Articolo 1 della Legge 26 febbraio 1964, n. 68
Versione
25 marzo 1964
Art. 1. Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1963 fissato dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, numero 1073 , e' prorogato al 31 marzo 1964.

Entrata in vigore il 25 marzo 1964