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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6429/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6429 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 10.12.2024, vertente
TRA
pagina 1 di 5 (C.F. e P.IVA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Luconi.
APPELLANTE
E
(P.IVA ), (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
) e (P.IVA C.F._1 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Notarrigo. P.IVA_3
APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza n.
12172/2018, pubblicata il 13/6/2018, notificata in data 1/8/2018 ai sensi dell'art. 170 c.p.c. (all.ti 2-3) che ha definito il giudizio R.G. 72948/2013 e, per i motivi in premessa:
i) cassare la sentenza impugnata nella parte in cui ha revocato il decreto ingiuntivo emesso il
26/7/2013 n. 15757/2013 (R.G. 35517/2013) e, conseguentemente, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo avversaria o, in subordine, statuire la legittimità al conto corrente n. 8588/10143 dei tassi ultralegali applicati dalla Parte_1
ii) in ulteriore subordine, statuire l'applicazione dei tassi legali ex art. 1284 c.c. al conto corrente n.
8588/10143;
iii) con vittoria di CTU nonché spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, dei due gradi di giudizio”.
Gli appellati hanno così concluso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte adita, respinta ogni contraria istanza,
- in via principale e nel merito rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi su esposti”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
pagina 2 di 5 1. Gli odierni appellati proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
15757/2013 emesso dal Tribunale di Roma in favore della Parte_1
per l'importo di € 146.977,99, quale saldo negativo del conto corrente n. 8588/10143 .
[...]
Essi lamentavano che l'importo ingiunto era frutto di illecite applicazioni di interessi, spese e commissioni di massimo scoperto e in particolare deducevano l'illegittima capitalizzazione degli interessi, l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, il superamento del tasso soglia usura illegittima determinazione delle valute.
2. Il Tribunale di Roma rilevava la presenza in atti di due contratti, uno del 25.5.2000,
ritenuto dal C.T.U. “non utilizzabile in quanto privo di data certa e comunque carente di ogni indicazione in ordine alle condizioni da applicare al rapporto”, l'altro, del 22.6. 2010.
Il giudice, ritenuta irrilevante, in assenza di contestazione, la mancanza di data certa,
riteneva invece rilevante, ai fini della valutazione della validità delle pattuizioni intercorse tra le parti, il fatto che il contratto fosse del tutto carente in punto di disciplina delle condizioni del rapporto, con conseguente illegittimità di ogni addebito operato dalla banca a titolo di interessi ultralegali, spese e commissioni nel corso del rapporto, in quanto non espressamente pattuiti per iscritto, ex art. 117 T.U.B..
Per tale ragione sulla base del calcolo del C.T.U. che aveva rideterminato il saldo del conto mediante applicazione del tasso di interesse sostitutivo previsto dell'art. 117 T.U.B.(venendo in rilievo l'ipotesi disciplinata dal comma 7 delle disposizione richiamata) e con espunzione delle commissioni di massimo scoperto e di ogni spesa non validamente convenuta, quanto al periodo antecedente al 22.6.2010, il Tribunale accertava un saldo positivo del conto corrente e pertanto revocava il decreto ingiuntivo opposto.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva pronunciato l'illegittimità degli interessi ultralegali in assenza di domanda giudiziale e di prova da parte degli opponenti.
Con il secondo motivo ha lamentato che, nonostante il C.T.U. avesse rilevato la nullità
del contratto del 25.5.2000 per assenza di data certa e delle condizioni da applicare al pagina 3 di 5 rapporto di conto corrente, poi aveva ricalcolato il saldo sulla base del tasso sostitutivo ex
art. 117 T.U.B. e non del tasso legale ex art. 1284 c.c..
L'applicazione dell'art. 117, comma 7, T.U.B. era errata perché non era ravvisabile l'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 117, ma l'ipotesi della clausola d'interessi nulla ai sensi degli artt.
1418 comma 2, c.c. e 1346 c.c. , in quanto avente oggetto privi dei requisiti di determinatezza o determinabilità.
4. I motivi di appello sono infondati.
Occorre premettere che la fattispecie oggetto della controversia rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., che costituisce una disposizione speciale rispetto alla più generale ipotesi di nullità ai sensi degli artt. 1418, comma 2, c.c. e 1346 c.c., e prevede che “
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati,
inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. “.
Trattandosi di un'ipotesi di nullità, era ben possibile il rilievo officioso da parte del giudice, sulla scorta delle risultanze documentali in atti e degli accertamenti del C.T.U., con conseguente infondatezza del primo motivo d'appello.
Quanto al secondo motivo si osserva poi che il tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art. 117 T.U.B. trova espressa applicazione anche in caso di violazione del comma 4,
espressamente richiamato dallo stesso comma 7.
5. Pertanto l'appello deve essere completamente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l' appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese di lite del pagina 4 di 5 presente grado di giudizio che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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