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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 23/12/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 774 /2024
Oggi 23/12/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia IN, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 774/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
CA ( per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Grimaudo
( . .tp.it) per mandato in atti Emai_2 Email_3 CP_1 Email_4
RESISTENTE
E
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t), giusta procura generale alle liti in notaio Email_5 Per_1
RZ CH
OGGETTO: mansioni superiori
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, in quiescenza dal 01.11.2016, premesso di esser stato assunto presso il Comune di in data 1.1.1984 come Agente di Polizia Municipale, Controparte_1
2 inquadrato nella cat. contrattuale “C 5” del CCNL di categoria, allegando di aver svolto compiti e mansioni diverse e superiori, rispetto a quelle allo stesso attribuite all'atto della assunzione, ha convenuto in giudizio il chiedendo di: “- Controparte_1
Accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento delle mansioni superiori
corrispondenti alla categoria “D” ex art. 3 ed allegato A “Declaratorie” del CCNL dipendenti
comparto EE. LL. del 31.03.1999 a far data dal 22.6.2007 al 30.10.2016 o da quel diverso periodo che
verrà accertato in corso di causa;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la
retribuzione prevista dal CCNL sopra citato, e dai successivi CCNL di categoria, dovuta per i
lavoratori appartenenti alla cat. “D” sopra indicata;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
al pagamento della somma di €.24.383,51, al lordo delle ritenute, o di quell'altro importo, superiore o
inferiore, che sarà accertato a seguito del giudizio e di apposita c.t.u., ottenuta per differenza tra gli
importi indicati nei prospetti paga di cui all'Allegato n.20 e gli stipendi tabellari di cui alla “Cat. D”
del CCNL di categoria allegato, (comprensivi d'indennità di turnazione, festivi, straordinari,
indennità di responsabilità, parametrate al livello retributivo superiore), come meglio specificato nei
conteggi che si allegano), oltre al paga-mento degli interessi e rivalutazioni maturati e maturandi fino
all'effettivo soddisfo;
- Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla regolarizzazione della
corrispondente posizione contributivo- previdenziale;
Conseguentemente: Condannare il CP_1
, nella persona del Sindaco e legale rapp.te p. t., al pagamento, per le causali prima
[...] CP_1
indicate, della somma €.24.383,51, o di quell'altro importo, maggiore o inferiore, che sarà accertato a
seguito del giudizio e di apposita c.t.u., e dei relativi interessi e rivalutazioni, maturati e maturandi,
fino all'effettivo soddisfo;
Condannare, altresì, parte resistente alla regolarizzazione della
corrispondente posizione contributivo- previdenziale;
Condannare controparte al pagamento delle
spese relative al presente giudizio”.
Il ha chiesto il rigetto del ricorso ed eccepito la prescrizione Controparte_1
del diritto.
L' si è costituito telematicamente. CP_2
La causa è stata istruita mediante escussione testimoniale e discussa all'odierna udienza.
Occorre preliminarmente osservare che la domanda di riconoscimento dell'inquadramento in una fascia funzionale superiore a quella di appartenenza, nonché al
3 riconoscimento delle correlative differenze retributive per mansioni superiori trova fondamento nell'art. 2103, comma 1, prima parte, c.c., il quale dispone: “Il prestatore di lavoro
deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria
superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e
l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi”.
La prospettazione della ricorrente è di aver esercitato continuativamente, anche dopo l'accordo transattivo von il convenuto, quindi dal 2009, le mansioni corrispondenti CP_1
a quelle riconducibili alla qualifica superiore.
È pacifico in giurisprudenza che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass., sez. lav., 16 febbraio
2005, n. 3069). Ciò impone, pertanto, una penetrante indagine ricognitiva al fine di individuare le mansioni svolte in concreto dal ricorrente e porle così a raffronto con il livello di inquadramento posseduto e con quello rivendicato, per valutare in definitiva se l'inquadramento effettuato dall'azienda corrisponda o meno alle mansioni in concreto svolte (cfr. Cass., sez. lav., 2 settembre 2003, n. 12792).
Va, inoltre, precisato che gli elementi costitutivi della pretesa qui azionata sono rappresentati, oltre che dal contenuto delle mansioni di fatto espletate, anche dal contenuto di quelle caratterizzanti, secondo i profili delineati dalla contrattazione collettiva che regola il rapporto, la qualifica superiore rivendicata.
La Suprema Corte ha avvisato, a tal proposito, che “Il lavoratore che agisca in giudizio per
ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi
posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili
4 caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli
concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto“ (v. Cassazione civile, sez.
lav., 21/05/2003, n. 8025).
Ciò che assume tanta maggiore rilevanza quando il sistema di classificazione contrattuale, come quello in discussione, prevede una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, perché spetta in tale caso al lavoratore un onere di allegazione e di prova non solo in ordine allo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento.(cfr. in tale senso Cass. 12092/2004).
Occorre dunque preliminarmente verificare il contenuto delle mansioni tipiche della qualifica ricoperta dal ricorrente e di quella dallo stesso rivendicata, secondo le declaratorie contrattuali.
Nello specifico, l'allegato A richiamato dall'art. 19 (classificazione del personale) del
CCRL del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana, definisce la Categoria C:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
— approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la
scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
— contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi-
amministrativi;
— media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa
ampiezza delle soluzioni possibili;
— relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative
al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di
tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili: — lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla
gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente all'unità di appartenenza;
—
lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando nel
5 rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali
tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: — esperto di attività socioculturali,
agente con attribuzioni di funzioni di polizia, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna,
istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese”.
Diversamente, appartengono alla categoria “D” i lavoratori che svolgono attività
caratterizzate da: - Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile
con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente
necessità di aggiornamento;
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad
importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
- Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediata-mente
utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
- Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità or-
ganizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di ti-po diretto
anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diret-ta, anche complesse,
e negoziale.
A titolo di esemplificativo, il CCNL citato prevede che appartengono al suddetto profilo il “lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della
programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l'elaborazione dei diversi
documenti contabili e finanziari.
- lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca,
acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di
progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
- lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti
informatiche e delle banche dati dell'ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di
applicazioni informatiche.
6 - lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e docu-menti
riferiti all'attività amministrativa dell'ente, comportanti un significativo grado di complessità,
nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di :
farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici,
specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione,
ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.”.
Il ricorso è fondato.
Tutti i testi escussi, dipendenti ovvero ex dipendenti del , Controparte_1 CP_1
hanno confermato quanto dedotto dal ricorrente, dichiarando che lo stesso abbia svolto mansioni rientranti nella categoria D, in particolare rappresentando che il ricorrente, presso il distaccamento di Polizia Municipale di Borgata Costiera fosse il responsabile del distaccamento di Polizia Municipale di Borgata Costiera ed organizzava i servizi amministrativi di polizia impartendo specifiche direttive agli agenti di grado inferiore posti il suo comando (cfr., testi verbale di udienza dell'1.4.2025). Tes_1 Tes_2 Tes_3
Peraltro, la funzione superiore è stata assegnata al ricorrente con apposita “Deliberazione
della Giunta Municipale n.119 del 22 giugno 2007”, quale atto amministrativo istitutivo della “Sezione distaccata del Comando di Polizia Municipale in Borgata Costiera”, e nei successivi e correlati atti amministrativi, medicante il quale controparte, incaricava l'odierno ricorrente come responsabile del distaccamento, con individuazione dei locali destinati alla sede del distaccamento, all'assegnazione della vettura di servizio e all'individuazione degli adempimenti dell'istituendo ufficio di P. M. coordinandosi con il
Comando “centrale” della P. M. (cfr., all. parte ricorrente).
In conclusione, il deve essere condannato al pagamento, a Controparte_1
titolo di differenze retributive, della somma di € 28,66, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo per il periodo 25.5.2026-30.5.2026, come dai calcoli del CTU che si condividono, essendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal in assenza CP_1
di atti interruttivi.
7 L'ente deve altresì essere condannato al pagamento dei contributi previdenziali non prescritti, pure calcolati dal CTU in euro 3.790,55.
Le spese sono integralmente compensate, anche nei confronti dell' in ragione del CP_2
parziale accoglimento del ricorso e della reciproca soccombenza. Le spese di CTU sono poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
1) dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento di un trattamento normativo ed economico corrispondente a quello spettante al dipendente di ruolo inserito nella categoria D, ai sensi dei CCNL succedutesi nel tempo per il personale del comparto
Enti locali, per il periodo indicato in ricorso;
2) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive per il titolo di cui sopra, per la somma di € 28,66, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste al soddisfo;
3) condanna il , in persona del sindaco pro tempore, a Controparte_1
regolarizzare con l' la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente CP_2
mediante il versamento della somma di € 3.790,55;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico del , in CP_1 Controparte_1
persona del sindaco pro tempore.
Marsala, 23.12.2025
IL GIUDICE
NZ IN
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia
IN in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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