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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice Pietro Gerardo Tozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3336 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Roma via Alessandria n. 174, presso lo Parte_1
studio del procuratore Avv. Rosanna Niglio, che la rappresenta e difende
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
CONVENUTO/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22 giugno 2022 ha rappresentato: di Parte_1
CP_ avere presentato all' il 13 gennaio 2021 domanda di riconoscimento della maggiorazione del livello reddituale di cui all'art. 2 d.l. 69/1988, in presenza di un minore invalido nel nucleo familiare, ma che l'Istituto ha respinto tale domanda;
di avere presentato ricorso amministrativo.
La ricorrente ha affermato il proprio diritto alla maggiorazione del livello reddituale di cui all'art. 2 d.l. 69/1988, per il figlio da luglio 2020, e ha pertanto convenuto in Persona_1
CP_ giudizio l' chiedendo al giudice di accertare tale suo diritto e la condanna dell' CP_2 all'emissione dei provvedimenti del caso. CP_ 1.1. L pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, non si è costituito in giudizio e all'udienza del 21 marzo 2023 è stato dichiarato contumace.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. Il ricorrente ha domandato il riconoscimento del suo diritto agli assegni per nucleo familiare, con applicazione della maggiorazione reddituale stabilita dal comma 2 dell'art. 2 d.l. CP_ 69/1988, mentre l' ha contestato la domanda, sostenendo che manchi il requisito della vivenza dei nipoti a carico del ricorrente.
3.1. L'art. 2 d.l. 69/1988 prevede: “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza,
i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5, D.L. 29 gennaio
1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a
18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”.
In forza dell'art. 38 d.p.r. 828/1957, “Per il diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per la tubercolosi e per la disoccupazione e alle maggiorazioni di esse sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
Agli stessi fini s'intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'assicurato fu affidato come esposto”.
L'art. 1 legge 297/1990, al primo comma, prevede: “1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990”.
3.2. Nel caso di specie, risulta documentato che la ricorrente è dipendente di CP_3
dal 16 marzo 2000 (docc. 7 e 8 di parte ricorrente); il figlio minore
[...] Persona_1 nato l'[...], è stato riconosciuto con alla visita del 7 dicembre 2020 disabile grave ex art. 3 comma 3 legge 104/1992 e avente diritto all'indennità di frequenza (doc. 4 di parte ricorrente), sino alla visita di revisione del 6 giugno 2023 (documentazione depositata il 27 giugno 2024);
ha domandato in via amministrativa, il 13 gennaio 2021, l'aumento dei limiti Parte_1
CP_ reddituali 69/1988 (doc. 1 di parte ricorrente), e l' ha respinto l'istanza con nota del 4 febbraio 2021, con la motivazione: “Il minore non risulta avere persistenti difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” (doc. 2 di parte ricorrente).
3.3. Rileva l'Ufficio che dalla documentazione depositata emerge che Persona_1
minorenne, presentava accertate difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, nel periodo dal 7 dicembre 2020 al 6 giugno 2023.
Ne deriva che, in parziale accoglimento del ricorso, deve essere affermato il diritto di alla liquidazione del beneficio tenuto conto della maggiorazione reddituale Parte_1 prevista dall'art. 2 comma 2 d.l. 69/1988, nel periodo dal 7 dicembre 2020 al 6 giugno 2023.
4. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, occorre ricordare che, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite (Cass. ord. 21 dicembre 2016 n. 26565).
Ne deriva che, stante il riconoscimento del diritto da data successiva (7 dicembre 2020) alla decorrenza indicata dalla ricorrente (luglio 2020), i compensi di lite devono essere compensati nella CP_ misura della metà, mentre l' stante la soccombenza, deve essere condannato al pagamento della restante parte in favore della parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara il diritto di all'innalzamento del limite reddituale prevista Parte_1 dall'art. 2 comma 2 d.l. 69/1988 per i nuclei che comprendono minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, per il periodo dal 7 dicembre 2020 al 6 giugno
2023; CP_ compensa i compensi di lite tra le parti nella misura della metà e condanna l' al pagamento in favore di della restante parte, liquidata in € 935,00, oltre spese Parte_1
generali, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi.
Velletri, 4 febbraio 2025
Il giudice
Pietro Gerardo Tozzi