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Sentenza 5 gennaio 2024
Sentenza 5 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/01/2024, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 14.12.2023 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3239/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Vitaliano Brancati, 15, C.F. , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Afragola alla via della Repubblica, 26/b, presso l'avv. Ferdinando Del Mondo (C.F.
– PEC.: CodiceFiscale_2 Email_1
– Fax: 0818522687), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Appellante- E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP (C.F. , presso cui domicilia, in AP, alla via Armando C.F._3
Diaz n. 11 (T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611) P.E.C.
Email_2
appellato -
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 2821/2022 resa dal Tribunale di AP - Sezione Lavoro e Previdenza, in depositata in cancelleria il 1.7.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 23.11.2020 presso il Tribunale di AP
, in funzione di giudice del lavoro , , richiamata la disciplina in Parte_1 materia di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, esponeva che la Provincia di AP con delibera di G.P. n. 1051 del 27-7-1995 aveva promosso tre progetti di lavori socialmente utili per la durata di mesi 12: 1)censimento dei fattori di degrado territoriale;
2) bonifica del territorio dai rifiuti solidi urbani;
3) lavori di bonifica e rimboschimento del Controparte_3
.
[...]
Assumeva di essere stato chiamato dalla Provincia di AP il 1-10-1995 ed assegnato al progetto n. 2; che dopo una utilizzazione presso la Circoscrizione di Pozzuoli con mansioni di operaio, era stato utilizzato, dal 1-1-2014 dal
[...]
presso l'Ufficio del Giudice di Pace di AP, settore civile, con Controparte_1 mansioni e compiti di supporto alla Cancelleria, quali: trasporto fascicoli dalla Cancelleria alle aule di udienza;
sistemazione dei fascicoli negli scaffali ed alle diverse date di udienza, archiviazione fascicoli con annotazione sul registro generale, annotazione rinvii sui ruoli di udienza, copie atti processuali, preparazione atti in partenza e smistamento atti notificati;
trasferimento fascicoli definiti dalla Sezione all'ufficio sentenze;
informazioni all'utenza etc;
che era stato inserito in turni di servizio, con rispetto degli orari di lavoro, e che la sua attività era stata controllata dal dirigente amministrativo presso il Giudice di Pace, cui dovevano essere comunicate assenze e permessi;
che detta attività era stata svolta su un orario di venti ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00, cui veniva aggiunta una ulteriore ora dal 2.5.2019; deduceva che, a partire dal 1-1-2014, la prestazione, così come resa e descritta, era in concreto quella di ausiliario di cancelleria, svolta nel medesimo ambiente dei lavoratori dipendenti, con vincolo di subordinazione e collegamento a stabili finalità istituzionali dell'Ente utilizzatore, per coprire vacanze (o altre necessità) di organico;
che dette prestazioni, per contenuto, orario e impegno si erano discostate da quelle dovute in base al programma cui si riferiva il contratto per LSU originario. Tanto esposto chiedeva l'accertamento dell'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro di mero fatto con il ed invocava l'applicazione Controparte_1 della disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c. con riguardo a mansioni di Ausiliario categoria A1 nel periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2020, e, quindi, il riconoscimento del proprio diritto alla retribuzione, all'indennità di fine rapporto ed alle altre prestazioni contributive e previdenziali, in relazione al lavoro svolto. Si costituiva il convenuto che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1 la propria carenza di legittimazione passiva, per essere invece legittimata la
[...]
Controparte_4
Nel merito poi chiedeva il rigetto della domanda;
in particolare contestava la sussistenza nella concreta fattispecie degli indici della subordinazione e rilevava che non era stata dedotta la regolamentazione del rapporto di lavoro in aderenza alle previsioni valide per il personale di ruolo della P.A. Deduceva, infine , in relazione all'applicazione dell'art. 2126 c.c., la carenza di allegazione della circostanza che le prestazioni rese non potessero assolutamente ricondursi a quelle del progetto approvato, per essere esse esulanti in maniera preponderante dallo stesso, tale cioè da farne mutare la qualificazione e collocare la prestazione lavorativa al di fuori dell'alveo del progetto autorizzato. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata , rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante con ricorso depositato presso l'intestata Corte in data 23.12.2022 , affidato a plurimi motivi . Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione del primo giudice , essendo stato dimostrato che la prestazione lavorativa non si era svolta nell'ambito di progetti per LSU, in quanto il lavoratore era stato utilizzato dal presso l' con mansioni e Controparte_1 Organizzazione_1 compiti di supporto all'attività di cancelleria e , quindi in mansioni estranee al progetto approvato;
che le peculiari mansioni svolte quale ausiliario, con prestazione lavorativa articolata dal lunedì al venerdì per complessive 25 ore, con inserimento in turni di servizio e rispetto dell'orario, aveva comportato l'utilizzo in compiti connessi con l'erogazione dei normali servizi dell'ente. Ha evidenziato che tale impiego era avvenuto in violazione delle disposizioni legislative in materia nonché in violazione della normativa comunitaria in quanto non diretto a realizzare obiettivi di carattere straordinario o temporaneamente non perseguibili con il proprio personale, ma a realizzare le finalità istituzionali dell'ente ed a consentire il funzionamento dell'organizzazione del medesimo;
che detto impiego aveva pertanto dato luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con conseguente diritto al trattamento retributivo previsto per i dipendenti che espletavano mansioni analoghe, inquadrati nella categoria A1, trattamento che era in ogni caso dovuto almeno ai sensi del disposto dell'art. 2126 c.c. e dall'art 36 Costituzione. Reiterata l'istanza di ammissione della prova orale, non espletata dal primo Giudice, ha concluso chiedendo di riformare la sentenza di primo grado con l'integrale accoglimento della domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il Controparte_1 che rilevava la correttezza della decisione impugnata di cui chiedeva la conferma;
vinte le spese del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa veniva riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va da subito detto che il primo giudice ha preliminarmente evidenziato che parte ricorrente aveva proposto un precedente giudizio sul medesimo oggetto ( ossia riconoscimento della natura subordinata del rapporto di fatto intrattenuto con l'Amministrazione) in relazione ad un periodo diverso (2014- 2017) , antecedente rispetto a quello odierno ( 2018-2020) ma in continuazione cronologica del medesimo rapporto lavoro , che era stato rigettato dal Tribunale di AP con sentenza del 29.12.2020.
Nella sentenza qui impugnata il Tribunale , pur evidenziato che la precedente sentenza non poteva esplicitare gli effetti del giudicato esterno non essendovi prova del suo passaggio in giudicato , ha attribuito alla stessa indubbio valore di prova, giungendo alle medesime conclusioni tratte nel precedente giudizio relativo al periodo antecedente e cioè la carenza di allegazioni in fatto delle fondamentali circostanze per la configurabilità di un rapporto di lavoro di natura subordinata e quindi di elementi di fatto da cui poter affermare la difformità del concreto atteggiarsi del rapporto rispetto allo schema formale. Tale conclusione va necessariamente condivisa. Ed invero parte ricorrente ha agito sul presupposto di essere stato utilizzato dalla Provincia di AP per l'esecuzione di progetti di lavori socialmente utili precisati in atti;
quindi dall'1.1.2018 al 31.12.2020 dal , presso Controparte_1
l' di AP;
di aver osservato turni di servizio per venti Organizzazione_1 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e di aver svolto in modo continuativo prestazioni di lavoro riconducibili alle mansioni di Ausiliario categoria A1 per far fronte ad esigenze istituzionali dell'Ente utilizzatore e per coprire carenze di organico, in difformità dal programma cui si era correlato il contratto per LSU originario. Il primo giudice ha osservato che la qualificazione normativa di LSU, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato;
a tal fine, ciò che assume rilievo, ai fini dell'applicazione dell'art. 2126 c.c., è l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica con conseguente soggezione all'eterodirezione datoriale, nonchè l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione (cfr. fra tutte Cass. n. 17101 e Cass. n. 25672 del 2017) ma ha rigettato la domanda per la genericità ed insufficienza delle allegazioni e per carenza di prova. Nei motivi di gravame parte appellante ha osservato che erroneamente il Tribunale ha ritenuto le prestazioni lavorative coerenti con i progetti per lavori socialmente utili, approvati dalla Provincia di AP (poi ), Controparte_4 giacchè a fondamento della domanda la parte aveva specificamente dedotto di non essere stata utilizzata nelle attività di lavoro socialmente utili, di cui all'art. 3, D.lgs n. 81 del 2000, bensì presso il , svolgendo mansioni Controparte_1 di ausiliario addetto alle incombenze proprie del relativo ufficio ( Giudice di Pace) . Ad avviso di parte appellante tale impiego era avvenuto in violazione delle disposizioni legislative in materia, in quanto non diretto a realizzare obiettivi di carattere straordinario o temporaneamente non perseguibili con il proprio personale, ma a realizzare le finalità istituzionali dell'ente ed a consentire il funzionamento dell'organizzazione del medesimo;
che esso aveva pertanto dato luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con conseguente diritto al trattamento retributivo previsto per i dipendenti che espletavano mansioni analoghe, inquadrati nella categoria A1, trattamento che era in ogni caso dovuto almeno ai sensi del disposto dell'art. 2126 c.c.. e dall'art 36 Costituzione. Con gli ulteriori motivi di gravame parte appellante ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulle effettive mansioni svolte e la mancata valutazione delle emergenze istruttorie. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesa la stretta connessione delle questioni che devono essere scrutinate, sono infondati. Deve ricordarsi che costituisce principio consolidato quello secondo cui nessun valido rapporto di lavoro può essere instaurato con gli Enti Locali al di fuori delle procedure o dei termini previsti dal D.L. 10 novembre 1978 n. 702, convertito con legge 8 gennaio 1979 n. 3, ovvero dalle disposizioni che, in ossequio al disposto dell'art. 97 Cost., impongono l'assunzione dei pubblici dipendenti mediante procedure concorsuali o selettive (v., tra le tante, Cons. St., 12.8.94 n. 863; Cons. St., 22.9.99 n. 1131; Cons. St.,92.0I n. 582; Cass.,12.11.02 n. 15880). Resta da esaminare la questione se, ferma restando la non configurabilità di un valido rapporto di impiego, di quest'ultimo si siano di fatto realizzati i presupposti, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 2126 c.c. invocato da parte ricorrente. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte le attività svolte dagli LSU in modo radicalmente difforme al progetto al quale gli stessi sono stati adibiti (ovvero in caso di svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti), non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti. Pertanto, in caso di utilizzazione dei lavoratori per finalità diverse rispetto al progetto originario, si realizza un rapporto di fatto avente carattere subordinato e come tale regolato dall'articolo 2126 del codice civile, la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dal giudice di legittimità (v. ex multis Cassazione, sentenza n. 12749 del 2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente n. 1639 del 2012, n. 991 e n. 23645 del 2016, n. 3384 del 2017). Ha sottolineato la Cassazione che, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina;
né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di una prestazione di fatto, a norma dell'articolo 2126 del codice civile, del diritto del lavoratore alla possibile remunerazione delle attività svolte a vantaggio dell'amministrazione. Ad avviso del Collegio, pur dovendosi ritenere ammissibile tale possibilità in punto di diritto, tuttavia ,nel caso di specie, non risulta provato e neppure allegato concretamente che parte ricorrente abbia svolto servizi effettivamente rientranti nei fini istituzionali dell'ente. A parte il profilo di divergenza dai progetti, deve rilevarsi la carenza di allegazione di elementi di fatto da cui poter dedurre la difformità del concreto atteggiarsi del rapporto (in termini di subordinazione) rispetto allo schema formale adottato. L' assegnazione del ricorrente all'Ufficio del Giudice di Pace di AP era avvenuta nell'ambito della Convenzione stipulata con la Provincia. Mette conto osservare che l'esistenza di tale convenzione ( con il relativo progetto di utilizzazione), in accordo con il primo giudice, deve ritenersi pacifica ed incontestata tra le parti non avendo parte ricorrente contestato anzi avvalorato tale circostanza attraverso la produzione della propria documentazione da cui emergeva che “l'attività lavorativa nel periodo in considerazione era stata prevista da un'apposita convenzione che prevedeva la destinazione di alcuni LSU tra cui il ricorrente alla realizzazione di” un progetto di supporto ed affiancamento delle attività di Uffici Giudiziari” progetto poi successivamente prorogato ( cfr in particolare doc. 6 in prod parte ricorrente) “.
Ora i compiti che parte appellante assume di aver espletato, sono descritti semplicemente come quelli tipici dell' “ausiliario”; nulla viene detto sulle concrete manifestazioni della responsabilità amministrativa e disciplinare (tipica dell'attività dei pubblici dipendenti ); nulla sul grado di autonomia in ordine allo svolgimento delle attività e alla diversa complessità di ciascuna esse, sulle modalità di inserimento nell'organizzazione dell'ufficio e sulla sottoposizione gerarchica;
né il lavoratore ha dedotto alcun concreto e significativo elemento atto chiarire le ragioni per le quali detti compiti non sarebbero riconducibili al progetto comunque approvato e che prevedeva attività di carattere amministrativo. Ha sottolineato poi la difesa del che parte ricorrente si era occupata “del CP_1 resto esclusivamente di attività di trasporto e movimentazione di fascicoli, mentre per la figura professionale di Ausiliario, il CCNL Ministero Giustizia del 29.07.2010, prevede, oltre all'indicato compito, l'esigibilità di una serie di attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali del proprio settore di competenza con l'ausilio di strumenti in dotazione, anche informatici alle quali è sempre rimasto estraneo il ricorrente …. addetto infatti, al prelievo, al trasporto e alla consegna di fascicoli, alla distribuzione della corrispondenza, nonché alla confezione di pacchi e plichi. Tali mansioni …non esauriscono affatto la totalità delle mansioni esigibili dagli Ausiliari, atteso che il lavoratore, nel caso di specie, è normalmente escluso dalle attività ausiliarie e di supporto che comportino l'utilizzo anche degli strumenti informatici in dotazione”. In ogni caso le eventuali discrasie - che nella specie non assumono la consistenza di una radicale difformità - rispetto al progetto non sono elemento sufficiente per sostenere la diversa natura giuridica del rapporto in esame. In siffatto contesto, non può avere ingresso la prova orale, pure reiterata in questo grado, in quanto riflette la riscontrata carenza assertiva;
essa inoltre appare superflua in quanto carente di rilevanza e decisività laddove è articolata in relazione a circostanze incontestate nella loro attualità ovvero implicanti valutazioni anche giuridiche sulla natura del rapporto, come tali non demandabili a testi. A confutazione di quanto ulteriormente eccepito dall'appellante circa la durata del rapporto, deve osservarsi che l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal soggetto che utilizza dell'attività prestata dal medesimo connota qualsiasi attività lavorativa svolta in modo non occasionale, cioè per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo e, quindi anche l'utilizzazione dei lavoratori in progetti socialmente utili che si protraggano per un significativo lasso di tempo. Rileva, inoltre, il Collegio che la normativa in tema di LSU non solo non contiene alcuna disposizione volta a sanzionare la proroga dei termini originariamente apposti al progetto con la conversione in rapporto di lavori a tempo indeterminato, ma contiene molteplici disposizioni che sembrano implicitamente ammettere la possibilità di una proroga o comunque dello svolgimento dell'attività di LSU anche per periodi di tempo tutt'altro che esigui e circoscritti. Così, l'art. 12 del D.Igs- 468/97 fa riferimento " ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati" ai sensi del DI 510/96 l'art. 1, comma 10, del D.L 510/96, nel testo risultante dalla legge di conversione 608/96, prevede che " per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino, i trattamenti di cassa integrazione o di mobilita, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla predetta cessazione"; l'art. 2 del D.lgs 8_1/2000 prevede che " le disposizioni del presente decreto si applichino, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza nelle attività socialmente utili negli anni dal I gennaio 1998 al 31 dicembre 1999", così restringendo a tali soggetti la possibilità di "continuare ad essere utilizzati" nelle attività socialmente utili previste dal successivo art. 3"( v. art. 1, comma 3). Neppure coglie nel segno l'eccepita identità di mansioni svolte rispetto a quelle previste per i dipendenti pubblici in quanto non può non osservarsi come l'attività del ricorrente non poteva non essere coerente con quella dell'ufficio cui veniva adibito e che lo stesso non poteva che adeguarsi alle direttive vigenti senza che da ciò possa automaticamente farsi discendere la sussistenza della subordinazione propria del rapporto di impiego pubblico, il cui tratto distintivo si è detto- Pt_2
è caratterizzato dal profilo della responsabilità amministrativa e disciplinare, del tutto assente in capo agli LSU e, nello specifico, in capo all'odierno appellante . Con riguardo all'asserita violazione della normativa comunitaria (clausole 3 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva CE 1999/70), il rilievo è stato già esaminato in precedenti decisioni di questa Corte;
trovando l'istituto un compiuto sistema di regolamentazione nella legislazione nazionale, e ricevendo la stessa una ragionevole giustificazione, non sussistono nell'ambito dell'ordinamento italiano quegli elementi di criticità in relazione all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che la Corte di Giustizia, con la sentenza del 15/3/12 proc C 157/11, ha demandato ai giudici nazionali di verificare. Peraltro l'esclusione degli LSU dal novero dei rapporti a termine di cui alla clausola 3 del detto accordo quadro è stata sancita espressamente proprio dalla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15.03.12, la quale, contrariamente a quanto ex adverso affermato ,esclude recisamente che i lavori socialmente utili possano rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 3 dell'accordo quadro allegato alla direttiva CE 1999/70; testualmente si legge : “Sia dalla decisione di rinvio sia dalle disposizioni del diritto italiano in essa menzionate emerge che l'utilizzo di lavoratori per le attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche in base a tale diritto. Pertanto, risulta a prima vista che i lavoratori socialmente utili, non beneficiando di un rapporto di lavoro corrispondente a quello definito dalla legislazione, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in Italia, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro” ( punti 46 e 47).
Alla luce delle considerazioni svolte il gravame deve essere rigettato, assorbita ogni altra questione. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31.1.2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.250,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in AP il 14 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Maristella Agostinacchio Consigliere
all'esito della trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. in data 14.12.2023 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3239/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Vitaliano Brancati, 15, C.F. , elettivamente domiciliato in CodiceFiscale_1
Afragola alla via della Repubblica, 26/b, presso l'avv. Ferdinando Del Mondo (C.F.
– PEC.: CodiceFiscale_2 Email_1
– Fax: 0818522687), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio
Appellante- E
(C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AP (C.F. , presso cui domicilia, in AP, alla via Armando C.F._3
Diaz n. 11 (T.U. approvato con R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611) P.E.C.
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appellato -
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 2821/2022 resa dal Tribunale di AP - Sezione Lavoro e Previdenza, in depositata in cancelleria il 1.7.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 23.11.2020 presso il Tribunale di AP
, in funzione di giudice del lavoro , , richiamata la disciplina in Parte_1 materia di utilizzazione dei lavoratori socialmente utili, esponeva che la Provincia di AP con delibera di G.P. n. 1051 del 27-7-1995 aveva promosso tre progetti di lavori socialmente utili per la durata di mesi 12: 1)censimento dei fattori di degrado territoriale;
2) bonifica del territorio dai rifiuti solidi urbani;
3) lavori di bonifica e rimboschimento del Controparte_3
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Assumeva di essere stato chiamato dalla Provincia di AP il 1-10-1995 ed assegnato al progetto n. 2; che dopo una utilizzazione presso la Circoscrizione di Pozzuoli con mansioni di operaio, era stato utilizzato, dal 1-1-2014 dal
[...]
presso l'Ufficio del Giudice di Pace di AP, settore civile, con Controparte_1 mansioni e compiti di supporto alla Cancelleria, quali: trasporto fascicoli dalla Cancelleria alle aule di udienza;
sistemazione dei fascicoli negli scaffali ed alle diverse date di udienza, archiviazione fascicoli con annotazione sul registro generale, annotazione rinvii sui ruoli di udienza, copie atti processuali, preparazione atti in partenza e smistamento atti notificati;
trasferimento fascicoli definiti dalla Sezione all'ufficio sentenze;
informazioni all'utenza etc;
che era stato inserito in turni di servizio, con rispetto degli orari di lavoro, e che la sua attività era stata controllata dal dirigente amministrativo presso il Giudice di Pace, cui dovevano essere comunicate assenze e permessi;
che detta attività era stata svolta su un orario di venti ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00, cui veniva aggiunta una ulteriore ora dal 2.5.2019; deduceva che, a partire dal 1-1-2014, la prestazione, così come resa e descritta, era in concreto quella di ausiliario di cancelleria, svolta nel medesimo ambiente dei lavoratori dipendenti, con vincolo di subordinazione e collegamento a stabili finalità istituzionali dell'Ente utilizzatore, per coprire vacanze (o altre necessità) di organico;
che dette prestazioni, per contenuto, orario e impegno si erano discostate da quelle dovute in base al programma cui si riferiva il contratto per LSU originario. Tanto esposto chiedeva l'accertamento dell'avvenuto svolgimento del rapporto di lavoro di mero fatto con il ed invocava l'applicazione Controparte_1 della disciplina sul diritto alla retribuzione, in relazione al lavoro effettivamente svolto, prevista dall'art. 2126 c.c. con riguardo a mansioni di Ausiliario categoria A1 nel periodo dal 1.1.2018 al 31.12.2020, e, quindi, il riconoscimento del proprio diritto alla retribuzione, all'indennità di fine rapporto ed alle altre prestazioni contributive e previdenziali, in relazione al lavoro svolto. Si costituiva il convenuto che eccepiva, preliminarmente, Controparte_1 la propria carenza di legittimazione passiva, per essere invece legittimata la
[...]
Controparte_4
Nel merito poi chiedeva il rigetto della domanda;
in particolare contestava la sussistenza nella concreta fattispecie degli indici della subordinazione e rilevava che non era stata dedotta la regolamentazione del rapporto di lavoro in aderenza alle previsioni valide per il personale di ruolo della P.A. Deduceva, infine , in relazione all'applicazione dell'art. 2126 c.c., la carenza di allegazione della circostanza che le prestazioni rese non potessero assolutamente ricondursi a quelle del progetto approvato, per essere esse esulanti in maniera preponderante dallo stesso, tale cioè da farne mutare la qualificazione e collocare la prestazione lavorativa al di fuori dell'alveo del progetto autorizzato. Il Tribunale adito con la sentenza in epigrafe indicata , rigettava il ricorso con compensazione delle spese . Avverso la suddetta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante con ricorso depositato presso l'intestata Corte in data 23.12.2022 , affidato a plurimi motivi . Parte appellante ha lamentato l'erroneità della decisione del primo giudice , essendo stato dimostrato che la prestazione lavorativa non si era svolta nell'ambito di progetti per LSU, in quanto il lavoratore era stato utilizzato dal presso l' con mansioni e Controparte_1 Organizzazione_1 compiti di supporto all'attività di cancelleria e , quindi in mansioni estranee al progetto approvato;
che le peculiari mansioni svolte quale ausiliario, con prestazione lavorativa articolata dal lunedì al venerdì per complessive 25 ore, con inserimento in turni di servizio e rispetto dell'orario, aveva comportato l'utilizzo in compiti connessi con l'erogazione dei normali servizi dell'ente. Ha evidenziato che tale impiego era avvenuto in violazione delle disposizioni legislative in materia nonché in violazione della normativa comunitaria in quanto non diretto a realizzare obiettivi di carattere straordinario o temporaneamente non perseguibili con il proprio personale, ma a realizzare le finalità istituzionali dell'ente ed a consentire il funzionamento dell'organizzazione del medesimo;
che detto impiego aveva pertanto dato luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con conseguente diritto al trattamento retributivo previsto per i dipendenti che espletavano mansioni analoghe, inquadrati nella categoria A1, trattamento che era in ogni caso dovuto almeno ai sensi del disposto dell'art. 2126 c.c. e dall'art 36 Costituzione. Reiterata l'istanza di ammissione della prova orale, non espletata dal primo Giudice, ha concluso chiedendo di riformare la sentenza di primo grado con l'integrale accoglimento della domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore antistatario . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il Controparte_1 che rilevava la correttezza della decisione impugnata di cui chiedeva la conferma;
vinte le spese del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare del procedimento secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa veniva riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va da subito detto che il primo giudice ha preliminarmente evidenziato che parte ricorrente aveva proposto un precedente giudizio sul medesimo oggetto ( ossia riconoscimento della natura subordinata del rapporto di fatto intrattenuto con l'Amministrazione) in relazione ad un periodo diverso (2014- 2017) , antecedente rispetto a quello odierno ( 2018-2020) ma in continuazione cronologica del medesimo rapporto lavoro , che era stato rigettato dal Tribunale di AP con sentenza del 29.12.2020.
Nella sentenza qui impugnata il Tribunale , pur evidenziato che la precedente sentenza non poteva esplicitare gli effetti del giudicato esterno non essendovi prova del suo passaggio in giudicato , ha attribuito alla stessa indubbio valore di prova, giungendo alle medesime conclusioni tratte nel precedente giudizio relativo al periodo antecedente e cioè la carenza di allegazioni in fatto delle fondamentali circostanze per la configurabilità di un rapporto di lavoro di natura subordinata e quindi di elementi di fatto da cui poter affermare la difformità del concreto atteggiarsi del rapporto rispetto allo schema formale. Tale conclusione va necessariamente condivisa. Ed invero parte ricorrente ha agito sul presupposto di essere stato utilizzato dalla Provincia di AP per l'esecuzione di progetti di lavori socialmente utili precisati in atti;
quindi dall'1.1.2018 al 31.12.2020 dal , presso Controparte_1
l' di AP;
di aver osservato turni di servizio per venti Organizzazione_1 ore alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e di aver svolto in modo continuativo prestazioni di lavoro riconducibili alle mansioni di Ausiliario categoria A1 per far fronte ad esigenze istituzionali dell'Ente utilizzatore e per coprire carenze di organico, in difformità dal programma cui si era correlato il contratto per LSU originario. Il primo giudice ha osservato che la qualificazione normativa di LSU, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato;
a tal fine, ciò che assume rilievo, ai fini dell'applicazione dell'art. 2126 c.c., è l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica con conseguente soggezione all'eterodirezione datoriale, nonchè l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione (cfr. fra tutte Cass. n. 17101 e Cass. n. 25672 del 2017) ma ha rigettato la domanda per la genericità ed insufficienza delle allegazioni e per carenza di prova. Nei motivi di gravame parte appellante ha osservato che erroneamente il Tribunale ha ritenuto le prestazioni lavorative coerenti con i progetti per lavori socialmente utili, approvati dalla Provincia di AP (poi ), Controparte_4 giacchè a fondamento della domanda la parte aveva specificamente dedotto di non essere stata utilizzata nelle attività di lavoro socialmente utili, di cui all'art. 3, D.lgs n. 81 del 2000, bensì presso il , svolgendo mansioni Controparte_1 di ausiliario addetto alle incombenze proprie del relativo ufficio ( Giudice di Pace) . Ad avviso di parte appellante tale impiego era avvenuto in violazione delle disposizioni legislative in materia, in quanto non diretto a realizzare obiettivi di carattere straordinario o temporaneamente non perseguibili con il proprio personale, ma a realizzare le finalità istituzionali dell'ente ed a consentire il funzionamento dell'organizzazione del medesimo;
che esso aveva pertanto dato luogo alla costituzione di un rapporto di pubblico impiego, con conseguente diritto al trattamento retributivo previsto per i dipendenti che espletavano mansioni analoghe, inquadrati nella categoria A1, trattamento che era in ogni caso dovuto almeno ai sensi del disposto dell'art. 2126 c.c.. e dall'art 36 Costituzione. Con gli ulteriori motivi di gravame parte appellante ha lamentato l'omessa pronuncia da parte del primo giudice sulle effettive mansioni svolte e la mancata valutazione delle emergenze istruttorie. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesa la stretta connessione delle questioni che devono essere scrutinate, sono infondati. Deve ricordarsi che costituisce principio consolidato quello secondo cui nessun valido rapporto di lavoro può essere instaurato con gli Enti Locali al di fuori delle procedure o dei termini previsti dal D.L. 10 novembre 1978 n. 702, convertito con legge 8 gennaio 1979 n. 3, ovvero dalle disposizioni che, in ossequio al disposto dell'art. 97 Cost., impongono l'assunzione dei pubblici dipendenti mediante procedure concorsuali o selettive (v., tra le tante, Cons. St., 12.8.94 n. 863; Cons. St., 22.9.99 n. 1131; Cons. St.,92.0I n. 582; Cass.,12.11.02 n. 15880). Resta da esaminare la questione se, ferma restando la non configurabilità di un valido rapporto di impiego, di quest'ultimo si siano di fatto realizzati i presupposti, con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 2126 c.c. invocato da parte ricorrente. Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte le attività svolte dagli LSU in modo radicalmente difforme al progetto al quale gli stessi sono stati adibiti (ovvero in caso di svolgimento di una prestazione lavorativa in tutto sovrapponibile a quella degli altri dipendenti), non può invocarsi la natura assistenziale propria del rapporto formalmente instaurato tra le parti. Pertanto, in caso di utilizzazione dei lavoratori per finalità diverse rispetto al progetto originario, si realizza un rapporto di fatto avente carattere subordinato e come tale regolato dall'articolo 2126 del codice civile, la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte dal giudice di legittimità (v. ex multis Cassazione, sentenza n. 12749 del 2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente n. 1639 del 2012, n. 991 e n. 23645 del 2016, n. 3384 del 2017). Ha sottolineato la Cassazione che, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una pubblica amministrazione, rileva che il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina;
né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni, con conseguente configurabilità di una prestazione di fatto, a norma dell'articolo 2126 del codice civile, del diritto del lavoratore alla possibile remunerazione delle attività svolte a vantaggio dell'amministrazione. Ad avviso del Collegio, pur dovendosi ritenere ammissibile tale possibilità in punto di diritto, tuttavia ,nel caso di specie, non risulta provato e neppure allegato concretamente che parte ricorrente abbia svolto servizi effettivamente rientranti nei fini istituzionali dell'ente. A parte il profilo di divergenza dai progetti, deve rilevarsi la carenza di allegazione di elementi di fatto da cui poter dedurre la difformità del concreto atteggiarsi del rapporto (in termini di subordinazione) rispetto allo schema formale adottato. L' assegnazione del ricorrente all'Ufficio del Giudice di Pace di AP era avvenuta nell'ambito della Convenzione stipulata con la Provincia. Mette conto osservare che l'esistenza di tale convenzione ( con il relativo progetto di utilizzazione), in accordo con il primo giudice, deve ritenersi pacifica ed incontestata tra le parti non avendo parte ricorrente contestato anzi avvalorato tale circostanza attraverso la produzione della propria documentazione da cui emergeva che “l'attività lavorativa nel periodo in considerazione era stata prevista da un'apposita convenzione che prevedeva la destinazione di alcuni LSU tra cui il ricorrente alla realizzazione di” un progetto di supporto ed affiancamento delle attività di Uffici Giudiziari” progetto poi successivamente prorogato ( cfr in particolare doc. 6 in prod parte ricorrente) “.
Ora i compiti che parte appellante assume di aver espletato, sono descritti semplicemente come quelli tipici dell' “ausiliario”; nulla viene detto sulle concrete manifestazioni della responsabilità amministrativa e disciplinare (tipica dell'attività dei pubblici dipendenti ); nulla sul grado di autonomia in ordine allo svolgimento delle attività e alla diversa complessità di ciascuna esse, sulle modalità di inserimento nell'organizzazione dell'ufficio e sulla sottoposizione gerarchica;
né il lavoratore ha dedotto alcun concreto e significativo elemento atto chiarire le ragioni per le quali detti compiti non sarebbero riconducibili al progetto comunque approvato e che prevedeva attività di carattere amministrativo. Ha sottolineato poi la difesa del che parte ricorrente si era occupata “del CP_1 resto esclusivamente di attività di trasporto e movimentazione di fascicoli, mentre per la figura professionale di Ausiliario, il CCNL Ministero Giustizia del 29.07.2010, prevede, oltre all'indicato compito, l'esigibilità di una serie di attività ausiliarie e di supporto ai processi organizzativi e gestionali del proprio settore di competenza con l'ausilio di strumenti in dotazione, anche informatici alle quali è sempre rimasto estraneo il ricorrente …. addetto infatti, al prelievo, al trasporto e alla consegna di fascicoli, alla distribuzione della corrispondenza, nonché alla confezione di pacchi e plichi. Tali mansioni …non esauriscono affatto la totalità delle mansioni esigibili dagli Ausiliari, atteso che il lavoratore, nel caso di specie, è normalmente escluso dalle attività ausiliarie e di supporto che comportino l'utilizzo anche degli strumenti informatici in dotazione”. In ogni caso le eventuali discrasie - che nella specie non assumono la consistenza di una radicale difformità - rispetto al progetto non sono elemento sufficiente per sostenere la diversa natura giuridica del rapporto in esame. In siffatto contesto, non può avere ingresso la prova orale, pure reiterata in questo grado, in quanto riflette la riscontrata carenza assertiva;
essa inoltre appare superflua in quanto carente di rilevanza e decisività laddove è articolata in relazione a circostanze incontestate nella loro attualità ovvero implicanti valutazioni anche giuridiche sulla natura del rapporto, come tali non demandabili a testi. A confutazione di quanto ulteriormente eccepito dall'appellante circa la durata del rapporto, deve osservarsi che l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione predisposta dal soggetto che utilizza dell'attività prestata dal medesimo connota qualsiasi attività lavorativa svolta in modo non occasionale, cioè per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo e, quindi anche l'utilizzazione dei lavoratori in progetti socialmente utili che si protraggano per un significativo lasso di tempo. Rileva, inoltre, il Collegio che la normativa in tema di LSU non solo non contiene alcuna disposizione volta a sanzionare la proroga dei termini originariamente apposti al progetto con la conversione in rapporto di lavori a tempo indeterminato, ma contiene molteplici disposizioni che sembrano implicitamente ammettere la possibilità di una proroga o comunque dello svolgimento dell'attività di LSU anche per periodi di tempo tutt'altro che esigui e circoscritti. Così, l'art. 12 del D.Igs- 468/97 fa riferimento " ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati" ai sensi del DI 510/96 l'art. 1, comma 10, del D.L 510/96, nel testo risultante dalla legge di conversione 608/96, prevede che " per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili di soggetti nei cui confronti siano cessati ovvero cessino, i trattamenti di cassa integrazione o di mobilita, ai medesimi compete il sussidio di cui ai commi 3 e 5 fino al completamento del progetto e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi dalla predetta cessazione"; l'art. 2 del D.lgs 8_1/2000 prevede che " le disposizioni del presente decreto si applichino, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza nelle attività socialmente utili negli anni dal I gennaio 1998 al 31 dicembre 1999", così restringendo a tali soggetti la possibilità di "continuare ad essere utilizzati" nelle attività socialmente utili previste dal successivo art. 3"( v. art. 1, comma 3). Neppure coglie nel segno l'eccepita identità di mansioni svolte rispetto a quelle previste per i dipendenti pubblici in quanto non può non osservarsi come l'attività del ricorrente non poteva non essere coerente con quella dell'ufficio cui veniva adibito e che lo stesso non poteva che adeguarsi alle direttive vigenti senza che da ciò possa automaticamente farsi discendere la sussistenza della subordinazione propria del rapporto di impiego pubblico, il cui tratto distintivo si è detto- Pt_2
è caratterizzato dal profilo della responsabilità amministrativa e disciplinare, del tutto assente in capo agli LSU e, nello specifico, in capo all'odierno appellante . Con riguardo all'asserita violazione della normativa comunitaria (clausole 3 e 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva CE 1999/70), il rilievo è stato già esaminato in precedenti decisioni di questa Corte;
trovando l'istituto un compiuto sistema di regolamentazione nella legislazione nazionale, e ricevendo la stessa una ragionevole giustificazione, non sussistono nell'ambito dell'ordinamento italiano quegli elementi di criticità in relazione all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che la Corte di Giustizia, con la sentenza del 15/3/12 proc C 157/11, ha demandato ai giudici nazionali di verificare. Peraltro l'esclusione degli LSU dal novero dei rapporti a termine di cui alla clausola 3 del detto accordo quadro è stata sancita espressamente proprio dalla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15.03.12, la quale, contrariamente a quanto ex adverso affermato ,esclude recisamente che i lavori socialmente utili possano rientrare nell'ambito applicativo dell'art. 3 dell'accordo quadro allegato alla direttiva CE 1999/70; testualmente si legge : “Sia dalla decisione di rinvio sia dalle disposizioni del diritto italiano in essa menzionate emerge che l'utilizzo di lavoratori per le attività socialmente utili non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche in base a tale diritto. Pertanto, risulta a prima vista che i lavoratori socialmente utili, non beneficiando di un rapporto di lavoro corrispondente a quello definito dalla legislazione, dai contratti collettivi o dalla prassi in vigore in Italia, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo quadro” ( punti 46 e 47).
Alla luce delle considerazioni svolte il gravame deve essere rigettato, assorbita ogni altra questione. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31.1.2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro 1.250,00 oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge;
-dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in AP il 14 dicembre 2023 Il consigliere estensore Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.