Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4239/2016 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa PAOLA GIGLIO COBUZIO Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 4239/2016 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 1868/2016 del Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, pubblicata in data 12/02/2016, non notificata, vertente
TRA
, C.F. in persona del Parte_1 C.F._1
suo titolare, rappresentata e difesa dall'Avv. Augusto Zingaropoli (C.F.
), il quale dichiara di volere ricevere, ai sensi degli artt. 125, C.F._2
comma 1 e 136 comma 3 c.p.c., le comunicazioni all'indirizzo pec: E
.salerno. , giusta procura in atti;
Email_1 CP_1
APPELLANTE
E
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano (C.F.
, presso cui elettivamente domicilia in Napoli, al viale di C.F._3
Augusto 162, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni numero di fax:
081.628568 ovvero all'indirizzo pec:
giusta procura in atti;
Email_3
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
I. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 20/03/2012 la Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche ) conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “– CP_2
Dichiarare la nullità del contratto di assicurazione della responsabilità del vettore stradale stipulato in data 17/07/2006 e delle successive appendici di rinnovo per impossibilità giuridica di realizzazione dell'oggetto e della funzione causale del contratto in argomento;
– Condannare la compagnia di assicurazione convenuta alla ripetizione dei premi tutti indebitamente ricevuti e trattenuti e, in particolare alla restituzione della somma di € 7.374,50, oltre interessi di legge;
– Condannare la compagnia di assicurazione convenuta al pagamento delle spese ed onorari del giudizio”.
In particolare, la ditta attrice assumeva e deduceva: - di avere stipulato, in data
17/07/2006, con la compagnia di assicurazione Controparte_4
, una polizza di assicurazione della responsabilità del vettore stradale,
[...]
con decorrenza in pari data e frazionamento semestrale del premio;
-che la polizza aveva ad oggetto l'obbligo dell'impresa di assicurazione di «tenere indenne
l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita
o avaria delle cose trasportate»; - che la relativa copertura operava esclusivamente nelle ipotesi di responsabilità civile del vettore, per tale intendendosi «l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi» (rif. art. 2, comma 1 lett. b), D.lgs.
21 novembre 2005 n. 286); -di avere regolarmente evaso, alle scadenze pattuite, il pagamento di tutti i premi assicurativi, come attestato attraverso la documentazione versata in atti, avendo corrisposto in totale premi assommanti ad euro 7.374,50; -di avere appreso, in occasione del diniego di risarcimento opposto dalla compagnia convenuta per un sinistro merci verificatosi in data 21- 23/03/2009, che il danno non era indennizzabile poiché «la polizza di assicurazione della responsabilità del vettore stradale non è operante per i trasporti effettuati da autotrasportatori, ivi compreso
l'assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi e delle convenzioni internazionali vigenti»; -di avere diritto, per tale ragione, previa declaratoria di nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto ovvero per irrealizzabilità della causa concreta del contratto di assicurazione di cui sopra, alla ripetizione dei premi indebitamente versati all'impresa assicuratrice in esecuzione di un contratto nullo;
-che l'obbligo restitutorio presupposto dalla domanda consegue non già alla nullità, ma al fatto che il contratto è stato eseguito, pur non potendo realizzare la funzione ad esso assegnata dal programma negoziale.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l la quale CP_2
concludeva come testualmente di seguito: “in via preliminare: 1) dichiarare la intervenuta prescrizione dell'azione esperita, ai sensi dell'art. 1442, comma 3 cod. civ., per i rilevanti motivi esposti;
2) dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4, 5 e 7 dell'art.
163 co. 3 e 38 c.p.c., per i motivi esposti nel corpo del presente atto;
3) dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda perché sfornita delle necessarie condizioni di procedibilità, alla luce dei rilevanti e gravi motivi esposti nel corpo del presente atto;
Nel merito: 4) rigettare la domanda formulata perché assolutamente infondata in fatto e in diritto e priva dei presupposti per il suo esperimento;
5) condannare controparte alla refusione in favore della comparente delle spese, diritti ed onorari di lite, come per legge».
Depositate le memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed espletata l'istruttoria orale, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II. La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1868/2016 (Repertorio 2167/2016), pubblicata in data 12/02/2016 e non notificata, il Tribunale Civile di Napoli così provvedeva: “1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in € 2.100,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con attribuzione”.
III. Il giudizio di appello
Con atto di citazione, notificato in data 12/09/2016, la Parte_1
proponeva formale appello, con il quale chiedeva all'adita Corte: “In via preliminare:
– Rigettare integralmente le eccezioni avversarie in quanto speciose e vistosamente infondate in fatto e in diritto. In via principale: – Dichiarare la nullità del contratto di assicurazione della responsabilità del vettore stradale stipulato in data 17.07.2006 e delle successive appendici di rinnovo per originaria impossibilità giuridica dell'oggetto ovvero per irrealizzabilità, inconsistenza od ogni altro assorbente vizio della causa c.d. in concreto del contratto in argomento. – In via concorrente e/o alternativa, ritenuta la rilevanza e l'applicabilità alla fattispecie de qua delle disposizioni di cui agli articoli 1895 e 1904 codice civile, rispettivamente relative alla inesistenza originaria del rischio e alla insussistenza originaria dell'interesse dell'assicurato, dichiarare la nullità del contratto di assicurazione della responsabilità del vettore stradale stipulato in data 17.07.2006. – Per l'effetto e in ogni caso di accertata invalidità e/o inefficacia in senso lato e/o in senso stretto del contratto di assicurazione, condannare la compagnia di assicurazione CP_2
( convenuta alla ripetizione dei premi tutti indebitamente ricevuti e Controparte_5 trattenuti, e, in particolare, alla restituzione della somma di euro 7.374,50 Parte_2
oltre interessi e frutti dal giorno del pagamento ovvero dal giorno della domanda, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni e dei principi di diritto che governano l'azione di ripetizione dell'indebito ovvero, in subordine, condannare la convenuta CP_2
al pagamento della somma di euro 7.374,50 quale indennità per l'arricchimento
[...]
senza causa derivante dall'incasso di somme in relazione a contratto invalido e/o inefficace in senso originario. – Respingere, in ogni caso, le domande e le eccezioni di parte convenuta per i motivi tutti ivi illustrati, in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o nulle e comunque perché infondate in fatto e in diritto e, in ogni caso, non provate. 3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado”.
Parte appellante proponeva la riforma della sentenza di prime cure sulla base dei seguenti motivi di gravame:
-1 con un primo motivo l'appellante si doleva della violazione dell'art. 112 cpc da parte del giudice di prime cure e del conseguente vizio di “omessa pronuncia e motivazione su tutta la domanda”. Il Giudice di prime cure avrebbe del tutto omesso di motivare in ordine sia alla domanda di nullità del contratto di assicurazione per la responsabilità civile del vettore stradale stipulato in data 17/07/2006 e successive appendici di rinnovo per impossibilità giuridica dell'oggetto e/o irrealizzabilità ovvero per vizio della causa c.d. in concreto del contratto. Inoltre, non avrebbe esaminato la domanda concorrente/alternativa di nullità del contratto per inesistenza originaria del rischio (art. 1895 c.c.) o per insussistenza originaria dell'interesse dell'assicurato (art. 1904 c.c.) proposta nei termini di legge.
Inoltre, l'appellante sosteneva che la reiezione della domanda sarebbe frutto di rilievi d'ufficio da parte del Giudice. La sentenza di rigetto si sarebbe fondata sull'analisi della condotta precontrattuale e dei vizi della volontà che avrebbero influito sulla determinazione del premio assicurativo e sulla gestione del rischio. Aggiungeva
l'appellante che la questione delle condotte precontrattuali e dell'annullabilità del contratto non sarebbe stata sollevata dalle parti;
all'opposto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto fondare la sua domanda non su un vizio del consenso mai dedotto, bensì, muovendosi entro i confini delle allegazioni delle parti, sull'inesistenza del rischio, che renderebbe il contratto di assicurazione privo di giustificazione causale, ai sensi dell'art. 1895 c.c..
-2. Con il secondo motivo di appello lamentava “la violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 1418, comma 2, c.c. Sulla inconsistenza della causa”. Al riguardo, deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale escludeva che la nullità potesse derivare dalla inconsistenza della causa, limitandosi a ritenere che la nullità fosse possibile solo per illiceità o antigiuridicità della causa, ignorando che l'art. 1418, comma 2, c.c. prevede la nullità per difetti degli elementi costitutivi del contratto. A detta dell'appellante, il contratto di assicurazione dedotto in giudizio, essendo privo di un rischio assicurabile, mancherebbe della causa concreta e dovrebbe, pertanto, essere ritenuto nullo. Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare che la mancanza dell'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori e il conseguente diniego Cont di indennizzo da parte di (già per il sinistro denunciato dalla CP_2 Parte_1
costituirebbero un difetto strutturale di causa e l'impossibilità giuridica dell'oggetto del contratto.
-3. Con un terzo motivo l'appellante deduceva la “violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 1418, comma 2, c.c. Sulla inesistenza e/o impossibilità originaria e irrimediabile dell'oggetto”. Secondo l'appellante, l'impossibilità giuridica di attuare la prestazione contrattuale dovrebbe ritenersi originaria e irrimediabile, dal momento che l'insussistenza della qualità di vettore stradale autorizzato ex lege all'autotrasporto merci per conto di terzi sarebbe tale da escludere la prestazione dell'assicuratore e, dunque, da rendere non attuabile l'oggetto dell'assicurazione. -4. Con un quarto motivo l'appellante si doleva della “violazione, falsa ed errata applicazione dell'art. 1418, comma 2, c.c., per avere il Giudice di prime cure affermato che l'unico motivo di nullità per vizio della causa potrebbe rinvenirsi solo nella illiceità o antigiuridicità della stessa”. Secondo l'appellante, il giudice avrebbe dovuto accertare che la mancanza dell'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori e il Contr conseguente diniego di indennizzo da parte di (già per il sinistro CP_2
denunciato dalla costituivano un difetto strutturale di causa o di Parte_1
impossibilità giuridica dell'oggetto del contratto. Invero, la causa del contratto risulterebbe inconsistente, poiché, pur enunciata, non si sarebbe potuta realizzare a causa dell'assenza del requisito fondamentale dell'iscrizione all'Albo, necessario per l'assicurazione del rischio derivante dalla responsabilità civile del vettore stradale.
-5. Con un quinto motivo l'appellante censurava la “violazione, falsa ed erronea applicazione dell'art. 1895 c.c.”. A sostegno di tale motivo sosteneva che il rischio assicurato era inesistente poiché l'attività di trasporto per conto di terzi richiedeva l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, come previsto dalla Legge 6 giugno 1974,
n. 298. Richiamava l'ulteriore principio espresso dalla giurisprudenza secondo cui una delimitazione del rischio tale da escluderlo completamente inciderebbe sulla causa del contratto, rendendolo nullo. Pertanto, essendo l'assicurato carente del requisito dell'iscrizione all'Albo, il rischio non poteva essere coperto sin dal momento della stipula del contratto, comportando così la nullità del contratto stesso.
-6. Con un sesto motivo l'appellante deduceva la “violazione ed erronea applicazione dei principi in materia di ripetizione dell'indebito” sulla base del presupposto che ogni spostamento patrimoniale deve essere giustificato e che, nel caso di specie, l'inesistenza originaria del titolo di pagamento o il suo venir meno costituirebbero il presupposto per la ripetizione di quanto versato, al fine di ripristinare la situazione patrimoniale precedente.
-7. Con un settimo motivo denunciava la “violazione e erronea applicazione dei principi sull'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.)”. In particolare, indicava i presupposti presenti nel caso in questione: a) arricchimento dell'assicuratore tramite il ricevimento dei premi e il risparmio del pagamento dell'indennizzo; b) impoverimento dell'assicurato per la mancata remunerazione dei premi;
c) mancanza di giusta causa, poiché l'impoverimento dell'assicurato non può essere giustificato da liberalità o obbligazione naturale.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata in data
1.12.2016 si costituiva l già la quale si riportava alle CP_2 CP_3
precedenti difese e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione proposta e nel merito il suo rigetto perché infondata in fatto e in diritto con conferma della sentenza impugnata e condanna della parte appellante alla refusione delle spese processuali del grado di giudizio.
La Corte, sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza precedentemente fissata per il giorno
30.1.2025, ai sensi dell'art 127 ter cpc, riservava la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
IV. Motivi della decisione
In via preliminare, si osserva che l'impugnazione proposta è rispettosa del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del C.p.c., nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. 03/11/2020, n.24262).
Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella specie, l'appellante ha indicato con sufficiente chiarezza le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre a rivedere quanto deciso dal giudice di primo grado e, conseguentemente, ad accogliere la domanda proposta dall'appellante.
Ne consegue che l'appello soddisfa i requisiti richiesti dal citato art. 342 c.c. e, pertanto, non ricorrono le condizioni per la declaratoria di inammissibilità del gravame proposto.
Tanto premesso, l'appello non merita accoglimento e va rigettato con conferma della sentenza di rigetto gravata.
I motivi di appello, per la loro intima connessione e perché ripropongono anche medesime fondamentali questioni, vanno trattati congiuntamente.
Innanzitutto, occorre evidenziare come risulti pacifico tra le parti: 1) la stipula da parte della presso l'agenzia RAS di della polizza n. 49878920 del Parte_1 CP_4
17/07/2006 (sostituita con 63509739) di assicurazione della responsabilità del vettore stradale;
2) il versamento dei premi assicurativi da parte della società attrice in favore Contr della compagnia di assicurazioni;
3) il diniego, da parte della (già , CP_2
dell'indennizzo del sinistro verificatosi in data 21/03/2009 con riguardo alla consegna di prodotti mediante il vettore LA ED CA, stante la non operatività della polizza “per i trasporti effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l'assicurato, non autorizzati all'autotrasporto di cose per conto terzi ai sensi delle leggi e delle convenzioni internazionali vigenti”; 4) la mancanza delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di cose per conto terzi con riguardo sia all'assicurato che al vettore sopra indicato. A tal riguardo, giova precisare che l'art 1 delle Condizioni Generali di assicurazione, rubricato “Oggetto dell'assicurazione”, recita quanto segue: “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di vettore stradale, a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate. La Società non è obbligata per ulteriori o più ampie responsabilità contrattualmente assunte dall'assicurato.
L'assicurazione non è operante per i trasporti comunque effettuati da autotrasportatori, ivi compreso l' , non autorizzati all'autotrasporto di cose Parte_3
per conto terzi ai sensi delle leggi e delle convenzioni internazionali vigenti, anche se incaricati da persone diverse dall' stesso”. Parte_3
Fatta questa premessa, deve ritenersi che non sia configurabile la nullità dedotta in giudizio poiché il contratto assicurativo de quo non presenta un vizio genetico attinente all'oggetto o alla causa come ritenuto dall'appellante, ma contiene la previsione pattizia dell'esclusione della copertura assicurativa con riferimento all'esecuzione del trasporto senza l'iscrizione all'albo dell'autotrasportatore, compreso l'assicurato.
L'assicuratore, per quel singolo trasporto eseguito senza l'iscrizione all'albo prescritta dalla legge, come avvenuto nella specie con specifico riguardo al denunciato sinistro del 21/03/2009 mediante il trasportatore LA ED CA, è legittimato a rifiutare la prestazione assicurativa non essendo operativa la polizza con riguardo al sinistro in questione, ai sensi dell'art 1 delle citate condizioni di polizza. La polizza è valida ed efficace al momento della stipula e il rischio non può considerarsi inesistente a quel momento, ma delimitato dalla previsione relativa alla necessità che chi effettui il trasporto, sia l'assicurato od un terzo (facoltà espressamente prevista in polizza), sia munito della prescritta autorizzazione al trasporto per conto terzi all'atto del trasporto.
Allo stesso modo non può farsi applicazione dell'art. 1904 cod. civ. in quanto l'interesse dell'assicurato nel premunirsi nei confronti del rischio di un pregiudizio economico e, quindi, l'interesse alla liberazione dal debito esisteva sin dal momento della stipula del contratto assicurativo. Alla luce delle motivazioni sopra evidenziate e della mancanza dei presupposti per la caducazione del titolo sulla base del quale sono stati corrisposti dall'assicurato i premi assicurativi, non ricorre il diritto dell'appellante ad ottenere la restituzione di detti premi, come ben ritenuto dal giudice di primo grado.
V. Le spese del giudizio
1 Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza della parte appellante, secondo la regola sancita dall'art. 91 comma 1 c.p.c., e si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n. 55/2014 e aggiornati al DM
n. 147/2022, con riguardo al valore della causa rientrante nello scaglione da € 5.201 a
€ 26.000 e tenuto conto dell'articolazione concreta delle difese espletate.
2. Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata,
a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della appellata, delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
c) Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis.
Così deciso in Napoli, addì 28.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Giglio Cobuzio dott.ssa Aurelia D'Ambrosio