoltre, che i ricorrenti dichiarano di non aver altre questioni economiche da definire.
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, in camera di consiglio:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in ME (VB) il 24/09/2000, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
[...]
Comune al n. 35 parte II, serie A anno 2000, affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
pressochè pariteticamente presso i genitori e con residenza presso la madre;
dà la facoltà ai genitori di vedere e tenere con sé il figlio minore:
− a weekend alternati, indicativamente dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì all'entrata da scuola;
− il lunedì e martedì nella settimana antecedente il weekend di loro spettanza;
− il mercoledì e il giovedì nella settimana del weekend di spettanza dell'altro genitore;
− durante le festività natalizie, il 24 dicembre ad anni alternati, il 25 dicembre a pranzo con un genitore e la cena con l'altro, il giorno di Santo Stefano con il genitore che non ha tenuto con sé il figlio il 24 dicembre;
− durante le festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno di Lunedì dell'Angelo con l'altro, ad anni alterni;
− durante le ferie estive, ogni genitore trascorrerà con il figlio almeno 15 giorni, anche non consecutivi, con impegno di comunicarsi il periodo prescelto con preavviso di almeno 1 mese salvo la possibilità dei ricorrenti di concordare di volta in volta modalità differenti, anche in base agli impegni e ai desideri del figlio, ferma restando, in caso di disaccordo, il rispetto dello schema di cui sopra. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio minore, vista la permanenza del medesimo presso entrambi i genitori per un periodo paritetico, dividendo le spese di rilevante entità, previamente concordate, così come le spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Verbania, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, pure in merito alla modalità di concertazione e rimborso, saranno al 50% a carico di ciascun genitore;
pone, a carico del padre, l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma di euro 150,00 mensili, annualmente rivalutabile;
dispone che, l'Assegno Unico sia percepito interamente dalla madre, ed, ove percepito dal padre, sarà alla medesima rimesso
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania il 16/01/2025
Il Presidente est dott.ssa Monica BARCO