Articolo 273 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 272Articolo 279
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9 ottobre 2010
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23 aprile 2023
Art. 273. Soppressione di cimiteri di guerra 1. E' in facolta' del ((capo dell'Ufficio)) abolire i cimiteri di guerra che per l'ubicazione, per ragioni tecniche e per altri motivi non offrano la possibilita' di uno stabile assetto. 2. I resti mortali esistenti nei cimiteri soppressi sono raccolti in cimiteri viciniori ovvero in appositi sacrari costruiti in localita' opportunamente prescelte.
Entrata in vigore il 23 aprile 2023
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