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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/12/2024, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 5521/2023 promossa da: ass. avv.ti FABIO GANCI, WALTER MICELI, NICOLA Parte_1
ZAMPIERI e GIOVANNI RINALDI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, Controparte_1
c.p.c. dai dott. TECLA RIVERSO e ANGELO MAURIZIO RAGUSA
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la parte ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio il Controparte_1
chiedendo al tribunale l'accertamento del proprio diritto a fruire della Carta di
[...]
cui all'articolo 1 commi 121 ss della legge 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al
2022/2023 e la conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'importo CP_1
di euro 500 per ogni anno scolastico quale contributo alla formazione mediante accredito sulla carta docenti elettronica o eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
CP_1
2.
a fondamento della domanda avente ad oggetto il diritto alla fruizione della carta docenti la ricorrente ha sostenuto che il mancato riconoscimento di tale diritto ai docenti precari rappresenta una discriminazione nei confronti di questi ultimi, vietata dalla normativa eurounitaria e in particolare dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro 28/3/1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE;
è documentale e non contestato (cfr. doc. 1 del ricorso) che parte ricorrente dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023 abbia lavorato come docente alle dipendenze del ministero convenuto in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato prodotti sub doc.1 e che nell'anno in corso (2024/2025) abbia stipulato un contratto a tempo determinato dal 18/9/2024 al 31/8/2025;
3. tanto premesso, le disposizioni normative rilevanti nel caso di specie sono le seguenti:
l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 che prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”; il successivo comma 122 il quale stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”;
l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le
“Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il quale prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
4. La Carta é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della
Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del CP_4 rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
4. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
5. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
6. parte ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal
01/10/2019 al 30/06/2020, nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 14/10/2020 al 30/06/2021, nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 22/09/2021 al 30/06/2022, nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 14/09/2022 al 30/06/2023; si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente;
7. quanto invece all'a.s. 2018/2019, la ricorrente ha stipulato 11 contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e, nello specifico, dal 18/10/2018 al
24/10/2018, dal 25/10/2018 al 31/10/2018, dal 06/11/2018 al 14/11/2018, dal 15/11/2018 al 25/11/2018, dal 26/11/2018 al 22/12/2018, dal 23/12/2018 al 31/01/2019, dal
01/02/2019 al 28/02/2019, dal 01/03/2019 al 28/03/2019, dal 29/03/2019 al 23/04/2019, dal 24/04/2019 al 07/06/2019 e dal 12/06/2019 al 12/06/2019;
8. la questione dell'attribuzione del beneficio della carta docenti anche a coloro che hanno prestato attività lavorativa in forze di supplenze c.d. brevi e saltuarie è stata di recente affrontata dal tribunale di Torino nella sentenza n. 2337/2024, la cui condivisibile motivazione di seguito si riporta ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.:
“la clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 così dispone: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte affermato che “la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 17 marzo 2021,
Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 106 Al contrario, detta nozione richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 17 marzo 2021,
Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 60 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n. 40); lo scopo della carta del docente è stato esaustivamente delineato dalla Corte di
Cassazione con la già richiamata sentenza n. 29961/2023, la quale ha reiteratamente evidenziato la stretta correlazione, operata dal legislatore nazionale, tra la finalità formativa a cui è diretta l'attribuzione della Carta Docente, la durata annuale della docenza e dunque la programmazione didattico educativa in cui il singolo docente è coinvolto: “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima […] Il nesso tra la Carta
Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto […] Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica 'annua' esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”; in questi termini la Corte di Cassazione, pur considerando i fini generali perseguiti dal legislatore di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, ha ritenuto che il riferimento all'anno scolastico non consentisse di limitare il beneficio in questione ai soli docenti di ruolo, potendosi includere tra i beneficiari anche i docenti precari il cui lavoro, per l'ordinamento scolastico, avesse analoga taratura (“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”); la soluzione alla questione di diritto sottoposta alla Corte di Cassazione – come già anticipato in relazione ai contratti intercorsi per gli altri anni scolastici oggetto del presente giudizio – è dalla stessa fornita mediante il richiamo alle supplenze temporanee ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, in quanto destinate a coprire un lasso temporale pari o superiore a quello che è l'orizzonte temporale che giustifica l'attribuzione della Carta
Docente: le supplenze sul c.d. organico di diritto (art. 4 comma 1) riguardano cattedre che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;
le supplenze sul c.d. organico di fatto (art. 4 comma 2) sono destinate a coprire cattedre non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico: in entrambe le tipologie di supplenze (coperte con contratti con termine, rispettivamente, al 31 agosto e al 30 giugno) la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente enunciata
(osserva la Corte: “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”); il riconoscimento della Carta Docente ai titolari di tali supplenze vale a rimuovere la discriminazione subita rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in quanto “chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale”; il ricorso alle supplenze temporanee, previste dall'art. 4 comma 3 della L. 124/1999, avviene “nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2”, e pertanto nei casi in cui – per definizione – difetta l'orizzonte di continuità didattica parametrata sull'anno scolastico che si è visto caratterizzare le supplenze su organico di diritto e su organico di fatto: la diversa natura e finalità di tali supplenze emerge anche dal distinto bacino a cui si attinge per la nomina (per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le GPS – graduatorie provinciali per le supplenze – mentre per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto); la Corte di Giustizia ha ritenuto che le ragioni oggettive di trattamento differenziato tra lavoratore a termine e lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato possano risiedere nello “scopo specifico dell'indennità […] come pure il contesto particolare in cui si inserisce il versamento della stessa indennità”, (Corte giustizia UE sez.
II, 11/04/2019, n. 29, punto 53, che richiama: sentenze del 5 giugno 2018, Montero
C-677/16, EU:C:2018:393, punto 63; del 5 giugno 2018, Grupo , C- Per_1 CP_5
574/16, EU:C:2018:390, punto 60, e del 21 novembre 2018, de , C-619/17, CP_6
EU:C:2018:936, punto 74); la necessaria correlazione tra carta del docente e annualità della didattica – già esplicitata nella sentenza n. 29961/2023 sopra riportata – è stata poi chiaramente ribadita e confermata nel decreto n. 7254/2024 del 19/03/2024 con cui la Prima Presidente della
Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal
Tribunale di Novara proprio in relazione alle supplenze temporanee;
deve quindi ritenersi che la condizione di impiego costituita dalla carta del docente sia contraddistinta dalla unitarietà dell'attribuzione con riferimento alla didattica annuale, in relazione all'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore con l'introduzione del beneficio, e costituisca idonea ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato ed i docenti a tempo determinato titolari di contratti di supplenza temporanea, ai quali è estraneo l'orizzonte didattico-temporale che caratterizza, per contro, le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche: merita precisare che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato (nel caso di specie, da un lato, tra supplenti su organico di fatto o diritto e, dall'altro, tra supplenti temporanei), non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito dall'accordo quadro
(Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n. 40); la titolarità di un contratto di supplenza breve e saltuaria potrebbe quindi comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo qualora il periodo di supplenza attribuito sia di consistenza tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche, in quanto in tale ipotesi il docente sarebbe chiamato alla programmazione didattica in misura analoga a chi è incaricato per l'intero anno scolastico,
e manifesterebbe le medesime esigenze formative a cui è finalizzata l'attribuzione della carta: ciò si verificherebbe ove il contratto di supplenza consentisse, per la sua durata, una valutazione ex ante di durata pressoché annuale della didattica, analoga a quella di una supplenza su organico di fatto (in tal senso si è espressa la Corte d'Appello territoriale nella sentenza n. 165 del 24/05/2024, favorevole al riconoscimento della carta del docente in un'ipotesi di unica supplenza temporanea della durata di 155 giorni “da gennaio agli scrutini”); stante la necessità di reperire un criterio oggettivo che consenta di riferire alla didattica annuale anche i contratti di supplenza breve, pare congrua l'indicazione ricavabile dall'art. 37 CCNL 29/11/2007, che “al fine di garantire la continuità didattica”, prevede il mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali del supplente del docente titolare che sia stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile: può ricavarsene, a fini interpretativi, che una supplenza destinata a protrarsi per almeno 150 giorni comporta un impegno didattico assimilabile a quello richiesto ai docenti con incarico quantomeno annuale;
fatta salva l'ipotesi dell'abuso nel ricorso all'utilizzo delle supplenze temporanee (non dedotta né provata nel caso in esame), va ritenuta infine l'irrilevanza dell'eventuale reiterazione dei contratti di supplenza breve e saltuaria succedutesi nel medesimo anno scolastico: la sussistenza delle ragioni oggettive che consentono la mancata attribuzione della carta deve essere verificata per ogni singolo contratto, rispetto al quale viene in rilievo il raffronto con il lavoratore a tempo indeterminato comparabile quanto alla prevedibilità dell'esigenza formativa e – correlativamente – all'esigibilità del comportamento adempiente da parte del;
la possibilità che ad un primo contratto CP_1 ne seguano altri, verosimilmente connessa al protrarsi dell'esigenza sostitutiva, costituisce elemento esterno ed accidentale al singolo contratto, inidoneo a consentire una valutazione unitaria e complessiva ex post, da cui ricavare la sussistenza di un diritto che
– per ciascun autonomo rapporto di lavoro a termine – certamente non sorgerebbe”;
9. per tutto quanto sin qui esposto, deve essere respinta la domanda volta all'attribuzione della carta docenti per l'anno scolastico 2018/19, nel corso del quale si sono succeduti contratti di supplenza temporanea privi delle caratteristiche sopra evidenziate;
10. in conclusione, il deve essere condannato ad Controparte_1
accreditare sulla carta docenti, in favore di parte ricorrente, l'importo di euro 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione per gli anni scolastici 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023;
11. le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura seriale della vertenza, con la richiesta distrazione in favore dei procuratori antistatari;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
condanna il ad accreditare in favore della ricorrente Controparte_1
sulla carta elettronica del docente l'importo di euro 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici;
condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 1030, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Torino, 19/12/2024
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
ZAMPIERI e GIOVANNI RINALDI
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, Controparte_1
c.p.c. dai dott. TECLA RIVERSO e ANGELO MAURIZIO RAGUSA
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
1. la parte ricorrente in epigrafe indicata ha evocato in giudizio il Controparte_1
chiedendo al tribunale l'accertamento del proprio diritto a fruire della Carta di
[...]
cui all'articolo 1 commi 121 ss della legge 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al
2022/2023 e la conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'importo CP_1
di euro 500 per ogni anno scolastico quale contributo alla formazione mediante accredito sulla carta docenti elettronica o eventualmente a titolo di risarcimento del danno;
il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande attoree in quanto infondate;
CP_1
2.
a fondamento della domanda avente ad oggetto il diritto alla fruizione della carta docenti la ricorrente ha sostenuto che il mancato riconoscimento di tale diritto ai docenti precari rappresenta una discriminazione nei confronti di questi ultimi, vietata dalla normativa eurounitaria e in particolare dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro 28/3/1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE;
è documentale e non contestato (cfr. doc. 1 del ricorso) che parte ricorrente dall'anno scolastico 2018/2019 all'anno scolastico 2022/2023 abbia lavorato come docente alle dipendenze del ministero convenuto in forza dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato prodotti sub doc.1 e che nell'anno in corso (2024/2025) abbia stipulato un contratto a tempo determinato dal 18/9/2024 al 31/8/2025;
3. tanto premesso, le disposizioni normative rilevanti nel caso di specie sono le seguenti:
l'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 che prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_2
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”; il successivo comma 122 il quale stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_3
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo
è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_3 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”;
l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre 2015, recante le
“Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, il quale prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile.
4. La Carta é assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma
1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della
Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del CP_4 rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”;
4. la CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”;
5. la Corte di Cassazione, infine, con sentenza n. 29961 del 27/10/2023, pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha sancito il principio di diritto secondo cui la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
6. parte ricorrente documenta di aver lavorato nell'a.s. 2019/2020 con contratto dal
01/10/2019 al 30/06/2020, nell'a.s. 2020/2021 con contratto dal 14/10/2020 al 30/06/2021, nell'a.s. 2021/2022 con contratto dal 22/09/2021 al 30/06/2022, nell'a.s. 2022/2023 con contratto dal 14/09/2022 al 30/06/2023; si tratta pertanto di tipologie contrattuali che legittimano l'attribuzione della Carta Docente;
7. quanto invece all'a.s. 2018/2019, la ricorrente ha stipulato 11 contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e, nello specifico, dal 18/10/2018 al
24/10/2018, dal 25/10/2018 al 31/10/2018, dal 06/11/2018 al 14/11/2018, dal 15/11/2018 al 25/11/2018, dal 26/11/2018 al 22/12/2018, dal 23/12/2018 al 31/01/2019, dal
01/02/2019 al 28/02/2019, dal 01/03/2019 al 28/03/2019, dal 29/03/2019 al 23/04/2019, dal 24/04/2019 al 07/06/2019 e dal 12/06/2019 al 12/06/2019;
8. la questione dell'attribuzione del beneficio della carta docenti anche a coloro che hanno prestato attività lavorativa in forze di supplenze c.d. brevi e saltuarie è stata di recente affrontata dal tribunale di Torino nella sentenza n. 2337/2024, la cui condivisibile motivazione di seguito si riporta ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c.:
“la clausola 4 dell'accordo quadro, intitolata «Principio di non discriminazione», al punto 1 così dispone: «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»; la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha più volte affermato che “la nozione di «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, deve essere intesa nel senso che essa non consente di giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato con il fatto che tale differenza è prevista da una norma generale e astratta, quale una legge o un contratto collettivo (sentenza del 17 marzo 2021,
Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 59 e giurisprudenza ivi citata). 106 Al contrario, detta nozione richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 17 marzo 2021,
Consulmarketing, C-652/19, EU:C:2021:208, punto 60 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n. 40); lo scopo della carta del docente è stato esaustivamente delineato dalla Corte di
Cassazione con la già richiamata sentenza n. 29961/2023, la quale ha reiteratamente evidenziato la stretta correlazione, operata dal legislatore nazionale, tra la finalità formativa a cui è diretta l'attribuzione della Carta Docente, la durata annuale della docenza e dunque la programmazione didattico educativa in cui il singolo docente è coinvolto: “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima […] Il nesso tra la Carta
Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto. Assai significativo sul punto è altresì il fatto che la Carta docente venga associata, sempre dalla norma, ad «iniziative coerenti» con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa (c.d. PTOF), ovverosia agli strumenti programmatici destinati alla fissazione e valutazione delle priorità strategiche del sistema di istruzione (art. 1, co. 14, L. 107/2015; art. 3 d.p.r. 275/1999; art. 2, co. 3, d.p.r. 80/2013) ed alla connessione integrata tra operato dei docenti e finalità educative. Infine, la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto […] Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica 'annua' esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico”; in questi termini la Corte di Cassazione, pur considerando i fini generali perseguiti dal legislatore di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, ha ritenuto che il riferimento all'anno scolastico non consentisse di limitare il beneficio in questione ai soli docenti di ruolo, potendosi includere tra i beneficiari anche i docenti precari il cui lavoro, per l'ordinamento scolastico, avesse analoga taratura (“sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”); la soluzione alla questione di diritto sottoposta alla Corte di Cassazione – come già anticipato in relazione ai contratti intercorsi per gli altri anni scolastici oggetto del presente giudizio – è dalla stessa fornita mediante il richiamo alle supplenze temporanee ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, L. 124/1999, in quanto destinate a coprire un lasso temporale pari o superiore a quello che è l'orizzonte temporale che giustifica l'attribuzione della Carta
Docente: le supplenze sul c.d. organico di diritto (art. 4 comma 1) riguardano cattedre che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico;
le supplenze sul c.d. organico di fatto (art. 4 comma 2) sono destinate a coprire cattedre non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico: in entrambe le tipologie di supplenze (coperte con contratti con termine, rispettivamente, al 31 agosto e al 30 giugno) la relazione tra supplenze e didattica annua è chiaramente enunciata
(osserva la Corte: “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”); il riconoscimento della Carta Docente ai titolari di tali supplenze vale a rimuovere la discriminazione subita rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, in quanto “chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale”; il ricorso alle supplenze temporanee, previste dall'art. 4 comma 3 della L. 124/1999, avviene “nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2”, e pertanto nei casi in cui – per definizione – difetta l'orizzonte di continuità didattica parametrata sull'anno scolastico che si è visto caratterizzare le supplenze su organico di diritto e su organico di fatto: la diversa natura e finalità di tali supplenze emerge anche dal distinto bacino a cui si attinge per la nomina (per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le GPS – graduatorie provinciali per le supplenze – mentre per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto); la Corte di Giustizia ha ritenuto che le ragioni oggettive di trattamento differenziato tra lavoratore a termine e lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato possano risiedere nello “scopo specifico dell'indennità […] come pure il contesto particolare in cui si inserisce il versamento della stessa indennità”, (Corte giustizia UE sez.
II, 11/04/2019, n. 29, punto 53, che richiama: sentenze del 5 giugno 2018, Montero
C-677/16, EU:C:2018:393, punto 63; del 5 giugno 2018, Grupo , C- Per_1 CP_5
574/16, EU:C:2018:390, punto 60, e del 21 novembre 2018, de , C-619/17, CP_6
EU:C:2018:936, punto 74); la necessaria correlazione tra carta del docente e annualità della didattica – già esplicitata nella sentenza n. 29961/2023 sopra riportata – è stata poi chiaramente ribadita e confermata nel decreto n. 7254/2024 del 19/03/2024 con cui la Prima Presidente della
Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal
Tribunale di Novara proprio in relazione alle supplenze temporanee;
deve quindi ritenersi che la condizione di impiego costituita dalla carta del docente sia contraddistinta dalla unitarietà dell'attribuzione con riferimento alla didattica annuale, in relazione all'obiettivo di politica scolastica ed educativa perseguito dal legislatore con l'introduzione del beneficio, e costituisca idonea ragione oggettiva che giustifichi la disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo indeterminato ed i docenti a tempo determinato titolari di contratti di supplenza temporanea, ai quali è estraneo l'orizzonte didattico-temporale che caratterizza, per contro, le supplenze annuali e quelle sino al termine delle attività didattiche: merita precisare che le eventuali differenze di trattamento tra determinate categorie di personale a tempo determinato (nel caso di specie, da un lato, tra supplenti su organico di fatto o diritto e, dall'altro, tra supplenti temporanei), non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito dall'accordo quadro
(Corte giustizia UE sez. VI, 15/12/2022, n. 40); la titolarità di un contratto di supplenza breve e saltuaria potrebbe quindi comportare l'attribuzione del beneficio in esame solo qualora il periodo di supplenza attribuito sia di consistenza tale da essere sostanzialmente assimilabile ad un contratto sino al termine delle attività didattiche, in quanto in tale ipotesi il docente sarebbe chiamato alla programmazione didattica in misura analoga a chi è incaricato per l'intero anno scolastico,
e manifesterebbe le medesime esigenze formative a cui è finalizzata l'attribuzione della carta: ciò si verificherebbe ove il contratto di supplenza consentisse, per la sua durata, una valutazione ex ante di durata pressoché annuale della didattica, analoga a quella di una supplenza su organico di fatto (in tal senso si è espressa la Corte d'Appello territoriale nella sentenza n. 165 del 24/05/2024, favorevole al riconoscimento della carta del docente in un'ipotesi di unica supplenza temporanea della durata di 155 giorni “da gennaio agli scrutini”); stante la necessità di reperire un criterio oggettivo che consenta di riferire alla didattica annuale anche i contratti di supplenza breve, pare congrua l'indicazione ricavabile dall'art. 37 CCNL 29/11/2007, che “al fine di garantire la continuità didattica”, prevede il mantenimento in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali del supplente del docente titolare che sia stato assente per un periodo non inferiore a 150 giorni continuativi, e rientri in servizio dopo il 30 aprile: può ricavarsene, a fini interpretativi, che una supplenza destinata a protrarsi per almeno 150 giorni comporta un impegno didattico assimilabile a quello richiesto ai docenti con incarico quantomeno annuale;
fatta salva l'ipotesi dell'abuso nel ricorso all'utilizzo delle supplenze temporanee (non dedotta né provata nel caso in esame), va ritenuta infine l'irrilevanza dell'eventuale reiterazione dei contratti di supplenza breve e saltuaria succedutesi nel medesimo anno scolastico: la sussistenza delle ragioni oggettive che consentono la mancata attribuzione della carta deve essere verificata per ogni singolo contratto, rispetto al quale viene in rilievo il raffronto con il lavoratore a tempo indeterminato comparabile quanto alla prevedibilità dell'esigenza formativa e – correlativamente – all'esigibilità del comportamento adempiente da parte del;
la possibilità che ad un primo contratto CP_1 ne seguano altri, verosimilmente connessa al protrarsi dell'esigenza sostitutiva, costituisce elemento esterno ed accidentale al singolo contratto, inidoneo a consentire una valutazione unitaria e complessiva ex post, da cui ricavare la sussistenza di un diritto che
– per ciascun autonomo rapporto di lavoro a termine – certamente non sorgerebbe”;
9. per tutto quanto sin qui esposto, deve essere respinta la domanda volta all'attribuzione della carta docenti per l'anno scolastico 2018/19, nel corso del quale si sono succeduti contratti di supplenza temporanea privi delle caratteristiche sopra evidenziate;
10. in conclusione, il deve essere condannato ad Controparte_1
accreditare sulla carta docenti, in favore di parte ricorrente, l'importo di euro 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione per gli anni scolastici 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023;
11. le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della natura seriale della vertenza, con la richiesta distrazione in favore dei procuratori antistatari;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
condanna il ad accreditare in favore della ricorrente Controparte_1
sulla carta elettronica del docente l'importo di euro 500 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione con riferimento a ciascuno dei sopraddetti anni scolastici;
condanna il alla rifusione delle spese di lite che Controparte_1
liquida in euro 1030, oltre spese forfettarie al 15%, iva, cpa, contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Torino, 19/12/2024
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI