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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 6477/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6477/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to LIGUORI Parte_1
LETIZIA e dall'avv.to RISALITI SANDRO
ATTRICE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to ZANASI FILIPPO CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 5 Aprile 2024 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a di pagare a la Parte_1 CP_1
somma di € 18.214,00, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto di aver svolto corsi di formazione su prevenzione incendi e primo soccorso, nonché visite di idoneità sanitaria e aggiornamenti in favore di dipendenti della al 2019 al 2023. Parte_2
Perciò, aveva emesso per le prestazioni professionali svolte le seguenti fatture:
a) Fattura n. 328/2019 del 29.10.2019 di euro 1.525,00
b) Fattura n. 330/2020 del 28.7.2020 di euro 1.708,00
c) Fattura n. 452/2020 del 20.10.2020 di euro 1.525,00
d) Fattura n. 55/2021 del 19.3.2021 di euro 2.232,60 1 e) Fattura n. 78/2021 del 19.3.2021 di euro 1.525,00
f) Fattura n. 96/2023 del 19.4.2023 di euro 1.403,00
g) Fattura n. 97/2023 del 19.4.2023 di euro 5.063,00
h) Fattura n. 98/2023 del 19.4.2023 di euro 3.233,00
Poiché la società era rimasta inadempiente al pagamento delle fatture, nonostante la richiesta e costituzione in mora con pec del 20 Aprile 2023 e del 28 Novembre 2023, la ricorrente aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1039/2024 (RG 1316/2024).
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1
, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
[...]
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
- Adempimento dell'obbligazione di pagamento della fattura n. 328/2019 e della fattura n. 452/2020;
- Non debenza della somma richiesta per inesistenza del credito relativo alle rimanenti fatture, in quanto non sono mai state eseguite le prestazioni dedotte.
Si è tardivamente costituita che ha confermato l'eccepito CP_1
pagamento delle fatture n. 328/2019 e n. 452/2020 e chiesto la conferma del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 16.689,00, pari alle rimanenti fatture rimaste impagate.
Parte convenuta opposta ha osservato che, a seguito del ricevimento delle due lettere di costituzione in mora a mezzo pec, l'attrice opponente non aveva contestato la pretesa economica a fronte dello svolgimento delle prestazioni professionali dedotte.
Ha, dunque, prodotto documentazione asseritamente attestante l'attività professionale svolta in favore dell'opponente.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 Maggio 2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
*****
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
2 1. Venendo, dunque, al merito della questione, in primo luogo, parte convenuta opposta, ma attrice in senso sostanziale, ha confermato di aver ricevuto il pagamento delle fatture n. 328/2019 e n. 452/2020, come eccepito e provato dall'opponente.
Conseguentemente l'opposta ha modificato la propria domanda, riducendola all'importo di € 16.689,00, pari alla somma delle rimanenti fatture dedotte in giudizio.
Non è stata effettuata alcuna richiesta istruttoria, essendosi le parti del giudizio limitate alla produzione documentale e non avendo depositato la seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c..
2. Si rammenta, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, che spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass. SS.
UU. n. 13533/2001 e dalle successive massime a sezioni semplici conformi tra le quali, da ultimo, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15677/2009) («In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, […]. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento […], gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.», Cass. SS.UU. n.13533/2001).
3. Si tratta, dunque, di verificare se l'asserita creditrice convenuta opposta ha provato la fonte del proprio credito (il rapporto contrattuale e l'adempimento delle delle prestazioni professionali dedotte) oppure se la debitrice ha dato prova dell'adempimento.
Peraltro, parte opponente ha contestato che le specifiche prestazioni dedotte nelle fatture azionate giudizialmente non siano state in realtà rese.
4. Come noto, la fattura commerciale, considerata la sua formazione unilaterale e funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
3 deve essere inquadrata tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella
«dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova, ma, al più, un mero indizio»
(Cass. n. 299/2016, Cass. n. 15383/2010, Cass. n. 9593/2004).
Difatti, «la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito» (Cass. n. 30309/2022).
5. In riferimento alla fattura n. 330/2020 del 28 Luglio 2020, dell'importo di €
1.708,00, parte convenuta deduce di aver eseguito attività di corsi di aggiornamento per carrellisti, corsi di aggiornamento per responsabile prevenzione incendi e primo soccorso, corso di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o RLS, nonché procedura per COVID-19 nelle sedi di Scandicci e Fucecchio.
5.1 Dalla produzione documentale, nessuna prova è stata fornita relativamente allo svolgimento di corsi di aggiornamento per carrellisti nel corso, in quanto gli unici documenti relativi a corsi per carrellisti si riferiscono a corsi svoltisi nel 2022.
Parimenti, non vi è prova di svolgimento di corsi di aggiornamento per responsabile prevenzione incendi e responsabile di primo soccorso nel corso del 2020 o precedenti anni, poiché l'unica produzione documentale che riguarda tali tipologie di corsi è relativa all'8 Novembre 2021, 28 Ottobre 2021 e 10 Novembre 2021 (doc. 6, fascicolo parte convenuta opposta).
Medesime considerazioni valgono per l'attività di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o RLS, che non risulta documentalmente provata, considerato che l'unico corso di cui è stato fornito attestato di partecipazione risale all'Ottobre –
Novembre 2022.
Pure in riferimento all'asserita “procedura per COVID-19”, attività non ulteriormente specificata, non risulta alcun documento idoneo a provare lo svolgimento della stessa.
6. Quanto alla fattura n. 55/2021 del 1 Marzo 2021, dell'importo di € 2.232,60,
[...]
descrive le prestazioni compiute quali visite mediche di idoneità per n.8 CP_1
carrellisti e n. 9 facchini in servizio presso la sede di Fucecchio della società opponente.
4 6.1 Parte convenuta opposta ha prodotto al doc. 7, insieme alla fatt. n. 55/2021 cui dovrebbero riferirsi, i giudizi di idoneità di alcuni dipendenti della resi il Parte_2
2 Luglio 2020 e il 5 Dicembre 2020 dal dott. Persona_1
Si osserva, innanzitutto, che tali giudizi di idoneità, conseguenti a visita medica e accertamenti, sono stati resi direttamente in favore della società opponente senza Parte_1
che risulti menzionato alcun coinvolgimento della Controparte_1
Inoltre, la stessa convenuta opposta non ha mai neanche meramente allegato nei suoi atti difensivi quale rapporto vi fosse tra essa e il dott. che ha svolto Persona_1
l'attività di visita medica del lavoro in favore dell'odierna società opponente.
Peraltro, la stessa opponente deduce di aver usufruito della prestazione professionale del medico del lavoro menzionato e di aver adempiuto al pagamento delle relative prestazioni direttamente nei confronti del medico.
Dalla produzione documentale si ricava che il dott. a fatturato direttamente alla Per_1
le proprie competenze quale medico del lavoro dal 2019 al 2022. Tuttavia, Controparte_1
si evidenzia che «la fattura proveniente da un terzo estraneo al giudizio, relativa a rapporti tra questo ed una delle parti in causa, va inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo in quanto dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché essa è idonea ad offrire elementi probatori, liberamente utilizzabili dal giudice per la formazione del suo convincimento»
(Cass. n. 15037/2015).
In assenza di ulteriori documentazioni o precisazioni, non è possibile riferire univocamente le “visite idoneità compiute sede Fucecchio, n.8 carrellisti” e “visite idoneità compiute sede di Fucecchio, n.9 facchini”, unica descrizione fornita da parte convenuta opposta circa la prestazione svolta, senza alcuna indicazione temporale della stessa, ai giudizi di idoneità del 2 Luglio 2020 e 5 Dicembre 2020.
7. Venendo alla fattura n. 78/2021 del 19 Marzo 2021, di € 1.525,00, parte opponente deduce di aver compiuto attività di delega RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per il periodo da Luglio a Dicembre 2020.
7.1 Non vi è prova del conferimento di incarico né lo svolgimento dell'attività professionale dedotta in tale arco di tempo.
5 8. Avuto riguardo alla fattura n. 96/2023 del 19 Aprile 2023, pari a € 1.403,00,
[...]
sostiene di aver svolto attività di stesura DVR (documento di valutazione dei CP_1
rischi), aver fornito un corso per preposto, un corso di aggiornamento per RLS, corsi di aggiornamento per responsabile prevenzione incendi e corsi per responsabile di primo soccorso.
8.1 La produzione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte convenuta opposta risulta interrotta a pag. 11 del doc. 6 senza che sia stata raggiunta la conclusione del documento e non risulta in nessun punto che la stesura sia attribuibile a CP_1
[...]
8.2 Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento di un corso per preposto, di un corso di aggiornamento per RLS, nonché di corsi di aggiornamento per responsabile prevenzione incendi, non può dirsi raggiunta la prova di aver svolto tale attività professionale in favore dell'opponente a mezzo di documentazione di formazione unilaterale.
Parimenti, non vi è prova del conferimento di incarico né lo svolgimento dell'attività professionale dedotta in tale arco di tempo.
8.3 Né può essere riconosciuto il diritto al compenso per il corso di primo soccorso dedotto nella fattura menzionata, in quanto parte convenuta opposta ha prodotto due attestati di partecipazione resi dal dott. dai quali non risulta alcun Persona_1
coinvolgimento di Controparte_1
Valgono, infatti, le medesime considerazioni già svolte supra.
9. Quanto alla fattura n. 97/2023 del 19 Aprile 2023 di € 5.063,00, l'opposta deduce di aver svolto in favore dell'opponente visite mediche nel mese di Gennaio 2022 per carrellisti e facchini nella sede di Scandicci e di Fucecchio.
9.1 Parte convenuta opposta ha prodotto anche in tale caso, con doc. n. 5, vari giudizi di idoneità resi dal dott. el Gennaio 2022, oltre un giudizio del 9 Febbraio 2022 e Per_1
uno del 15 Giugno 2022.
Per le medesime argomentazioni già richiamate al par. 6, non si ritiene di poter imputare l'attività svolta dal medico del lavoro alla i cui rapporti con la convenuta Controparte_1
opposta non sono stati esplicitati da quest'ultima.
6 9.2 Nessun credito viene, pertanto, riconosciuto neanche in tale caso.
10. Infine, in riferimento alla fattura n. 98/2023 del 19 Aprile 2023 di € 3.233,00, la convenuta opposta sostiene di aver svolto il corso per carrellisti dal 27 al 30 Maggio 2022 in favore dei dipendenti dell'opponente.
10.1 Parte convenuta opposta ha prodotto al doc. 1 gli attestati di partecipazione al corso per carrellisti 27-30 Maggio 2022 indicato in fattura.
Innanzitutto, si rileva che, degli attestati di frequenza prodotti, 4 si riferiscono a un corso svolto dal 19 al 20 Luglio 2022, non risultando quindi attinenti all'oggetto di tale giudizio.
10.2 Non risulta, quindi, soddisfatto l'onere incombente sulla convenuta opposta di prova dello svolgimento dell'attività professionale dedotta in fattura n. 98/2023 e nessun credito può essere riconosciuto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi, stante la minore complessità della controversia, quello compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1039/2024 (RG 1316/2024) emesso dal Tribunale di
Firenze in data 5 Aprile 2024 in favore di CP_1
- CONDANNA parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di parte opponente, delle spese processuali della presente opposizione che si liquidano, complessivamente, in
€ 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per €
145,50.
Firenze, 6 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
7 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
8
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6477/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to LIGUORI Parte_1
LETIZIA e dall'avv.to RISALITI SANDRO
ATTRICE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv.to ZANASI FILIPPO CP_1
CONVENUTA OPPOSTA
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 5 Aprile 2024 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a di pagare a la Parte_1 CP_1
somma di € 18.214,00, oltre interessi e spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto di aver svolto corsi di formazione su prevenzione incendi e primo soccorso, nonché visite di idoneità sanitaria e aggiornamenti in favore di dipendenti della al 2019 al 2023. Parte_2
Perciò, aveva emesso per le prestazioni professionali svolte le seguenti fatture:
a) Fattura n. 328/2019 del 29.10.2019 di euro 1.525,00
b) Fattura n. 330/2020 del 28.7.2020 di euro 1.708,00
c) Fattura n. 452/2020 del 20.10.2020 di euro 1.525,00
d) Fattura n. 55/2021 del 19.3.2021 di euro 2.232,60 1 e) Fattura n. 78/2021 del 19.3.2021 di euro 1.525,00
f) Fattura n. 96/2023 del 19.4.2023 di euro 1.403,00
g) Fattura n. 97/2023 del 19.4.2023 di euro 5.063,00
h) Fattura n. 98/2023 del 19.4.2023 di euro 3.233,00
Poiché la società era rimasta inadempiente al pagamento delle fatture, nonostante la richiesta e costituzione in mora con pec del 20 Aprile 2023 e del 28 Novembre 2023, la ricorrente aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1039/2024 (RG 1316/2024).
Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1
, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
[...]
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
- Adempimento dell'obbligazione di pagamento della fattura n. 328/2019 e della fattura n. 452/2020;
- Non debenza della somma richiesta per inesistenza del credito relativo alle rimanenti fatture, in quanto non sono mai state eseguite le prestazioni dedotte.
Si è tardivamente costituita che ha confermato l'eccepito CP_1
pagamento delle fatture n. 328/2019 e n. 452/2020 e chiesto la conferma del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 16.689,00, pari alle rimanenti fatture rimaste impagate.
Parte convenuta opposta ha osservato che, a seguito del ricevimento delle due lettere di costituzione in mora a mezzo pec, l'attrice opponente non aveva contestato la pretesa economica a fronte dello svolgimento delle prestazioni professionali dedotte.
Ha, dunque, prodotto documentazione asseritamente attestante l'attività professionale svolta in favore dell'opponente.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 6 Maggio 2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
*****
L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
2 1. Venendo, dunque, al merito della questione, in primo luogo, parte convenuta opposta, ma attrice in senso sostanziale, ha confermato di aver ricevuto il pagamento delle fatture n. 328/2019 e n. 452/2020, come eccepito e provato dall'opponente.
Conseguentemente l'opposta ha modificato la propria domanda, riducendola all'importo di € 16.689,00, pari alla somma delle rimanenti fatture dedotte in giudizio.
Non è stata effettuata alcuna richiesta istruttoria, essendosi le parti del giudizio limitate alla produzione documentale e non avendo depositato la seconda memoria integrativa ex art. 171 ter c.p.c..
2. Si rammenta, quanto alla ripartizione dell'onere della prova in materia di inadempimento, che spetta al creditore che agisca per la risoluzione, l'adempimento o il risarcimento del danno dare dimostrazione della sussistenza del titolo e della sua persistente validità, mentre il debitore convenuto è gravato della prova estintiva dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (principio cristallizzatosi sin da Cass. SS.
UU. n. 13533/2001 e dalle successive massime a sezioni semplici conformi tra le quali, da ultimo, Cass. n. 3373/2010, Cass. n. 15677/2009) («In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, […]. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento […], gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.», Cass. SS.UU. n.13533/2001).
3. Si tratta, dunque, di verificare se l'asserita creditrice convenuta opposta ha provato la fonte del proprio credito (il rapporto contrattuale e l'adempimento delle delle prestazioni professionali dedotte) oppure se la debitrice ha dato prova dell'adempimento.
Peraltro, parte opponente ha contestato che le specifiche prestazioni dedotte nelle fatture azionate giudizialmente non siano state in realtà rese.
4. Come noto, la fattura commerciale, considerata la sua formazione unilaterale e funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
3 deve essere inquadrata tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella
«dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova, ma, al più, un mero indizio»
(Cass. n. 299/2016, Cass. n. 15383/2010, Cass. n. 9593/2004).
Difatti, «la fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito» (Cass. n. 30309/2022).
5. In riferimento alla fattura n. 330/2020 del 28 Luglio 2020, dell'importo di €
1.708,00, parte convenuta deduce di aver eseguito attività di corsi di aggiornamento per carrellisti, corsi di aggiornamento per responsabile prevenzione incendi e primo soccorso, corso di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o RLS, nonché procedura per COVID-19 nelle sedi di Scandicci e Fucecchio.
5.1 Dalla produzione documentale, nessuna prova è stata fornita relativamente allo svolgimento di corsi di aggiornamento per carrellisti nel corso, in quanto gli unici documenti relativi a corsi per carrellisti si riferiscono a corsi svoltisi nel 2022.
Parimenti, non vi è prova di svolgimento di corsi di aggiornamento per responsabile prevenzione incendi e responsabile di primo soccorso nel corso del 2020 o precedenti anni, poiché l'unica produzione documentale che riguarda tali tipologie di corsi è relativa all'8 Novembre 2021, 28 Ottobre 2021 e 10 Novembre 2021 (doc. 6, fascicolo parte convenuta opposta).
Medesime considerazioni valgono per l'attività di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o RLS, che non risulta documentalmente provata, considerato che l'unico corso di cui è stato fornito attestato di partecipazione risale all'Ottobre –
Novembre 2022.
Pure in riferimento all'asserita “procedura per COVID-19”, attività non ulteriormente specificata, non risulta alcun documento idoneo a provare lo svolgimento della stessa.
6. Quanto alla fattura n. 55/2021 del 1 Marzo 2021, dell'importo di € 2.232,60,
[...]
descrive le prestazioni compiute quali visite mediche di idoneità per n.8 CP_1
carrellisti e n. 9 facchini in servizio presso la sede di Fucecchio della società opponente.
4 6.1 Parte convenuta opposta ha prodotto al doc. 7, insieme alla fatt. n. 55/2021 cui dovrebbero riferirsi, i giudizi di idoneità di alcuni dipendenti della resi il Parte_2
2 Luglio 2020 e il 5 Dicembre 2020 dal dott. Persona_1
Si osserva, innanzitutto, che tali giudizi di idoneità, conseguenti a visita medica e accertamenti, sono stati resi direttamente in favore della società opponente senza Parte_1
che risulti menzionato alcun coinvolgimento della Controparte_1
Inoltre, la stessa convenuta opposta non ha mai neanche meramente allegato nei suoi atti difensivi quale rapporto vi fosse tra essa e il dott. che ha svolto Persona_1
l'attività di visita medica del lavoro in favore dell'odierna società opponente.
Peraltro, la stessa opponente deduce di aver usufruito della prestazione professionale del medico del lavoro menzionato e di aver adempiuto al pagamento delle relative prestazioni direttamente nei confronti del medico.
Dalla produzione documentale si ricava che il dott. a fatturato direttamente alla Per_1
le proprie competenze quale medico del lavoro dal 2019 al 2022. Tuttavia, Controparte_1
si evidenzia che «la fattura proveniente da un terzo estraneo al giudizio, relativa a rapporti tra questo ed una delle parti in causa, va inquadrata fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo in quanto dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché essa è idonea ad offrire elementi probatori, liberamente utilizzabili dal giudice per la formazione del suo convincimento»
(Cass. n. 15037/2015).
In assenza di ulteriori documentazioni o precisazioni, non è possibile riferire univocamente le “visite idoneità compiute sede Fucecchio, n.8 carrellisti” e “visite idoneità compiute sede di Fucecchio, n.9 facchini”, unica descrizione fornita da parte convenuta opposta circa la prestazione svolta, senza alcuna indicazione temporale della stessa, ai giudizi di idoneità del 2 Luglio 2020 e 5 Dicembre 2020.
7. Venendo alla fattura n. 78/2021 del 19 Marzo 2021, di € 1.525,00, parte opponente deduce di aver compiuto attività di delega RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) per il periodo da Luglio a Dicembre 2020.
7.1 Non vi è prova del conferimento di incarico né lo svolgimento dell'attività professionale dedotta in tale arco di tempo.
5 8. Avuto riguardo alla fattura n. 96/2023 del 19 Aprile 2023, pari a € 1.403,00,
[...]
sostiene di aver svolto attività di stesura DVR (documento di valutazione dei CP_1
rischi), aver fornito un corso per preposto, un corso di aggiornamento per RLS, corsi di aggiornamento per responsabile prevenzione incendi e corsi per responsabile di primo soccorso.
8.1 La produzione del documento di valutazione dei rischi (DVR) da parte convenuta opposta risulta interrotta a pag. 11 del doc. 6 senza che sia stata raggiunta la conclusione del documento e non risulta in nessun punto che la stesura sia attribuibile a CP_1
[...]
8.2 Per quanto riguarda, invece, lo svolgimento di un corso per preposto, di un corso di aggiornamento per RLS, nonché di corsi di aggiornamento per responsabile prevenzione incendi, non può dirsi raggiunta la prova di aver svolto tale attività professionale in favore dell'opponente a mezzo di documentazione di formazione unilaterale.
Parimenti, non vi è prova del conferimento di incarico né lo svolgimento dell'attività professionale dedotta in tale arco di tempo.
8.3 Né può essere riconosciuto il diritto al compenso per il corso di primo soccorso dedotto nella fattura menzionata, in quanto parte convenuta opposta ha prodotto due attestati di partecipazione resi dal dott. dai quali non risulta alcun Persona_1
coinvolgimento di Controparte_1
Valgono, infatti, le medesime considerazioni già svolte supra.
9. Quanto alla fattura n. 97/2023 del 19 Aprile 2023 di € 5.063,00, l'opposta deduce di aver svolto in favore dell'opponente visite mediche nel mese di Gennaio 2022 per carrellisti e facchini nella sede di Scandicci e di Fucecchio.
9.1 Parte convenuta opposta ha prodotto anche in tale caso, con doc. n. 5, vari giudizi di idoneità resi dal dott. el Gennaio 2022, oltre un giudizio del 9 Febbraio 2022 e Per_1
uno del 15 Giugno 2022.
Per le medesime argomentazioni già richiamate al par. 6, non si ritiene di poter imputare l'attività svolta dal medico del lavoro alla i cui rapporti con la convenuta Controparte_1
opposta non sono stati esplicitati da quest'ultima.
6 9.2 Nessun credito viene, pertanto, riconosciuto neanche in tale caso.
10. Infine, in riferimento alla fattura n. 98/2023 del 19 Aprile 2023 di € 3.233,00, la convenuta opposta sostiene di aver svolto il corso per carrellisti dal 27 al 30 Maggio 2022 in favore dei dipendenti dell'opponente.
10.1 Parte convenuta opposta ha prodotto al doc. 1 gli attestati di partecipazione al corso per carrellisti 27-30 Maggio 2022 indicato in fattura.
Innanzitutto, si rileva che, degli attestati di frequenza prodotti, 4 si riferiscono a un corso svolto dal 19 al 20 Luglio 2022, non risultando quindi attinenti all'oggetto di tale giudizio.
10.2 Non risulta, quindi, soddisfatto l'onere incombente sulla convenuta opposta di prova dello svolgimento dell'attività professionale dedotta in fattura n. 98/2023 e nessun credito può essere riconosciuto.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi, stante la minore complessità della controversia, quello compreso tra €
5.201,00 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da , Parte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1039/2024 (RG 1316/2024) emesso dal Tribunale di
Firenze in data 5 Aprile 2024 in favore di CP_1
- CONDANNA parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di parte opponente, delle spese processuali della presente opposizione che si liquidano, complessivamente, in
€ 2.540,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per €
145,50.
Firenze, 6 maggio 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
7 Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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