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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/09/2025, n. 5212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5212 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo ROndini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 15.4.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA NEI CONFONTI DI nato il [...] a [...] Parte_1
(C.F. ), in proprio C.F._1
nonché nella qualità di legale rappresentante p.t. della (di seguito Parte_2
breviter “ ), con sede in RO Parte_2
(RM), Via Simone Martini n. 120 (C.F. n.
e P.IVA n. ), P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 10103/15 (Tribunale di
RO, R.G. 42992/2015), dall'Avv. Pamela
Anna Balestrieri (C.F.
), con lei elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo Studio di quest'ultima in
RO, alla Piazza Cavour n. 17,
pag. 2/36 - APPELLANTE -
CONTRO
con sede in Milano Piazza Controparte_1
Gae Aulenti Tower3 -Capitale Sociale Euro
20.880.549.801,81 , interamente versato- iscritta all'Albo delle Banche e CP_2
Capogruppo del Gruppo Bancario CP_1
–Albo del Gruppi Bancari: cod. 02008.1- codice A.B.I. 02008.1,-iscrizione al Registro delle Imprese di RO , codice fiscale e partita I.V.A. n° al PartitaIVA_3
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, per essa già già CP_3 CP_4
pag. 3/36 , Controparte_5
con sede in VE, Viale dell'Agricoltura
7,capitale sociale Euro 41.280.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di VE n. , partita P.IVA_4
VA , quale mandataria, giusta P.IVA_5
procura per atto del Notaio Persona_1
del 22 gennaio 2008, n. 356676 di repertorio,
n° 77776 di racc. in persona del Sig. Per_2
domiciliato in VE,
[...] Controparte_1
con sede in Milano Piazza Gae Aulenti
Tower 3 -Capitale Sociale Euro
20.880.549.801,81 , interamente versato- iscritta all'Albo delle Banche e CP_2
Capogruppo del Gruppo Bancario CP_1
–Albo del Gruppi Bancari: cod. 02008.1- pag. 4/36 codice A.B.I. 02008.1,-iscrizione al Registro delle Imprese di RO , codice fiscale e partita I.V.A. n° al PartitaIVA_3
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositie, per essa già CP_4 [...]
, con sede in Controparte_5
VE, piazzetta Monten.1,società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit -
Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1,capitale sociale Euro 41.280.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di VE n. , partita P.IVA_4
VA , iscritta all'Albo delle P.IVA_5
Banche al n. 10639.3 -quale mandataria, giusta procura per atto del Notaio Per_1
del 22 gennaio 2008, n. 356676 di
[...]
pag. 5/36 repertorio, n° 77776 di racc. in persona del suo legale rappresentante domiciliato in
VE, Viale dell'Agricoltura 7 , nella qualità di Legale Rappresentante ai sensi dell'articolo
28 del vigente Statuto Sociale, , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Paternò ed elettivamente domiciliata in RO Via Paolo
Bentivoglio 31 presso il suo studio in forza di procura generale alle liti per atto Notaio
rep. N° 67557 racc. 18648 Persona_3
- APPELLATA –
OGGETTO. Appello avverso la sentenza n. 5993/2020 del Tribunale di RO.
MOTIVAZIONE
pag. 6/36 La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
, in proprio e nella sua qualità di Parte_1
l.r. della ha Parte_2
impugnato la sentenza n. 5993/2020 con cui il Tribunale di RO ha respinto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, quali fideiussori della società
BIT Trasporti s.r.l. , con cui il Tribunale aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 415.942,85 oltre interessi e spese del procedimento in favore della in ragione della Controparte_1
esposizione debitoria maturata con pag. 7/36 riferimento al conto anticipi n. 102059716 nonché ai prestiti chirografari nn. 6468888 e
64688889 e delle relative fideiussioni prestate dagli opponenti.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
A) Omissione parziale di pronuncia per non avere il Giudice di prime cure provveduto sulla eccezione di nullità della clausola sugli interessi moratori ai sensi dell'art. 1815 c.c. e di nullità degli interessi per l'applicazione in violazione all'art. 1283 c.c. (anatocismo) e alla Legge
n. 108/96 (usura). Nullità della sentenza e del procedimento di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. pag. 8/36 B) Carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia: nullità del decreto ingiuntivo opposto per nullità del ricorso ai sensi degli artt. 125,163 e 164
c.p.c.
C) Erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: errata valutazione delle prove costituite e costituende, dei fatti, atti e documenti di causa.
Sulla base dei detti motivi hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza disattesa, accogliere lo spiegato appello riformando in toto la sentenza gravata, e per l'effetto pag. 9/36 - in via preliminare, ricorrendo, per i motivi tutti esposti nel corpo del presente atto, i presupposti dell'articolo 283 c.p.c., disporre la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
- nel merito, revocare o annullare o modificare la sentenza n. 5993/2020 pubblicata in data 09.04.2020 dal Tribunale di
RO, statuendo quanto segue:
- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità della sentenza e del procedimento di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
- in subordine, accertare e dichiarare l'assoluta nullità del decreto ingiuntivo per nullità del ricorso ai sensi degli artt. 125, 163
e 164 c.p.c. e, per l'effetto, revocare, pag. 10/36 annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 10103/15 – R.G.
25443/15 nei confronti degli opponenti;
- in subordine, accertare e dichiarare la assoluta mancanza di prova del credito azionato e, conseguentemente, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 10103/15 – R.G. 25443/15, emesso in data 27 aprile 2015 dal Tribunale
Civile di RO, per le ragioni di cui in narrativa e/o con qualsivoglia altra motivazione;
pag. 11/36 - in subordine, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto anticipi n.
102059716, di prestito chirografario n.
6468888 e di prestito chirografario n.
6468889 per mancata sottoscrizione degli stessi da parte della Banca, oltre che per indeterminatezza ed indeterminabilità, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. e art. 117
TUB e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 10103/15 – R.G. 25443/15, emesso in data 27 aprile 2015 dal Tribunale
Civile di RO;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni ai sensi degli artt. pag. 12/36 1955 e 1956 cod. civ. per i fatti esposti in atto e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 10103/15 – R.G. 25443/15, emesso in data 27 aprile 2015 dal Tribunale
Civile di RO;
- in subordine, accertare e dichiarare la violazione del ne bis in idem con riferimento al pagamento della somma di euro 415.626,53 ammesso al passivo del fallimento del debitore principale e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 10103/15 – R.G.
25443/15, emesso in data 27 aprile 2015 dal pag. 13/36 Tribunale Civile di RO per quanto di ragione;
- in subordine, qualora l'omessa pronuncia denunciata al capo 1) del presente atto di appello non dovesse essere ritenuta dall'Ecc.ma Corte di Appello adita motivo di nullità della sentenza gravata e del procedimento all'esito del quale la stessa veniva emessa, ove fosse accertata la validità dei contratti, accertare la nullità della clausola sugli interessi moratori di cui all'art. 1815 c.c. per usura oggettiva, nonché la nullità degli interessi per l'applicazione in violazione all'art. 1283 c.c. (anatocismo) e alla Legge n.
108/96 (usura) per i fatti esposti in atto e, per pag. 14/36 l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n.
10103/15 – R.G. 25443/15, emesso in data
27 aprile 2015 dal Tribunale Civile di RO.
- con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite afferenti il doppio grado di giudizio”.
Nel costituirsi in giudizio, la appellata ha contestato l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo C.I.
In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pag. 15/36 In via principale e nel merito rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza con la condanna della parte opponente ed odierna appellante al pagamento della somma stabilita nella sentenza maggiorata delle spese di giustizia
Condannare in ogni caso parte appellante al pagamento delle spese d'appello.
In via istruttoria e nella denegata ipotesi di mancata prova del credito e/o chiede ammettersi c.t.u. contabile”.
Accolta la istanza di inibitoria proposta dalla difesa delle parti appellanti, alla udienza a trattazione scritta del 22.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la pag. 16/36 decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
In ordine logico, occorre prendere le mosse dal secondo di appello e, in particolare, quello afferente la eccepita erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non è stata attribuita rilevanza, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, della circostanza per la quale il nominativo delle parti appellanti non era stato inizialmente riportato nel predetto provvedimento se non in secondo momento mediante il procedimento di correzione di errore materiale.
pag. 17/36 Il Tribunale, infatti, avrebbe dovuto ritenere illegittima la procedura della correzione, sicchè avrebbe dovuto limitarsi ad affermare la nullità conseguente dell'ingiunzione ad essi appellanti notificata.
Il Collegio ritiene che la censura non sia meritevole di accoglimento.
Come condivisibilmente affermato dal
Tribunale, infatti, con la proposizione della opposizione gli appellanti hanno introdotto un ordinario giudizio a cognizione piena, con la possibilità da parte loro di prendere esatta posizione su tutte le questioni attinenti alla stessa prova della sussistenza del credito pag. 18/36 reclamato dalla banca asseritamente creditrice.
Ma, in ogni caso, il decreto ingiuntivo non poteva ritenersi comunque affetto da nullità, in quanto come dalla stessa difesa appellante ricordato nel proprio atto impugnatorio, il Tribunale non ebbe a correggere un proprio errore materiale, quanto piuttosto a sanare una mera omissione della stessa parte ricorrente che aveva omesso di indicare nel proprio ricorso il nominativo degli appellanti.
Al riguardo, la S.C. ha avuto modo di precisare come in una fattispecie come quella pag. 19/36 in esame, neanche è possibile parlare di correzione di errore materiale, quanto di una mera modifica del decreto ingiuntivo conseguente alla istanza della parte ricorrente che, resasi conto dell'errore commesso, ha chiesto di rettificare il provvedimento sicchè
“non v'è ragione per escludere che tale modifica potesse essere richiesta e che il giudice potesse aderirvi modificando il decreto, sussistendo al riguardo evidenti ragioni di economia processuale che sarebbero frustrate ove si affermasse la necessità di abbandonare il primo ricorso e di proporne uno nuovo” (Cass. Sez. III^
22.6.2020 n. 12130).
pag. 20/36 Il motivo deve essere, pertanto respinto.
Con il terzo e più articolato motivo, la sentenza è stata impugnata sul presupposto di una errata valutazione da parte del Giudice di prime cure delle prove costituite e costituende e, quindi, dei fatti stessi attinenti alla prova del credito ex adverso azionato.
Più in particolare, gli appellanti hanno evidenziato la erroneità della sentenza per non avere il giudicante rilevato che alcun documento in realtà parte ricorrente aveva prodotto in giudizio con specifico riferimento al conto anticipi n. 400580609, avendo semplicemente prodotto la pag. 21/36 documentazione relativa al c/c ordinario n.
102059716 che era non era autonomo ma strumentale, proprio funzionalmente collegato al conto anticipi, come peraltro evidenziato dal ctu. nel diverso procedimento avverso il medesimo decreto ingiuntivo opposto da altro co-fideiussore.
Ciò detto, in assenza del relativo contratto inerente il conto anticipi, non avrebbe potuto il Tribunale ritenere provato il credito relativo ad esso.
La doglianza non è altrettanto meritevole di accoglimento.
pag. 22/36 Dalla stessa richiamata ctu. su cui entrambe le parti del giudizio hanno posto particolare attenzione, emerge come il c/c fosse di appoggio e fosse estremamente puntuale nella regolamentazione del rapporto e come in effetti il ctu. abbia così affermato: “Le competenze (interessi, commissioni, spese) a favore della banca vengono liquidate periodicamente in modo identico a qualunque altro conto corrente (salvo che non sono possibili interessi a credito). Anche se non è sempre specificato nel contratto, usualmente le competenze addebitate nel conto anticipi vengono in pari data trasferite sul conto corrente ordinario mediante un giroconto con il quale si accredita il conto pag. 23/36 anticipi e si addebita il conto ordinario. In questo modo il correntista periodicamente pagherà le competenze del conto anticipi impegnando disponibilità del conto ordinario;
se non si operasse il trasferimento, le competenze del conto anticipi si accumulerebbero in esso determinando saldi passivi crescenti, facendo maturare interessi passivi anatocistici e di fatto verrebbero pagate solo alla chiusura del rapporto”.
E ancora: “Infine, riguardo all'operatività del conto anticipi in questione, vanno evidenziate due circostanze: i pagamenti da debitori costituiscono una quota molto ridotta dei crediti anticipati e le uscite dovute a concessione di anticipi su fatture (e pag. 24/36 contestuale accreditamento del conto ordinario) sono costantemente superiori alle entrate dovute alla restituzione degli anticipi
(dai debitori e dal correntista); tutto ciò ha determinato l'accumulo di saldi passivi crescenti nel tempo”.
Dunque, dalla documentazione prodotta e dalla suddetta ctu. emerge con assoluta certezza che il saldo debitore era esattamente ammontante ad € 305.515,22 comprensivo degli interessi applicati secondo le pattuizioni contrattualmente concordate con il contratto di c/c anticipi ritualmente prodotto.
Ogni ulteriore contestazione sul punto si appalesa del tutto generica, non avendo alcuna rilevanza la mancata produzione della pag. 25/36 ulteriore documentazione richiesta relativamente all'altro c/c ordinario.
Ne consegue, che anche il motivo inerente la presunta indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali del c/c anticipi è infondata, tanto che l'Ausiliario del Giudice è stato perfettamente in grado di calcolare il saldo debitorio della debitrice proprio alla stregua della documentazione prodotta e del contratto sopra citato, tanto più che alcun effetto anatocistico poteva essere mai verificato.
Quanto, poi, alla eccepita nullità per difetto della causa del contratto di mutuo chirografario n. 6468889 in quanto contrario alle norme di legge, essendo essa da rinvenirsi pag. 26/36 nella “destinazione a finanziamento polizze creditor protector”, ovvero a garanzia dei propri crediti vantati nei confronti della BIT
s.r.l., sicchè anche la imposizione di detta spesa andrebbe a concorrere nella determinazione del tasso soglia, rileva il
Collegio che la censura, nonostante il tentativo della difesa, si mostra del tutto generica essendo il frutto di mera ipotesi difensiva, non sussistendo alcun profilo di nullità non essendo peraltro provato che vi sia stato un obbligo della debitrice di sottoscrizione del detto mutuo. Deve piuttosto parlarsi di una libera e consapevole scelta imprenditoriale operata dalla società debitrice e per essa del suo l.r.. pag. 27/36 Dunque, la doglianza deve essere respinta.
Ugualmente la censura non può che seguire la medesima sorte con riferimento alla dedotta indeterminatezza e/o indeterminabilità delle altre condizioni contrattuali, risultando al contrario ampiamente specificate tutte le condizioni e, ciò, anche con riferimento all'altro mutuo n.
6468888.
Non può sottacersi che allegato ai detti contratti era anche il relativo piano di ammortamento.
Come ultimo profilo sempre facente parte del presente motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato la errata mancata liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni pag. 28/36 di garanzia da essi assunte in favore della debitrice principale, oltre che la mancata prova del credito (ma a riguardo la doglianza
è già da respingersi per quanto sopra detto), anche in relazione alla dedotta violazione da parte dell'istituto di credito della violazione dell'obbligo di informazione.
In particolare, quanto al rapporto di c/c anticipi la banca avrebbe dovuto procedere al suo recesso già dal marzo 2013 e non solo nel febbraio 2014, vista la sostanziale inattività già appunto dal 2013, non presentandosi in entrata più crediti, circostanza questa che avrebbe dovuto allarmare appunto la controparte. In ogni caso, sarebbe stato preciso onere della medesima informare i pag. 29/36 fideiussori, con almeno annuali comunicazioni, delle effettive condizioni economiche della società debitrice.
In realtà è sufficiente, per escludere la fondatezza dell'appello sul punto, evidenziare che i fideiussori si erano assunti per contratto l'obbligo di tenersi informati sull'andamento dei rapporti tra la BIT della stessa e la banca per cui appare del tutto infondata la censura.
Si deve aggiungere che i fideiussori erano tutti soggetti strettamente collegati alla società fallita ed erano costantemente consapevoli delle reali condizioni economiche e patrimoniali di essa (la CP_6
era socia della BIT Trasporti) sicchè
[...]
pag. 30/36 alcuna violazione può essere contestata all'istituto.
E' al riguardo principio consolidato che deve appunto escludersi la responsabilità della banca qualora si possa presumere (come appunto nel caso di specie), che il fideiussore sia a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale (Cass. Sez
I^ 15.2.2016 n. 2911).
Ogni altra questione sul punto deve ritenersi superata anche con riferimento alla mancata valutazione da parte del Giudice delle altre deposizioni testimoniali non richiamate in sentenza, nonché alla dedotta concessione da parte della banca dell'ulteriore prestito di €
pag. 31/36 300.000,00 solo contestualmente alla sottoscrizione della garanzia da parte dei soci.
Per le suesposte ragioni il motivo deve essere respinto.
Tornando a questo punto al primo motivo del gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza per non avere il Giudice di prime cure motivato in ordine alla domanda come precisata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che aveva ad oggetto la questione della nullità della clausola relativa agli interessi moratori ed all'anatocismo.
Ebbene, è ben vero che il Tribunale ha omesso di prendere specifica posizione nel merito, avendo ritenuto in sostanza che la ritenuta validità dei contratti fosse pag. 32/36 evidentemente comprensiva anche della decisione inerente il rigetto della suddetta eccezione di nullità.
Resta, tuttavia, il fatto che la eccezione è rimasta comunque una mera petizione della difesa degli opponenti che non hanno specificato come ed in quale misura eventualmente sarebbe stato fatto da parte dell'istituto di credito ricorso al tasso usurario e quale fosse quello tempo per tempo previsto all'atto della sottoscrizione dei contratti, così come altrettanto non è stato indicato in quale misura sarebbe stato fatto illegittimo ricorso all'anatocismo peraltro escluso, come in precedenza visto alla stregua pag. 33/36 dell'elaborato della CTU. dalle parti richiamata.
Ne consegue, in definitiva, che anche tale censura deve essere respinta.
Ogni altra questione, in ordine a cui pure la difesa della appellata si è comunque dilungata chiedendo il rigetto della impugnazione, non
è stata fatta oggetto di specifico motivo di impugnazione per cui deve ritenersi che si sia formata acquiescenza da parte degli appellanti.
La sentenza gravata va dunque confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pag. 34/36
P.Q.M.
La Corte di Appello di RO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nella Parte_1
qualità di l.r. della Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di RO n.
5993/2020, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata come rappresentata, alla rifusione delle spese e competenze del presente grado che, per pag. 35/36 l'intero, liquida in € 20.119,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R.
30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del
15.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo ROndini
pag. 36/36
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo ROndini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio del 15.4.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA NEI CONFONTI DI nato il [...] a [...] Parte_1
(C.F. ), in proprio C.F._1
nonché nella qualità di legale rappresentante p.t. della (di seguito Parte_2
breviter “ ), con sede in RO Parte_2
(RM), Via Simone Martini n. 120 (C.F. n.
e P.IVA n. ), P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, in forza di mandato in calce all'Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 10103/15 (Tribunale di
RO, R.G. 42992/2015), dall'Avv. Pamela
Anna Balestrieri (C.F.
), con lei elettivamente C.F._2
domiciliato presso lo Studio di quest'ultima in
RO, alla Piazza Cavour n. 17,
pag. 2/36 - APPELLANTE -
CONTRO
con sede in Milano Piazza Controparte_1
Gae Aulenti Tower3 -Capitale Sociale Euro
20.880.549.801,81 , interamente versato- iscritta all'Albo delle Banche e CP_2
Capogruppo del Gruppo Bancario CP_1
–Albo del Gruppi Bancari: cod. 02008.1- codice A.B.I. 02008.1,-iscrizione al Registro delle Imprese di RO , codice fiscale e partita I.V.A. n° al PartitaIVA_3
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e, per essa già già CP_3 CP_4
pag. 3/36 , Controparte_5
con sede in VE, Viale dell'Agricoltura
7,capitale sociale Euro 41.280.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di VE n. , partita P.IVA_4
VA , quale mandataria, giusta P.IVA_5
procura per atto del Notaio Persona_1
del 22 gennaio 2008, n. 356676 di repertorio,
n° 77776 di racc. in persona del Sig. Per_2
domiciliato in VE,
[...] Controparte_1
con sede in Milano Piazza Gae Aulenti
Tower 3 -Capitale Sociale Euro
20.880.549.801,81 , interamente versato- iscritta all'Albo delle Banche e CP_2
Capogruppo del Gruppo Bancario CP_1
–Albo del Gruppi Bancari: cod. 02008.1- pag. 4/36 codice A.B.I. 02008.1,-iscrizione al Registro delle Imprese di RO , codice fiscale e partita I.V.A. n° al PartitaIVA_3
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositie, per essa già CP_4 [...]
, con sede in Controparte_5
VE, piazzetta Monten.1,società appartenente al Gruppo Bancario Unicredit -
Albo dei Gruppi Bancari cod. 3135.1,capitale sociale Euro 41.280.000, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di VE n. , partita P.IVA_4
VA , iscritta all'Albo delle P.IVA_5
Banche al n. 10639.3 -quale mandataria, giusta procura per atto del Notaio Per_1
del 22 gennaio 2008, n. 356676 di
[...]
pag. 5/36 repertorio, n° 77776 di racc. in persona del suo legale rappresentante domiciliato in
VE, Viale dell'Agricoltura 7 , nella qualità di Legale Rappresentante ai sensi dell'articolo
28 del vigente Statuto Sociale, , rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Paternò ed elettivamente domiciliata in RO Via Paolo
Bentivoglio 31 presso il suo studio in forza di procura generale alle liti per atto Notaio
rep. N° 67557 racc. 18648 Persona_3
- APPELLATA –
OGGETTO. Appello avverso la sentenza n. 5993/2020 del Tribunale di RO.
MOTIVAZIONE
pag. 6/36 La presente sentenza non attiene a materia di impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
, in proprio e nella sua qualità di Parte_1
l.r. della ha Parte_2
impugnato la sentenza n. 5993/2020 con cui il Tribunale di RO ha respinto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti, quali fideiussori della società
BIT Trasporti s.r.l. , con cui il Tribunale aveva ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 415.942,85 oltre interessi e spese del procedimento in favore della in ragione della Controparte_1
esposizione debitoria maturata con pag. 7/36 riferimento al conto anticipi n. 102059716 nonché ai prestiti chirografari nn. 6468888 e
64688889 e delle relative fideiussioni prestate dagli opponenti.
A sostegno del gravame hanno posto i seguenti motivi:
A) Omissione parziale di pronuncia per non avere il Giudice di prime cure provveduto sulla eccezione di nullità della clausola sugli interessi moratori ai sensi dell'art. 1815 c.c. e di nullità degli interessi per l'applicazione in violazione all'art. 1283 c.c. (anatocismo) e alla Legge
n. 108/96 (usura). Nullità della sentenza e del procedimento di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c. pag. 8/36 B) Carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia: nullità del decreto ingiuntivo opposto per nullità del ricorso ai sensi degli artt. 125,163 e 164
c.p.c.
C) Erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: errata valutazione delle prove costituite e costituende, dei fatti, atti e documenti di causa.
Sulla base dei detti motivi hanno, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria istanza disattesa, accogliere lo spiegato appello riformando in toto la sentenza gravata, e per l'effetto pag. 9/36 - in via preliminare, ricorrendo, per i motivi tutti esposti nel corpo del presente atto, i presupposti dell'articolo 283 c.p.c., disporre la sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata;
- nel merito, revocare o annullare o modificare la sentenza n. 5993/2020 pubblicata in data 09.04.2020 dal Tribunale di
RO, statuendo quanto segue:
- preliminarmente, accertare e dichiarare la nullità della sentenza e del procedimento di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c.;
- in subordine, accertare e dichiarare l'assoluta nullità del decreto ingiuntivo per nullità del ricorso ai sensi degli artt. 125, 163
e 164 c.p.c. e, per l'effetto, revocare, pag. 10/36 annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 10103/15 – R.G.
25443/15 nei confronti degli opponenti;
- in subordine, accertare e dichiarare la assoluta mancanza di prova del credito azionato e, conseguentemente, accertare e dichiarare la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato e per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 10103/15 – R.G. 25443/15, emesso in data 27 aprile 2015 dal Tribunale
Civile di RO, per le ragioni di cui in narrativa e/o con qualsivoglia altra motivazione;
pag. 11/36 - in subordine, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto anticipi n.
102059716, di prestito chirografario n.
6468888 e di prestito chirografario n.
6468889 per mancata sottoscrizione degli stessi da parte della Banca, oltre che per indeterminatezza ed indeterminabilità, ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. e art. 117
TUB e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 10103/15 – R.G. 25443/15, emesso in data 27 aprile 2015 dal Tribunale
Civile di RO;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni ai sensi degli artt. pag. 12/36 1955 e 1956 cod. civ. per i fatti esposti in atto e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 10103/15 – R.G. 25443/15, emesso in data 27 aprile 2015 dal Tribunale
Civile di RO;
- in subordine, accertare e dichiarare la violazione del ne bis in idem con riferimento al pagamento della somma di euro 415.626,53 ammesso al passivo del fallimento del debitore principale e, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 10103/15 – R.G.
25443/15, emesso in data 27 aprile 2015 dal pag. 13/36 Tribunale Civile di RO per quanto di ragione;
- in subordine, qualora l'omessa pronuncia denunciata al capo 1) del presente atto di appello non dovesse essere ritenuta dall'Ecc.ma Corte di Appello adita motivo di nullità della sentenza gravata e del procedimento all'esito del quale la stessa veniva emessa, ove fosse accertata la validità dei contratti, accertare la nullità della clausola sugli interessi moratori di cui all'art. 1815 c.c. per usura oggettiva, nonché la nullità degli interessi per l'applicazione in violazione all'art. 1283 c.c. (anatocismo) e alla Legge n.
108/96 (usura) per i fatti esposti in atto e, per pag. 14/36 l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n.
10103/15 – R.G. 25443/15, emesso in data
27 aprile 2015 dal Tribunale Civile di RO.
- con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite afferenti il doppio grado di giudizio”.
Nel costituirsi in giudizio, la appellata ha contestato l'avverso gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha così concluso:
“Piaccia all'Ill.mo C.I.
In via preliminare rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo pag. 15/36 In via principale e nel merito rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza con la condanna della parte opponente ed odierna appellante al pagamento della somma stabilita nella sentenza maggiorata delle spese di giustizia
Condannare in ogni caso parte appellante al pagamento delle spese d'appello.
In via istruttoria e nella denegata ipotesi di mancata prova del credito e/o chiede ammettersi c.t.u. contabile”.
Accolta la istanza di inibitoria proposta dalla difesa delle parti appellanti, alla udienza a trattazione scritta del 22.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la pag. 16/36 decisione previa concessione dei termini ex artt. 190 e 352 c.p.c.
In ordine logico, occorre prendere le mosse dal secondo di appello e, in particolare, quello afferente la eccepita erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non è stata attribuita rilevanza, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, della circostanza per la quale il nominativo delle parti appellanti non era stato inizialmente riportato nel predetto provvedimento se non in secondo momento mediante il procedimento di correzione di errore materiale.
pag. 17/36 Il Tribunale, infatti, avrebbe dovuto ritenere illegittima la procedura della correzione, sicchè avrebbe dovuto limitarsi ad affermare la nullità conseguente dell'ingiunzione ad essi appellanti notificata.
Il Collegio ritiene che la censura non sia meritevole di accoglimento.
Come condivisibilmente affermato dal
Tribunale, infatti, con la proposizione della opposizione gli appellanti hanno introdotto un ordinario giudizio a cognizione piena, con la possibilità da parte loro di prendere esatta posizione su tutte le questioni attinenti alla stessa prova della sussistenza del credito pag. 18/36 reclamato dalla banca asseritamente creditrice.
Ma, in ogni caso, il decreto ingiuntivo non poteva ritenersi comunque affetto da nullità, in quanto come dalla stessa difesa appellante ricordato nel proprio atto impugnatorio, il Tribunale non ebbe a correggere un proprio errore materiale, quanto piuttosto a sanare una mera omissione della stessa parte ricorrente che aveva omesso di indicare nel proprio ricorso il nominativo degli appellanti.
Al riguardo, la S.C. ha avuto modo di precisare come in una fattispecie come quella pag. 19/36 in esame, neanche è possibile parlare di correzione di errore materiale, quanto di una mera modifica del decreto ingiuntivo conseguente alla istanza della parte ricorrente che, resasi conto dell'errore commesso, ha chiesto di rettificare il provvedimento sicchè
“non v'è ragione per escludere che tale modifica potesse essere richiesta e che il giudice potesse aderirvi modificando il decreto, sussistendo al riguardo evidenti ragioni di economia processuale che sarebbero frustrate ove si affermasse la necessità di abbandonare il primo ricorso e di proporne uno nuovo” (Cass. Sez. III^
22.6.2020 n. 12130).
pag. 20/36 Il motivo deve essere, pertanto respinto.
Con il terzo e più articolato motivo, la sentenza è stata impugnata sul presupposto di una errata valutazione da parte del Giudice di prime cure delle prove costituite e costituende e, quindi, dei fatti stessi attinenti alla prova del credito ex adverso azionato.
Più in particolare, gli appellanti hanno evidenziato la erroneità della sentenza per non avere il giudicante rilevato che alcun documento in realtà parte ricorrente aveva prodotto in giudizio con specifico riferimento al conto anticipi n. 400580609, avendo semplicemente prodotto la pag. 21/36 documentazione relativa al c/c ordinario n.
102059716 che era non era autonomo ma strumentale, proprio funzionalmente collegato al conto anticipi, come peraltro evidenziato dal ctu. nel diverso procedimento avverso il medesimo decreto ingiuntivo opposto da altro co-fideiussore.
Ciò detto, in assenza del relativo contratto inerente il conto anticipi, non avrebbe potuto il Tribunale ritenere provato il credito relativo ad esso.
La doglianza non è altrettanto meritevole di accoglimento.
pag. 22/36 Dalla stessa richiamata ctu. su cui entrambe le parti del giudizio hanno posto particolare attenzione, emerge come il c/c fosse di appoggio e fosse estremamente puntuale nella regolamentazione del rapporto e come in effetti il ctu. abbia così affermato: “Le competenze (interessi, commissioni, spese) a favore della banca vengono liquidate periodicamente in modo identico a qualunque altro conto corrente (salvo che non sono possibili interessi a credito). Anche se non è sempre specificato nel contratto, usualmente le competenze addebitate nel conto anticipi vengono in pari data trasferite sul conto corrente ordinario mediante un giroconto con il quale si accredita il conto pag. 23/36 anticipi e si addebita il conto ordinario. In questo modo il correntista periodicamente pagherà le competenze del conto anticipi impegnando disponibilità del conto ordinario;
se non si operasse il trasferimento, le competenze del conto anticipi si accumulerebbero in esso determinando saldi passivi crescenti, facendo maturare interessi passivi anatocistici e di fatto verrebbero pagate solo alla chiusura del rapporto”.
E ancora: “Infine, riguardo all'operatività del conto anticipi in questione, vanno evidenziate due circostanze: i pagamenti da debitori costituiscono una quota molto ridotta dei crediti anticipati e le uscite dovute a concessione di anticipi su fatture (e pag. 24/36 contestuale accreditamento del conto ordinario) sono costantemente superiori alle entrate dovute alla restituzione degli anticipi
(dai debitori e dal correntista); tutto ciò ha determinato l'accumulo di saldi passivi crescenti nel tempo”.
Dunque, dalla documentazione prodotta e dalla suddetta ctu. emerge con assoluta certezza che il saldo debitore era esattamente ammontante ad € 305.515,22 comprensivo degli interessi applicati secondo le pattuizioni contrattualmente concordate con il contratto di c/c anticipi ritualmente prodotto.
Ogni ulteriore contestazione sul punto si appalesa del tutto generica, non avendo alcuna rilevanza la mancata produzione della pag. 25/36 ulteriore documentazione richiesta relativamente all'altro c/c ordinario.
Ne consegue, che anche il motivo inerente la presunta indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni contrattuali del c/c anticipi è infondata, tanto che l'Ausiliario del Giudice è stato perfettamente in grado di calcolare il saldo debitorio della debitrice proprio alla stregua della documentazione prodotta e del contratto sopra citato, tanto più che alcun effetto anatocistico poteva essere mai verificato.
Quanto, poi, alla eccepita nullità per difetto della causa del contratto di mutuo chirografario n. 6468889 in quanto contrario alle norme di legge, essendo essa da rinvenirsi pag. 26/36 nella “destinazione a finanziamento polizze creditor protector”, ovvero a garanzia dei propri crediti vantati nei confronti della BIT
s.r.l., sicchè anche la imposizione di detta spesa andrebbe a concorrere nella determinazione del tasso soglia, rileva il
Collegio che la censura, nonostante il tentativo della difesa, si mostra del tutto generica essendo il frutto di mera ipotesi difensiva, non sussistendo alcun profilo di nullità non essendo peraltro provato che vi sia stato un obbligo della debitrice di sottoscrizione del detto mutuo. Deve piuttosto parlarsi di una libera e consapevole scelta imprenditoriale operata dalla società debitrice e per essa del suo l.r.. pag. 27/36 Dunque, la doglianza deve essere respinta.
Ugualmente la censura non può che seguire la medesima sorte con riferimento alla dedotta indeterminatezza e/o indeterminabilità delle altre condizioni contrattuali, risultando al contrario ampiamente specificate tutte le condizioni e, ciò, anche con riferimento all'altro mutuo n.
6468888.
Non può sottacersi che allegato ai detti contratti era anche il relativo piano di ammortamento.
Come ultimo profilo sempre facente parte del presente motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato la errata mancata liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni pag. 28/36 di garanzia da essi assunte in favore della debitrice principale, oltre che la mancata prova del credito (ma a riguardo la doglianza
è già da respingersi per quanto sopra detto), anche in relazione alla dedotta violazione da parte dell'istituto di credito della violazione dell'obbligo di informazione.
In particolare, quanto al rapporto di c/c anticipi la banca avrebbe dovuto procedere al suo recesso già dal marzo 2013 e non solo nel febbraio 2014, vista la sostanziale inattività già appunto dal 2013, non presentandosi in entrata più crediti, circostanza questa che avrebbe dovuto allarmare appunto la controparte. In ogni caso, sarebbe stato preciso onere della medesima informare i pag. 29/36 fideiussori, con almeno annuali comunicazioni, delle effettive condizioni economiche della società debitrice.
In realtà è sufficiente, per escludere la fondatezza dell'appello sul punto, evidenziare che i fideiussori si erano assunti per contratto l'obbligo di tenersi informati sull'andamento dei rapporti tra la BIT della stessa e la banca per cui appare del tutto infondata la censura.
Si deve aggiungere che i fideiussori erano tutti soggetti strettamente collegati alla società fallita ed erano costantemente consapevoli delle reali condizioni economiche e patrimoniali di essa (la CP_6
era socia della BIT Trasporti) sicchè
[...]
pag. 30/36 alcuna violazione può essere contestata all'istituto.
E' al riguardo principio consolidato che deve appunto escludersi la responsabilità della banca qualora si possa presumere (come appunto nel caso di specie), che il fideiussore sia a conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale (Cass. Sez
I^ 15.2.2016 n. 2911).
Ogni altra questione sul punto deve ritenersi superata anche con riferimento alla mancata valutazione da parte del Giudice delle altre deposizioni testimoniali non richiamate in sentenza, nonché alla dedotta concessione da parte della banca dell'ulteriore prestito di €
pag. 31/36 300.000,00 solo contestualmente alla sottoscrizione della garanzia da parte dei soci.
Per le suesposte ragioni il motivo deve essere respinto.
Tornando a questo punto al primo motivo del gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza per non avere il Giudice di prime cure motivato in ordine alla domanda come precisata con la prima memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. che aveva ad oggetto la questione della nullità della clausola relativa agli interessi moratori ed all'anatocismo.
Ebbene, è ben vero che il Tribunale ha omesso di prendere specifica posizione nel merito, avendo ritenuto in sostanza che la ritenuta validità dei contratti fosse pag. 32/36 evidentemente comprensiva anche della decisione inerente il rigetto della suddetta eccezione di nullità.
Resta, tuttavia, il fatto che la eccezione è rimasta comunque una mera petizione della difesa degli opponenti che non hanno specificato come ed in quale misura eventualmente sarebbe stato fatto da parte dell'istituto di credito ricorso al tasso usurario e quale fosse quello tempo per tempo previsto all'atto della sottoscrizione dei contratti, così come altrettanto non è stato indicato in quale misura sarebbe stato fatto illegittimo ricorso all'anatocismo peraltro escluso, come in precedenza visto alla stregua pag. 33/36 dell'elaborato della CTU. dalle parti richiamata.
Ne consegue, in definitiva, che anche tale censura deve essere respinta.
Ogni altra questione, in ordine a cui pure la difesa della appellata si è comunque dilungata chiedendo il rigetto della impugnazione, non
è stata fatta oggetto di specifico motivo di impugnazione per cui deve ritenersi che si sia formata acquiescenza da parte degli appellanti.
La sentenza gravata va dunque confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
pag. 34/36
P.Q.M.
La Corte di Appello di RO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nella Parte_1
qualità di l.r. della Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di RO n.
5993/2020, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede: rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della appellata come rappresentata, alla rifusione delle spese e competenze del presente grado che, per pag. 35/36 l'intero, liquida in € 20.119,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R.
30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del
15.4.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo ROndini
pag. 36/36