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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/03/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1392 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabio Lattanzi. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Massimo Valleriani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della con profilo di Controparte_2
Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di laboratorio ha rilevato che, su incarico del proprio superiore gerarchico, ha svolto con continuità dal 2014 sino al 30.04.2021 (collocamento in quiescenza) la funzione di coordinatore tecnico del progetto P.O.C.T. (point of care test) per i P.O.C.T. di (inclusi Sezza, Priverno, Cisterna e CP_1
Cori), organizzando e tenendo personalmente i corsi di formazione del personale addetto all'utilizzo di apparecchiature ed eseguendo l'ordine dei materiali necessari per i vari P.O.C.T. di competenza;
ha convenuto davanti al Tribunale di Latina, in funzione del giudice del lavoro, la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto per la convenuta le funzioni di coordinatore tecnico per i P.O.C.T. afferenti a a partire dal mese di maggio dell'anno 2014 sino al CP_1 mese di aprile dell'anno 2021, e per l'effetto dichiarare che lo stesso ha diritto a percepire la relativa indennità prevista dall'art. 10 CCNL del 20.09.01, e quindi condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 11.851,47, tredicesime mensilità incluse, a
1 titolo di indennità di coordinamento, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, ovvero della somma minore ritenuta di giustizia a seguito dell'eventuale espletanda C.T.U.”. Il tutto con vittoria di spese.
Si è regolarmente costituita l' eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_2 dei crediti rivendicati e chiedendo la reiezione della domanda ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e diritto;
nel merito ha specificato che il ricorrente, coinvolto nell'attivazione del progetto “P.O.C.T” (point of care testing), ha svolto attività rientrante nelle mansioni proprie del livello di inquadramento, quale l'utilizzo della strumentazione POCT per l'effettuazione di esami di laboratorio, rilevando che l'iniziale attribuzione di una specifica indennità è stata strettamente connessa ad una fase di avvio del progetto.
La causa istruita documentalmente veniva rinviata per la discussione all'udienza del 06.03.2025 e all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta) decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
*****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di coordinamento ex art. 10 del c.c.n.l. Comparto Sanità biennio economico 2000-2001 del 20.09.2001 per il periodo da maggio 2014 al mese di
2 aprile 2021, in ragione della funzioni svolte in qualità di coordinatore tecnico per i
P.O.C.T. (point of care testing) di;
con condanna della parte convenuta al CP_1 pagamento della relativa indennità di coordinamento, per un totale di € 11.851,47.
4. Nella fattispecie in esame risulta pacifico tra le parti che il ricorrente ha prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della CP_2
sino al 30.04.2021 - collocamento in quiescenza – presso l'ospedale di Latina
[...]
UOC con qualifica di collaboratore professionale sanitario – Tecnico Parte_2
Sanitario Laboratorio Biomedico, cat. DS (cfr. anche cedolino paga di aprile 2021).
5. Occorre preliminarmente analizzare la normativa posta a fondamento della pretesa attorea.
L'art. 10 c.c.n.l. Comparto Sanità biennio economico 2000-2001 rubricato “indennità di coordinamento” così dispone:
“
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali
– assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
3
6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto”.
6. Alla luce di quanto espressamente indicato nella norma contrattuale la disposizione distingue i requisiti per l'attribuzione “in prima applicazione” (commi 2,3,7,8) e rinvia, per il periodo successivo al 1 settembre 2001, all'autonomia contrattuale (comma 9).
7. L'indennità in questione costituisce elemento accessorio al trattamento economico volto a compensare la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo;
in particolare con tale indennità le parti contrattuali hanno inteso dare rilievo alle nuove esigenze dell'organizzazione del lavoro derivanti dall'accorpamento dei profili delle categorie C e D, distinguendo e valorizzando all'interno del nuovo profilo accorpato la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati.
L'indennità, pertanto, in sede di prima applicazione è riconosciuta:
1) a tutti i collaboratori professionali sanitari-capo sala, già appartenenti alla categoria D
(ad eccezione di coloro che non svolgevano alla data del 31 agosto 2001 reali funzioni di coordinamento) – riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo-sala, non essendo necessario un accertamento formale;
2) ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali già appartenenti alla categoria D ai quali l'azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, nonché ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds. In questo caso, non essendo la funzione di coordinamento intrinseca al ruolo dei profili, ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale.
4 Sempre in sede di prima applicazione del c.c.n. l. ai sensi del citato art. 10, comma 7, al fine di evitare una duplicazione di benefici, è stato previsto che l'incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso e, sia rimessa alla valutazione aziendale, la possibilità di attribuire l'indennità di coordinamento ex art. 10, c.1, c.c.n.l. citato anche al personale proveniente dalla categoria C, cui sia stato riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5.
8. Sulla spettanza dell'indennità e sull'interpretazione dell'art. 10 commi 2 e 3, del c.c.n.l. del Comparto Sanità, biennio economico 2000-2001, stipulato il 20.09.01, si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità.
In punto di “prima applicazione” la Suprema Corte ha in ogni caso precisato che l'attività di coordinamento di cui all'art. 10 c.c.n.l. è funzione autonoma e distinta rispetto alle capacità organizzative, di coordinamento e gestionali previste dalla declaratoria contrattuale del livello D;
pertanto, in ogni caso, non si può prescindere in giudizio dall'accertamento dell'effettivo svolgimento delle mansioni correlate a detto emolumento.
È stato poi confermato, anche con riferimento all'indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10 c.c.n.l. di cui al comma 3, che la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. (in tal senso da ultimo Cassazione civile sez. lav. -28/05/2019, n.
14507).
In tale affermazione di principio, da ultimo richiamata nella pronuncia citata del 2019,
l'elaborazione giurisprudenziale ha individuato, quindi, i tre requisiti che debbono coesistere nell'espletamento della prestazione ai fini del godimento della richiesta indennità:
a) l'incarico deve risultare documentalmente;
b) è sufficiente il conferimento dell'incarico, non essendo necessario alcun atto discrezionale ulteriore rispetto alla mera assegnazione degli indicati compiti di coordinamento;
c) in terzo luogo, l'assegnazione di tali compiti deve provenire da "coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del dipendente".
9. Con riferimento, invece, alla fase successiva della c.d. “prima applicazione” la
Suprema Corte, da ultimo con ordinanza n. 18969 del 10.07.2024 (nr. R.g.38013/2019), riportandosi integralmente alle motivazioni di cui Cass. n. 12339/2018, ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, c.c.n. l. 20.09.2001, integrativo del c.c.n.l. stipulato il
5 07.4.1999, la posizione di coordinatore prevista dall'art. 10 c.c.n.l. biennio economico
2000-2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria C e /o D di cinque anni (ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive) e secondo i criteri generali di conferimento, definiti dalle aziende stesse con le procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del CCNL
7 aprile 1999.
Ne deriva, pertanto, che “a regime” (una volta superata la fase transitoria), la posizione di coordinamento - che richiede sempre un atto formale di conferimento - utile ai fini del conseguimento dell'indennità di cui all'art.10, può essere attribuito dalle aziende solo al personale in possesso del requisito minimo di anzianità e solo previa definizione di criteri generali, stabiliti dall'azienda di concerto con le organizzazione sindacali, ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento.
10. Premesso il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce l'indennità richiesta, deve essere analizzato il caso in esame.
Il ricorrente, come da lui stesso dedotto, avrebbe svolto funzioni di coordinamento dal maggio 2014.
Sul punto allega una nota 21 gennaio 2019 del Direttore UOC Patologia Clinica del P.O.
“S.M. Goretti” di , in cui si legge che “per i POCT afferenti a : PPI Sezze, CP_1 CP_1
PPI Priverno, PPI Cisterna, PPI Cori in seguito a sostituzioni per collocamenti in quiescenza, il Coordinatore Tecnico da maggio 2014 è il sig. ” (cfr. doc. 1 Parte_1 fasc. ricorr.). Il ricorrente poi allega delle comunicazioni di settembre 2017 aventi ad oggetto corsi per l'illustrazione delle procedure di utilizzo degli strumenti per i POCT, in cui risulta Coordinatore Tec. POCT il ricorrente.
Il ricorrente si è limitato a richiamare, a fondamento del proprio diritto all'indennità, l'art. 10 c.c.n.l. Comparto Sanità biennio economico 2000-2001
Tuttavia, come precisato dalla normativa collettiva e chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di fase successiva alla prima applicazione, il diritto alle indennità per le funzioni di coordinamento dipende da criteri generali di conferimento, definiti dall'Azienda con procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del
CCNL 7 aprile 1999.
Nel caso di specie difetta sia il conferimento formale dell'incarico di coordinamento
(risultando il doc. 1 allegato un atto ricognitivo) sia la indicazione dei criteri adottati dall'azienda, di concerto con le organizzazioni sindacali, per il conferimento delle funzioni di coordinamento.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
6 11. In ordine alle spese di lite, tenuto conto della complessità interpretativa nell'applicazione dell'istituto in esame, sussistono giustificati motivi ai sensi dell'art. 92 come interpretato dalla C. Cost. con sent. 77/2018, per la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G. 1392/2022), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Latina, 10/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1392 nel ruolo generale dell'anno 2022 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabio Lattanzi. Parte_1
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Massimo Valleriani.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della con profilo di Controparte_2
Collaboratore professionale sanitario – Tecnico sanitario di laboratorio ha rilevato che, su incarico del proprio superiore gerarchico, ha svolto con continuità dal 2014 sino al 30.04.2021 (collocamento in quiescenza) la funzione di coordinatore tecnico del progetto P.O.C.T. (point of care test) per i P.O.C.T. di (inclusi Sezza, Priverno, Cisterna e CP_1
Cori), organizzando e tenendo personalmente i corsi di formazione del personale addetto all'utilizzo di apparecchiature ed eseguendo l'ordine dei materiali necessari per i vari P.O.C.T. di competenza;
ha convenuto davanti al Tribunale di Latina, in funzione del giudice del lavoro, la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto per la convenuta le funzioni di coordinatore tecnico per i P.O.C.T. afferenti a a partire dal mese di maggio dell'anno 2014 sino al CP_1 mese di aprile dell'anno 2021, e per l'effetto dichiarare che lo stesso ha diritto a percepire la relativa indennità prevista dall'art. 10 CCNL del 20.09.01, e quindi condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 11.851,47, tredicesime mensilità incluse, a
1 titolo di indennità di coordinamento, oltre interessi dal dovuto al soddisfo, ovvero della somma minore ritenuta di giustizia a seguito dell'eventuale espletanda C.T.U.”. Il tutto con vittoria di spese.
Si è regolarmente costituita l' eccependo preliminarmente la prescrizione Controparte_2 dei crediti rivendicati e chiedendo la reiezione della domanda ex adverso formulata, in quanto infondata in fatto e diritto;
nel merito ha specificato che il ricorrente, coinvolto nell'attivazione del progetto “P.O.C.T” (point of care testing), ha svolto attività rientrante nelle mansioni proprie del livello di inquadramento, quale l'utilizzo della strumentazione POCT per l'effettuazione di esami di laboratorio, rilevando che l'iniziale attribuzione di una specifica indennità è stata strettamente connessa ad una fase di avvio del progetto.
La causa istruita documentalmente veniva rinviata per la discussione all'udienza del 06.03.2025 e all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta) decisa mediante deposito telematico della presente sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
*****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3. La domanda attorea ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di coordinamento ex art. 10 del c.c.n.l. Comparto Sanità biennio economico 2000-2001 del 20.09.2001 per il periodo da maggio 2014 al mese di
2 aprile 2021, in ragione della funzioni svolte in qualità di coordinatore tecnico per i
P.O.C.T. (point of care testing) di;
con condanna della parte convenuta al CP_1 pagamento della relativa indennità di coordinamento, per un totale di € 11.851,47.
4. Nella fattispecie in esame risulta pacifico tra le parti che il ricorrente ha prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della CP_2
sino al 30.04.2021 - collocamento in quiescenza – presso l'ospedale di Latina
[...]
UOC con qualifica di collaboratore professionale sanitario – Tecnico Parte_2
Sanitario Laboratorio Biomedico, cat. DS (cfr. anche cedolino paga di aprile 2021).
5. Occorre preliminarmente analizzare la normativa posta a fondamento della pretesa attorea.
L'art. 10 c.c.n.l. Comparto Sanità biennio economico 2000-2001 rubricato “indennità di coordinamento” così dispone:
“
1. Al fine di dare completa attuazione all'art. 8, commi 4 e 5 e per favorire le modifiche dell'organizzazione del lavoro nonché valorizzare l'autonomia e responsabilità delle professioni ivi indicate è prevista una specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali
– assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds , ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità attribuita al personale di cui al comma 2 e 3 è revocabile limitatamente alla parte variabile con il venir meno della funzione o, in caso, di valutazione negativa.
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6. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
7. In prima applicazione del presente contratto, al fine di evitare duplicazione di benefici, l'incarico di coordinamento è affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del presente contratto. È rimessa alla valutazione aziendale, in base alla propria situazione organizzativa, la possibilità di applicare il comma 1 anche al personale proveniente dalla categoria C cui sia riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8 commi 4 e 5.
8. L'applicazione dei commi 3 e 4 del presente articolo nonché i criteri di valutazione del personale interessato verranno definiti previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 9 comma 2 del CCNL 7 aprile 1999. L'utilizzo delle risorse del fondo dell'art. 39 avviene nell'ambito della contrattazione integrativa.
9. Dal 1° settembre 2001, i requisiti per il conferimento dell'indennità di coordinamento saranno previsti dal contratto di cui all'art. 9, comma 4 ultimo periodo del presente contratto”.
6. Alla luce di quanto espressamente indicato nella norma contrattuale la disposizione distingue i requisiti per l'attribuzione “in prima applicazione” (commi 2,3,7,8) e rinvia, per il periodo successivo al 1 settembre 2001, all'autonomia contrattuale (comma 9).
7. L'indennità in questione costituisce elemento accessorio al trattamento economico volto a compensare la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo;
in particolare con tale indennità le parti contrattuali hanno inteso dare rilievo alle nuove esigenze dell'organizzazione del lavoro derivanti dall'accorpamento dei profili delle categorie C e D, distinguendo e valorizzando all'interno del nuovo profilo accorpato la reale funzione di coordinamento delle attività dei servizi affidati.
L'indennità, pertanto, in sede di prima applicazione è riconosciuta:
1) a tutti i collaboratori professionali sanitari-capo sala, già appartenenti alla categoria D
(ad eccezione di coloro che non svolgevano alla data del 31 agosto 2001 reali funzioni di coordinamento) – riconoscendosi, in tal caso, che la funzione di coordinamento è intrinseca al ruolo del capo-sala, non essendo necessario un accertamento formale;
2) ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonché ai collaboratori professionali - assistenti sociali già appartenenti alla categoria D ai quali l'azienda avesse conferito analogo incarico di coordinamento alla medesima data o ne avesse riconosciuto con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001, nonché ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds. In questo caso, non essendo la funzione di coordinamento intrinseca al ruolo dei profili, ha bisogno di essere dimostrata o accertata con atto formale.
4 Sempre in sede di prima applicazione del c.c.n. l. ai sensi del citato art. 10, comma 7, al fine di evitare una duplicazione di benefici, è stato previsto che l'incarico di coordinamento sia affidato di norma al personale già appartenente alla categoria D alla data del contratto stesso e, sia rimessa alla valutazione aziendale, la possibilità di attribuire l'indennità di coordinamento ex art. 10, c.1, c.c.n.l. citato anche al personale proveniente dalla categoria C, cui sia stato riconosciuto l'espletamento di funzioni di effettivo coordinamento ai sensi dell'art. 8, commi 4 e 5.
8. Sulla spettanza dell'indennità e sull'interpretazione dell'art. 10 commi 2 e 3, del c.c.n.l. del Comparto Sanità, biennio economico 2000-2001, stipulato il 20.09.01, si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza di legittimità.
In punto di “prima applicazione” la Suprema Corte ha in ogni caso precisato che l'attività di coordinamento di cui all'art. 10 c.c.n.l. è funzione autonoma e distinta rispetto alle capacità organizzative, di coordinamento e gestionali previste dalla declaratoria contrattuale del livello D;
pertanto, in ogni caso, non si può prescindere in giudizio dall'accertamento dell'effettivo svolgimento delle mansioni correlate a detto emolumento.
È stato poi confermato, anche con riferimento all'indennità per incarico di coordinamento prevista dall'art. 10 c.c.n.l. di cui al comma 3, che la disposizione contrattuale collettiva si interpreta nel senso che, ai fini del menzionato trattamento economico, il conferimento dell'incarico di coordinamento o la sua verifica con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione nonché del personale, restando esclusa la possibilità per l'Amministrazione di subordinare il suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura discrezionale. (in tal senso da ultimo Cassazione civile sez. lav. -28/05/2019, n.
14507).
In tale affermazione di principio, da ultimo richiamata nella pronuncia citata del 2019,
l'elaborazione giurisprudenziale ha individuato, quindi, i tre requisiti che debbono coesistere nell'espletamento della prestazione ai fini del godimento della richiesta indennità:
a) l'incarico deve risultare documentalmente;
b) è sufficiente il conferimento dell'incarico, non essendo necessario alcun atto discrezionale ulteriore rispetto alla mera assegnazione degli indicati compiti di coordinamento;
c) in terzo luogo, l'assegnazione di tali compiti deve provenire da "coloro che avevano il potere di conformare la prestazione del dipendente".
9. Con riferimento, invece, alla fase successiva della c.d. “prima applicazione” la
Suprema Corte, da ultimo con ordinanza n. 18969 del 10.07.2024 (nr. R.g.38013/2019), riportandosi integralmente alle motivazioni di cui Cass. n. 12339/2018, ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, c.c.n. l. 20.09.2001, integrativo del c.c.n.l. stipulato il
5 07.4.1999, la posizione di coordinatore prevista dall'art. 10 c.c.n.l. biennio economico
2000-2001 è conferita dalle aziende al personale appartenente ai profili interessati in possesso di una esperienza professionale complessiva in categoria C e /o D di cinque anni (ridotta di un anno per il personale in possesso del certificato di abilitazione a funzioni direttive) e secondo i criteri generali di conferimento, definiti dalle aziende stesse con le procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del CCNL
7 aprile 1999.
Ne deriva, pertanto, che “a regime” (una volta superata la fase transitoria), la posizione di coordinamento - che richiede sempre un atto formale di conferimento - utile ai fini del conseguimento dell'indennità di cui all'art.10, può essere attribuito dalle aziende solo al personale in possesso del requisito minimo di anzianità e solo previa definizione di criteri generali, stabiliti dall'azienda di concerto con le organizzazione sindacali, ai quali le aziende medesime devono attenersi nella scelta del dipendente cui affidare il coordinamento.
10. Premesso il contesto normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce l'indennità richiesta, deve essere analizzato il caso in esame.
Il ricorrente, come da lui stesso dedotto, avrebbe svolto funzioni di coordinamento dal maggio 2014.
Sul punto allega una nota 21 gennaio 2019 del Direttore UOC Patologia Clinica del P.O.
“S.M. Goretti” di , in cui si legge che “per i POCT afferenti a : PPI Sezze, CP_1 CP_1
PPI Priverno, PPI Cisterna, PPI Cori in seguito a sostituzioni per collocamenti in quiescenza, il Coordinatore Tecnico da maggio 2014 è il sig. ” (cfr. doc. 1 Parte_1 fasc. ricorr.). Il ricorrente poi allega delle comunicazioni di settembre 2017 aventi ad oggetto corsi per l'illustrazione delle procedure di utilizzo degli strumenti per i POCT, in cui risulta Coordinatore Tec. POCT il ricorrente.
Il ricorrente si è limitato a richiamare, a fondamento del proprio diritto all'indennità, l'art. 10 c.c.n.l. Comparto Sanità biennio economico 2000-2001
Tuttavia, come precisato dalla normativa collettiva e chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di fase successiva alla prima applicazione, il diritto alle indennità per le funzioni di coordinamento dipende da criteri generali di conferimento, definiti dall'Azienda con procedure di concertazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del
CCNL 7 aprile 1999.
Nel caso di specie difetta sia il conferimento formale dell'incarico di coordinamento
(risultando il doc. 1 allegato un atto ricognitivo) sia la indicazione dei criteri adottati dall'azienda, di concerto con le organizzazioni sindacali, per il conferimento delle funzioni di coordinamento.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
6 11. In ordine alle spese di lite, tenuto conto della complessità interpretativa nell'applicazione dell'istituto in esame, sussistono giustificati motivi ai sensi dell'art. 92 come interpretato dalla C. Cost. con sent. 77/2018, per la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , (R.G. 1392/2022), ogni contraria domanda,
[...] CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese integralmente compensate.
Così deciso in Latina, 10/03/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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