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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1162 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11307/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione settore CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...] Pt_2
[...] Pt_3
[...] Pt_3
Pt_4 Pt_3
Pt_5 Pt_6
[...] Pt_3
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 10,38 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. DE LAURI ALFONSO per gli intimanti l'avv. Emma Amato e avv. SCIRPA FEDERICO per CP_1
Preliminarmente, vista la memoria integrativa avversaria i difensori della sig.ra CP_1
dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alle contestazioni ed eccezioni sollevate nella propria comparsa costitutiva. Sono remissivi ad ordine di rilascio con termine breve per l'esecuzione.
L'avv. DE LAURI dà atto che la procedura di mediaizone si è conclusa negativamente;
esibisce copia del verbale che si impegna a caricare in PCT.
Gli avvocati AMATO e SCIRPA confermano quanto sopra.
.
1 Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti ed alle difese come oggi modificate dalla parte intimata;
rinunciano a comparire alla lettura del provvedimento e si allontanano.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione notificato in data 19/9/2024 i sig.ri , Parte_1 Pt_1
, , e
[...] Parte_7 Parte_3 Parte_8 Parte_9 Parte_6
hanno convenuto in giudizio la sig.ra , chiedendo di convalidare lo sfratto per CP_1
finita locazione con fissazione della data per il rilascio dell'immobile sito in Firenze, via
Allori n. 73 (individuato al catasto fabbricati al foglio 32, part. 559, sub. 21), nonché, in caso di opposizione, di emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ex art. 665 cpc con adozione di ogni consequenziale provvedimento ex art. 667 cpc.
A fondamento della richiesta gli attori hanno allegato di agire quali comproprietari iure hereditario del suddetto cespite, deducendo che il bene sarebbe oggi goduto da CP_1
in assenza di titolo, essendo il contratto locativo scaduto nel febbraio 2001 a seguito della disdetta esercitata dagli eredi dell'originaria proprietaria locatrice, sig.ra cui Persona_1
sono succeduti gli odierni attori.
Si è costituita la sig.ra pponendosi alla convalida. CP_1
La stessa ha contestato la legittimazione sostanziale degli intimanti, e cioè che gli stessi siano gli eredi della originaria parte locatrice e proprietaria, sig.ta ed eccepito Per_1
l'inefficacia della disdetta intimata, per tacita rinuncia per avere i locatori omesso ogni iniziativa per il recupero dell'immobile e comunque accettato che il contratto si rinnovasse nel tempo.
All'esito della prima udienza, lo sfratto non era convalidato, veniva respinta l'istanza degli attori di emissione di ordinanza ex art. 665 c.p.c., è stato disposto il mutamento del rito e le parti sono state avviate a mediazione.
2 All'odierna udienza le parti hanno documentato l'assolvimento della condizione di procedibilità.
I difensori della convenuta, alla luce del contenuto della memoria integrativa depositata dagli attori, hanno rinunciato alle contestazioni circa l'effettiva titolarità attiva del rapporto locativo ed alla proprietà del bene, ed all'eccezione di inefficacia della disdetta.
Gli attori hanno quindi insistito nelle proprie richieste.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La domanda di risoluzione per scadenza del contratto e di rilascio, devono essere accolte.
E' ampiamente documentato in atti il rapporto locativo, ed, a seguito dei riscontri e precisazioni di cui alla memoria integrativa degli attori, il subentro nel rapporto, lato locatori e nel diritto di proprietà sull'immobile degli attuali intimanti.
Il punto non merita approfondimento alla luce delle rinunce alle difese già sollevate in comparsa costitutiva, con conseguente non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. delle circostanze rilevanti e cioè:
l'esistenza originaria dal rapporto locativo;
la sua scadenza a seguito di rituale disdetta alla data del febbraio 2001;
l'inesistenza da parte della convenuta di titolo attuale legittimante la detenzione dell'immobile.
Il contratto va quindi dichiarato risolto alla data del febbraio 2001.
Poiché la convenuta è tuttora nel possesso dell'immobile, va emesso ordine di rilascio in favore degli attori.
Ai sensi dell'art. 56 L. n. 392/78, in considerazione del lunghissimo lasso di tempo trascorso, si giustifica la fissazione di termine breve per l'esecuzione come da dispositivo.
Le spese di lite, in considerazione dell'atteggiamento difensivo tenuto all'odierna udienza, vanno ai sensi dell'art. 92 c.p.c. compensate per metà tra le parti, ponendo il residuo, in considerazione della soccombenza, a carico della parte convenuta.
Le spese vanno liquidate come da dispositivo, applicando lo scaglione corrispondente al valore della lite e tenuto conto dell'attività defensionale espletata. Si giustifica una liquidazione sotto parametro della fase di trattazione/istruttoria e decisoria, trattandosi di causa documentale e perché in sede di discussione è stato semplicemente preso atto della rinuncia alle difese già sollevate della parte convenuta
P.Q.M.
3 Il tribunale ordinario di Firenze seconda sezione civile in composizione monocratica:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes partes alla data del 22 Febbraio 2001 in conseguenza di rituale disdetta;
2) ordina a di rilasciare l'immobile oggetto di causa libero e vuoto CP_1
da persone e cose, nella piena disponibilità della parte locatrice;
3) visto l'articolo 56 della legge numero 392 del 1978 fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 10 Aprile 2025.
4) dichiara compensate per metà tra le parti le spese di lite
5) condanna a rimborsare agli intimante la residua metà delle spese CP_1
di lite che si liquidano per l'intero (2/2) in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15% iva e cpa come per legge ed esborsi per euro 100,00
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione settore CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...] Pt_2
[...] Pt_3
[...] Pt_3
Pt_4 Pt_3
Pt_5 Pt_6
[...] Pt_3
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 3 aprile 2025 ad ore 10,38 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi:
l'avv. DE LAURI ALFONSO per gli intimanti l'avv. Emma Amato e avv. SCIRPA FEDERICO per CP_1
Preliminarmente, vista la memoria integrativa avversaria i difensori della sig.ra CP_1
dichiarano di rinunciare come in effetti rinunciano alle contestazioni ed eccezioni sollevate nella propria comparsa costitutiva. Sono remissivi ad ordine di rilascio con termine breve per l'esecuzione.
L'avv. DE LAURI dà atto che la procedura di mediaizone si è conclusa negativamente;
esibisce copia del verbale che si impegna a caricare in PCT.
Gli avvocati AMATO e SCIRPA confermano quanto sopra.
.
1 Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi agli atti ed alle difese come oggi modificate dalla parte intimata;
rinunciano a comparire alla lettura del provvedimento e si allontanano.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione notificato in data 19/9/2024 i sig.ri , Parte_1 Pt_1
, , e
[...] Parte_7 Parte_3 Parte_8 Parte_9 Parte_6
hanno convenuto in giudizio la sig.ra , chiedendo di convalidare lo sfratto per CP_1
finita locazione con fissazione della data per il rilascio dell'immobile sito in Firenze, via
Allori n. 73 (individuato al catasto fabbricati al foglio 32, part. 559, sub. 21), nonché, in caso di opposizione, di emettere ordinanza di rilascio immediatamente esecutiva ex art. 665 cpc con adozione di ogni consequenziale provvedimento ex art. 667 cpc.
A fondamento della richiesta gli attori hanno allegato di agire quali comproprietari iure hereditario del suddetto cespite, deducendo che il bene sarebbe oggi goduto da CP_1
in assenza di titolo, essendo il contratto locativo scaduto nel febbraio 2001 a seguito della disdetta esercitata dagli eredi dell'originaria proprietaria locatrice, sig.ra cui Persona_1
sono succeduti gli odierni attori.
Si è costituita la sig.ra pponendosi alla convalida. CP_1
La stessa ha contestato la legittimazione sostanziale degli intimanti, e cioè che gli stessi siano gli eredi della originaria parte locatrice e proprietaria, sig.ta ed eccepito Per_1
l'inefficacia della disdetta intimata, per tacita rinuncia per avere i locatori omesso ogni iniziativa per il recupero dell'immobile e comunque accettato che il contratto si rinnovasse nel tempo.
All'esito della prima udienza, lo sfratto non era convalidato, veniva respinta l'istanza degli attori di emissione di ordinanza ex art. 665 c.p.c., è stato disposto il mutamento del rito e le parti sono state avviate a mediazione.
2 All'odierna udienza le parti hanno documentato l'assolvimento della condizione di procedibilità.
I difensori della convenuta, alla luce del contenuto della memoria integrativa depositata dagli attori, hanno rinunciato alle contestazioni circa l'effettiva titolarità attiva del rapporto locativo ed alla proprietà del bene, ed all'eccezione di inefficacia della disdetta.
Gli attori hanno quindi insistito nelle proprie richieste.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La domanda di risoluzione per scadenza del contratto e di rilascio, devono essere accolte.
E' ampiamente documentato in atti il rapporto locativo, ed, a seguito dei riscontri e precisazioni di cui alla memoria integrativa degli attori, il subentro nel rapporto, lato locatori e nel diritto di proprietà sull'immobile degli attuali intimanti.
Il punto non merita approfondimento alla luce delle rinunce alle difese già sollevate in comparsa costitutiva, con conseguente non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c. delle circostanze rilevanti e cioè:
l'esistenza originaria dal rapporto locativo;
la sua scadenza a seguito di rituale disdetta alla data del febbraio 2001;
l'inesistenza da parte della convenuta di titolo attuale legittimante la detenzione dell'immobile.
Il contratto va quindi dichiarato risolto alla data del febbraio 2001.
Poiché la convenuta è tuttora nel possesso dell'immobile, va emesso ordine di rilascio in favore degli attori.
Ai sensi dell'art. 56 L. n. 392/78, in considerazione del lunghissimo lasso di tempo trascorso, si giustifica la fissazione di termine breve per l'esecuzione come da dispositivo.
Le spese di lite, in considerazione dell'atteggiamento difensivo tenuto all'odierna udienza, vanno ai sensi dell'art. 92 c.p.c. compensate per metà tra le parti, ponendo il residuo, in considerazione della soccombenza, a carico della parte convenuta.
Le spese vanno liquidate come da dispositivo, applicando lo scaglione corrispondente al valore della lite e tenuto conto dell'attività defensionale espletata. Si giustifica una liquidazione sotto parametro della fase di trattazione/istruttoria e decisoria, trattandosi di causa documentale e perché in sede di discussione è stato semplicemente preso atto della rinuncia alle difese già sollevate della parte convenuta
P.Q.M.
3 Il tribunale ordinario di Firenze seconda sezione civile in composizione monocratica:
1) dichiara la risoluzione del contratto di locazione inter partes partes alla data del 22 Febbraio 2001 in conseguenza di rituale disdetta;
2) ordina a di rilasciare l'immobile oggetto di causa libero e vuoto CP_1
da persone e cose, nella piena disponibilità della parte locatrice;
3) visto l'articolo 56 della legge numero 392 del 1978 fissa per l'esecuzione del rilascio la data del 10 Aprile 2025.
4) dichiara compensate per metà tra le parti le spese di lite
5) condanna a rimborsare agli intimante la residua metà delle spese CP_1
di lite che si liquidano per l'intero (2/2) in complessivi euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario 15% iva e cpa come per legge ed esborsi per euro 100,00
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
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