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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/02/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2897/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. Alessia Busato Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2897/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AMBROSINI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASCONE Controparte_1 C.F._1
GI, elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: in via pregiudiziale a) ove l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di dover procedere con sentenza e per quanto occorrer possa, preso atto dell'intervenuto trasferimento in sede penale dell'azione esercitata nei confronti di
[...]
, , dichiarare l'intervenuta CP_2 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 pagina 1 di 5 estinzione parziale del giudizio in relazione ai predetti rapporti processuali, con rinvio alle determinazioni da assumere in sede penale anche in relazione alle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 75 comma c.p.p.;
b) ove l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di dover procedere con sentenza e per quanto occorrer possa, preso atto dell'intervenuto scambio delle scritture di rinuncia agli atti e delle relative accettazioni, dichiarare l'intervenuta estinzione parziale del giudizio in relazione ai rapporti processuali intercorsi tra il e le convenute Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
con spese integralmente compensate tra le parti;
CP_7 Controparte_8
nel merito rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal sig. in quanto Controparte_1
inammissibile o, comunque, infondata;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze, oltre a iva, cpa e rimborso forfetario.
Per parte convenuta in comparsa di costituzione:
In via pregiudiziale, in rito dichiarare in via principale, la violazione del “ne bis idem” avendo quanto oggetto della presente causa costituito anche “petitum” e “causa petendi” di altra causa (Rg.
48444/2019) definitasi con un accordo transattivo e con la rinunzia agli atti ed al giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Roma;
Sempre in via pregiudiziale e in rito, dichiarare la litispendenza del presente giudizio essendo stato instaurato, presso il Tribunale di Roma altro giudizio Firmato Da:
GI PASCONE Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: bc5f7 8 avente il n.
RG 60036/2021 in ordine ai medesimi fatti ed attualmente pendente innanzi alla sezione specializzata in materia di imprese. In via preliminare, si chiede dichiararsi la incompetenza del Tribunale di Brescia
-Sezione specializzata in materia di imprese a favore di quella del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese foro riferibile al a socio unico in liquidazione;
Parte_1
In via principale nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto In via riconvenzionale e di merito accertati i danni derivanti da quanto sopra adotto e rilevanti dal punto di vista del danno biologico, esistenziale e morale sentire condannare il Parte_1
a socio unico in liquidazione al pagamento in favore del convenuto della somma di
[...]
€.550.000,00 ( cinquecentocinquantamila) o della somma minore che verrà ritenuta di giustizia. In via istruttoria chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio su tutti i fatti oggetto del presente giudizio riservandosi, nella depositanda memoria di cui all' art. 183 sesto comma n. 2) c.p.c., di formulare pagina 2 di 5 idonei quesiti da sottoporre al nominando C.T.U. con salvezza di nominare un proprio consulente d'ufficio di parte. Con vittoria di spese ed onorari “
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio il fallimento attore, allegato di aver riportato un danno a seguito della condotta posta in essere dagli ex amministratori , Controparte_1 [...]
, e a seguito della condotta di Controparte_4 Controparte_9 Controparte_3 [...]
che avevano Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
erogato credito alla società in assenza di relativi presupposti, li citava a giudizio chiedendone, in via principale, la condanna in solido al risarcimento del danno quantificato in euro 12.013.499,00 (limitata la solidarietà di e di ad euro 2.462.467,71). Controparte_3 Controparte_9
Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza della domanda attorea.
Per quanto ancora di interesse in questa sede il convenuto , formulata, tra le altre, Controparte_1
eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, allegato di aver riportato, in conseguenza dell'instaurazione di questo giudizio, un danno “biologico, esistenziale e morale” formulava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del fallimento attore al pagamento, in favore del convenuto, della somma di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila) o della somma minore di giustizia.
Con provvedimento del 30 gennaio 2023, rilevato che l'azione di responsabilità instaurata dall'odierno attore nei confronti di , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_4
era stata “trasferita” nel processo penale mediante costituzione di parte civile nell'ambito del
[...]
procedimento 2804/21 instaurato innanzi al Tribunale di Velletri, veniva dichiarata l'estinzione del procedimento limitatamente alle domande formulate dal fallimento attore nei confronti di CP_2
, .
[...] Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
Venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. rilevando, anche ai sensi dell'art. 183 comma IV c.p.c., che era opportuna la trattazione in merito all'ammissibilità, anche all'esito dell'estinzione parziale di cui sopra, della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta . Controparte_1
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. veniva disposta CTU le cui pagina 3 di 5 operazioni venivano reiteratamente rinviate stante la pendenza di trattative.
Con provvedimento reso in data 8 novembre 2024, a seguito del deposito delle dichiarazioni di rinuncia agli atti e di accettazione, veniva dichiarata l'estinzione del procedimento a spese compensate limitatamente alle domande formulate da parte attrice nei confronti di Controparte_5
con rinvio per precisazione delle
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
conclusioni con riguardo alla sola domanda formulata da . Controparte_1
A tale udienza compariva il solo difensore di parte attrice che concludeva come in epigrafe indicato.
Ciò posto, premesso che le conclusioni formulate in via pregiudiziale non possono trovare accoglimento, concernendo rapporti processuali già definiti come ben evincibile dall'esame dei provvedimenti emessi in corso di causa, la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
nei confronti del fallimento attore è improcedibile in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli artt.
92 ss. L. Fall. per l'accertamento del passivo.
Né è rilevante verificare se i fatti posti alla base della domanda riconvenzionale possano essere riqualificati come eccezione riconvenzionale (in tale caso ammissibile nei limiti in cui intende paralizzare la domanda di condanna del fallimento attore) considerando che, come visto, con riguardo alla domanda di condanna formulata dall'attore nei confronti di è stata dichiarata Controparte_1
l'estinzione del procedimento ancora in data 30 gennaio 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerando il valore della domanda riconvenzionale (euro
550.00.00) e la semplicità dell'unica questione in diritto sottesa alla pronuncia, vengono liquidate in euro 11.789,93 per compenso (incremento del 5% sullo scaglione relativo alle cause di valore fino ad euro 520.000,00; valori medi ridotti alla metà stante la semplicità della questione giuridica), oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
pagina 4 di 5 -dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti del Controparte_1
fallimento attore;
-condanna parte convenuta a tenere indenne parte attrice delle spese di lite liquidate Controparte_1
in euro 11.789,93 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Brescia, 4 febbraio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Busato Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Raffaele Del Porto Presidente dott. Carlo Bianchetti Giudice dott. Alessia Busato Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2897/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AMBROSINI STEFANO, elettivamente domiciliato presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASCONE Controparte_1 C.F._1
GI, elettivamente domiciliato presso il difensore
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: in via pregiudiziale a) ove l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di dover procedere con sentenza e per quanto occorrer possa, preso atto dell'intervenuto trasferimento in sede penale dell'azione esercitata nei confronti di
[...]
, , dichiarare l'intervenuta CP_2 Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4 pagina 1 di 5 estinzione parziale del giudizio in relazione ai predetti rapporti processuali, con rinvio alle determinazioni da assumere in sede penale anche in relazione alle spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 75 comma c.p.p.;
b) ove l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere di dover procedere con sentenza e per quanto occorrer possa, preso atto dell'intervenuto scambio delle scritture di rinuncia agli atti e delle relative accettazioni, dichiarare l'intervenuta estinzione parziale del giudizio in relazione ai rapporti processuali intercorsi tra il e le convenute Parte_1 Controparte_5 Controparte_6 [...]
con spese integralmente compensate tra le parti;
CP_7 Controparte_8
nel merito rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal sig. in quanto Controparte_1
inammissibile o, comunque, infondata;
in ogni caso con vittoria di spese, competenze, oltre a iva, cpa e rimborso forfetario.
Per parte convenuta in comparsa di costituzione:
In via pregiudiziale, in rito dichiarare in via principale, la violazione del “ne bis idem” avendo quanto oggetto della presente causa costituito anche “petitum” e “causa petendi” di altra causa (Rg.
48444/2019) definitasi con un accordo transattivo e con la rinunzia agli atti ed al giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Roma;
Sempre in via pregiudiziale e in rito, dichiarare la litispendenza del presente giudizio essendo stato instaurato, presso il Tribunale di Roma altro giudizio Firmato Da:
GI PASCONE Emesso Da: TI Trust Technologies QTSP CA 1 Serial#: bc5f7 8 avente il n.
RG 60036/2021 in ordine ai medesimi fatti ed attualmente pendente innanzi alla sezione specializzata in materia di imprese. In via preliminare, si chiede dichiararsi la incompetenza del Tribunale di Brescia
-Sezione specializzata in materia di imprese a favore di quella del Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di imprese foro riferibile al a socio unico in liquidazione;
Parte_1
In via principale nel merito respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto In via riconvenzionale e di merito accertati i danni derivanti da quanto sopra adotto e rilevanti dal punto di vista del danno biologico, esistenziale e morale sentire condannare il Parte_1
a socio unico in liquidazione al pagamento in favore del convenuto della somma di
[...]
€.550.000,00 ( cinquecentocinquantamila) o della somma minore che verrà ritenuta di giustizia. In via istruttoria chiede ammettersi consulenza tecnica d'ufficio su tutti i fatti oggetto del presente giudizio riservandosi, nella depositanda memoria di cui all' art. 183 sesto comma n. 2) c.p.c., di formulare pagina 2 di 5 idonei quesiti da sottoporre al nominando C.T.U. con salvezza di nominare un proprio consulente d'ufficio di parte. Con vittoria di spese ed onorari “
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio il fallimento attore, allegato di aver riportato un danno a seguito della condotta posta in essere dagli ex amministratori , Controparte_1 [...]
, e a seguito della condotta di Controparte_4 Controparte_9 Controparte_3 [...]
che avevano Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
erogato credito alla società in assenza di relativi presupposti, li citava a giudizio chiedendone, in via principale, la condanna in solido al risarcimento del danno quantificato in euro 12.013.499,00 (limitata la solidarietà di e di ad euro 2.462.467,71). Controparte_3 Controparte_9
Si costituivano i convenuti contestando la fondatezza della domanda attorea.
Per quanto ancora di interesse in questa sede il convenuto , formulata, tra le altre, Controparte_1
eccezione di violazione del principio del ne bis in idem, allegato di aver riportato, in conseguenza dell'instaurazione di questo giudizio, un danno “biologico, esistenziale e morale” formulava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del fallimento attore al pagamento, in favore del convenuto, della somma di € 550.000,00 (cinquecentocinquantamila) o della somma minore di giustizia.
Con provvedimento del 30 gennaio 2023, rilevato che l'azione di responsabilità instaurata dall'odierno attore nei confronti di , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 CP_4
era stata “trasferita” nel processo penale mediante costituzione di parte civile nell'ambito del
[...]
procedimento 2804/21 instaurato innanzi al Tribunale di Velletri, veniva dichiarata l'estinzione del procedimento limitatamente alle domande formulate dal fallimento attore nei confronti di CP_2
, .
[...] Controparte_3 Controparte_1 Controparte_4
Venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. rilevando, anche ai sensi dell'art. 183 comma IV c.p.c., che era opportuna la trattazione in merito all'ammissibilità, anche all'esito dell'estinzione parziale di cui sopra, della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta . Controparte_1
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. veniva disposta CTU le cui pagina 3 di 5 operazioni venivano reiteratamente rinviate stante la pendenza di trattative.
Con provvedimento reso in data 8 novembre 2024, a seguito del deposito delle dichiarazioni di rinuncia agli atti e di accettazione, veniva dichiarata l'estinzione del procedimento a spese compensate limitatamente alle domande formulate da parte attrice nei confronti di Controparte_5
con rinvio per precisazione delle
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
conclusioni con riguardo alla sola domanda formulata da . Controparte_1
A tale udienza compariva il solo difensore di parte attrice che concludeva come in epigrafe indicato.
Ciò posto, premesso che le conclusioni formulate in via pregiudiziale non possono trovare accoglimento, concernendo rapporti processuali già definiti come ben evincibile dall'esame dei provvedimenti emessi in corso di causa, la domanda riconvenzionale formulata da Controparte_1
nei confronti del fallimento attore è improcedibile in quanto soggetta al rito speciale previsto dagli artt.
92 ss. L. Fall. per l'accertamento del passivo.
Né è rilevante verificare se i fatti posti alla base della domanda riconvenzionale possano essere riqualificati come eccezione riconvenzionale (in tale caso ammissibile nei limiti in cui intende paralizzare la domanda di condanna del fallimento attore) considerando che, come visto, con riguardo alla domanda di condanna formulata dall'attore nei confronti di è stata dichiarata Controparte_1
l'estinzione del procedimento ancora in data 30 gennaio 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e considerando il valore della domanda riconvenzionale (euro
550.00.00) e la semplicità dell'unica questione in diritto sottesa alla pronuncia, vengono liquidate in euro 11.789,93 per compenso (incremento del 5% sullo scaglione relativo alle cause di valore fino ad euro 520.000,00; valori medi ridotti alla metà stante la semplicità della questione giuridica), oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
pagina 4 di 5 -dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da nei confronti del Controparte_1
fallimento attore;
-condanna parte convenuta a tenere indenne parte attrice delle spese di lite liquidate Controparte_1
in euro 11.789,93 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Brescia, 4 febbraio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
Alessia Busato Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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