Sentenza 20 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 20/04/2023, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2023
N. 00159/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR EN IA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcella Uricchio e Carmine Perruolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
per l’accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione resistente sull'istanza del ricorrente del 24 gennaio 2022, con la quale è stato richiesto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e di concessione di equo indennizzo, ai sensi del d.P.R. n. 461/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato il 6 febbraio 2023 e depositato il giorno successivo il ricorrente, militare presso la Guardia di Finanza, con sede di servizio in Trieste – II Squadra Operativa Stanziale, ha proposto il presente giudizio avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull’istanza presentata in data 24 gennaio 2022 volta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie contratte ed alla corresponsione dell’equo indennizzo.
Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione della l. n. 241/1990, del d.m. n. 603/1993, del d.P.R. n. 461/2001, del d.P.R. n. 90/2010, nonché dell’art. 97 Cost.; carenza di istruttoria ed eccesso di potere; violazione dei principi di correttezza dell’azione amministrativa, di trasparenza e di certezza del diritto; ingiustizia manifesta.
Il ricorrente ha chiesto che venga dichiarato l’obbligo del Ministero di provvedere e venga nominato un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
2. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. Alla camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. Va preliminarmente respinta l’eccezione, opposta dall’Avvocatura dello Stato, circa la mancata evocazione in giudizio del Ministero della Difesa (in considerazione del fatto che l’inerzia sarebbe imputabile alla CMO), atteso che nei giudizi promossi per il riconoscimento delle infermità da causa di servizio, non sussiste la legittimazione passiva della CMO, in quanto organo endoprocedimentale, senza rilevanza esterna, e privo di autonoma soggettività giuridica nonché di legittimazione sostanziale e processuale.
Anche se nel procedimento si inseriscono fasi istruttorie subprocedimentali che richiedono l’intervento di organi tecnici appartenenti ad altri plessi, il Ministero convenuto – quale soggetto datoriale destinatario dell’istanza del lavoratore ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 461/2001 - resta infatti l’unico titolare della complessiva competenza procedimentale e, quindi, della legittimazione passiva nei relativi giudizi.
6. Nel merito, come anticipato, il ricorso è fondato.
È, invero, decorso il termine massimo di durata del procedimento, pari a 290 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza - ricavabile dagli artt. 2, 5, 6, 7, 11, 14 e 16, d.P.R. n. 461/2001 (Cfr. T.A.R. Toscana, n. 1056/2014; T.A.R. Lombardia, n. 1974/2009) - senza che il Ministero abbia adottato il provvedimento finale.
Va dunque dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sull’istanza del ricorrente del 24 gennaio 2022 e, conseguentemente, l’obbligo di provvedere in maniera espressa sulla stessa entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
7. Per il caso di perdurante inerzia, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Trieste, con facoltà di delega ad altro componente del proprio ufficio adeguatamente qualificato, affinché provveda nei successivi sessanta giorni.
8. Le spese di lite possono essere compensate atteso che il silenzio dell’Amministrazione convenuta in giudizio dipende dall’inerzia di altra amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il FR EN IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di pronunciarsi sull’istanza entro il termine indicato in motivazione.
Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Trieste, con facoltà di delega ad altro componente del proprio ufficio adeguatamente qualificato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Daniele Busico, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Busico | Oria Settesoldi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.