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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/03/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 16659/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16659/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Drovetti 10, Torino presso lo studio dell'avv. PERES
DANIELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Orbassano Parte_1 Parte_2
(TO) il 05/10/2002.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27/11/2007 e il 31/08/2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che nella casa coniugale sita in Orbassano, piazza Giuseppe Lagrange n. 4, condotta in locazione rimarrà ad abitarvi la Sig.ra unitamente ai figli minori, i quali ivi Parte_2 manterranno la residenza anagrafica e dimora principale. I mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno assegnati alla Sig.ra quale genitore convivente con i minori, prendendo Parte_2 atto che il Sig. si è già allontanato asportando i propri effetti personali. Parte_1
DISPONE che i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e che, fatti salvi accordi tra i genitori e/o specifiche richieste da parte dei minori, il padre li terrà con sé: - a week end alterni dalle ore 10,00 del sabato mattina sino al lunedì mattina;
a settimane alterne, quando il padre effettua il turno del mattino, un pomeriggio infrasettimanale (preferibilmente il martedì) dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 ed il venerdì dalle ore
18,00 al sabato mattina;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con la madre il 24.12 ed il pranzo del il 25.12, mentre con il padre la cena del 25.12 ed il 26.12, ad anni alterni il 31.12 ed il 01.01 con il medesimo genitore;
durante le rimanenti vacanze natalizie secondo la normale alternanza infrasettimanale;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo, giorno del compleanno del minore, altre festività, ponti compresi, verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni garantendo anche l'alternanza durante l'anno; - festa della mamma e compleanno della mamma con la madre e festa del papà e compleanno del papà con il padre;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, interrompendo la normale alternanza infrasettimanale, in periodo da concordarsi entro il 31.05. di ciascun anno.
PRENDE ATTO che entrambi i genitori si impegnano: - a mantenere una comunicazione funzionale con i figli ed una comunicazione regolare con l'altro genitore, nonché ad essere collaborativi tra loro ed a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti e (es. scuola, insegnanti, Per_1 Per_2 attività sportive e ludiche, ecc...); - ad essere flessibili e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore senza squalificarlo, nè controllarlo e/o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed i figli;
- a comunicare spostamenti e/o viaggi fuori regione con i minori;
- ad accompagnare i minori agli impegni pagina 2 di 3 ludico-sportivi durante i giorni in cui li ha con sè e/o ad acconsentire, in caso di proprio impedimento, che sia l'altro genitore ad accompagnarli.
DISPONE che entrambi i genitori si impegnano a condividere le decisioni nel migliore interesse dei minori: - ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando sono presso di lui;
- ciascun genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori ed informerà al più presto possibile l'altro genitore a cui dovrà ricorrere in caso di bisogno;
- ciascun genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza, alle attività sportive dei minori e si impegna a sottoscrivere qualsiasi documentazione si renda necessaria;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli ed a ciascuna sua esigenza nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé e che, altresì, il Sig. corrisponda Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese (per 12 mesi), mediante bonifico bancario in favore della Sig.ra
[...]
, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei minori Parte_2
(250,00 per ciascun figlio) fino a quando non saranno economicamente autosufficienti. Somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche
(compreso il trasporto), sportive e ludiche saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il dettato del Protocollo d'Intesa del marzo 2016, ed andranno comunque preventivamente concordate qualora siano di importo superiore ad euro 500,00, successivamente documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta fatta mediante email e/o messaggio whatsapp.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per i figli verrà richiesto da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che il Sig. e la Sig.ra sono economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti, prestando entrami attività lavorativa, e, pertanto, allo stato rinunciano a richiedere reciprocamente un contributo al mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16659/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in via Drovetti 10, Torino presso lo studio dell'avv. PERES
DANIELA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Orbassano Parte_1 Parte_2
(TO) il 05/10/2002.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 27/11/2007 e il 31/08/2009. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 08/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che nella casa coniugale sita in Orbassano, piazza Giuseppe Lagrange n. 4, condotta in locazione rimarrà ad abitarvi la Sig.ra unitamente ai figli minori, i quali ivi Parte_2 manterranno la residenza anagrafica e dimora principale. I mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale rimarranno assegnati alla Sig.ra quale genitore convivente con i minori, prendendo Parte_2 atto che il Sig. si è già allontanato asportando i propri effetti personali. Parte_1
DISPONE che i figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 residenza anagrafica presso la madre, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e che, fatti salvi accordi tra i genitori e/o specifiche richieste da parte dei minori, il padre li terrà con sé: - a week end alterni dalle ore 10,00 del sabato mattina sino al lunedì mattina;
a settimane alterne, quando il padre effettua il turno del mattino, un pomeriggio infrasettimanale (preferibilmente il martedì) dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 ed il venerdì dalle ore
18,00 al sabato mattina;
- durante le vacanze natalizie, i minori trascorreranno con la madre il 24.12 ed il pranzo del il 25.12, mentre con il padre la cena del 25.12 ed il 26.12, ad anni alterni il 31.12 ed il 01.01 con il medesimo genitore;
durante le rimanenti vacanze natalizie secondo la normale alternanza infrasettimanale;
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo, giorno del compleanno del minore, altre festività, ponti compresi, verranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni garantendo anche l'alternanza durante l'anno; - festa della mamma e compleanno della mamma con la madre e festa del papà e compleanno del papà con il padre;
- durante le vacanze estive i minori trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi, interrompendo la normale alternanza infrasettimanale, in periodo da concordarsi entro il 31.05. di ciascun anno.
PRENDE ATTO che entrambi i genitori si impegnano: - a mantenere una comunicazione funzionale con i figli ed una comunicazione regolare con l'altro genitore, nonché ad essere collaborativi tra loro ed a condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti e (es. scuola, insegnanti, Per_1 Per_2 attività sportive e ludiche, ecc...); - ad essere flessibili e sostenere la relazione dei figli con l'altro genitore senza squalificarlo, nè controllarlo e/o interferire nella comunicazione tra lo stesso ed i figli;
- a comunicare spostamenti e/o viaggi fuori regione con i minori;
- ad accompagnare i minori agli impegni pagina 2 di 3 ludico-sportivi durante i giorni in cui li ha con sè e/o ad acconsentire, in caso di proprio impedimento, che sia l'altro genitore ad accompagnarli.
DISPONE che entrambi i genitori si impegnano a condividere le decisioni nel migliore interesse dei minori: - ciascun genitore prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei figli quando sono presso di lui;
- ciascun genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori ed informerà al più presto possibile l'altro genitore a cui dovrà ricorrere in caso di bisogno;
- ciascun genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza, alle attività sportive dei minori e si impegna a sottoscrivere qualsiasi documentazione si renda necessaria;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei figli ed a ciascuna sua esigenza nei periodi di rispettiva permanenza presso di sé e che, altresì, il Sig. corrisponda Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese (per 12 mesi), mediante bonifico bancario in favore della Sig.ra
[...]
, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei minori Parte_2
(250,00 per ciascun figlio) fino a quando non saranno economicamente autosufficienti. Somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche
(compreso il trasporto), sportive e ludiche saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il dettato del Protocollo d'Intesa del marzo 2016, ed andranno comunque preventivamente concordate qualora siano di importo superiore ad euro 500,00, successivamente documentate e rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta fatta mediante email e/o messaggio whatsapp.
PRENDE ATTO che l'assegno unico per i figli verrà richiesto da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno.
PRENDE ATTO che il Sig. e la Sig.ra sono economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti, prestando entrami attività lavorativa, e, pertanto, allo stato rinunciano a richiedere reciprocamente un contributo al mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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