Materie di giurisdizione estesa al merito
1. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto:
a) l'attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell'ambito del giudizio di cui al Titolo I del Libro IV;
b) gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuiti alla giurisdizione amministrativa;
c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione e' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorita' amministrative indipendenti e quelle previste dall'articolo 123; (6) (11)
d) le contestazioni sui confini degli enti territoriali;
e) il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all' articolo 8 della legge 21 novembre 1962, n. 161 . ((23)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2012, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134 , comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell' articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010 ". ------------- AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/4/2014, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135 , comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell' articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 , recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia". --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 2, lettera b)) che "A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1:
[...]
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , e' sostituita dalla seguente: «e) la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori di cui al decreto legislativo attuativo della delega di cui all' articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220 ."