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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/11/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
Dott. Annalisa Multari - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 31 del Ruolo 2025, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 27/2/2025 da
(C.F./P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante sig. , rappresentata e difesa dall'Avv.Simone Forte Parte_1
in forza di mandato trasmesso per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, co- me copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante - contro
- , costituita in primo grado con l'Avv.Isabella Controparte_1
Passeri, non costituita in appello
- costituito in primo grado con Controparte_2
gli Avv.Luca Iero e Paolo Bonetti, non costituito in appello
- Controparte_3
costituito in primo grado con l'Avv.Antonella Gerin, non costituito in appello
- appellati -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.162/2024 del Tribunale di Trieste - opposizione a intimazione di pagamento, a cartelle di pagamento e ad avvisi di addebito.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 9/10/2025.
Conclusioni
Per l'appellante: dichiarare l'estinzione del processo a spese compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso di data 26/2/2025 la ha Parte_1
proposto appello contro la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste il 10/7/2024 ec- cependo innanzitutto l'inammissibilità della costituzione dell' Controparte_1
tramite un Avvocato del libero foro anzichè tramite l'Avvocatura dello
[...]
Stato.
Ha poi affermato l'appellante che la notifica degli atti opposti deve essere ri- tenuta inesistente perchè effettuata da un indirizzo PEC non istituzionale, ovvero non contenuto nei pubblici elenchi, e quindi in contrasto con la disciplina dettata dall'art.3 bis comma 1, secondo periodo, della legge 53/1994; che inoltre l' Controparte_4
ha prodotto, come prova dell'avvenuta notifica, delle copie del tutto
[...]
inidonee allo scopo;
che di conseguenza il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare pre- scritti i crediti oggetto dei titoli 114 2017 0002391432 000, 114 2016 0003262619
000, 114 2019 0002508553 000, 114 2018 0000140512 000, 414 2016 0000471600
000, 414 2016 0001077413 000 e 414 2016 0001118653 000, non essendovi stato alcun valido atto interruttivo.
Con successiva istanza di data 11/3/2025 la società appellante ha dedotto di aver depositato il ricorso introduttivo il 26 febbraio 2025, ma, a causa di un mero er- rore materiale, nel Registro del Tribunale di Trieste;
e di averlo poi depositato nel
Registro corretto della Corte d'Appello il giorno successivo, una volta scoperto l'erro- re a seguito di segnalazione da parte della Cancelleria;
ha quindi chiesto di essere rimessa in termini per poter effettuare la notifica dell'atto.
Con decreto del 12 - 14 marzo 2025 il Presidente della II Sezione della Corte
Pag.2 ha stabilito che l'istanza sarebbe stata trattata in udienza, nel contraddittorio delle par- ti.
In sede di prima udienza la Corte ha però rilevato che il ricorso d'appello non era stato notificato a , e e quindi ha CP_2 CP_3 Controparte_1
rinviato la causa al 9/10/2025 \
Nel giorno fissato per la discussione il difensore di - a ciò Parte_1
legittimato dalla procura in atti - ha depositato per via telematica una dichiarazione di rinuncia all'azione ed agli atti del giudizio, non avendovi la parte più interesse;
e il sostituto comparso in udienza si è riportato a tale dichiarazione.
Non rimane pertanto che dichiarare l'estinzione del processo, senza bisogno di provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione delle parti appellate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide: dichiara l'estinzione del processo ai sensi dell'art.306 c.p.c.; nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione delle parti appellate.
Trieste, 9/10/2025.
Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)
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