Art. 1. Articolo unico.
Il termine del 31 dicembre 1963 fissato dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, numero 1073 , e' prorogato al 31 marzo 1964.
Il termine del 31 dicembre 1963 fissato dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, numero 1073 , e' prorogato al 31 marzo 1964.